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ARGOMENTI VARI

REGOLAMENTI

28 dicembre 2019

BILANCIO DEL BLOG: considerazioni e valutazioni


Siamo a fine anno e credo doveroso informare i lettori circa quanto fatto con il blog nell’anno che sta per concludersi.
Sono stati scritti e pubblicati fino ad ora 101 articoli, con i quali si sono toccati vari argomenti e tutti di particolare attrattiva, che hanno visto intervenire tanti lettori. I temi di maggior coinvolgimento sono stati quelli appresso elencati, con fianco di ognuno il numero dei commenti e delle letture. Tutti hanno potuto esprimere il proprio pensiero, anche se alcune opinioni sono stato costretto a censurarle poiché contenenti affermazioni offensive e diffamatorie. Vale la pena ricordare che l’offesa e la diffamazione spesso si nascondono nei meandri di un lessico talvolta subdolo e ambiguo.
1.    LA FRUTTA di Sandro CUOMO – 22 giu.2019 – 226 commenti – letto 5.290 volte;
2.  DOPING TECNOLOGICO: lettera aperta al Presidente Giorgio SCARSO – 15 gen.2019 – 133 commenti – letto 4.425 volte;
3.   DOPING TECNOLOGICO: c’è anche nella scherma? – 29 mag.2019 – 33 commenti – letto 4.393 volte;
4. LE MENZOGNE FEDERALI: il TAR del Lazio dà ragione all’ANS – 18 feb. 2019 - 127 commenti – letto 4.380 volte;
5.   IL MALE OSCURO E LA LEADERSHIP – 27 mag.2019 – 208 commenti – letto 4.187 volte;
6.    GLI ASSOLUTI NEL PALLONE (OVVERO TURISTICA DA MALEBOLGE A GIUDECCA) – 10 giu.2019 – 131 commenti – letto 3.938 volte;
7. GLI ACCADIMENTI F.I.S./A.N.S. visti dall’avv. Gaspare FARDELLA – 16 giu.2019 - 138 commenti – letto 3.820 volte;
8. INTEMPERANZE, INCREDULITA’ E VOGLIA DI VOLTARE PAGINA – 5 feb.2019 – 189 commenti – letto 3.692 volte;
9. STATUTO FEDERALE ED IL RUOLO DELL’A.N.S.: il pensiero di Michele MAFFEI – 18 mag.2019 – 237 commenti – letto 3.411 volte;
10. IL TRIBUNALE FEDERALE BOCCIA LO STATUTO – 18 lug.2019 – 193 commenti – letto 3.279 volte.
Di seguito la provenienza dei contatti:
Italia:  831.665; 2.  Stati Uniti:  63.720; 3. Germania:  18.352; 4. Francia:  6.245; 5. Russia: 4.889;
6. Ungheria: 4.766; 7.  Kuwait: 4.569; 8. Regno Unito: 4.158;9. Ukraina: 4.056; 10. Belgio: 2.685.
Il blog è stato è stato cliccato, dal giorno della sua nascita, circa 990.000 volte e nel solo 2019 ha raggiunto circa 390.000 contatti. Un grande successo dovuto alla qualità ed all’interesse che alcuni temi trattati hanno suscitato, tra questi, indubbiamente le questioni statutarie; tecniche e la vicenda FIS/ANS. Quest’ultima tiene banco ancora adesso.
Un successo che ha posto il blog all’attenzione di lettori di tutto il mondo.
Devo ringraziare, tra gli altri, due personaggi che con il loro intervento hanno elevato il livello di discussione, soprattutto per la loro diversità di pensiero e per la loro collocazione in ambito scherma: Dott. Maurizio FUMO, Vice Presidente ANS e avv. Ciro RENINO componente la Corte di Appello Federale. Una menzione particolare per il giornalista Mattia BORETTI, autore di alcuni pezzi di pregevole fattura.
A più riprese ho dichiarato di essere di parte, ma nella mia idea di partigiano si eleva quella di un cambiamento sistematico dei vertici federali. Non sponsorizzo una fazione perché si vuole arrivare alla gestione del potere, sostengo una idea di sistematico rinnovamento e per questo sono stato e sono favorevole a due mandati secchi. Ciò consentirebbe di alienare quel modello di gestione che negli ultimi tempi si è dimostrato personalistico ed intriso di fini soggettivi che tanto disagio ha procurato e sta procurando alle piccole e medie realtà. In questo senso sarò sempre di parte.
La “Piazza” si è dimostrata accogliente, senza distinzioni di appartenenza, fatte salve alcune eccezioni che, come già accennato, non potevano essere ospitate.
Per il 2020 auspicherei la morte dell’anonimato, che la gente possa sentirsi libera di esprimersi senza il timore di intolleranze da parte di chicchessia. Auspicherei la pace politica e sarebbe molto semplice: potrebbe essere  sufficiente saper ascoltare! Dico auspicherei, quindi condizionale, poiché tante sono le diatribe ancora in atto, per le quali ci saranno verdetti dei vari Organi di Giustizia, sportivi e ordinari, i quali in un modo o nell’altro incideranno sugli aspetti futuri della vita federale e per essa del movimento schermistico. Non ci saranno vincitori, ma avremo perso un po’ tutti poiché ci è mandata una qualità estremamente importante: il dialogo, cioè la capacità di ascoltare e capire le istanze che da più parti sono state sollevate.
BUON 2020
Ezio RINALDI


20 dicembre 2019

LETTERA A BABBO NATALE


Caro Babbo Natale,
Sono tantissimi anni che non ti scrivo e lo faccio ora dopo decenni. In tutto questo periodo tante sono le cose che ho fatto, per la verità non tutte belle: purtroppo capita, ma sappi che ho sempre saputo farmi perdonare. 
Come sai mi interesso di scherma, il mio sport preferito; ho fatto il consigliere federale e anche il Vice Presidente. Ho cercato di dare il meglio di me stesso e forse non è bastato o forse non sono riuscito a farlo, però ho sempre operato mettendoci la faccia ed esprimendo il mio pensiero alla luce del sole.
In questi ultimi 10 anni tante le cose che sono successe, dalla mia candidatura alla presidenza federale, alla creazione di questo blog. A proposito del quale,  l’ho fatto nascere per dare voce a tutti coloro che per vari motivi non riescono ad esprimersi liberamente, ma soprattutto per dare informazioni che, viceversa,  il popolo della scherma non avrebbe mai appreso. In tale quadro, in particolar modo negli anni dal 2016 ad oggi, ho informato i frequentatori della “Piazza” su tutti quegli argomenti di natura regolamentare e legale; abbiamo parlato di Statuto e dei suoi refusi, dell’Accademia Nazionale di Scherma; dei maestri, dei commissari tecnici, delle convocazioni degli atleti e dei loro comportamenti, soprattutto a livello giovanile; sono stati fatti dei ricorsi al TAR del Lazio; denunce alla magistratura ordinaria e tante altre cose. Nell’ultimo anno sul blog tanti sono stati i temi trattati, tra quelli più significativi spiccano gli articoli a firma dell’ex Presidente della 5^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, Dott. Maurizio FUMO e le risposte del dell’avv. Ciro Renino: una interessantissima discussione in punta di diritto; abbiamo trattato l’organizzazione delle gare e la loro dislocazione sull’intero territorio nazionale e del grande dispendio di risorse economiche da parte dei genitori.
Caro Babbo Natale non voglio tediarti con l’attività del blog, la mia lettera è una supplica affinché tu intervenga presso le alte sfere per dare un po’ di pace e saggezza ai nostri governanti e soprattutto voglio inoltrarti il pensiero di un ragazzo e del suo disagio, il quale avrebbe voluto scriverti, invece la sua lettera l’ha mandata a me, pregandomi di inoltrartela attraverso il blog:
Sono uno schermitore millennial...(Nato dopo il 2000ndr)
Ti scrivo come tutti gli schermitori e ti prometto sarò breve.
Per Natale ti chiedo un minimo di chiarezza nella gestione federale, perché per trovare tutte le novità del regolamento agonistico dobbiamo navigare nel sito federale che è come stare nella stanza dei giocattoli di mio fratello dove tutto è sparpagliato alla rinfusa, infatti il mio presidente, che è poi anche il maestro, e l’armiere e il segretario e mille altre cose, diventa pazzo perché dice che se la FIS mandasse periodicamente delle newsletters alle società indicando le novità amministrative e del regolamento, magari con un brevissimi riassunti, tutti saprebbero ogni cosa e subito, invece ogni settimana deve imbarcarsi nella navigazione e poi telefonare a Roma per farsi dire ogni più piccola cosa, e in sala scherma assistiamo a delle scenette che non ti sto a dire.
Comunque quest’anno pare che tu sia stato preceduto da Santa Lucia, che ha regalato alle società 250€, così potranno pagarsi una manciata di lame da quattro soldi, o un rullo, cosa che ne avevamo davvero bisogno, perché siccome siamo quattro gatti in palestra, data la mancanza di pressione mediatica nazionale, di fatto non siamo capaci di avere presa sulla nostra amministrazione comunale per ottenere uno spazio tutto nostro per fare scherma, una cosa che di fatto costerebbe poco, non solo realizzarlo, ma anche mantenerlo. Mi chiedo infatti come mai a gennaio scorso quelli del nuoto del nostro paese sono riusciti a farsi regalare la piscina da 9 milioni di euro, e noi della scherma dobbiamo sempre montare e smontare le apparecchiature e infilarci fra gli allenamenti di pallavolo e quelli di basket. Forse la Befana è più brava di te?
Quindi per favore, mandaci almeno un esperto di comunicazione capace, non dico un Commissario ad acta che sappia scrivere uno statuto senza refusi, ma almeno uno che quando c’è una gara internazionale, sappia comunicare i grandi risultati del nostro sport a tutti gli italiani. Pensa che gli amici dello sci, nonostante vincano così poco sono sempre in TV e sui giornali, mentre noi siamo sempre a podio, ma nessuno parla mai di noi.
Infine, potresti convertire i punti millemiglia del presidente federale in buoni carburante per il mio maestro? Che quest’anno per seguire le gare dei bambini e dei grandi e dei master ha speso più di millecinquecento euro in viaggi e gasolio e in palestra abbiamo dovuto fare una colletta per ridarglieli.
Infine se non puoi esaudire tutto questo che ti ho chiesto, fai almeno che questo Consiglio Federale non si ripresenti alle prossime elezioni per il quadriennio 2020, perché sennò ci toccherà avere gare sempre in posti lontani, e con spese di gestione elevate, senza contare che i tre quarti dei partecipanti non faranno altro che 6 assalti per girone e una massimo due dirette. E pure io sono fra questi.
Grazie caro Babbo Natale, e non te la prendere se ti ho detto quelle cose sulla Befana, tu almeno sei bello, mentre lei no,
tuo
Fiore Etto.
Come vedi, Caro Babbo Natale, c’è bisogno del tuo autorevole intervento, soprattutto per dare forza a chi vorrà fare da contraltare all’attuale dirigenza alle elezioni post olimpiadi.
Ezio RINALDI


14 dicembre 2019

LA CAMPAGNA ELETTORALE E’ SERVITA


Il Presidente federale, ha comunicato a tutte le società che il Consiglio Direttivo ha deliberato il monte contributi per le stesse, relativo all'anno corrente, in 525.000,00€, con un aumento di 225.000,00 rispetto all'anno precedente. Detto incremento lo giustifica con “la consapevolezza che le Società schermistiche costituiscono il cardine del nostro movimento in virtù del ruolo determinate che rivestono in chiave di promozione, di avviamento e di perfezionamento della disciplina della Scherma sull’intero territorio nazionale e che ciò è stato possibile in virtù di un’erogazione integrativa straordinaria, la cui entità è stata parametrata sui criteri fissati per la definizione dei contributi in favore delle Federazioni che, evidentemente, riconoscono e attestano la bontà dell’impegno profuso e dei risultati ottenuti dall’intero movimento schermistico nazionale. Il contributo ordinario 2019, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, è stato suddiviso tenendo conto della classifica finale del Gran Premio Italia 2017/2018; inoltre, in virtù delle maggiori risorse sopra citate, il Consiglio ha operato una parziale rimodulazione al fine di supportare anche le Società meno strutturate, fissando la soglia minima per percepire il contributo in 200 punti anziché in 300.
Infine il Consiglio ha stabilito di corrispondere un contributo-base di € 250,00 quale ulteriore forma di supporto in favore delle società che non raggiungendo la soglia minima dei 200 punti, rimarrebbero escluse dall’assegnazione del contributo ordinario.”
Premesso che gli aiuti alle società, di qualunque entità siano, sono sempre iniziative pregevoli e da sottoscrivere, ritengo che, forse con presunzione, le decisioni assunte nascano dalla necessità di recuperare terreno nei confronti delle stesse, visto il loro progressivo allontanamento da questo direttivo. E’ probabile, dico probabile, che dette risoluzioni siano anche il frutto della nascita di un gruppo alternativo all’attuale gestione, con il significativo indirizzo per una amministrazione meno personalistica, clientelare e nepotista. Ma forse è una mia illusione.
Nella missiva federale è da notare l’assoluta carenza di un riferimento al significativo aumento di contributi che lo Stato ha riconosciuto a tutte le Federazioni sportive nazionali.
Infatti, ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, lo Stato ha garantito prima 60 milioni e poi 280 milioni.
Ogni Federazione ha avuto un incremento delle risorse pari almeno al 15%, indipendentemente dalle proprie capacità. organizzative e di efficienza.
Sembra quasi che solo la Scherma sia brava e che abbia operato, con una significativa attenzione, in tutti i settori. Non vorrei sembrare il solito bastian contrario per cui riporto un commento di un genitore:
“LA CAMPAGNA ELETTORALE E' SERVITA
Parafrasando il grande Corrado, leggere le decisioni del Consiglio Federale ha qualcosa di ridicolo. La campagna elettorale fatta su misura: "Riteniamo opportuno - ha spiegato il Presidente federale, Giorgio Scarso - che di questo contributo possa beneficiarne tutto il mondo della scherma, ad iniziare dalle società che rappresentano la colonna vertebrale del movimento".
Il Consiglio ha dunque approvato l'erogazione dei contributi ordinari alle società, stanziando complessivamente 500mila euro con un aumento di 200mila euro rispetto ai 300mila previsti, permettendo anche di abbassare la soglia minima del punteggio necessario per l'assegnazione e prevedendo ulteriori 25mila euro da destinare alle società schermistiche che non raggiungeranno la soglia minima.
Fermo restando che per le Società l'aumento è minimo in realtà ci vanno bene quelle che mai hanno ottenuto premi, con 200/300 euro a testa. 
Due riflessioni: il presidente Scarso e il suo CF hanno dato un valore alla dignità ed al voto delle Società. Con il Nuovo Statuto hanno cancellato i genitori dei tesserati minorenni, il 70% del totale, nelle proprie Società. Con i progetti nelle scuole e gli staff, danno spazio anche ai Tecnici rimasti fuori. Poco, molto poco, per molti e via "consensi".
Ricordo che le cronache italiane ci parlarono di un ex sindaco di una città del mio amato ex sud, dove si distribuiva la pasta in cambio di voti.
Tali iniziative federali SEMBRANO proprio richiamare a questo stile.”
Comunque si prende atto del parziale annullamento del contributo di € 80,00 per la quota arbitrale e viene da dire che: ”tanto tuonò che qualche goccia l’ha fatta.” Da questa “Piazza” ci si è sempre battuti per l’annullamento totale di tale balzello. Tranquilli, non intendo arrogare alcun merito particolare alla “Piazza” però è indubbio che se ne sia tanto parlato e anche se il provvedimento possa essere inteso come prebenda elettorale poco importa. Ciò che è importante è il beneficio che ne consegue, sia pure parziale.
Ezio RINALDI

11 dicembre 2019

LETTERA APERTA AL DOTTOR MAURIZIO FUMO

 Avv. Ciro Renino
Arbitrator for public employment disputes
Member of the Federal Court of Appeal of the F.I.S.

Avv. Chiaralisa Uttieri Avv. Tiziana Flagiello Avv. Rossella De Rosa Avv. Flavia Camorani Avv. Angela Carillo
P. Avv. Emanuela Speciale
P. Avv. Stefania Tarallo Dr. Daniela Apicella

Corso Garibaldi, 179 Portici, 80055 – Napoli
0817766186 – 0817881292 (fax)
avv. Ciro RENINO - Presidente Corte
d'Appello FIS

Caro Dottor Fumo,
il suo ultimo intervento, pubblicato il 3 dicembre scorso è soprattutto sorprendente. Le sentenze (o le pronunce, faccia lei) si possono criticare, ma si rispettano.
E se si rispettano le sentenze, a maggior ragione occorrerà rispettare chi queste decisioni le scrive.
Ora la mia sorpresa è tutta qui: proprio lei, Dottor Fumo, che ha trascorso una vita nel giudicare, proprio lei che conosce la delicatezza e la difficoltà di trovare il giusto punto di equilibrio tra le parti, è venuto meno a tale obbligo.
Nel suo articolo Lei ha puntato non a far valere la forza delle sue argomentazioni ma a svilire fino a ridicolizzare i giudici della Corte Federale d’Appello ed il loro operato.
Il suo fuoco di fila lei prende di mira le capacità logiche e giuridiche dei giudicanti, addirittura nutre dubbi sulla ragionevolezza dell’estensore ed infine tra frizzi e lazzi vari decide di degradarli d’imperio.
“Non sono giudici, sono decisori” proclama senza esitazioni !
Ora il Regolamento di Giustizia della Fis dice proprio il contrario, ma vabbè ha ragione lei…..
D’altra parte il suo fervore le ha fatto perdere, il 3 dicembre,  lucidità interpretativa non solo in relazione a tale punto ed infatti non la si segue quando fa riferimento a decisioni della Cassazione penale: la giustizia sportiva FIS fa capo ai principi generali del processo civile, non a quelli del processo penale.
Ed ancora, non si comprende perché citi a metà le decisioni delle Sezioni Unite. (11021 del 2014) omettendo di riferire la parte in cui le si dà torto.
E’ quindi evidente che nel suo commento non le interessava il rigore interpretativo, lei voleva unicamente arringare la “folla”, fare da capopopolo: “Dagli al giudice (anzi, “decisore”) incompetente ed infedele”.
In questo ruolo di novello Masaniello è stato bravo, anzi bravissimo. Ha dato ai suoi lettori esattamente ciò che si attendevano.
D’altra parte lei aveva pianificato con un certo anticipo la sua filippica.
Già il 4 ottobre scorso lei aveva messo di fatto in dubbio l’imparzialità dei giudici federali, dimenticando che esiste una Commissione Federale di Garanzia che ha proprio il compito di verificare la correttezza dell’operato di questi magistrati sportivi.
Due mesi dopo chiude il cerchio e completa l’opera di delegittimazione. Sorprendentemente, proprio l’ex Presidente della Suprema Corte di Cassazione, oggi pensionato di lusso da circa 100.000 euro netti l’anno, si impegna con puntiglio nella demolizione della credibilità di un organo giudicante.
Non si tratta di un obiettivo condivisibile, da qualunque parte lo si voglia guardare. Chi ha davvero a cuore la scherma italiana dovrebbe puntare a rafforzare il prestigio e l’indipendenza degli organi di controllo della Federazione, non ad affossarli.
Se si ha davvero a cuore una gestione sana, trasparente ed efficace del nostro movimento, occorre piuttosto porsi al fianco dei suoi Organi di Giustizia, rassicurarli: tanto più questi saranno forti, quanto più aumenteranno le garanzie per tutti i suoi protagonisti.
Una giustizia sportiva debole e delegittimata, invece non serve a nessuno.

Avvocato Ciro Renino





03 dicembre 2019

A PROPOSITO DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO


Dott. Maurizio FUMO - ex Presidente della 5^ 
sezione della Suprema Corte di Cassazione
La decisione n. 8/19, prot. 6104/19 del 29.11.2019 della corte federale FIS (che per fortuna non dobbiamo chiamare sentenza) “merita” di essere adeguatamente analizzata (e radicalmente criticata in alcune sue parti, non secondarie) nella sede adeguata. Ed a tanto, a suo tempo, si provvederà.  Qui è tuttavia il caso di porre in evidenza - sia pure in maniera sintetica - quelli che, senza sforzi da parte di un lettore appena attento e competente, appaiono come evidenti pecche, tanto logiche, quanto giuridiche.
Ci si riferisce, innanzitutto, alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e, quindi, al passaggio motivazionale relativo alla creazione (e ai “poteri”) della c.d. scuola magistrale della federazione.
Se i decisori (preferisco chiamarli così piuttosto che “giudici”), invece di trascrivere diligentemente articoli del codice di procedura civile, avessero consultato un po’ di giurisprudenza, forse sarebbero giunti a conclusioni diverse in relazione alla prima questione; se poi avessero letto in maniera meno superficiale la sentenza del TAR Lazio n. 2191/19 del 18.2.2019 e l’unico testo di dottrina amministrativistica relativo all’Accademia Nazionale di Scherma (Cangelli F., Riflessioni sulla natura giuridica dell’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, in Diritto dello sport, 3-4/2010, p. 307 ss.), avrebbero potuto evitare di partorire una decisone così “federalmente” orientata sulla seconda questione.
Procediamo con ordine.
Si legge nel provvedimento della corte schermistica che la mancanza della firma da parte del presidente del tribunale federale in calce alla decisione di primo grado (sottoscritta dal solo estensore) è un vizio “considerato gravissimo dall’ordinamento, tale da porre in dubbio la paternità stessa del provvedimento”.
L’affermazione è semplicemente non vera (usiamo un eufemismo!).
Sia la giurisprudenza civile, che quella penale (addirittura a livello di Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cfr.: in civile: sent. 11021 del 2014; in penale: sent. 14978 del 2012) sostengono il contrario. Si tratta di una nullità sanabile. La sottoscrizione è insufficiente, non mancante e l’assenza della firma del presidente non incide “né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo” (conformi, in civile, Cass., Sez. 5, sent. 9440 del 2017, in relazione alla decisione di una commissione tributaria; in penale, Cass., sez. 6, sent. 46348 del 2015 e sez. 3, sent. 3386 del 2017). Una diversa interpretazione, per i giudici di legittimità, sarebbe lesiva dei principi del giusto processo.
Per di più, poiché “il meccanismo decisorio” sembra ritagliato più sullo schema del rito penale che su quello civile (art. 74 comma 6 del regolamento di giustizia FIS: dispositivo letto all’esito dell’udienza, motivazione redatta in seguito), è indubbio che una decisione di primo grado sia esistita. Il presidente del tribunale non può non aver letto il dispositivo all’esito dell’udienza; quindi l’estensore ha scritto la motivazione, depositando la sentenza-documento qualche giorno dopo. Dunque la firma del presidente manca sulla sentenza-documento, non sulla sentenza-decisione (scil. il dispositivo, che come scrive la Cassazione, “consacra” la decisione). Parlare di un “dubbio sulla paternità stessa del provvedimento” fa sorgere il dubbio sulla ragionevolezza (diciamo così) di chi tale assunto sostiene. La corte federale però ricorda che, in base all’art. 76 comma 6 del regolamento federale di giustizia, l’organo di secondo grado può solo confermare o riformare il giudizio di primo grado, mentre non è consentita la “rimessione” al primo giudice. Si tratta però (ed evidentemente) di un’espressione impropria.  Infatti, intesa in senso tecnico (art. 45 codice di procedura penale) la remissione del processo trova spazio quando la situazione ambientale è tale da non garantire la serenità del processo. Ciò giustifica la translatio judicii
Ora è evidente che non è questo il nostro caso. Probabilmente chi ha scritto il regolamento voleva significare che non è consentita la regressione del procedimento (es. a seguito di un annullamento con rinvio), non che non è consentita la sanatoria di una nullità sanabile - appunto! - dovuta ad una svista o alla negligenza di un giudicante (se il termine non fosse stato abusato in altro contesto, potremmo parlare di un … “refuso non sostanziale”). 
Ebbene, se in calce alla motivazione della sentenza manca una delle firme prescritte, la giurisprudenza di legittimità prevede una nuova redazione della sentenza-documento (in pratica la firma del magistrato “distratto”). Ed è quello che sarebbe stato lecito attendersi all’esito della iniziativa della corte federale che fa riferimento ad una sua richiesta di chiarimenti all’organo giudicante di primo grado. Infatti la corte della FIS afferma di aver chiesto una relazione alla segreteria degli organi di giustizia “in ordine alle modalità di sottoscrizione della sentenza 3/2019 del tribunale federale”; una relazione, vale a dire, sulle ragioni della mancata sottoscrizione da parte del presidente del tribunale. Ma il contenuto della relazione non è riportato nella decisione di secondo grado. Si tratta di una evidente falla motivazionale. Dunque non sapremo mai se la firma manca perché il presidente era impedito, distratto o dissenziente. Ed è chiaro che solo in tale ultimo caso la mancanza potrebbe aver rilievo. Ma, evidentemente, se fosse stato dissenziente, avrebbe fatto emergere in qualche modo le sue ragioni. È curioso poi notare che la corte federale supera con nonchalance (p.4) il fatto che la predetta relazione sia priva di sottoscrizione perché - sostiene - ne sarebbe certa la provenienza. Incerta, viceversa, rimarrebbe - come si è detto - la paternità della decisione del tribunale, benché il presidente di quel collegio abbia letto in udienza il dispositivo. Chissà se i decidenti hanno mai sentito parlare del principio di non contraddizione! 
E veniamo alla seconda (e più “succosa”) questione. Essa è affrontata alle pagine 8 e ss. dell’elaborato motivazionale.
Si sostiene (e ciò è vero) che l’Accademia Nazionale di Scherma non è parte nel giudizio, non avendo proposto alcuna impugnazione in relazione al nuovo statuto. Il che è ovvio, non essendo l’Accademia affiliata alla FIS, non è neanche sottoposta al vincolo di giustizia (come ha chiarito il TAR Lazio). Conseguentemente essa non ha adito la giustizia federale. Ma la decisone, nella parte in cui - contraddicendo la sentenza del giudice amministrativo - sostiene che la FIS può rilasciare il diploma di istruttore nazionale e maestro (o, come si preferisce, l’attestato ai “tecnici” di vari livelli) è certamente rilevante anche per il predetto ente ultracentenario e dunque merita, almeno, una riflessione.
Per la dottrina citata non va dimenticato che l’esame e il conferimento del diploma “rappresentano una delle ragioni fondamentali della nascita dell’ente ... ben prima della nascita della FIS. Tale primogenitura … ha una sua precisa conseguenza giuridica nell’affidamento in via esclusiva all’Accademia Nazionale di Scherma del potere di rilasciare il titolo di maestro e di istruttore di scherma. Tale potere rappresenta probabilmente il punto di massima distanza … tra l’ordinamento della scherma e quello delle altre discipline sportive.” (Cangelli F., op. cit., p. 315).
Per il TAR, d’altra parte, è incontestata “la competenza dell’Accademia al rilascio dei diplomi magistrali sin dalla sua costituzione, con atto di normazione primaria”.
Ma, sostiene la corte della FIS, nessun impedimento si rinviene nella normativa federale o del CONI che si opponga a che (anche?) la federazione gestisca la formazione dei suoi tecnici, appunto, attraverso la scuola magistrale e quindi li diplomi.
Ebbene, a parte le evidente confusione che si fa tra formazione e certificazione (la prima attiene, come è ovvio, all’acquisizione delle competenze; la seconda al momento di verifica di tale acquisizione e al conseguente rilascio del certificato-diploma), c’è da dire che il ragionamento riconducibile allo schema “ciò che non è vietato è consentito” può valere per quel che riguarda l’esercizio di un diritto (che pure soffre limiti e prevede modalità), non certo con riferimento alla attribuzione di un potere, come noto a tutti –  ma non evidentemente alla corte federale – soggetto al principio di legalità. Ogni potere deve, in altri termini, trovare fondamento in una norma che lo attribuisca ad un determinato soggetto e che lo disciplini. Nel nostro caso, si tratta del potere di conferire un titolo professionale (così lo qualifica il TAR, facendo riferimento al DCPM 5.4.2016, vale adire il piano nazionale di riforma delle professioni, erroneamente svilito dalla corte federale). Si tratta di una funzione con evidenti riflessi pubblicistici, che dunque necessita di un placet statale. Diversamente ragionando (vale a dire facendo uso dell’adagio popolare: “ciò che non è vietato è consentito”), non si vede perché la FIS non possa rilasciare diplomi di odontotecnico o, magari, lauree in giurisprudenza, in modo da allevare una sua schiera di giuristi domestici. Nessuna norma positiva esplicitamente lo vieta!
A parte le (facili) battute, è evidente che la corte FIS ha letto con disattenzione la sentenza del TAR Lazio, che non a caso ha annullato le sessioni di esami organizzate e gestite “in proprio” dalla federazione e la ha anche condannata al risarcimento dei danni. Orbene il giudice amministrativo ha fondato il suo convincimento su quattro presupposti: a) lo stesso statuto della FIS (che, non a caso, nella nuova versione ha voluto - contra legem - cancellare l’Accademia, b) le fonti normative a far tempo dal regio decreto del 1880, c) la prassi ultracentenaria in base alla quale il predetto ente - prima da solo, poi in collaborazione con la FIS - ha organizzato e gestito gli esami, d) il provvedimento di riordino delle professioni che prevede esplicitamente che si diventa maestro di scherma, se si sostiene l’esame presso l’Accademia. Tale ultima “fonte” è erroneamente sottostimata dall’estensore della decisione, la quale parla di un atto di contenuto meramente ricognitivo. Ora, a parte il fatto che la ricognizione si opera sull’esistente (e dunque si riconosce – nel nostro caso – una situazione giuridica vigente), sta di fatto che il “riordino” è avvenuto sulla base di due direttive europee, recepite, come era inevitabile, nel nostro sistema giuridico.Forse è il caso di ricordare che siamo in presenza di un ordinamento c.d. multilivello. 
Forse è anche il caso di ricordare una recente sentenza della corte di appello di Roma, sezione lavoro (2924/18 del 5.7.2018), la quale ha chiarito che quando i “lavoratori sportivi” prestano la loro opera con carattere di continuità, ripetitività, regolarità e stabilità, essi non possono essere considerati dei dilettanti che, a tempo perso, insegnano ad altri i rudimenti di una disciplina sportiva, ma veri e propri lavoratori; indipendenti o subordinati, ma certamente professionalizzati. E allora è da chiedersi come si possa rilasciare un vero e proprio titolo professionale se non in base ad un atto avente forza di legge, ma semplicemente perché “nessun impedimento è possibile leggere (sic!) nelle norme appena riprodotte”, vale a dire l’art. 15 del decreto legislativo 242/1999, che l’estensore, con la solita diligenza da amanuense, cita alla lettera, aggiungendo, dopo aver trascritto (anche) l’art. 23 dello statuto del CONI in tema di formazione dei tecnici che “da tale elencazione (ancora sic!) non deriva alcuna limitazione all’attività della FIS”.
In sintesi: non rileva che non mi sia stato conferito quel potere; poiché non è trovo scritto che mi è stato negato, ciò vuol dire che … mi è stato conferito. Un ragionamento  connotato da disarmante semplicismo, che si fa fatica ad attribuire a chi pratica il diritto.
Con una certa dose di cinismo, i giuristi dicono che tutto si può motivare. Temo che sia vero; ma per motivare una decisione palesemente sbagliata, bisogna essere dei fuoriclasse.
Maurizio Fumo

01 dicembre 2019

STATUTO: le motivazioni alla sentenza della Corte di Appello Federale

La Corte federale d’Appello ha reso note le motivazioni alla sentenza del procedimento n.8 /2019 relative alle modifiche statutarie, promosso dalla Federazione Italiana Scherma avverso il provvedimento emesso dal Tribunale federale. In buona sostanza, le società che hanno sostenuto il ricorso costituivano la propria iniziativa su:
·      Illegittima costituzione dell’Assemblea;
·      Incompletezza ed inesattezza del verbale e delle operazioni di voto;
·    Contrarietà alla legge ed ai principi fondamentali del CONI degli articoli 1, 4, 16, 17, 18, 22, 46, 50, 52, 55, 60, 1,67,70 e 73.
La Federazione Italiana Scherma ha impugnato il provvedimento di 1° grado motivando la propria azione sull’erroneità e/o infondatezza e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e/o il rigettare il ricorso per i seguenti motivi:

· Inammissibilità delle censure dedotte dai ricorrenti avverso le modalità del recepimento dei principi fondamentali degli statuti;
·      Difetto di legittimazione attiva;
·      Carenza di interesse dei ricorrenti;
·    Nel merito: infondatezza dell’eccepita incompletezza ed inesattezza del verbale delle operazioni di voto.

La Corte Federale d’Appello con la decisione relativa al precitato procedimento n.8/2019, pubblicata sul sito federale e sul Blog, si è pronunciata sul ricorso della FIS contro la sentenza del Tribunale federale.
La Corte ha accolto la richiesta della FIS di dichiarare nulla la sentenza del Tribunale federale, in quanto era stata firmata la decisione dal relativo presidente, ma non le motivazioni.
Si ricorda che il Tribunale federale aveva significativamente cassato intere parti dello Statuto frutto dell'Assemblea di Riccione e di successivi interventi del Presidente Scarso.
La Corte Federale non è intervenuta sulla richiesta di dichiarare nulla l'Assemblea di Riccione, poiché
ha ritenuto tardive le istanze delle società.
Non è affatto vero, come dichiarato dalla FIS con Comunicato sul sito federale, che la Corte abbia sostanzialmente confermato, anche nei contenuti, l’impostazione delle modifiche proposte dal Consiglio federale e approvate dall’Assemblea del 19 maggio 2019. Al contrario, su articoli e disposizioni vitali per la vita della FIS e dello stesso Statuto, la Corte ha accertato palesi contrasti con leggi dello Stato italiano. Pertanto, ha cassato le seguenti parti dello Statuto: art. 4 comma 3 lettera e, art. 16 comma 6, art. 17 comma 4, art. 22 comma 6, art. 46, art. 50, art. 60 comma 6, art. 61 commi 3 e 7, art. 67 comma 7, art. 70, art. 73 comma 3).
È inquietante leggere nel Comunicato della FIS che " Tali formulazioni risultano, in molti casi, emendabili senza necessità di ricorso all’Assemblea ".
Anche la seguente affermazione desta scalpore " In altri casi, invece, le invalidità discendono da una diversa interpretazione di norme di legge e/o di Principi fondamentali del CONI operata dalla Corte rispetto a quella sostenuta dalla FIS e dal CONI (che, approvandole, ha ritenuto corrette le formulazioni in questione) ".
Il Consiglio federale, infatti, non ha mai pubblicato sul sito federale l'intera delibera del CONI, che nella sua completa lettura è assolutamente illuminante in merito e contrasta palesemente con la Vulgata federale.
Infine, non si può tacere leggendo queste conclusioni del Comunicato federale " Tale aspetto richiede necessariamente un confronto con gli Uffici del CONI preposti, per accertare quale sia la corretta interpretazione dei principi coinvolti e, secondariamente, ove ciò si dovesse rendere necessario, quale possa essere la corretta modalità per chiarire, al di là di ogni dubbio, la correttezza della formulazione approvata dall’Assemblea. Non si può escludere che, sotto tale ultimo profilo, qualora il CONI confermi la valutazione positiva già espressa rispetto al testo approvato dall’Assemblea, la FIS si veda costretta a ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI ".
La Giunta Nazionale del CONI ha già pubblicamente affermato che sulle intere vicende federali statutarie (richiesta e nomina del commissario, Statuto adottato dal Commissario, Assemblea di Riccione, Statuto deliberato dall'Assemblea, delega al Presidente, modifiche del Presidente, Statuto approvato sub judice), sarà il solo Collegio di Garanzia sedente presso il CONI a pronunciarsi.
Ci rimane soltanto da segnalare che ben due gradi di giudizio federali, cioè due Organi di giustizia sportiva nominati da questo Consiglio federale, hanno bocciato lo Statuto.
Mia nonna diceva che le bugie hanno le gambe corte.
Ezio RINALDI