HOME PAGE

ARGOMENTI VARI

REGOLAMENTI

04 aprile 2014

Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014: Lotta alla pedofilia.

Il CONI ha emanato la circolare esplicativa circa l'applicazione del dl n. 39 del 4 marzo 2014, riguardante l' attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abusivismo e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Credo di fare cosa gradita pubblicando su queste pagine la circolare del massimo Ente Sportivo Italiano. Penso che sia molto chiara circa le persone soggette alla presentazione del certificato penale e molto probabilmente c'è stato un allarmismo eccessivo, pur se, a mio avviso, molte cose delle predetta direttiva andrebbero riviste. Molto probabilmente i giuristi ci staranno già lavorando.
" Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014
Venerdì, 04 Aprile 2014
Ministero della Giustizia2


In riferimento alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, a seguito dei chiarimenti in proposito forniti dall’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (vedi note allegate), si rappresenta quanto segue:
con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, con la seconda nota l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia chiarisce che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all’utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia ovvero contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06-97996200.
Ezio RINALDI
 

Nessun commento:

Posta un commento