Dott Maurizio FUMO |
La recente decisione
del tribunale federale FIS (n. 3/2019 del 18.7.2019, con motivazione depositata
sette giorni dopo, vale a dire il 25) merita di essere letta con attenzione .
Essa è stata
originata dai ricorsi proposti da alcune società che, lamentando vizi di forma
e di sostanza, hanno chiesto l’annullamento della deliberazione della assemblea
nazionale straordinaria della federazione scherma, tenutasi il 19.5.2019,
avente ad oggetto la modifica dello statuto federale, e, in subordine,
l’annullamento del contenuto di alcuni articoli di tale nuovo statuto.
Il dispositivo della
decisione recita: “dichiara
l’incompetenza funzionale del tribunale federale a pronunciarsi sui punti primo
e secondo del ricorso; accoglie il ricorso limitatamente ai punti di cognizione
retrostanti al terzo motivo nei limiti di cui in motivazione”.
Il dictum non è - come è ovvio - pienamente comprensibile (né intellegibile è il perimetro del disposto annullamento) se non si leggono le argomentazioni e i passaggi logico-giuridici esplicitati nella ricordata motivazione.
Il dictum non è - come è ovvio - pienamente comprensibile (né intellegibile è il perimetro del disposto annullamento) se non si leggono le argomentazioni e i passaggi logico-giuridici esplicitati nella ricordata motivazione.
Innanzitutto il
tribunale ritiene - correttamente - necessario rispondere a una eccezione
preliminare che la difesa della FIS aveva sollevato, sostenendo che i ricorsi
fossero inammissibili in quanto, a suo dire, le varie società non avevano
interesse al richiesto annullamento del nuovo statuto.
Si tratta di una tesi (quella della federazione) davvero singolare (e manifestamente infondata) cui i giudicanti rispondono con poche, ma incisive, frasi, osservando che, se un associato, che per altro ha partecipato all’assemblea, lamenta il fatto che essa si è svolta in aperta violazione di norme di legge o di regole poste dallo statuto, l’interesse a chiedere l’annullamento del deliberato assembleare è, per così dire, in re ipsa. È ovvio infatti che, solo a seguito del regolare svolgimento della riunione assembleare, può essere correttamente “partorita” la volontà di un soggetto collettivo, quale è (e dovrebbe essere, ad onta delle derive autoritarie che ne stanno caratterizzando la vita in questi ultimi tempi) la federazione italiana scherma. La partecipazione dei ricorrenti all’assemblea straordinaria del 19 maggio, naturalmente, non determina alcun effetto sanante (checché ne pensi il difensore della FIS), atteso che proprio della regolarità della sua costituzione e del suo svolgimento le società ricorrenti si dolevano. D’altronde, la tesi “dei federali” ha come implicito presupposto che i dissenzienti non possano (non debbano?) avere alcuno strumento per far valere il loro dissenso. Il che, conoscendo il modus operandi esibito dalla FIS negli ultimi tempi, non può davvero sorprendere.
Si tratta di una tesi (quella della federazione) davvero singolare (e manifestamente infondata) cui i giudicanti rispondono con poche, ma incisive, frasi, osservando che, se un associato, che per altro ha partecipato all’assemblea, lamenta il fatto che essa si è svolta in aperta violazione di norme di legge o di regole poste dallo statuto, l’interesse a chiedere l’annullamento del deliberato assembleare è, per così dire, in re ipsa. È ovvio infatti che, solo a seguito del regolare svolgimento della riunione assembleare, può essere correttamente “partorita” la volontà di un soggetto collettivo, quale è (e dovrebbe essere, ad onta delle derive autoritarie che ne stanno caratterizzando la vita in questi ultimi tempi) la federazione italiana scherma. La partecipazione dei ricorrenti all’assemblea straordinaria del 19 maggio, naturalmente, non determina alcun effetto sanante (checché ne pensi il difensore della FIS), atteso che proprio della regolarità della sua costituzione e del suo svolgimento le società ricorrenti si dolevano. D’altronde, la tesi “dei federali” ha come implicito presupposto che i dissenzienti non possano (non debbano?) avere alcuno strumento per far valere il loro dissenso. Il che, conoscendo il modus operandi esibito dalla FIS negli ultimi tempi, non può davvero sorprendere.
È noto che
l’interesse ad agire in giudizio consiste nella possibilità di ottenere dal
giudice una decisione che rimuova gli effetti pregiudizievoli che l’atto che si
censura ha provocato all’agente e, poiché i ricorrenti hanno chiaramente
indicato quali erano le (illegittime) modifiche statutarie ritenute contra legem, contro i principi
fondamentali emanati dal consiglio nazionale CONI (e contro i loro interessi),
ecco che l’interesse ad agire si è manifestato, non solo sul piano astratto
(corretta formazione dell’assemblea e corretti meccanismi deliberativi), ma
anche su quello concreto.
A questo primo, fantasioso, argomento della difesa FIS appare logicamente collegato quello in base al quale solo la giunta del CONI sarebbe legittimata a verificare il recepimento dei predetti principi negli statuti delle singole federazioni. E qui lo stato “confusionale federale” è evidente perché si sovrappone la funzione di un organo di controllo (il CONI, che non ha bisogno di ricorrere al giudice se una federazione “sgarra”, potendo limitarsi a non dare il suo placet a una modifica statutaria ritenuta incompatibile), con gli strumenti a disposizione delle singole società affiliate, le quali hanno necessità di giurisdizionalizzare il conflitto. Ancora una volta, dunque, la FIS ritiene che contro le deliberazioni dell’assemblea (e dunque di una maggioranza comunque costituita) non vi siano strumenti impugnatori. Ebbene gli erdogan di viale Tiziano hanno avuto dal giudice (di viale Tiziano) la risposta che meritavano: i ricorrenti sono titolari di “una situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale”. In tale veste essi hanno pertanto dedotto la contrarietà del nuovo statuto ai ricordati principi fondamentali ed a norme di legge. Ma anche - è il caso di aggiungere - ad una sentenza - allo stato esecutiva - della autorità giudiziaria amministrativa (TAR Lazio). E che detti principi debbano ritenersi vincolanti per le singole federazioni è del tutto ovvio. Ma non per la FIS, che, guarda caso, sosteneva il contrario, sicché il tribunale si è visto costretto a ribadirlo, richiamando, a quanto si legge, il comma primo dell’art. 22 dello statuto CONI.
Con le prime due censure i ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di invalidità della assemblea straordinaria, deducendo violazione delle norme che ne regolano la costituzione, nonché la irregolarità delle operazioni di voto e, inoltre, gravi carenze nella verbalizzazione. A tali censure il giudice sportivo dà risposta negativa, o meglio non dà risposta, ritenendosi funzionalmente incompetente, in quanto per invalidare l’assemblea – sostiene – i ricorrenti avrebbero dovuto adire, non il tribunale, ma, ai sensi dell’art. 18 comma nono del vigente statuto, la corte di appello federale. La conclusione che tuttavia ne trae il tribunale non ci sembra corretta, dal momento che esso afferma che, in conseguenza dell’erronea individuazione del giudicante, si deve ritenere che l’assemblea si sia svolta regolarmente. La decisione del giudice sportivo, invero, avrebbe dovuto essere unicamente di natura processuale: trascorso inutilmente il breve termine per la impugnazione, è maturata la decadenza in capo agli interessati. Non altro.
Con riferimento, poi, ai singoli articoli (in numero di 15) sui quali i ricorrenti chiedevano che il tribunale si pronunciasse, il giudice federale ha operato un distinguo. Liquidate (per vero, senza soddisfacente motivazione) come infondate le censure relative agli artt. 4, 16, 17, 18, 22, 50, 52 (parzialmente), 61, 67, 73, ha accolto quelle relative agli artt. 1 comma decimo, 17 comma quarto, 46, 52, 55, 60 comma sesto, 70. Censure, per la verità molto ben formulate da chi ha curato i ricorsi.
A questo primo, fantasioso, argomento della difesa FIS appare logicamente collegato quello in base al quale solo la giunta del CONI sarebbe legittimata a verificare il recepimento dei predetti principi negli statuti delle singole federazioni. E qui lo stato “confusionale federale” è evidente perché si sovrappone la funzione di un organo di controllo (il CONI, che non ha bisogno di ricorrere al giudice se una federazione “sgarra”, potendo limitarsi a non dare il suo placet a una modifica statutaria ritenuta incompatibile), con gli strumenti a disposizione delle singole società affiliate, le quali hanno necessità di giurisdizionalizzare il conflitto. Ancora una volta, dunque, la FIS ritiene che contro le deliberazioni dell’assemblea (e dunque di una maggioranza comunque costituita) non vi siano strumenti impugnatori. Ebbene gli erdogan di viale Tiziano hanno avuto dal giudice (di viale Tiziano) la risposta che meritavano: i ricorrenti sono titolari di “una situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale”. In tale veste essi hanno pertanto dedotto la contrarietà del nuovo statuto ai ricordati principi fondamentali ed a norme di legge. Ma anche - è il caso di aggiungere - ad una sentenza - allo stato esecutiva - della autorità giudiziaria amministrativa (TAR Lazio). E che detti principi debbano ritenersi vincolanti per le singole federazioni è del tutto ovvio. Ma non per la FIS, che, guarda caso, sosteneva il contrario, sicché il tribunale si è visto costretto a ribadirlo, richiamando, a quanto si legge, il comma primo dell’art. 22 dello statuto CONI.
Con le prime due censure i ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di invalidità della assemblea straordinaria, deducendo violazione delle norme che ne regolano la costituzione, nonché la irregolarità delle operazioni di voto e, inoltre, gravi carenze nella verbalizzazione. A tali censure il giudice sportivo dà risposta negativa, o meglio non dà risposta, ritenendosi funzionalmente incompetente, in quanto per invalidare l’assemblea – sostiene – i ricorrenti avrebbero dovuto adire, non il tribunale, ma, ai sensi dell’art. 18 comma nono del vigente statuto, la corte di appello federale. La conclusione che tuttavia ne trae il tribunale non ci sembra corretta, dal momento che esso afferma che, in conseguenza dell’erronea individuazione del giudicante, si deve ritenere che l’assemblea si sia svolta regolarmente. La decisione del giudice sportivo, invero, avrebbe dovuto essere unicamente di natura processuale: trascorso inutilmente il breve termine per la impugnazione, è maturata la decadenza in capo agli interessati. Non altro.
Con riferimento, poi, ai singoli articoli (in numero di 15) sui quali i ricorrenti chiedevano che il tribunale si pronunciasse, il giudice federale ha operato un distinguo. Liquidate (per vero, senza soddisfacente motivazione) come infondate le censure relative agli artt. 4, 16, 17, 18, 22, 50, 52 (parzialmente), 61, 67, 73, ha accolto quelle relative agli artt. 1 comma decimo, 17 comma quarto, 46, 52, 55, 60 comma sesto, 70. Censure, per la verità molto ben formulate da chi ha curato i ricorsi.
Ebbene: l’art 1
comma decimo va letto unitamente all’art. 52 (nella parte in cui la censura non
viene ritenuta infondata, ovviamente). Così, correttamente, opera il
giudicante. Il combinato disposto riguarda la fantomatica scuola magistrale,
che, nei desiderata dell’attuale staff federale, dovrebbe curare, non
solo la formazione degli aspiranti maestri e istruttori di scherma, ma anche il
conferimento del relativo titolo professionale. La “sentenza” opportunamente
ricorda che una cosa è la formazione, altra è la abilitazione e che tale ultima
funzione spetta – per legge – all’Accademia Nazionale di Scherma (non alla
FIS), come per altro ribadito dalla sentenza TAR Lazio del 18.2.2019, n.
2191/19 (così testualmente il tribunale federale).
E’ stucchevole
ripeterlo ogni volta, ma, sembra, in federazione non lo imparano mai!
En passant i
giudicanti chiariscono che le espressioni “tecnico di terzo livello” e “tecnico
di secondo livello” equivalgono, in tutto e per tutto, a quelle di maestro di
scherma e istruttore nazionale di scherma. Ma la FIS continua, a quanto pare,
nel suo ….… depistaggio semantico.
Pertanto, sia il
giudice amministrativo, sia quello sportivo, hanno chiarito che la federazione
non può diplomare coloro che intendano insegnare scherma. E dunque quella parte
del nuovo statuto che avrebbe dovuto cancellare l’Accademia Nazionale di
Scherma, dopo 158 anni di vita (e 139 dal regio decreto che la abilita al
rilascio del titolo) è tamquam non esset. E, sempre in tema di insegnamento e di
libertà di insegnamento, è stata bocciato l’art. 55 che vieterebbe
l’insegnamento a chi si sia diplomato in ambito U.E., nonché l’iscrizione alla
lista tecnica di chi non abbia sostenuto gli “pseudoesami” FIS. D’altra parte, non è neanche prevista (e il
tribunale non manca di evidenziarlo) una norma transitoria per coloro che, in
passato, abbiano regolarmente sostenuto e superato gli esami presso l’Accademia
(“senza indicare alcuna previsione per
l’equiparazione dei titoli già conseguiti” scrive il giudice sportivo).
Sarebbe da chiedersi quale mente abbia concepito un “sistema” (si fa per dire)
normativo così sgangherato.
E ancora meritano
attenzione le considerazioni del tribunale circa il comma sesto del nuovo art.
60 e l’intero (nuovo) art. 70. Nella “sentenza” si censura, infatti, la FIS per
aver tentato di limitare la previsione della situazione di conflitto di
interessi al solo versante economico, quasi che non possano sussistere altri
contrapposti interessi; magari in capo a chi, da un lato, riveste il
prestigioso (e ben retribuito) incarico di commissario tecnico, dall’altro, è
titolare e dominus di fatto di una
società e gestisce una o più sale di scherma.
Particolarmente
forte è poi il rimprovero per l’attribuzione ad un istituendo collegio arbitrale
delle controversie relative allo statuto; in tal modo, osservano i giudicanti,
si esautora il “giudice naturale”, vale a dire gli esistenti organi di
giustizia sportiva, cui viene sottratto “un
ambito di cognizione fondamentale per l’equilibrio tra i poteri dell’organismo
federale”. In ciò il tribunale vede
un attentato al principio della separazione dei poteri, definito come “momento di indefettibile caratterizzazione”
dell’assetto ordinamentale vigente e, in relazione a tale insidioso tentativo,
sembra quasi manifestare stupore. Ma chi ha seguito l’involuzione autoritaria e
la pepetuatio imperii che hanno
caratterizzato gli ultimi quadrienni FIS non può certo meravigliarsene.
Maurizio FUMO
Complimenti, dr. Fumo, un'altra grande lezione di diritto.
RispondiEliminaQualcuno (almeno 5/6 persone) dovrebbe farne tesoro.
Cordialmente.
Gaspare Fardella
In altri termini due sole parole: VERGOGNE ASSOLUTE!
RispondiEliminaUna arringa di tutto rispetto e un sentenza in piena regola.
RispondiEliminaComplimenti signor Fumo.
Gioggiò nel frattempo se n'è andato a Nairobi a prendere un po' di fresco e ritorna il due agosto per andare al coni a sentire che aria tira.
RispondiEliminaLa classifica per Nazioni sventolata ai quattro venti dal Consiglio federale è a dir poco patetica. Infatti mai si era vista questa classifica, mentre oggi alla luce del clamoroso flop dei mondiali salta fuori una classifica che in qualche modo porta l'Italia ad un secondo posto di "qualcosa". Insomma quello che la scherma ci insegna tutti i giorni cioè il saper perdere, sembra che sia un insegnamento che il nostro consiglio federale non ha imparato!
RispondiEliminaDavvero patetici. Eppure gli è stato detto:" caro Consiglio federale non è colpa vostra la brutta figura di Budapest come non è stato e non sarà merito vostro quando l'Italia vinceva e tornerà a vincere". Anche perché questo consiglio tutto fa meno che agevolare la serenità degli atleti!
EliminaIl Presidente Fumo sottolinea un punto della sentenza del Tribunale Federale che ci deve tutti preoccupare: il Consiglio Federale ha fatto approvare all'Assemblea una norma che ha alterato l’equilibrio tra i poteri dell’organismo federale”. In ciò il tribunale vede un attentato al principio della separazione dei poteri. La storia italiana ci ricorda che l'ultima dittatura nacque da un legittimo voto popolare.
RispondiEliminaNel comunicato federale di commento alla sentenza del Tribunale, col richiamo ai numeri della votazione di Riccione (omettendo le modalità di gestione), si può notare un'ulteriore deriva plebiscitaria di questo Consiglio.
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminail commento riguardava la lettera che Italia scherma ha inviato alle società. Nulla a che vedere con il presente articolo. L'autore, se vuole, può postarlo sulla pagina di Italia scherma. Mi spiace non poterlo pubblicare, peraltro al blog non è stata inviata e quindi non avrebbe senso pubblicare un commento che nulla centra con la Piazza.
EliminaLa pubblichi lei RInaldi, come è solito fare per ogni altra cosa che le fa comodo fare, che riporta in un articolo a parte quando le serve. SIa coerente.
EliminaIl presidente Scarso in forma ufficiale nell'ultimo Consiglio federale pare abbia indicato Paolone come suo successore. Visto che lo ha fatto in un Consiglio della federazione Italiana Scherma e non a casa sua,xosa aspetta a comunicare questa decisione al.popolo della scherma?
RispondiEliminaSì, ma per le elezioni di quale anno?
RispondiEliminaAh, saperlo.
Gaspare Fardella
E di VV che ne facciamo? Presidente nel 2028?
EliminaL' Avv. Sara Fusi Serangeli scrisse tempo addietro che il legale è colui che riceve i clienti quando sono nei guai, quando sono arrabbiati, quando hanno un problema e non sanno dove sbattere la testa: siamo certi che a viale Tiziano alcune persone stiano vivendo queste condizioni. A loro chiediamo di approfondire l’analisi dell’articolo del Presidente Fumo che apre un ulteriore dibattito sulla “legalità di risultato”, cioè su come si stia comportando il Consiglio federale in ragione dello stretto legame dell’attività federale con i canoni:
RispondiElimina- dell’economicità, intesa come ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione;
- dell’efficacia, determinata dal raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati, e quindi da intendersi come la qualità del servizio reso;
e dell’efficienza, data dal confronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti.
Le considerazioni espresse valgono per lo Statuto così come per i risultati conseguiti all'ultimo Campionato del Mondo, alla luce della pubblicazione dell'ultimo bilancio federale.
Noi riteniamo fattuale, infatti, che l’amministrazione federale non abbia agito nel modo più adeguato e conveniente possibile, con pretermissione del criterio di efficienza dei pubblici poteri affidati alla Federazione, affinché questi vengano esercitati secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, la speditezza e l’economicità dell’azione di amministrazione e di contabilità, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli. Da ciò emergono altri fondamentali principi regolatori dell’azione federale amministrativa e contabile, tra cui anche quello dell’imparzialità.
Stiamo seguendo con molta attenzione lo sviluppo del progetto Italia Scherma e renderemo noti il nostro pensiero e le nostre identità allorquando saremo in possesso di tutte le informazioni utili e necessarie. Siamo, comunque, positivamente impressionati dall'interesse manifestato da Italia Scherma, perché riteniamo che la F.I.S. sia una Federazione solida, le cui difficoltà vanno ricercate principalmente nelle ricadute negative causate dalle inefficienze del Consiglio federale, dovute ad una miope capacità manageriale.
Da tempo, tesserati e affiliati sono osservatori critici, ma attenti alle nuove iniziative e progetti che vedono coinvolta la F.I.S., senza pregiudizi e timori connessi a scelte che comportino cambiamenti.
[Gruppo di Professionisti]
???
EliminaNon è che tra gli ultimi eccelsi oratori del blog ci sia qualcuno in
RispondiEliminaparticolare che poco poco, si sia montato la testa. Speriamo di no.
Preferiampo gli eccentrici oratori del blog rispetto a qualche asino che si crede lo Jeff Bezos de noantri
EliminaForza R come ROMA e Rinaldi
Non solo Scarso. Anche per Giovannello le cose si mettono male:
RispondiElimina(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Malagò firmi subito il contratto di servizio con la Sport e salute, consentendo così di dare attuazione ad una legge dello Stato già approvata, il suo atteggiamento di contrapposizione crea disagio e turbamento".
La notte scorsa ha cercato di immaginare il prototipo dell'elettore fis siciliano e, chissà perchè, l'ho immaginato spassoso e acuto come il signor Fans di Mazara del Vallo:
RispondiEliminahttps://www.facebook.com/ilsignorfans/videos/1769926266633948/?v=1769926266633948
Aaahahhahhahaah effettivamente siamo lì. La fis del siciliano Scarso prima o poi farà a fine del polpo.
EliminaGià proprio Mazara, una città di marinai e di elettori fis
EliminaMalagò-Giorgetti, i duellanti e la sfida per il tesoro dello sport.
RispondiEliminaGiorgetti non mollare. Mandalo a casa e con Sabelli fai pulizia totale nelle federazioni a cominciare dalla scherma. E prova ad inaugurare il nuovo percorso di legalità e trasparenza con il sequestro della tessera millemiglia. Capisci ammè!
Ma qualcuno di voi è riuscito almeno a leggere qualche consuntivo della Accademia di Napoli. Se non hanno nulla da nascondere o da tenere, come io ritengo, perché non lo mettono in visione su questo blog? Fusse che fusse la vorta bona?
RispondiEliminaIntanto pubblichi quello dell'Associazione Italiana Maestri di Scherma detta Aims. Sarebbe interessante sapere in base a quale norma l'Aims occupa dei locali a viale Tiziano che appartengono alla Società Sport e Salute. Qualcuno vuole avvisare per caso il Presidente Rocco Sabelli?
EliminaGentile signore delle 19.37, sono un tecnico di scherma iscritto all'A.I.M.S., a suo tempo ho ricevuto regolarmente il consuntivo che era anche pubblicato sul sito, quindi a disposizione di tutti. Per quanto riguarda il locale sede dell'associazione, mi risulta che ci sia un autorizzazione in tal senso. Se lei invece ritiene che ciò non sia vero, faccia regolare denuncia a chi di dovere. Nel frattempo si adoperi,visto che è molto vicino all'Accademia, per far pubblicare il consuntivo dell'Accademia sul blog del dott. Rinaldi. La ringrazio anticipatamente.
RispondiEliminaMa nel bilancio dell'Aims segnano le somme che richiedono per l'albergo durante i corsi?
EliminaMa dove è scritto che l'Accademia è tenuta a pubblicare il consuntivo? Qualcuno lo può dire?
RispondiEliminaAhahah che grande anonimo, il gruppo di professionisti che scrive “speditezza”, “fattuale”, “adeguato e conveniente”, “utile e necessario”, e si sente davvero un passo avanti. Sempre più spassoso. Se Italia Scherma vincerà, i comunicati federali traboccheranno letteralmente di amore e aggettivazioni
RispondiEliminaE di contenuti. Sarà sempre un passo avanti rispetto alla disorganizzazione dell'attuale governance.
EliminaAhahah che grande l'anonimo delle 22:13, si sente il nuovo Tullio De Mauro.
Elimina“Speditezza” è un sostantivo femminile non un attributo. Ciao ciao linguista e accademico federale.
Carissimo anonimo (31 luglio 21.35), mi consenta inserirmi nel dialogo tra Lei e il Signore del (31 luglio 17.50). Ritengo non sia un obbligo quello dell'accademia di pubblicare il suo consuntivo, ma se viene richiesto a gran voce anche da alcuni soci , senza riuscirci, allora diventa un "dovere" morale. Le ricordo, ma Lei lo sa che a Portici (2016), hanno partecipato agli esami circa 150 aspiranti Tecnici (una sola sessione ). Si faccia Lei i calcoli per due sessioni annue e per cinque anni. Le ricordo, ma Lei lo sa che la tassa di esami è di E 240.00 per gli Istruttori e E 250.00 per i maestri.Si tratta quindi di un bel po' di soldini. Non le piacerebbe sapere come sono stati spesi tutti questi soldi? Confermo che non è un obbligo ma soltanto un dovere morale. Si, dovere morale trattandosi di un "ENTE MORALE". Comunque Lei è libero di pensarla come vuole. Buona giornata.
RispondiEliminaPer quanto riguarda la eventuale pubblicazione del consuntivo (consuntivi al plurale) dell'Accademia ,penso che nessuno abbia detto che è un obbligo. Visto che se ne sta parlando un po' troppo sarebbe opportuno farlo.Prendete esempio dal dott. Maurizio Fumo il quale per essere stato chiamato in causa per cose inutili e futili ha avuto il coraggio di mostrare il proprio CUD su questo blog. Prendere esempio se si vuole, altrimenti abbiate il buon gusto di stare zitti.Il resto è soltanto aria fritta.
RispondiEliminaCarissimo anonimo (1 agosto 08.44), dal sito ANS risultano questi 62 diplomati a Portici (2016):
RispondiEliminaALLEGRUCCI FEDERICO
AUTUORI MARCO
BATTAGLINI RAFFAELLO
BRUNO PAOLO
CECCOPIERI MARCO
CETRULLO MANUELO ANTONIO
CIARI MARCO
D'ANDREA PASQUALE
D'ATRI MASSIMO
DI FRANCO VIRGINIA
DURANDO BENEDETTA
FALLERINI MARCO
FERGNANI DENNI
FERRANTI DANIELE
FRAGIOTTA CARLO
FUNGHI ALESSANDRO
GALLO MATTEO
LESSOVA MARCELA
MANNI ALICE
MATTEI MARIA MARGHERITA
MORELLI ALBERTO
PERRI RAFFAELE
PICCHI ALESSANDRO
PIGLIAPOCO CLAUDIA
PREVIDI MADDALENA
ROMAGNOLI FILIPPO
ROTA ALFREDO
SECCO MARCO
SERGENTE FEDERICO
SERILLI MATTEO
SORBI CHIARA
SPEZZAFERRO ALBERTO MARIA
TIANA ANDREA
BUZZONI ALBERTO
CANNAS ADRIANO
CARGNONI GUIDO
CONFALONIERI DIEGO
DE ROSSI VITTORIO
DI MARTINO GIULIA
DI PALMA ANDREA MARIA
ELVO LUCREZIA
ESPOSITO FOSCO
FANIZZA GIACOMO
FICARA LIVIA
FLOREANI FULVIO
FRATINI GAIA
GELSO LUISA
GINI BENEDETTA
MANTOVANI VERONICA
NEGRO LUCA
ORSOLINI ILENIA
PARTANNI MICHELE
PASSAFIUME FEDERICA
PERILLO MARIANGELA
PICCARDI FABIO
PICCHI VALERIO
PIERACCIANI ELEONORA
REPETTO GIOVANNI
ROSONI MAURIZIO
SANNICANDRO MARCO
SIMEONE ROBERTO
SORTINO SIMONE
62 x 250 = 15.500 (calcolo in eccesso perché i diplomati non erano tutti aspiranti maestri).
Quanti maestri esaminatori chiesero la Fis e l'Aims all'Ans per Portici (2016)? Quante commissioni e sottocommissioni furono fatte su espressa richiesta della Fis e dell'Aims? Quanto sono costati i maestri esaminatori (viaggio, vitto, alloggio, ecc.)? L'Aims quanti euri riceve dalla Fis ogni anno in convenzione? Quanti altri soldi riceve l'Aims per corsi, esami, altro? L'Ans riceveva soldini dalla Fis per gli esami a Portici?
Visto che se ne sta parlando tanto della trasparenza dell'Aims sarebbe opportuno chiarire tutto ciò. Prendete esempio dal dott. Maurizio Fumo. Sarebbe bello che qualcuno dell'Aims facesse lo stesso.
Ma che cosa vuole sapere sull'AIMS? Non ha ancora capito che dal 2011 l'AIMS si è trasformata, perché fu dalla Riforma del CONI con i voti ai tecnici che divenne sistema di potere e integrato con il potere politico-economico ufficiale che gestisce la FIS, iniziando così ad assumerne per suo conto le funzioni e le veci.
RispondiEliminaL'AIMS da allora non rappresenta più i maestri italiani ma, in cambio della gestione egemonica dei corsi di formazione e del malcelato tentativo di soprassedere anche alla valutazione degli aspiranti maestri, ha assunto il ruolo di grande elettore del presidente Scarso e della sua combriccola.
RispondiEliminaIl non troppo anonimo del 1° agosto ore 14.23, visto che sa tutto di tutto, perché non ci mostra gli incassi di tutto l'anno e il relativo consuntivo relativo al 2016 comprensivo di: giacenza cassa al 31.12.2015 - entrate - uscite - Basta poco. Speriamo di ricevere risposte e non minacce come al solito. Grazie.
RispondiEliminaIl non troppo anonimo del 2 agosto ore 11.59, scriva quali minacce ha scritto il non troppo anonimo del 1° agosto ore 14.23. Speriamo di ricevere risposte e non domande come al solito. Grazie.
RispondiEliminaUn po' tutti aspettano di conoscere quanti soldi sono stati incassati e quanti spesi. Se lei continua a girare intorno al problema, vorrà dire che non vuole che si sappia ciò che si chiede da tempo. Anche se ciò è di tutta evidenza. Come dire:"Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".
RispondiEliminaAbbiamo appreso che non ci sono state minacce. Aspettiamo la pubblicazione sul sito federale dei soldi dati all'Aims nonché l'ammontare degli oneri sostenuti per le stanze/utenze in viale Tiziano, almeno dal 2011.
RispondiEliminaI soldi che la FIS da all'AIMS per la formazione li troverà nei consuntivi della stessa FIS, oltre ai consuntivi annuali dell'AIMS. I suddetti consuntivi sono facili a trovare. Rimangono un mistero quelli dell'Accademia che voi volete tenere nascosti. Noi siamo certi che nessuno ruba niente, a maggior ragione fateci vedere i consuntivi. Speriamo che non continui a girare intorno
RispondiEliminaal problema. Tanto non mollo. Su via faccia il bravo, tanto lo so che non è cattivo.
E lei avrebbe intenzione di dirigere la Federazione rimanendo nascosto? E per i diplomi di cui si parla spesso, di che si tratta?
RispondiEliminaAhahahah
EliminaÈ possibile conoscere i consuntivi dell'Accademia di Napoli dal 2012 al 2016?
RispondiEliminaMagari a puntate come sono soliti fare. Il diniego è solo una ripicca in
quanto siamo certi che non ci sono irregolarità.
Ahahahah ti lovvo❤
EliminaAll'anonimo delle ore 14.23 viene cortesemente chiesto se nell'elenco di coloro che sostennero gli esami ( Portici 2016), ci siano anche i bocciati o
RispondiEliminarimandati in qualche arma.Grazie
In quale arma Saverio Crisci era prima categoria?
RispondiElimina