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08 aprile 2015

I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO


Risultati immagini per giustizia sportivaSig. Rinaldi, riprendo da dove lei ha lasciato. Sa benissimo che le questioni afferenti il sistema della giustizia federale mi stanno troppo a cuore; è per questo che voglio sottoporre ai lettori del blog alcuni aspetti singolari di due provvedimenti di recente pubblicazione.


Oggetto del mio odierno argomentare sono due recenti sentenze del giudice sportivo e più esattamente i provvedimenti n. 6 e n. 10, entrambi pubblicati sul sito della Fis.

1. Il primo provvedimento, ovvero il n. 6, è quello a cui lei ha fatto accenno nel post titolato “DUE PESI E DUE MISURE”.
Si tratta della decisione che il giudice sportivo ha assunto a carico del M° Pugliese, espulso dalla competizione tenutasi a Erice il giorno 21.03.2015.
Come già osservato, il provvedimento punitivo del giudice non contiene alcun esplicito accenno nel merito della condotta illecita attribuita al M° Pugliese limitandosi ad affermare che “il prevenuto è stato espulso dalla competizione in seguito al comportamento assunto in violazione dell’art. T89 del regolamento tecnico
Sennonché l’art. T89 del regolamento tecnico non contiene alcuna norma prescrittiva di condotte alla cui osservanza sarebbero tenuti i partecipanti ad una gara, siano essi maestri, atleti, accompagnatori o semplici sostenitori etc. etc.
Detta norma, infatti, si limita ad operare solo una ricognizione di soggetti potenzialmente responsabili, individuando nel “capo delegazione” colui che sarebbe “responsabile diretto, nei confronti della Direzione del Torneo e del Comitato Organizzatore, della disciplina, della condotta e dello spirito sportivo dei tiratori della sua delegazione”. Nulla di più.
Non è quindi comprensibile in che modo il giudice sportivo abbia fondato il suo giudizio di responsabilità facendo riferimento all’art. T89, della cui corretta applicazione, in mancanza di ulteriori dati, è lecito dubitare.
Ad oggi, il provvedimento n. 6 a firma del dott. Lo Schiavo non consente minimamente, neppure per effetto del richiamo normativo, di comprendere quale sia violazione che è stata attribuita al M° Pugliese e per la quale è stato espulso dalla gara di Erice.

2. Del tutto diversa è invece l’impostazione della sentenza n. 10, adottata nei confronti dell’atleta Gaetano Dell’Acqua.
Il giudice sportivo, questa volta, non si è certo risparmiato nel descrivere la condotta illecita che sarebbe stata consumata sul campo di gara e a causa della quale l’atleta è stato espulso dalla competizione.In questo caso bene ha fatto l’avv. Lo Schiavo a citare la norma prescrittiva (art. T87 del regolamento tecnico) in base alla quale il comportamento tenuto dell’atleta Dell’Acqua sarebbe assolutamente irregolare e suscettibile di espulsione.

3. Nella sentenza n. 6 il giudice accenna alle memorie difensive depositate dal M° Pugliese lasciando intendere, per grandi linee, che esse contengano precise accuse nei confronti del direttore di torneo e dell’arbitro in merito a supposte violazioni del codice deontologico.
L’avv. Lo Schiavo non esplicita tuttavia le violazioni deontologiche attribuite dal M° Pugliese ai due esponenti del GSA, limitandosi a rilevare potenziali responsabilità di questi ultimi, per l’accertamento delle quali ha trasmesso gli atti al presidente del GSA Paolo Azzi.

4. Seppure del tutto analoga sia la vicenda oggetto del provvedimento n. 10 ancora una volta si riscontra una diversa impostazione descrittiva ed operativa.
L’avv. Lo Schiavo, richiamando la memoria difensiva prodotta dall’atleta espulso, questa volta ne esplicita il contenuto pubblicando finanche il nome dell’arbitro la cui imparzialità e terzietà è messa in discussione.
Ma vi è di più, Il giudice, pur ravvisando la necessità di un approfondimento investigativo da parte del GSA, per l’accertamento delle eventuali responsabilità arbitrali, a differenza di quanto disposto nel caso del M° Pugliese, in fatto si è limitato a sollecitare l’ indagine della procura federale al contrario fine di accertare le responsabilità disciplinari dell’atleta per  le espressioni usate nella memoria difensiva e per le condotte illecite da questi attribuite all’arbitro.
Poste tali premesse, mi domando il motivo del diverso trattamento sia di ordine formale che di ordine sostanziale riservato ai protagonisti delle due vicende.

A. Fileccia

P.S. Sarebbe molto interessante conoscere anche il giudizio del sedicente avv. Pluchino, quale sostenitore delle ragioni della FIS. Purtroppo per lui, fino a quando non manifesterà la sua vera identità, non potrà essere ammesso alla discussione su questo blog!

11 commenti:

  1. FACCIA TOSTA
    Considerando che tra i provvedimenti c'è quello al quale si fa riferimento nel precedente Articolo, cioè la squalifica per 2 anni di un Tecnico, mi chiedo solo ma con quale faccia tosta lo stesso Tecnico, reo di aver mandato un arbitro ed un organizzatore in ospedale, si sia presentato alla gara Gpg di Bressanone? Non mi si dica che il provvedimento è stato emesso il 27marzo e la gara è iniziata il 28. Fermo restando che la Direzione di Torneo doveva essere subito informata e che alla gara c'era un Consigliere Federale a distribuire i pass, ma il problema è la totale 'faccia tosta' dell'aggressore che senza alcun imbarazzo o altro, era presente alla gara a seguire dei bambini.
    Ma dove stiamo portando la nostra amata scherma?
    Ginevra Colombo

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    1. Cara sig.ra Colombo, Lei dà per certa l'interpretazione dei fatti prospettata dal giudice. Ma è solo una interpretazione. E' proprio sicura che l'aggressore sia l'atleta che forse si è solo difeso? Lei era presente ai fatti? Conosce la versione prospettata dall'atleta? Ha letto gli atti di causa? Sa se anche l'atleta è finito in ospedale? La verità ha sempre molteplici sfaccettature. L'abilità di un giudice sta nel saperle cogliere tutte insieme prima di giudicare.
      Riguardo alla vicenda di Bressanone rivolga la sua interessante domanda agli autorevoli esponenti della FIS; ottenga la risposta e poi la pubblichi su questo blog. Magari ne riparleremo con maggiore consapevolezza e meno rancore! Solo in quel momento le sarà forse lecito esternare il suo diprezzo.
      A. Fileccia

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    2. NON RANCORE MA PREOCCUPAZIONE
      Egreg sig Fileccia, la leggo da tempo e so quanto tiene a questo argomento. Il mio era un mero sfogo da genitore vedendo in sede di gara un Tecnico Accompagnatore e non un atleta, seguire dei bambini e leggere che lo stesso ha mandato in ospedale, con referto medico quindi non possono non crederci, un arbitro ed un organizzatore. Inoltre, nella decisione del Giudice si legge che lo stesso nella memoria difensiva, non nega il suo gesto ma dice di essere stato provocato. Quindi capisco la sua enfasi nella risposta, ma nel mio caso ha sbagliato mira. Le risposte alle sue domande sono nella sentenza. Condivido con lei che molto spesso le sentenze che leggiamo hanno dell'assurdo perchè partono dal presupposto che l'arbitro non sbaglia mai e soprattutto che quello che scrive l'arbitro è la verità. Inutile dire che proprio l'arbitro è di natura, perchè nominato dall'alto, attento a ciò che scrive se i soggetti sono 'persone' note (e mi fermo qui). Ma nel mio caso mi parla di "rancore" io non conosco affatto il Tecnico squalifica, mi chiedo solo: ma lei accetterebbe che un condannato in attesa di giudizio o altro possa stare vicino ai suoi figli? se come lo stesso Tecnico dice nella memoria, come scrive il giudice, sarebbe stato provocato, io mi preoccupo che dove ci sono bambini ci sia un Tecnico così sensibile alle provocazioni da mandare due persone in ospedale.
      Sarebbe stato corretto se lo stesso, come da sentenza, fosse stato allontanato dal luogo di gara e poi se accertato che il tutto sia stata un "bufala" riammesso alle prossime gare con le scuse pubbliche della FIS. Ma per il momento...cosa ne pensa?
      Ribadisco la stima per lei e per quello che scrive e la totale estraneità alla regione del Tecnico squalificato e agli episodi, ne faccio solo una questione di morale. Discorso diverso se il Tecnico o Atleta o dirigente subiscono una giornata di squalifica per disaccordo tecnico con gli arbitri. Su quello dobbiamo e possiamo discutere e non mi allarma se fosse in gara. Qui parliamo di una aggressione a più persone di un Tecnico (di regola colui che da il buon esempio) che sostiene di essere stato provocato e ha subito 2 anni di squalifica. Ben venga poi la squalifica a chi eventualmente lo abbia provocato.
      Convenga con me comunque che queste cose fanno male alla scherma.
      Con stima
      Ginevra Colombo

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    3. Da facebook il pensiero di Michele Bondsanto.
      "Chiedo scusa se intervengo ma mi sento in dovere di farlo visto che conosco benissimo i protagonisti della vicenda da circa 40 anni. Gentile sig.ra Ginevra, qui non abbiamo a che fare con dei criminali bensì con un agente di polizia, il sig. Serafino e un infermiere il sig. Sannicandro. Tra i due ci sono vecchi dissapori e colui o coloro che avrebbero dovuto far da paciere, questo per stemperare gli animi, non hanno fatto altro che buttare benzina sul fuoco, alimentando sempre più incomprensioni e liti che non hanno mai avuto una fine e poi si arriva a questi tristi episodi che sfociano in violenze fisiche e verbali e che ovviamente non giustifico affatto soprattutto se avvengono in ambienti sportivi. Ma ripeto non abbiamo a che fare con dei criminali ma di bravissime persone e mi auguro che tra i due si chiuda sportivamente con una bella stretta di mano. Buona serata a tutti Michele Bonsanto"

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  2. Gent.ma signora, mi spiace aver male interpretato i suoi sentimenti ma mi preme nel contempo dimostrarle come l’interpretazione dei fatti che lei crede di potere trarre dalla sentenza del Giudice Lo Schiavo è assolutamente fuorviante.
    Cercherò adesso di dimostrarlo!
    Lei ritiene essere certo che il sig. Serafino abbia aggredito alcuni soggetti e abbia poi fatto ammenda, con ciò ammettendo la propria colpevolezza.
    Il suo assunto è logicamente errato.
    Il giudice Lo Schiavo ha affermato in sentenza di aver letto il referto arbitrale in data 23.03.2015
    e di avere, in pari data, comunicato al sig. Serafino il provvedimento di fissazione dell’udienza con il quale lo invitava a difendersi con memorie che, di fatto, venivano depositate dall’incolpato in data 24.03.2015.
    Tuttavia, si evince dalla stessa sentenza che soltanto in data successiva, ovvero il 25.03.2015, l’arbitro Sannicandro ha depositato un atto d’accusa integrativo nel quale narrava per la prima volta i fatti attinenti la presunta aggressione e le lesioni dallo stesso subite per mano del sig. Serafino.
    Ciò significa che i fatti pertinenti la supposta aggressione in danno dell’arbitro non sono mai stati contestati al sig. Serafino che, non avendone avuto mai conoscenza, non ha potuto difendersi come avrebbe dovuto essere, invece, suo pieno diritto.
    Per meglio intendere, al sig. Serafino sono stati contestati unicamente il fatto, peraltro tutto da dimostrare, pertinente il suo comportamento antisportivo asseritamente consistito nell’avere afferrato il sig. Martina per la maglietta tentando di colpirlo con un pugno, comportamento questo che avrebbe dato causa all'espulsione.
    Quanto invece il Giudice assume essere avvenuto in tempi successivi a tale episodio, ovvero le aggressioni in danno dei sigg. Marco e Nicola Sannicandro, non è stato mai contestato al sig. Serafino in modo che lo stesso potesse compiutamente difendersi, sebbene sia stato poi, dallo stesso Giudice, posto a sostegno della grave condanna inflitta per la supposta aggressione ai danni dell’arbitro e del relativo genitore.
    Detto questo, se la grave lesione del diritto di difesa si fosse verificata nell’ambito di un procedimento disciplnare o penale dinanzi ad un Organo dello Stato saremmo in presenza di una nullità insanabile che porterebbe il Giudicante ad una irreversibile assoluzione dell'incolpato.
    Sfido chiunque della FIS, organi di giustizia compresi, ad affermare il contrario.
    A Fileccia


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  3. Mi spiace non pubblicare un commento di Italo Rossi 12 poichè egli è stato tanato, cioe è un anonimo sotto mentite spoglie. Ci sono stati altri due commenti, peraltro interessanti, ma sempre anonimi e quindi non pubblicabili.

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  4. Gentilissimo Signor Rinaldi, vorrei riferirmi alla sentenza n.6 del Giudice Sportivo per chiedere a Lei o all'Avv.Pluchino, che tanto si indignò per il mio intervento, se la squalifica da quell'Organo comminata al Maestro Pugliese sia da intendersi realizzata con la partecipazione dello stesso alla gara di San Severo del 28/3 u.s. .
    Infatti oggi lo stesso ha partecipato regolarmente alla prova di G.P.G. Regionale svoltasi a Messina. Ed anche con grande soddisfazione vista la vittoria del figliolo nella prova stessa nonché la conquista del titolo di campione regionale Maschietti di Sciabola. Anche oggi erano presenti l'arbitro ed il Direttore di Torneo cui erano stati indirizzati gli strali del Pugliese che avevano portato al nero. Evidentemente il Consigliere Azzi, rettore ad interim della carica opportunamente lasciata libera dal Maestro Pietro Ingargiola, nulla ha trovato da ridire sull'operato degli stessi e/o sulla opportunità che, nelle more di una indagine cognitiva circa le presunte violazione al Codice Deontologico cui faceva riferimento il Pugliese nel suo esposto, i suddetti partecipassero a manifestazioni schermistiche.
    O è da ritenersi tutto dimenticato ? Tutto già risolto? Pongo il quesito perchè sempre più si rafforza in me il convincimento che vi siano davvero due giustizie federali separate, due modi diversi di interpretare i regolamenti,due diversi modi di infliggere punizioni e comminare sanzioni,di farle applicare e rispettare. Insomma due pesi e due misure .
    Grazie Camillo Misuraca

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    1. Egr. Sig. MISURACA, Le rispondo con qualche giorno di ritardo e per questo sono stato preceduto dal Dott. SEMINARA, che mi pare sia stato piuttosto esaustivo nella sua esposizione. Posso solo aggiungere che il Maestro in questione era presente alla gara di San Severo in qualità di tecnico ed in questa veste gli è stato consentito assistere i propri allievi in quanto la giornata di squalifica si è esaurita il giorno 27. Non gli si possono addebitare responsabilità o comportamenti fuori dai regolamenti se gli spazi del luogo di gara consentivano una vicinanza tale da permettere al maestro di stanziare vicino, anzi vicinissimo, alle pedane. Dovrebbe essere compito della F.I.S. adottare tutti gli interventi necessari a che le sanzioni sia eseguite correttamente. Come scritto in altro post, Io al posto del Maestro avrei fatto la stessa cosa.

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    2. MI sono dimenticato di prappresentarLe che il sedicente avv. Pluchino ha risposto al Suo quesito, ma essedo egli un anonimo, non ho pubblicato il suo commento.

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  5. Carissimo Camillo, vorrei sottolineare che in parte ai quesiti da Lei posti hanno già risposto i Sigg. Puglisi , Calandrino e soprattutto Fileccia, infatti nei loro commenti al suo scritto ma soprattutto a quello dell ' “Avvocato Pluchino”, mi pare siano state evidenziate responsabilità e differenze interpretative per cui la sua, mi permetta, mi sembra una provocazione vera e propria, che non capisco cosa voglia sortire. Pare che lei voglia a tutti i costi far notare, imputare, ai Fratelli Bucca, comportamenti scorretti o quantomeno censurabili, poco opportuni. Credo vi sia dell'astio personale, che forse la distoglie dal problema maggiore, quello vero, che riguarda la Giustizia Federale ed il modo in cui questa è amministrata, sempreche si voglia dire che non sia ben gestita. In ogni caso non spetta a me ergermi in difesa della “ Giustizia Federale”, sono certamente il meno indicato, in questo momento poi ! , ma ritengo che le battaglie per cambiare le cose che riteniamo essere sbagliate, poco chiare, “storte”, vadano fatte mettendoci la faccia, anche a costo di prendere schiaffoni, come in parte sto facendo io, come forse ha deciso di fare il Maestro Pugliese, come fa il gestore del blog che ci ospita , con rispetto della verità, dei fatti, delle persone, delle leggi nonché del buongusto e soprattutto del buonsenso. A meno che Lei non possa davvero dimostrare i suoi assunti, che davvero “c'è del marcio in Danimarca”, come disse Marcello ad Orazio.
    Basta una stilla di male per gettare un ombra infamante su qualunque virtù.
    Senza rancore

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  6. Come più volte sostenuto su questo Blog, ritengo che non sia più procrastinabile una azione di commissariamento della Fis che abbia come conseguenza lo scioglimento del consiglio federale e l'avvio di una seria indagine su eventuali fenomeni di indebita interferenza che costantemente mettono a repentaglio il corretto funzionamento della giustizia federale.
    A. Fileccia

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