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ARGOMENTI VARI

REGOLAMENTI

02 settembre 2020

RIFORMA CONI

avv. Francesco STORACE

Nei prossimi giorni il Governo, in attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 8.8.2019 n.86, dovrà discutere il testo del decreto legislativo per il riordino del CONI e della disciplina di settore.
Si tratta di un appuntamento di grande interesse per lo sport in generale e certamente anche per la nostra federazione scherma.
La bozza che circola in questi giorni è particolarmente corposa e consta di ben 232 articoli il cui contenuto riguarda aspetti istituzionali, con particolare riferimento alle competenze specifiche del CONI e della Sport e Salute s.p.a., quest’ultima con note polemiche gestita sostanzialmente dal potere governativo, e tanti altri argomenti di sicuro interesse.
Il testo contiene anzitutto i principi generali, in particolare si ribadisce il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale con indicazione dei suoi obiettivi; la definizione delle funzioni di competenza statale in materia di sport, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero all’autorità di governo da lui delegata e quelle del Dipartimento per lo sport, struttura amministrativa della Presidenza del consiglio; le funzioni attribuite poi alla Sport e Salute S.p.A. ed in particolare il compito della Società di ripartire i contributi per l’attività sportiva.
La bozza definisce le attribuzioni del CONI, con personalità giuridica di diritto pubblico, ponendolo sotto la vigilanza dell’autorità governativa competente in materia di sport.
Gli organi del CONI restano in carica quattro anni; il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati.
Viene istituito il Comitato italiano paralimpico - CIP.
Vengono definite poi le funzioni della Organizzazione nazionale antidoping – NADO e dell’Istituto del credito sportivo; viene indicato il criterio di determinazione degli importi dello stanziamento annuale complessivo nella misura annua del 32% delle entrate incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP ed IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre ed altre attività sportive.
Una parte particolarmente interessante del testo riguarda le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.
Le federazioni hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, con piena autonomia politica, organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico scientifica e contabile rispetto al CONI.
La carica di presidente della federazione è incompatibile con cariche di indirizzo politico.
Le federazioni sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e di trasparenza, nonché del principio di accesso all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Particolarmente interessante, anche in relazione alle diverse previsioni contenute nel vigente statuto della FIS, la disciplina finalizzata a garantire la massima partecipazione alle cariche federali laddove si prevede che la candidatura può essere sostenuta da parte degli affiliati in misura non superiore al 3% del loro numero complessivo. A tal proposito se si applicasse questa norma alla FIS i sostegni alla candidatura a cariche federali potrebbero essere circa 10, numero ben inferiore a quello attualmente previsto dallo Statuto vigente.
Nell’ottica di consentire la maggiore partecipazione alle cariche federali si prevede:
- la disposizione relativa alle pari opportunità tra donne e uomini;
- la limitazione a tre mandati per il presidente e per gli organi direttivi, ferma restando la facoltà di prevedere anche un numero di mandati inferiore;
 - la presenza negli organi direttivi di atleti e tecnici sportivi ed anche eventualmente degli ufficiali di gara.
Viene espressamente consentita la possibilità di esercitare il diritto del voto per delega in assemblea stabilendo però che le deleghe non possono essere superiori al numero di 5 a persona.
Grande attenzione poi viene riservata ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato e soprattutto ai rapporti di lavoro in ambito sportivo.
A tale ultimo proposito la normativa proposta è puntuale e finalizzata a mettere ordine in un settore fino ad oggi privo di disposizioni ad hoc.
Viene definito il lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita attività sportiva a fronte di un corrispettivo, con ogni ulteriore specificazione della disciplina del rapporto di lavoro, dei profili assicurativi, del trattamento pensionistico e tributario.
È istituito un Fondo per il professionismo negli sport femminili presso la presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 3,9 milioni di euro ciascuno per l’anno 2021 e 2022.
Sono poi istituite alcune figure professionali quali chinesiologo di base e chinesiologo sportivo, l’agente sportivo, il maestro di arrampicata, la guida canyon / torrentismo, la guida speleologica, la guida ambientale escursionistica.
Di particolare interesse, anche se forse ultronee rispetto all’oggetto della delega che riguarda il riordino del CONI e della disciplina di settore, le disposizioni riguardanti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, nonché l’attribuzione al Dipartimento dello sport del riconoscimento della qualifica professionale di guida alpina e di maestro di sci.
A tal proposito si deve rivelare che probabilmente i riconoscimenti delle qualifiche di maestro e/o istruttore delle singole discipline dovrebbe avvenire in base a normative specifiche nell’ambito delle singole federazioni o, come avvenuto per il settore della scherma, attraverso il conferimento ad un’istituzione costituita a tale scopo quale l’Accademia di scherma di Napoli di tale importantissima funzione sul piano tecnico ed educativo.
Francesco STORACE

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