Credo opportuno pubblicare uno stralcio riguardante le misure inerenti lo sport ed inserite del DL. Rilancio approvato dal Parlamento. La legge completa la trovate cliccando sul link a dx della pagina del blog.
Ezio RINALDI
Capo IV MISURE PER LO
SPORT
Art. 216.
Disposizioni in
tema di impianti sportivi
1. All’articolo 95, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,
le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre
2020 »; b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione
fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di settembre 2020 ».
2. In ragione della sospensione
delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo
2020, n.19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e
del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i
successivi decreti attuativi nazionali e regionali , le parti dei rapporti di
concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono
concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione
dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto , mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche
attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a
ulteriori tre anni , in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non
incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La
revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della
necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione
delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli
utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze
all’interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza
dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di
equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso
di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il
concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera
non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente
sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attività
sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020,
n.19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del
codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti
attuati- — 187 — 18-7-2020 Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 180 vi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre,
piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di
tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità
da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone
locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte
interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente
stabilito.
4. A seguito della sospensione
delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25
marzo 2020, n.19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi,
ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai
contratti di abbonamento , anche di durata uguale o superiore a un mese, per
l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni
tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I
soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di
rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione
dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del
versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni
dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa
al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore
incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla
cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
Art. 217.
Costituzione del
«Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»
1. Al fine di far fronte alla crisi economica
dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui
risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo
sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5
per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di
ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata
con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della
quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n.504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all’erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è
determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50
milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare
delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore
alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è
corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della
legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell’Autorità
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai
commi precedenti.
Art. 217 - bis
Sostegno delle
attività sportive universitarie
1. Per sostenere le attività sportive
universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica
dello sport nelle università, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n.394, è
integrata di 3 milioni di euro per l’anno 2020.
2. All’onere derivante dal
presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma
5, del presente decreto.
Art. 218.
Disposizioni
processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla
prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici
e dilettantistici
1. In considerazione dell’eccezionale
situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le
federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare,
anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo,
provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione
delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi
compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva
2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla
composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione
sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell’adeguamento
dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni
sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle
controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i
criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di
giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al
merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali
controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il
Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione
dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il — 188 — 18-7-2020 Supplemento
ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 180 Collegio di
garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici
giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e
l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è
impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla
decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero
sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini,
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza
inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il
termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata,
ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale
termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la
segreteria del giudice adìto. Si applicano i limiti dimensionali degli atti
processuali previsti per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice
del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n.104, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22
dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A
pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e
depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura
dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può
essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è
deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da
pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione
della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni
contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della
sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso
termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la
motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3
il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con
decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un
pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la
decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di
esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non
è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del
dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai
giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del
processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n.104. 5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza,
entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza,
se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in
ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo
giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al
comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il
sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.
Art. 218 - bis
Associazioni
sportive dilettantistiche
1. Al fine di assicurare alle associazioni
sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e
dell’incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse
generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità
locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche
iscritte nell’apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
le politiche giovanili e lo sport.
2. All’onere derivante dal presente articolo,
pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente
decreto.