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REGOLAMENTI

01 aprile 2021

ORGANI DI GIUSTIZIA: riforma ineludibile

Il regolamento di giustizia in vigore dal 01/04/2016 tra le tante novità ha introdotto delle modifiche in merito alla nomina dei membri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
Antecedentemente il 2016 i responsabili di questi ultimi Uffici formulavano la propria candidatura nel contesto dell’Assemblea Straordinaria con cui veniva eletto il Presidente ed il Consiglio Federale cercando i consensi necessari per l’elezione nello specifico incarico.
Con l’introduzione delle nuove norme, non è più così. Tutti gli Organi di Giustizia e la Procura Federale sono nominati dal nuovo Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e nel caso della Procura anche del Procuratore Federale, previa una verifica da parte della Commissione Federale di Garanzia dei requisiti posseduti dai “nominandi”, necessari a conseguire l’idoneità alla nomina.

Gli Organi di Giustizia e la Procura Federale si compongono:

Giudici Sportivi

-      Giudice Sportivo Nazionale (1 soggetto) competente (art.53 RG):

    ·    regolarità delle gare e omologazione dei risultati;
·    regolarità dei campi e attrezzature sportive;
·    regolarità dello status posseduto dai soggetti partecipanti alle gare,
·    comportamenti dei soggetti tenuti nel contesto delle gare;
·   ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo tenuto nel contesto delle gare;
· a giudicare su istanze di soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale comunque riferita a fatti avvenuti nel corso delle gare.

-    Corte Sportiva D’Appello (6 soggetti di cui uno con funzioni di Presidente)         competente (art.56 RG):

·    A giudicare in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e sulle richieste di ricusazione del predetto Organo di Giustizia.

A fattor comune, per far parte dei predetti Organi di Giustizia è necessario essere in possesso di specifiche competenze nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed essere inclusi nelle seguenti categorie:

-      Professori e Ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche;
-      Magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
-      Avvocati dello Stato anche a riposo;
-      Notai;
-      Avvocati iscritti negli Albi dei relativi Consigli dell’Ordine;
-      Iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Giudici Federali

-   Tribunale Federale (5 soggetti di cui uno con funzioni di Presidente) competente (art.56 RG):

·    Su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

-  Corte Federale di Appello (5 soggetti di cui uno con funzioni di Presidente) competente (art.56 RG):

·   Giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed è competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei membri del Tribunale Federale.

A fattor comune, per far parte dei predetti Organi di Giustizia è necessario essere in possesso di specifiche competenze nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed essere inclusi nelle seguenti categorie:

Professori e Ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche;

-   Magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa,  contabile o militare;

-   Avvocati dello Stato anche a riposo;

-   Notai;

-   Avvocati iscritti, per almeno 5 anni, negli Albi dei relativi Consigli dell’Ordine;

-    Procura Federale

La Procura Federale (1 Procuratore, 1 o più Procuratore Aggiunto e 1 o più Sostituto Procuratore sulla base del vigente Statuto Federale) è competente (art.56 RG):
Ad esercitare in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati ed altri soggetti legittimati secondo le norme della federazione quando non sussistono elementi per addivenire all’archiviazione. 
Per l’incarico di Procuratore Federale o di Aggiunto è necessario essere in possesso di specifiche competenze nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed essere inclusi nelle seguenti categorie:

-   Professori e Ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche;

-   Magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

-   Avvocati dello Stato anche a riposo;

-   Notai;

-   Avvocati iscritti, per almeno 5 anni, negli Albi dei relativi Consigli dell’Ordine;

- Alti Ufficiali delle Forze dell’Ordine o Dirigenti Generali della Pubblica Ammnistrazione anche a riposo.
Per l’incarico di Sostituto Procuratore Federale è necessario essere in possesso di specifiche competenze nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed essere inclusi nelle seguenti categorie:

-   Professori e Ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche;

-   Magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

-   Avvocati dello Stato anche a riposo;

-   Notai;

-   Avvocati iscritti, per almeno 5 anni, negli Albi dei relativi Consigli dell’Ordine;

-   Iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;

-   Degli Ufficiali delle Forze dell’Ordine anche a riposo;

- Dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni nell’ordinamento sportivo.
E’ necessario sottolineare che dopo l’elezione del nuovo Consiglio e Presidente federale,
i “vecchi” Organi di giustizia e Procura Federale continuano ad assicurare le loro attività in regime di “prorogatio” finchè i nuovi membri non avranno ricevuto sostanzialmente:

-   L’idoneità sui requisiti da parte della Commissione Federale di Garanzia;

-   La nomina del Consiglio Federale su proposta del Presidente e, per la Procura, anche del Procuratore.

La carica di componente di Organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso altre Federazioni, salvo quanto previsto all’art. 7 comma 5 dei principi fondamentali.
Questo il quadro normativo attuale. Pertanto il Presidente Federale si nomina i giudici che potrebbero giudicarlo in presenza di ricorsi degli affiliati e tesserati. In buona sostanza mi nomino i Giudici che devono rispondere a me di tutti i loro atti e se alcuni di essi dovessero divergere dalla linea federale li sostituisco quando mi pare.
Credo non sia questo il sistema migliore per garantire equità di giudizio tra Organi federali (Presidente e Consiglio Direttivo) e affiliati e tesserati.
In tale quadro una riforma che porti ad una acclarata indipendenza degli Organi di Giustizia sia quanto mai opportuna e necessaria. Ritengo, altresì che detti Organi siano tutti elettivi e che possano rimanere in carica per tutto l quadriennio olimpico, anche in presenza di una caduta dell’intero consiglio ovvero di un commissariamento da parte del CONI.
Ezio RINALDI

3 commenti:

  1. La mancata divisione dei poteri è il tallone d'Achille del sistema Italia. In un ambiente piccolo come quello della scherma succede che l'oligarchia di turno abbia pieni poteri in barba a tutte le regole di convivenza civile e democratica

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  2. Caro Ezio, hai descritto solo la punta dell'iceberg.
    Potrebbe succedere molto di peggio.
    Metti, per ipotesi ioci causa, che qualche soggetto delle istituzioni federali commetta un atto disciplinarmente rilevante verso un tesserato.
    Difficilmente se non quasi mai il tesserato avrà la possibilità di ottenerne la punizione ricorrendo alla giustizia domestica, con l'ulteriore svantaggio di farsi dei nemici importanti.
    Posso azzardare l'ipotesi che nelle alte sfere ci sia una sorta di tacito o meno tacito accordo corporativistico o sono lontano dal vero?
    Bene, il comportamento del tesserato che ha osato chiedere la punizione dell'importante personaggio di cui parlavo sarà tenuto particolarmente sotto osservzione e alla prima sbavatura sarà lui a subire l'azione di giustizia domestica.
    Potebbe essere anche un personaggio scomodo, ad es. un potenziale pericoloso candidato da eliminare.
    Lui contro la corporazione Presidente, C.F. Giustizia sportiva nominata.
    Gli potrà andare bene, trovando in Tribunale e in Corte d'appello giudici corretti, e gli potrà andare male trovando giudici parziali.
    Questa seconda possibilità è notevole dal momento che sappimo che sono stati promossi giudici federali soggetti che collaboravano con la federazione ad es. organizzando gare importanti e che quindi qualcosa dovranno rstituire e che giudici federali che dovevano giudicare Presidente e C.F. il mandato successivo si sono candidati per la squadra del presidente, o dei presidenti visto che, mi pare, abbiamo un presidente onorario operativo (cosa mai vista prima!) e un presidente statutario.
    Dovrà quindi sperare nella fortuna e questo è inaccettabile.
    Io penso che siamo messi male che questo sia uno dei periodi più bui che la scherma italiana abbia mai vissuto, lo ricorderemo come "l'anno dei due presidenti".
    E non per causa del Covid.

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  3. Caro Riccardo è u piacere leggerti, purtroppo hai ragione. Mi auguro che AZZI, persona che considero brava ed onesta, voglia essere innanzitutto il vero presidente e poi che metta mano ad una riforma assolutamente necessaria, proprio per evitare le situazioni a cui hai fatto riferimento.

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