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ARGOMENTI VARI

REGOLAMENTI

12 giugno 2014

MULTE, RIGORE E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI: sono uguali per tutti?

La vicenda della multa comminata a Sala d’armi Trinacria per avere omesso di comunicare la mancata partecipazione di un atleta già iscritto alla gara (cfr. “fiabe, balle e tasse” del 30 maggio 2014) mi ha sollecitato alcune riflessioni che vorrei condividere con i consumati lettori di questo blog.

Qual è la natura della “multa per assenza” alle gare, quale ne è la funzione e quale l’utilità?

L’art. 4 delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica e preagonistica stabilisce che “il termine per la comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11.00 del giorno precedente ciascuna gara  ……. Se un atleta iscritto ad una gara non si presenta all’appello in pedana, senza fornire idoneo documento giustificativo e omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra indicati, la Società di appartenenza è multata di Euro 50,00, salvi ulteriori provvedimenti disciplinari”.

Sintassi a parte, la lettura della disposizione chiarisce che la multa di che trattasi ha natura di sanzione disciplinare. Lo suggerisce l’uso dell’aggettivo “ulteriori” premesso al sintagma “sanzioni disciplinari” e la scelta del termine “multa” per indicare la pena prescelta.

Sennonché, il Regolamento di Giustizia garantisce che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate dall’organo a ciò deputato soltanto a termine di un giudizio nel quale l’incolpato sia stato messo in condizione di offrire giustificazione agli addebiti e per altro verso non sembra che tra i compiti  assegnati al Segretario generale dallo Statuto federale vi sia anche quello di irrogare sanzioni disciplinari.

Allora delle due l’una, o siamo di fronte ad un metodo sanzionatorio sui generis, oppure la cd. multa, in realtà, non è una sanzione disciplinare bensì una penale, vale a dire una sorta di risarcimento forfettario per il danno causato con l’assenza.

Ora, la previsione di una penale potrebbe anche essere ragionevole se non fosse che l’incameramento della quota di iscrizione, previsto in caso di assenza, svolge già la stessa funzione risarcitoria e se non fosse che, nei fatti, l’assenza non tempestivamente comunicata non arreca agli organizzatori della gara alcun danno che non sia già stato adeguatamente remunerato dalla quota d’iscrizione.

Cercherò di essere più chiara.

Come tutti ben sappiamo, le spese per il funzionamento delle gare sono coperte dalla quota di partecipazione (che di recente ha subito un aumento), che ciascun atleta è tenuto a versare in anticipo. Poiché in caso di assenza, anche giustificata, non si ha diritto al rimborso della quota già versata, è impossibile che dalla mancata partecipazione alla gara possa derivare agli organizzatori un danno corrispondente all’impossibilità di far fronte ai costi organizzativi.

Arbitri, direttori di gara, etc. saranno remunerati in ogni caso, partecipino o meno gli atleti alla gara, con il denaro che questi ultimi hanno versato all’atto dell’iscrizione.

Quale danno può dunque lamentare la Federazione? Adesso che i gironi vengono formati con un semplice click sul computer, non può essere reclamato neppure un particolare disagio organizzativo.

Certo, se una società dovesse utilizzare lo strumento delle assenze di massa per boicottare una gara, irrogare una sanzione sarebbe atto dovuto, ma in questo caso la Federazione disporrebbe di mezzi più consistenti ed adeguati che non una multa ad importo fisso.

Da qualunque angolazione si guardi, mi sembra che la previsione della multa non abbai una ragionevolezza intrinseca. Ma al contrario, se  si considerano i costi che le famiglie e le società sono chiamate a sopportare ogni anno per partecipare alle gare, abbia una portata quasi vessatoria.

Anche perché può ben succedere che, senza che vi sia dolo o negligenza, le circostanze che hanno determinato l’assenza siano tali da far dimenticare all’atleta l’onere della comunicazione, oppure che tali circostanze sopravvengano soltanto dopo che  è trascorso il fatidico termine delle ore 11,00 del giorno precedente la gara. E abbiamo potuto constatare che, in atto,  la Federazione non chiede né il motivo dell’omissione né quando sia sorto l’impedimento, e non prevede termini a difesa; quindi non potrà acquistare rilievo il fatto che l’atleta, per esempio, si sia ammalato dopo le 11,00 del giorno precedente la gara, o, per caso, si sia rotto la gamba due giorni prima e, nella concitazione del momento abbia dimenticato di avvisare del fatto che non avrebbe più partecipato.

Sarebbe più corretto dunque, a mio avviso, anche in un’ottica di sostegno alle società,  agli atleti e alle loro famiglie, per i quali partecipare ad un numero significativo di gare è divenuto ogni giorno più oneroso, che la Federazione, a partire dalla prossima stagione agonistica, espunga dal regolamento delle gare la previsione della multa per assenza.

A meno che, ovviamente, la mia non sia una voce isolata dal coro, e siano tutti d’accordo sulla necessità della sanzione. In questo caso ben venga l’opinione di maggioranza, del resto il gregge è sempre felice di offrirsi per la tosatura, benché dolorosa, se giova al pastore, e l’opinione del gregge va sempre rispettata.

Infine, rimanendo in tema del particolare rigore con cui la FIS applica sempre i propri regolamenti, sottopongo all’attenzione dei lettori un singolare episodio nel quale mi sono imbattuta spigolando nel web.

In occasione dell’ultima festa della scherma svoltasi domenica scorsa a Porto Empedocle, la gara di sciabola femminile è stata vinta da un’esordiente tesserata con l’a.s.d. Mazara Scherma nata, secondo quanto riportato nella classifica ufficiale, nel 2002, e ciò benché, com’è ovvio, la circolare di gara limitasse tassativamente l’accesso “a tutti e soli”i  nati negli anni 2003 -2004- 2005 e 2006.

Una “giovanissima” tra le prime lame! Posso immaginare come si saranno sentite le sue concorrenti tutte nate nel 2005, e con quanta trepidante attesa attenderanno alle gare dell’anno prossimo.

Sarà stata una svista, o il Comitato Regionale ha consentito l’iscrizione in deroga perché, trattandosi di Regione a statuto speciale, in Sicilia “si fa sempre così”?

I consumati lettori di questo blog sapranno trovare, ancora una volta, la risposta nell’esperienza che hanno maturato vivendo da anni nel mondo dello sport.

Paola Puglisi

2 commenti:

  1. Gentile Sig.Rinaldi, ho letto con molto interesse quanto narrato dall'Avv:Puglisi e da Lei pubblicato.
    Ho cercato di comprendere il perchè dei silenzi dei vari protagonisti indicati e ho scoperto che la Federazione vieta ai propri affiliati di esprimere opinioni. Poichè ritengo interessante offrire il mio contributo alla discussione,dopo essermi ben informato su tutte le tante vicende che si intrecciano intorno ai fatti descritti , vorrei con il Suo placet poter pubblicare commenti ed interloquire innanzitutto con l'Avv.Puglisi ma sopratutto con le tante persone che certamente hanno a cuore le sorti della Federazione Italiana Scherma, che gestita cosi come appare gestita, sinceramente non ci fa una bella figura con il silenzio che ha adottato come strategia difensiva, con questo attaccamento consortile alle proprie presunte ragioni. Non vorrei che il tentativo fosse quello di insabbiare il tutto, secondo un costume, ahime, tipicamente italiano.
    Io , non tesserato, posso parlare anzi , riferire de relato fatti e circostanze che certamente offriranno ampi spunti di discussione e probabilmente accenderanno gli animi dei certamente tanti veri amanti della scherma,
    grazie , Camillo Misuraca … vivalascherma@libero.it

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  2. Egr. Sig. MISURACA è e sarà per me un piacere ricevere le Sue riflessioni ed i Suoi contributi, naturalmente nel rispetto degli attori in causa. Non si deve giudicare ma invocare la verità: ne più e ne meno.
    RINALDI

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