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17 gennaio 2022

IL BANDO D'ESAME PER TECNICI DI 2° E 3° LIVELLO: sarà annullato?

I leoni da tastiera, quelli che hanno il coraggio di nascondersi dietro l’anonimato e che non riescono a manifestare la loro vicinanza alla FIS in modo aperto e sincero (non ho mai capito perché si nascondono anche quando sono a favore del sistema, mah!), mi tampinano con post non firmati domandosi e domandandomi se stia facendo indagini su quel tal personaggio, mai citato in nessun articolo, e perché non parli invece della sentenza del TAR del Lazio, avversa al ricorso dell’Accademia Nazionale di Scherma, con il quale l’ente napoletano avrebbe chiesto l’annullamento del bando d’esame indetto dalla FIS, con contestuale e preliminare richiesta di “sospensiva”.

Devo ammetterlo, non ero al corrente del ricorso dell’ANS (strano vero?), quindi, prima di affrontare l’argomento, ho ritenuto opportuno documentarmi. Ciò fatto ho avuto la certezza, se non di vivere un vero e proprio “déjà vu”, quanto meno di vedere un film già visto. Vediamo come stanno le cose.

Nel mese di dicembre 2016, esattamente il giorno 22, la FIS, in barba alle sue stesse normative, indiceva il bando d’esame per tecnico di 2° e 3° livello. Immediatamente, l’ ANS presentava ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, chiedendo l’annullamento degli stessi ed in via preliminare la sospensiva, in attesa del dibattimento.

Il TAR, con apposita “ordinanza” (e non “sentenza”) respingeva la richiesta di sospensiva, ravvisando l’insussistenza dei presupposti per l’afferente concessione in via d’urgenza, che si fondano - come tutti sanno - sulla ricorrenza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”. La FIS, ricordo bene, sventolò un tripudio di bandiere per la vittoria (di Pirro) ottenuta e proseguì nel suo intento, facendo svolgere gli esami. In sede dibattimentale, nel merito, il TAR riconobbe valide le argomentazioni a supporto del ricorso, deliberando (con sentenza) l’annullamento degli esami. A seguito di tale sentenza, sfavorevole per la FIS, questa adiva il Consiglio di Stato, il quale si pronunciò per la validità delle tesi dell’ANS, confermando così la sentenza del TAR del Lazio.

Questa, in breve, la storia che ora - a quanto sembra - si ripropone tale e quale. Infatti, la FIS nel mese di aprile 2021, ha indetto il bando ‘esame per tecnico di 2° e 3° livello, che venne tempestivamente impugnato dall’ANS presso il TAR del Lazio, chiedendone, oltre il conseguente annullamento, anche la preliminare “sospensiva”. Il Tribunale Amministrativo ha rigettato l’istanza cautelare, per assenza di danno grave ed irreparabile, in quanto “l’attività della Federazione, ove dovesse essere ritenuta illegittima dal Giudice Amministrativo, potrebbe essere annullata dalla medesima Federazione”.

La prima cosa che salta agli occhi è che il TAR non fa nessun riferimento alla fondatezza del ricorso, ma semplicemente evidenzia che non sussistono motivi di pericolo di danno grave ed irreparabile. Pertanto, ci sono fondate ragioni per ritenere che in sede dibattimentale il provvedimento venga ribaltato, tenendo anche presente che il TAR non potrà disconoscere (o dimenticare) la sua stessa precedente “sentenza” del 2016; come del pari, in caso di appello, non potrà fare il Consiglio di Stato, che non potrà non tenere conto di quanto da lui stesso già deciso.

Per informazione si segnala che sono stati denunciati penalmente alcuni fra quelli che hanno conseguito il titolo poi annullato: come andrà a finire? Se dovessero essere condannati, cosa farebbero in seguito? Si rivarrebbero sulla Fis?

In conclusione, non starei a cantare vittoria, anzi, fossi la FIS, deciderei, in sede di  “autotutela”, e perciò autonomamente, di sospendere il bando, in attesa delle decisioni future da parte degli Organi competenti.

Ezio RINALDI

1 commento:

  1. Ciò dimostra, con evidente chiarezza, che il mio amico Azzi e l'intero CF sono molto più che dei semplici "continuatori" della precedente gestione.

    Meditate, gente, meditate!

    Cordialmente.
    Gaspare Fardella

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