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REGOLAMENTI

30 aprile 2015

SANZIONI E CONTRIBUTI


Proprio ieri sul sito della Fis è stata pubblicata la sentenza n. 2/15 della Corte Sportiva d’Appello pronunciata sul reclamo dell’atleta Gaetano Dell’Acqua contro la sentenza del giudice sportivo n. 10/15.

A mio parere, tale provvedimento offre spunti di riflessione di rilevante interesse.

Da una prospettiva molto superficiale la sentenza della Corte sembrerebbe riconoscere all’incolpato l’ingiustizia della sanzione pecuniaria di 150,00 euro inflittagli dal giudice di primo grado ma definitivamente rimossa in seconda istanza.

Ritenere che la Corte abbia in qualche modo restituito ragione all’atleta è tuttavia solo un’illusione.

In realtà questo apparente “sconto di pena” ha valore meramente nominale poiché il povero atleta oltre ad aver visto riconfermare la responsabilità accertata in primo grado è stato costretto a sborsare, ai sensi dell’art 46 R. G. un contributo pari a 150,00 euro per potere proporre reclamo.

 In altri termini quei 150,00 euro originariamente inflitti a titolo di sanzione pecuniaria sono stati comunque pretesi dalla Fis a titolo di contributo obbligatorio non ripetibile, per ricevere l’istanza di giustizia di secondo grado ed attivare le conseguenti procedure.

In altri termini, e più paradossalmente, l’esborso di quel denaro non sarebbe ripetibile neppure nel caso in cui la Corte riconoscesse la fondatezza delle ragioni di opposizione di un atleta, tesserato o affiliato, e per questo li mandasse assolti!

Un paradosso frutto di un sistema di giustizia dagli effetti iniqui poiché anche nel caso di assoluzione non eviterebbe, oltre al danno economico, neppure la beffa della squalifica che,  come nel caso di specie, è stata scontata dall’atleta ancor prima che la Corte potesse pronunciarsi sul  reclamo.

Tale circostanza dovrebbe quindi far riflettere parecchio sulla impellente necessità di una radicale riforma del sistema di giustizia varato dagli attuali vertici della FIS.

Ma ciò non è tutto.

Altro aspetto importante risiede nel fatto che il giudice sportivo non ha trascurato di evidenziare le altre condotte deferite con la sostanziale denuncia sporta contro l’arbitro, accusato dall’atleta di avere tenuto una comportamento dolosamente finalizzato a danneggiarlo per motivi di ripicca.

Fatto gravissimo, questo, per il quale il giudice sportivo ha opportunamente disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale.

Ancora una volta la giustizia federale viene posta dinanzi ad una inevitabile alternativa: affermare la responsabilità dell’arbitro e sanzionarlo in modo esemplare (ad esempio con la radiazione) oppure sanzionare in modo esemplare l’atleta Gaetano Dall’acqua per le accuse gravemente lesive della dignità ed onorabilità dell’esponente arbitrale, espresse in violazione del regolamento di giustizia, del regolamento tecnico, del codice etico e codice di comportamento CONI.  

E’ l’occasione giusta per introdurre un precedente giudiziario molto importante e in controtendenza con quanto sin qui affermato dalla giustizia federale, che forse potrà riequilibrare l’intero sistema riconoscendo il sacrosanto diritto di atleti e tesserati di reagire e sporgere denuncie senza mezzi termini ed in forma pur aspra a tutela dei propri diritti, e senza timore di ripercussioni disciplinari. 

Non resterebbe così più isolata la decisione del giudice sportivo FIS che con provvedimento n. 7/2013 ha ritenuto congrua la sanzione di un solo giorno di squalifica nei confronti di Luigi Tarantino seppure questi, in modo recidivo, si è reso responsabile di pesanti insulti e minacce nei confronti del direttore di torneo, talmente violenti da dovere essere coattivamente allontanato per mano del servizio d’ordine.

Restiamo quindi in attesa del nuovo responso, con l’auspicio che non tardi ad arrivare.

A. Fileccia

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