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REGOLAMENTI

05 marzo 2017

LO STATUTO F.I.S. : le infinite modifiche

Come noto Lo Statuto è la parte normativa di ogni Federazione sportiva nazionale e contiene le disposizioni fondamentali che riguardano l'organizzazione e il funzionamento della stessa; l’adozione dello Statuto, cosi come ogni sua successiva modifica, deve avvenire per atto pubblico cioè alla presenza di un notaio rogante. 
Ogni modifica dello Statuto è poi soggetta all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, la quale in caso di necessità o motivi di urgenza, può nominare un Commissario ad acta, in sostituzione dell’Assemblea Nazionale (società-tecnici ed atleti) quale unico organo naturalmente investito del potere di modifica. Per l'iscrizione delle varianti sul registro delle Persone Giuridiche occorre produrre copia autenticata della delibera di variazione emessa dal competente organo dell'ente.
Nel mese di settembre 2016 la FIS publicò sul proprio sito internet il testo di un nuovo statuto, preceduto da una nota del Segretario Generale Marco Cannella con la quale comunicò che, con delibera n. 417 del 23 settembre 2016, la Giunta Nazionale del Coni approvò tale testo in sostituzione di quello precedentemente ratificato che presentava refusi non sostanziali.
Negli ultimi mesi si è tanto parlato delle ultime variazioni apportate allo statuto federale e così come ho fatto con l’articolo F.I.S./A.N.S.: guerra totale, provo a sintetizzare le varie fasi che ne hanno scandito i tempi.
Non intendo riportare le variazioni di tutti gli articoli modificati, voglio limitarmi esclusivamente a quello che riguarda l’elezione del presidente e della sua candidabilità.
Il decreto Meladri stabiliva che il presidente uscente al secondo mandato non potesse più candidarsi a meno che uno dei due mandati precedenti avesse avuto una durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il Presidente in carica, guardando al futuro e a possibili ricandidature dopo il secondo mandato, propose all’Assemblea Straordinaria del 22 gennaio 2011 una integrazione all’art.64, che di seguito riporto integralmente:
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. (integrazione)
In caso diverso dovrà celebrarsi una nuova assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.”
Lo Statuto venne ratificato dalla G.N. del CONI con delibera n.307 del 29 settembre 2011.
Ad aprile 2012 il CDF della F.I.S. chiese al CONI la nomina di un Commissario ad acta al fine di effettuare altre modifiche allo Statuto, il quale con propria delibera n. 3547 del 11 giugno 2012 apportò ulteriori varianti, che vennero ratificate dalla G.N. del CONI con deliberazione n. 250 del 3 luglio 2012. In particolare l’art. 64 venne così esteso:
“ 5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso diverso dovrà celebrarsi una nuova assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.”
Con questa modifica fu rafforzata la possibilità di un terzo ed ulteriori mandati, non prevista dal D.lsg n.242 del 1999.
Nel periodo giugno/luglio 2014 vennero emanati dal CONI i “Principi fondamentali degli Statuti federali ed i Principi della Giustizia sportiva”, ai quali tutti gli Statuti federali dovevano adeguarsi ed in quel quadro il massimo ente sportivo nominò un Commissario ad acta per ottemperare alle suddette incombenze. Egli, tra le altre modifiche, rivisitò anche l’art. 64 riportandolo esattamente alla versione del 2011,(deliberazione dell’assemblea straordinaria) e conforme alle disposizioni di legge:
“5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso diverso dovrà celebrarsi una nuova assemblea alla quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.”
Come si può dedurre spariscono: “se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.”; “In deroga a quanto previsto dai precedenti commi .”
Con la nuova modifica al Presidente uscente al secondo mandato è preclusa la possibilità di ricandidarsi per un ulteriore quadriennio.
Il nuovo Statuto venne prima deliberato dal Commissario ad acta e consegnato alla FIS, la quale dopo averlo ricontrollato (lo avrà fatto?) lo inviò al Presidente del CONI che con propria delibera lo approvò, evidentemente procedendo ad un ulteriore controllo. Successivamente lo sottopose alla ratifica della Giunta Nazionale che certamente lo lesse. Il passo successivo fu l’invio di tutti gli atti alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – per l’approvazione e la relativa registrazione nell’apposito registro.
Ben quattro passaggi!!!!
A settembre 2016, come dicevo, l’emanazione del nuovo statuto, pubblicato sul sito internet della F.I.S. La nota del Segretario Generale Marco Cannella parlava esclusivamente di refusi non sostanziali e non di modifiche. Il CONI, con delibera n. 417 del 23 settembre 2016, approvò il testo dello Statuto della Federazione Italiana Scherma, in sostituzione di quello precedente.
L’affermare che le modifiche apportate riguardassero esclusivamente dei refusi indusse in errore i delegati presenti nell’Assemblea del 20 novembre 2016, i quali si fidarono delle comunicazioni avute e delle dichiarazioni del Presidente Giorgio Scarso che, illustrando la relazione di fine mandato e trattando dello statuto, asserì che lo stesso fu oggetto di una lunga revisione terminata il 23 settembre e che per motivi di urgenza non era stato possibile portarlo in Assemblea, per l’obbligatoria adozione.
Le modifiche apportate furono sì di alcuni refusi ma anche di sostanza tanto da cambiare letteralmente molti articoli: le norme risultate oggetto di revisione hanno riguardarono gli art. 16, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 43, 46, 57, 58, 59, 60, 64, 65 e 67.
In particolare,  l’art. 64 fu riportato alla formulazione del 2012, approvato dal Commissario ad acta, ma certamente diverso da quanto previsto dal D.lsg n.242 del 1999.
Le considerazioni da fare riguardano la tempistica e le responsabilità di chi ha operato tali modifiche, ovvero:
- la Federazione aveva un anno di tempo per apportare le variazioni e cioè dal luglio 2014 a luglio 2015;
- perché effettuarle a distanza di due anni e a ridosso dell’assemblea elettiva e perché modificare ancora l’art. 64?;
- chi ha provveduto ad effettuarle?;
- c’è una delibera in tal senso?;
- perché il CONI non assume adeguate iniziative tese al ripristino delle più elementari regole di rispetto, chiarezza e correttezza?
Credo fermamente che la situazione sia estremamente ingarbugliata ma soprattutto di presa per i fondelli per gli affiliati e tesserati, talmente brutta che non vedo vie d’uscite onorevoli. A mio avviso c’è una unica possibilità per rimettere tutto a posto, anche nella considerazione che nessuno vuole assumersi le responsabilità derivanti dalle proprie azioni, l’adozione di un provvedimento forte e significativo che potrebbe essere solo il commissariamento della F.I.S.
Ezio RINALDI

5 commenti:

  1. Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d'essere superiore alle leggi.
    Marco Tullio Cicerone

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  2. Il 27 febbraio 1951 venne ratificato il XXII emendamento alla Carta Costituzionale USA che vieta di poter essere eletto più di due volte. Teoricamente, pertanto, un presidente dimissionario prima del termine di uno o due mandati conquistati elettoralmente, pur non avendo compiuto i famosi otto anni di governo non può riproporsi. L’emendamento fu adottato dopo l’esperienza maturata sotto F.D. Roosevelt. Nel 1796, Washington aveva rifiutato una terza, sicura elezione affermando che nessun uomo poteva sostenere il peso che la presidenza comportava per un periodo superiore agli otto anni. Nessuno tra i suoi successori osò disattendere il dettato del Padre della Patria. Così fino al 1940, allorquando il predetto F. D. Roosevelt si ripropose, vincendo, una terza volta. Non contento, nel successivo 1944 sollecitò ed ottenne addirittura un quarto mandato che gli fu fatale. Entrato difatti in carica il 20 gennaio 1945, morì d’infarto il 12 aprile successivo. Al fine di evitare altre presidenze in qualche modo infinite, fu adottato l’emendamento in questione.
    Questi precedenti almeno per scaramanzia avrebbero dovuto consigliare maggiore cautela nella FIS.
    L'ultima volta che l'Assemblea della FIS si pronunciò fu nel 2011 e fu inequivocabile nella scelta, come George Washington: si potevano fare esclusivamente due mandati.
    Per il Presidente FIS fu consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti avesse avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
    In via teorica fu consentito quindi un'elezione successiva a due o più mandati consecutivi ma a condizione che detti mandati successivi al primo (un secondo, un terzo, un quarto e così via) complessivamente avessero avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
    Esempio scolastico: il terzo mandato è successivo ad un secondo mandato che si era concluso dopo pochi mesi perché il Consiglio federale era stato dichiarato decaduto dal TAR a seguito della dichiarazione di decadenza del Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici in quanto incompatibile per Statuto FIS avendo mantenuto la qualifica di componente del Cd dell'AIMS.
    Quindi nella scherma, l'Organo Sovrano che decide le norme dello Statuto è l'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria si è pronunciata l'ultima volta nel 2011 e si è pronunciata per il divieto di mandati successivi al secondo ad eccezione di questi casi scolastici.
    Nel 2012 il Commissario ad acta del CONI modificò l'articolo 64 sull'elezione del Presidente federale. Lo poteva fare? A che serve ora saperlo ma di certo questa modifica consentì il terzo mandato pieno quadriennale, contrariamente alla precedente decisione dell'Organo Sovrano Assemblea Straordinaria del 2011.
    Nel 2014 il Commissario ad acta del CONI rimodificò l'articolo 64 sull'elezione del Presidente federale e riportò lo Statuto FIS secondo le decisioni dell'Organo Sovrano Assemblea Straordinaria del 2011: stop dopo i due mandati.
    Dal 2014 fino al mese di settembre 2016 questo Statuto FIS ha regolato la vita della scherma italiana, quindi le candidature e gli schieramenti di società e grandi elettori in quota atleti e tecnici. Ma ad appena due mesi dall'Assemblea Elettiva, a settembre 2016 abbiamo questa inconsueta trasmissione della Segreteria FIS al CONI per chiedere l'approvazione di un nuovo Statuto. Con quale motivazione? Correggere refusi non sostanziali. Il CONI approvò. Lo poteva fare? Qualcuno lo ha chiesto alla Prefettura che lo ha chiesto al CONI.
    In attesa delle risposte o del silenzio da parte della Prefettura e del CONI, tutti possono comunque verificare che l'ultima volta che l'Assemblea Sovrana si era pronunciata aveva stabilito che non era possibile il quarto mandato attuale del Presidente FIS. Un quarto mandato successivo a tre mandati pieni cioè ininterrotti.

    Il TAR se regolarmente adito non potrà che sentenziare quanto deliberato nel 2011 dall'Assemblea Sovrana.

    XXII

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  3. https://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano/posts/1644112325603007
    Solo per meglio intendere il grave problema che manda in cancrena lo sport Italiano.
    In FIS l'Assemblea del 2011 era stata lungimirante; quello che è venuto dopo è invece sotto gli occhi di tutti!
    Io non dispero. Anche le nomine “papali” sono senza scadenza fino all'esalazione dell’ultimo respiro!
    A. Fileccia

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  4. Il potere logora chi non ce l'ha

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    1. .....ma la paura di perderlo logora molto di più!

      A. Fileccia

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