Nel post “Procedimenti disciplinari” del 14 ottobre scorso si è narrato
dell’udienza nella quale il Tribunale Federale FIS ha trattato e deciso i
procedimenti disciplinari avviati dal Procuratore Federale nei confronti del
Presidente dell’associazione Sala d’Armi Trinacria, dott. Seminara, e del presidente del GSA, Pietro Ingargiola. Posizioni
antagoniste che sebbene generate da un’unica vicenda, concernente fatti
indissolubilmente connessi, sono state processate separatamente.
In quel post il sig.
Rinaldi ha rimandato ogni valutazione alla lettura delle motivazioni delle due
decisioni.
Qualche giorno fa ho avuto modo di apprendere le motivazioni
che hanno indotto i giudici a ritenere il dott. Seminara assolutamente estraneo ai fatti per i quali era stato
denunciato dal Presidente di Accademia Scherma Palermo, Daniele Zangla, e
dall’Ingargiola.
Non altrettanto mi è stato consentito in merito all’assoluzione
dell’Ingargiola in quanto gli organi Federali, a dispetto della natura pubblica
delle decisioni e delle relative motivazioni, (principio espressamente sancito dal
vigente Regolamento di Giustizia), hanno inibito l’accesso agli atti.
Sennonché, trovarsi davanti due decisioni assolutive che
riguardano posizioni irrimediabilmente conflittuali (anche in ragione dei danni
di natura patrimoniale subiti dal dott. Seminara) costituisce un
incomprensibile paradosso.
Nel caso di specie l’atteggiamento dei giudici federali resta
un fatto davvero singolare. Se pensiamo a cosa si aspettano due litiganti quando
sono davanti ad un giudice, sicuramente la risposta è “avere Giustizia”!.
La Giustizia è stata sempre rappresentata da una spada che divide il torto dalla
ragione.
Quindi, il giudizio del tribunale federale, che ha riconosciuto le ragione di entrambi le
parti, ha sostanzialmente violato le aspettative dei contendenti ed anche il
senso comune e la logica classica, la quale ci dice che se tutti hanno ragione
non si è più in grado di decidere nulla, e i contrasti continueranno a
perpetuarsi.
Le due sentenze del Tribunale Federale hanno rotto lo schema
mentale tipico, (aggirando il sistema che conosce soltanto, come unica modalità
di gestione di un conflitto, l’attribuzione dei torti e delle ragioni), per
effetto di una decisione paradossale ed imprevedibile: quella di un giudice che dà ragione a tutti!
In questo modo sono state disattese le aspettative non solo
dei litiganti, ma anche del pubblico.
I litiganti pretendono che qualcuno dirima la loro
controversia e vengano riconosciute le
loro ragioni; il pubblico attende una decisione autorevole, pretendendo che
venga prospettata una netta separazione dei torti dalle ragioni, e nel momento
in cui la ragione viene data a tutti ne resta disorientato, perdendo fiducia in
un certo tipo di giustizia, delle cui decisioni
non è, neppure, ammesso a conoscere i percorsi logico-argomentativi.
Forse, per il superamento di tale incongruenza sarebbe stato opportuno,
per i vertici Federali, ossequiare il principio fissato dal Regolamento di
Giustizia e rendere pubblica la motivazione che ha mandato assolto anche il
Presidente del GSA Pietro Ingargiola.
Infatti, solo nel caso in cui ne fosse resa pubblica la motivazione,
l’assunto che “tutti hanno ragione”, (e che le posizioni difensive dei
contendenti erano entrambi meritevoli di accoglimento), avrebbe la possibilità di
potere essere condiviso da qualcuno.
Rimanendo ignote le motivazione ne rimane frustrata anche la
possibilità di una condivisione del merito.
E il diniego di accesso, opposto fino ad oggi dalla
Federazione, non aiuta di certo a
comprendere le logiche che stanno dietro le decisioni del Tribunale Federale.
Un’altra occasione in cui il lodevole “principio di
trasparenza” viene sacrificato
sull’altare di una inspiegabile riservatezza che non fa che gettare ulteriori
ombre sulla vicenda e sul ruolo di alcuni esponenti federali.
Nelle more di un auspicabile ripensamento da parte dei
vertici della Fis, riproduco di seguito il motivo sostanziale dell’assoluzione
del dott. Seminara nel quale si affermano come “ non adeguatamente provati, in
quanto privi di riscontri obbiettivi, i fatti violativi portati a conoscenza
soprattutto da Daniele Zangla e da altri soggetti in posizione di evidente
conflittualità con le parti convenute e, soprattutto portatori di un interesse
antagonista in quanto appartenenti ad un affiliato concorrente”.
A mio parere, - benché il tribunale abbia “dimenticato” di
valutare alcune prove offerte dalla difesa a riprova delle “modalità” con cui è
stata condotta l’attività di indagine -, tale asserzione è sufficientemente
esaustiva ed eloquente da non necessitare di ulteriori commenti, e ciascuno può trarne le logiche conclusioni.
In ogni caso la storia ci insegna che le vicende, ancorché sembrano
avere concluso il loro ciclo, continuano a trascinarsi fino a quando non intervenga
una decisione che assesti un taglio netto e definitivo!
Antonello Fileccia