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REGOLAMENTI

29 gennaio 2017

CONTRODEDUZIONI SULL’INCOMPATIBILITA’ DEI CONSIGLIERI LAURIA E CAMPOFREDA

Oggi mi è stata comunicata ufficialmente la risposta della FIS all’invito a dichiarare la decadenza dei consiglieri Campofreda e Lauria. Prima di illustrare l’ingegnosa argomentazione prospettata dalla federazione mi preme sottolineare che il segretario Cannella ha precisato che il C.F. avrebbe fatto proprio il parere di una non meglio identificata commissione “Carte Federali”. Mi sono quindi collegato al sito internet per capirci di più, posto che non ho mai avuto sentore dell’esistenza di una commissione denominata “Carte Federali”. Ho pensato, pertanto, che la dichiarazione del Cannella fosse viziata da un “refuso non sostanziale”, probabilmente suggestionato dal fatto che tale vizio,  a dire della FIS,  avrebbe   addirittura compromesso, in un recente passato, la  carta federale fondamentale, cioè lo STATUTO.
Ho iniziato la lettura di questo parere procedendo  dal basso,  a partire dalla firma apposta in calce, per conoscere chi l’avesse reso, così scoprendo che è opera della commissione  “Statuti e Regolamenti”  presieduta dall’avv. Luca Magni e non piuttosto, come indicato dal Cannella, della fantomatica commissione “Carte Federali”.
Non me voglia il Segretario ma sfugge alla mia capacità di immaginazione il motivo di tale neologismo, estraneo, fino ad oggi, al novero delle definizioni terminologiche statutarie; ma questa è solo una premessa.
Ripercorrendo i punti della querelle ne riassumo gli aspetti più salienti:
  • il 20 novembre 2016 Campofreda e Lauria sono stati eletti consiglieri federali;
  • alla data delle elezioni entrambi rivestivano rispettivamente la carica elettiva nazionale di vicepresidente AIMS, (Lauria), e  di consigliere ANS, (Campofreda);
  • la duplicità dei ruoli è stata  ininterrottamente mantenuta da Lauria fino ad oggi e da Campofreda fino al 28 dicembre 2016, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
  • l’AIMS e l’ANS sono classificabili ed operano come “Organismi Riconosciuti dal CONI”, in quanto tali iscritte nell’apposito “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; iscrizione, si ribadisce, che “vale per il riconoscimento ai fini sportivi “ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lett h) Statuto CONI. Dalla lettura del comma 4-bis dell’articolo 29 Statuto CONI emerge poi che l’iscrizione nel succitato Registro è atto successivo all’intervenuto “riconoscimento  a fini sportivi”;
  • l’art. 60, comma 4, dello Statuto federale stabilisce che la carica di Consigliere federale è incompatibile con le cariche sportive elettive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI;
  • il comma 8 dello stesso articolo  stabilisce la decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente nel caso in cui il soggetto in condizioni di incompatibilità ometta di esercitare l’opzione entro il termine perentorio di 15 giorni;
  • per i caso in esame né Campofreda né Lauria hanno esercitato la prescritta opzione  e di conseguenza, a norma di Statuto, sono  automaticamente decaduti dalla carica di Consigliere federale.

Essendo queste le premesse, analizzo di seguito le opposte ragioni espresse dalla FIS.
La Commissione Statuti e Regolamenti, con fallace argomentazione, sostiene che sia l’ANS che l’AIMS non sarebbero organismi riconosciuti dal CONI in quanto non classificabili quali Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Benemerite.
Ciò vale a significare che, secondo la Federazione, gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI sarebbero esclusivamente le FSN, le DSA, gli EPS e le AB.
Anche per i non addetti ai lavori è facile rilevare come tale interpretazione sia assolutamente fuorviante poiché il quadro normativo di riferimento non contiene alcuna definizione tecnico-giuridica degli “organismi riconosciuti dal CONI” nel senso preteso dalla Fis, concentrandosi soltanto sulle procedure di riconoscimento e sulla individuazione dei relativi presupposti.
Sicché non è affatto chiaro da dove la federazione possa trarre validi elementi di valutazione a sostegno della propria argomentazione.
Né a supporto di tale tesi soccorre il richiamo, operato dalla commissione federale, all’art. 6, punto 4 lett c)  Statuto CONI.
Sarebbe stato sufficiente scorrere il medesimo articolo fino alla lettera h) per comprendere che per organismi soggetti al “riconoscimento a fini sportivi” da parte del CONI debbano intendersi sia le FSN, le DSA, gli EPS e le AB sia le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche quali,  appunto, sono l’AIMS e l’ANS.
Particolarmente risibile è poi il tentativo di declassare il “riconoscimento a fini sportivi” a mera iscrizione nel registro CONI, ponendo l’accento sul conseguimento dei vantaggi fiscali.  Una semplice ricognizione delle delibere emanate dal CONI avrebbe consentito di accertare che il “riconoscimento” è un atto amministrativo impugnabile e che il CONI ha delegato gli enti di cui all’art. 6 lett c)  soltanto per il “riconoscimento provvisorio” riservando a sé ogni controllo finale nonché l’adozione del provvedimento definitivo.
Ma ciò non è tutto.
Sia il parere espresso dalla Commissione “Statuti e Regolamenti”, che la lettera di accompagnamento a firma del segretario Cannella, lasciano intendere che il responso federale sia stato supportato da un autorevole intervento del CONI di cui però, non vengono indicati né gli estremi né il quesito da cui avrebbe tratto origine.
E non riesco a non nutrire dubbi sul fatto che gli esperti giuridici  CONI si possano essere realmente espressi nel senso indicato dalla federazione.
Il richiamo ad una presunta “segnalazione” che la Federazione avrebbe ricevuto dal CONI appare, infatti, alquanto fumosa limitandosi ad affermare l’ovvio, cioè che l’AIMS e l’ANS “…non risultano riconosciute dal CONI in qualità di ente di promozione sportiva né di Associazione Benemerita ai sensi dell’art. 6 punto 4 lettera c dello statuto CONI
Esprimo, quindi, il mio più profondo stupore nella misura in cui la Federazione abbia addirittura scomodato il CONI per acquisire una informazione già sotto gli occhi di tutti  e non abbia invece richiesto un preciso parere sul punto;  per questo motivo,  ritengo che la “segnalazione del CONI non avesse quale specifico oggetto  la decadenza dei consiglieri Campofreda e Lauria ma, forse, qualcos’altro.
Sarebbe pertanto quanto mai opportuno che proprio il CONI chiarisse ufficialmente i termini del suo intervento  in merito a tale specifica questione.
Ciò, peraltro, è assolutamente necessario per il fatto che, a norma dell’art. 25 dello Statuto federale, la regolare composizione del Consiglio non può prescindere dalla figura del rappresentante dei tecnici; sicché ove fosse comprovata, nelle opportune sedi, che il consigliere eletto in rappresentanza dei tecnici era già decaduto ai sensi delle norme sopra richiamate tutti i provvedimenti assunti risulterebbero affetti da nullità per irregolare costituzione dell’organo consiliare.
Infine un accenno a ragioni di opportunità.
A norma dell’art. 27, comma 2 n. 16, il Consiglio Federale nomina i componenti delle commissioni operanti a supporto della Federazione, tra cui anche quella denominata “Statuto e Regolamenti” che ha reso il parere in questione.
E’ un dato oggettivo che tali nomine, assolutamente discrezionali, siano adottate in virtù di un stretto rapporto fiduciario.
Ritengo, quindi, che sarebbe stato più giusto che il delicato parere sulla decadenza dei consiglieri Lauria e Campofreda fosse demandato ad un soggetto esterno alla Fis, non legato da alcun vincolo diretto o indiretto, fiduciario, gerarchico o funzionale con il consiglio federale. Forse, più opportunamente, il consiglio federale avrebbe potuto investire della questione il Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 12bis comma 5 Statuto CONI.
Auspico, pertanto, che il Consiglio Federale e il segretario Cannella, a riprova della piene trasparenza del loro operato, rendano pubbliche tutte le “informazioni ricevute dal CONI” nel merito della vicenda Campofreda/Lauria.
A. Fileccia

9 commenti:

  1. Caro Ezio, rilevo che nel postare l’articolo sono saltate alcune righe. Chiedo scusa per l’inconveniente ma si è trattato di un “refuso sostanziale”
    Le trascrivo nuovamente affinché possano essere lette quali parti integranti
    A. Fileccia

    “Inoltre, assolutamente suggestiva appare l’istruttoria federale laddove si afferma che l’Accademia Nazionale di Scherma “…ad oggi non figura inserita nel registro CONI delle associazioni sportive riconosciute”.
    Rovistando tra le migliaia di informazioni contenute nel mio notebook ho recuperato uno screenshot del 28 dicembre 2016 ore 23.02, dal quale si evince che per gli anni 2015 e 2016 l’ANS era regolarmente iscritta nel REGISTRO CONI.
    Per l’anno in corso, invece, l’ANS è stata costretta a ritardare il rinnovo dell’iscrizione fino al 27 gennaio a causa del venir meno del CdA quale conseguenza delle dimissioni volontarie di alcuni consiglieri filo-federali, tra cui appunto Campofreda; dimissioni sottendenti vicende conflittuali intervenute tra l’ANS e la Federazione. E’ tale circostanza evidenzia, più che mai, la concreta situazione di incompatibilità che si era venuta determinare,(e che potrebbe sempre insorgere in futuro), rafforzando inequivocabilmente l’indispensabilità di tutte quelle norme che prevedono ipotesi di incompatibilità e decadenza”.

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  2. Considerata la notevole rilevanza di quanto scritto dal Dr. FILECCIA, sia quanto mai opportuno che la FIS ci metta la faccia, documentando con assoluta inconfutabilità il quesito posto al CONI e la risposta che quest’ultimo ha fornito. Solo così si potrà avere un quadro chiaro sulla decadenza dei due consiglieri, anche perché il parere fornito dalla Commissione Statuti e Regolamenti è di parte poiché tale Commissione è di nomina federale.
    Naturalmente la “Piazza” è aperta a chiunque voglia argomentate e replicare a quanto scritto sul tema.

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  3. Consideriamo il testo dello statuto federale, o meglio, degli statuti federali, ovvero quello fino al 28 settembre 2016 e quello dal 29 settembre 2016, in particolare all'articolo 60, comma 8.

    La versione 28 settembre recita: "Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità tra più cariche è tenuto ad optare per una di esse entro 15 giorni dal verificarsi della situazione. La mancata opzione comporterà l’automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente, o dalla carica assunta nella F.I.S., quando l’altra carica sia nell’ambito di altre Federazioni sportive nazionali o di altri Enti di promozione sportiva o riconosciuti dal CONI.",

    mentre la versione 29 settembre (cioè quella scaricabile attualmente dal sito federale) "Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità tra più cariche è tenuto ad optare per una di esse entro 15 giorni dal verificarsi della situazione. La mancata opzione comporterà l’automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente." con la magica sparizione della frase che avrebbe permesso di risolvere facilmente la questione, ovvero "... o dalla carica assunta nella F.I.S., quando l’altra carica sia nell’ambito di altre Federazioni sportive nazionali o di altri Enti di promozione sportiva o riconosciuti dal CONI."

    Lo statuto federale evidentemente inseriva nella fattispecie sia le Federazioni sportive nazionali (ricomprendendo evidentemente le Discipline associate), sia gli Enti di promozione sportiva, sia qualunque altro ente riconosciuto dal Coni, non fosse che per l'uso della congiunzione disgiuntiva "o", che indica evidentemente un'equipollenza... peccato però che la frase in questione sia stata considerata un refuso non sostanziale, e quindi eliminata a bella posta! Proprio adesso che quella frase serviva, che sfortuna!

    (continua)
    XXII

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  4. Non dimentichiamo poi che nello statuto federale, nonostante le correzioni dei refusi, si mantiene uno specifico elenco di "Strutture centrali" della Federazione (Titolo III - Ordinamento - Capo II - Organi federali - Sezione IV - Strutture centrali), tra le quali troviamo le commissioni federali (compresi la commissione atleti, la lista tecnica e il GSA), la consulta dei Presidenti o Delegati regionali, ma soprattutto l'Aims, l'Accademia Nazionale di Scherma e l'Amis, che, al contrario delle altre Strutture sono elettivi, su base nazionale e definiti proprio dallo statuto "enti autonomi, riconosciuti dalla FIS e regolati da uno statuto approvato dal Consiglio Federale".

    Risulta evidente che se il Coni riconosce per valido lo statuto FIS, che a sua volta riconosce tre Enti autonomi elettivi, su base nazionale, è evidente che tali enti sono riconosciuti dal Coni, anche qualora questi non fossero iscritti al registro delle associazioni sportive!!!

    Ci sono però altri due dettagli, sfuggiti ai correttori dei refusi: ovvero i commi 6 e 7 dell'art. 60, che recitano: "6. Sono incompatibili e devono essere dichiarati decaduti dalla carica che rivestono coloro che vengano a trovarsi in situazione di conflitto di interessi per ragioni economiche con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
    7. In ogni caso i soggetti, di cui al comma precedente, prima di ogni deliberazione degli organi a cui appartengono devono dichiarare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi.

    Che succede in pratica? Che se un ente deve deliberare uno stanziamento di fondi (pubblici, nel nostro caso) o anche delle deleghe che comportino dei ritorni economici a favore di un altro ente, non è particolarmente carino che nel consiglio direttivo del primo siedano e votino membri del consiglio direttivo del secondo. Chissà se i consiglieri in conflitto di interesse si astengono dal votare, come previsto dallo Statuto, oppure lo fanno lo stesso. Forse non lo sapremo mai, dato che dei verbali di consiglio federale non ce n'è nemmeno l'ombra... l'unico ente schermistico elettivo che pubblica i verbali delle proprie riunioni di consiglio direttivo, è proprio l'Amis, l'unico a non essere rappresentato in consiglio federale da propri consiglieri!

    Se siete riusciti a leggere fin qui, ora state sicuramente pensando male...
    ... siete dei peccatori, ma avete quasi certamente ragione.

    XXII

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  5. Credo sia a doveroso da parte mia chiarire che XXII è si un nick name, ma è persona da me conosciuta il cui nick è stato concordato con il sottoscritto.

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  6. E' abbastanza chiaro che l'adespoto commento sopra riportato provenga da persona estremamente attenta ed esperta. Ciò non puo farmi che enorme piacere anche se il mio articolo non era volutamente esaustivo per la necessità di dovere mantenere il riserbo, ancora solo per qualche giorno, sulla vicenda ANS e su altri aspetti di pari rilevanza.
    A. Fileccia

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  7. Carissimo Ezio, come tu certamente sai, tra la storia e la leggenda si tramanda la famosa esclamazione galileiana: E pur si muove!
    Confesso che il commento del nostro anonimo interlocutore mi ha provocato una scossa emotiva probabilmente pari a quella provata da Galileo. E’ da un po’ di tempo che questo Blog non registrava, ancorché in forma protetta, significativi interventi di terzi,. Per un momento ho pensato che la cupa rassegnazione avesse definitivamente assopito l’anima della scherma italiana. Evidentemente mi sbagliavo. E’ per questo che con molto entusiasmo ho tentato di decifrare il nickname utilizzato dal nuovo commentatore. Definirsi con un numero è per nulla casuale. Ma cosa avrà mai voluto comunicarci il sig. “XXII”?
    Inizialmente ho pensato che il numero 22 si potesse riferire al 22 Gennaio appena trascorso. Quella data segna, infatti, un radicale cambiamento di rotta nel ricostruito Direttivo ANS ma anche il rafforzarsi del sodalizio interno al C.F. Fis all’esito della conferma dei due consiglieri decaduti.
    Il ricorso ai numeri romani mi ha però indotto un ulteriore interrogativo: Ma se XXII fosse solo la parte finale di MCMXXII?
    Ciò imporrebbe un processo di decifrazione che potrebbe prendere le mosse pensando non ad un giorno specifico ma ad un anno particolare.
    E allora ci si potrebbe concentrare sui principali eventi storici risalenti al 1922. Cosa accadde in quell’anno?
    In molti ricorderanno che il 1922 è l’anno, ad esempio, della marcia su Roma e della costituzione del Gran Consiglio del Fascismo ma anche l’anno in cui Stalin si pone ai vertici del Comitato Centrale. In pochi, forse ricordano che nello stesso anno verrà meno l’impero ottomano e il sultano Mehmed VI sarà esiliato in Italia.
    Nella ricerca della soluzione la fantasia non ha limiti.
    Qualcuno molto più intuitivo di me mi ha suggerito che il riferimento potrebbe essere al XXII° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. Non male. L’emendamento d’oltreoceano recita: Nessuno potrà essere eletto alla carica di Presidente più di due volte.
    Qualunque sia il messaggio subliminale del sig. XXII, poste le basi dell’enigma, rimetto ai lettori, anche quelli più timidi e restii a manifestare pubblicamente il proprio pensiero, la ricerca della soluzione.
    A. Fileccia

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  8. Caro Fileccia, quelli che vorrebbero dire, o meglio scrivere, sono tanti. Anzi tantissimi. Mi scrivono su fb, mi fermano alle gare, per chiedermi se sia giusto questo o quello, se l'episodio di cui sono stati protagonisti possa essere o meno un sopruso da parte di qualcuno. Poi quando gli propongo di mettere tutti a parte della problematica vengono fuori le solite frasi "Beh, sai...nella mia posizione"...."sai la mia società è schierata..."..."sai il mio atleta forse potrebbe essere convocato per.."...E siamo sempre alle solite, alla logica del piatto di lenticchie, del sentirsi perennemente da soli. E si sa che tutti assieme rappresenteremmo una forza, ma individualmente verremmo facilmente annientati. Naturalmente devo poi distinguere quelli che pensano di avere subito un sopruso da quelli che invece vengono a lamentarsi solo perchè pensano che la loro posizione non sia ancora stata abbastanza valorizzata dalla dirigenza in carica ;)

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    1. Che dire? La "scherma italiana" è molto italiana e so bene che coloro che temono il serpente, quando è ancora giorno, di notte si terrorizzano alla vista di una corda inoffensiva. Resto comunque ottimista perchè spesso è sufficiente un pezzo di legno verde (e lei ne è certo un esempio) per impedire agli altri di bruciare totalmente.
      Saluti
      A. Fileccia

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