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ARGOMENTI VARI

REGOLAMENTI

28 dicembre 2016

QUALE FUTURO PER L’A.N.S.?

Il 22 dicembre, appena in tempo prima della chiusura degli uffici federali, la F.I.S. ha pubblicato il bando per gli esami di tecnico di II e III livello,
Già ad una lettura veloce del bando appare evidente come il Presidente neoeletto abbia iniziato a mantenere il programma elettorale “innovazione nella continuità”.
La novità è che gli esami sono stati banditi direttamente dalla Federazione che rilascerà i titoli e che è sparita l’equiparazione degli atleti appartenenti a Paesi UE che hanno partecipato ad Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Europei,cat. Assoluti, ai tecnici di I livello ai fini della partecipazione all’esame per la categoria superiore.
La continuità sta nel continuare a discostarsi dalle previsioni statutarie e regolamentari vigenti.
Nell’ambiziosa premessa del bando, e precisamente al  punto 3 è chiarito che i titoli sono rilasciati dalla FIS in ottemperanza all’art. 10 dello Statuto federale. Non intendo rovinare la suspense ai lettori, e non rivelerò il contenuto di questa interessante norma, ma posso anticipare che chi ha compilato il bando mostra di non avere troppa dimestichezza con le norme e con i regolamenti federali.
Viene poi da chiedersi che fine abbiano fatto l’art. 1, comma 12 dello Statuto Fis e il Regolamento attuativo SNAQ che assegnano all’Accademia Nazionale di Scherma il compito di bandire gli esami e di rilasciare i diplomi. Anzi, dato che secondo lo Statuto vigente l’ANS è riconosciuta dalla FIS al fine del rilascio dei diplomi magistrali il dubbio maggiore è quale ruolo le sia stato riservato nella ‘nuova’ federazione (del quarto mandato).
E’ vero che il bando è abbellito graficamente dal logo dell’ANS e che sul sito federale è chiarito che il bando è stato emanato anche in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scherma, ma i rumors dicono che l’ANS abbia appreso la notizia di questi esami soltanto dal sito federale. E, in effetti, a parte il logo, l’Accademia non è neppure menzionata nel bando.
I lettori del blog più addentro di me nelle ‘cose della scherma’ sicuramente avranno già tutte le risposte e avendo letto attentamente il programma elettorale del Presidente avranno chiari i ruoli e le funzioni che la nuova federazione intende riservare alla più antica istituzione schermistica italiana; ma a me, che sono estraneo a questo ambiente, sembra che qualcuno abbia appena cominciato a scavarle la fossa.

 A. Fileccia

7 commenti:

  1. Ho preso visione del bando si esame per tecnici di scherma di II° e III° livello, emanato dalla F.I.S. in data 22 dicembre 2016 e sono rimasto alquanto sconcertato dall’iniziativa federale. Premetto subito che, al momento, non sono incluso nella lista tecnica federale e non sono socio né dell’AIMS né dell’ Accademia Nazionale di Scherma. Mi preme altresì sottolineare che non intendo minimamente entrare in polemica con chicchessia, bensì sottolineare alcuni aspetti del bando. Ritengo, inoltre, che la F.I.S., al pari di altre Federazioni, abbia il diritto/dovere di formare e qualificare i propri tecnici. Il problema nasce quando si prendono iniziative in contrasto con le normative vigenti e questo ne è il caso. Riporto di seguito un passo dell’art.1 dello Statuto federale che al comma 12 così recita “L’Accademia Nazionale di Scherma con sede a Napoli, è Membro d’Onore della F.I.S.; essa è riconosciuta dalla F.I.S. al fine del rilascio di diplomi magistrali.”
    Mentre nel Regolamento attuativo Snaq, in riferimento all’Accademia così è scritto: “Accademia Nazionale di Scherma (ANS)
    Collaborerà con il Comitato Operativo all’individuazione dei momenti destinati alla verifica delle competenze ed abilità acquisite dai candidati di Primo livello, e bandirà gli esami per Tecnici di secondo livello e Maestri.”
    Quindi il bando doveva essere indetto dall’Accademia e non dalla F.I.S.
    Ora mi pongo alcune domande: sono cambiati i Regolamenti e lo Statuto Federale?; l’Accademia non fa più parte della Federazione?
    Se tutto ciò non si è verificato a mio parere il Bando è da considerarsi nullo.
    Come dicevo dianzi, la Federazione può formare e qualificare i propri tecnici ma prima dovrebbe procedere a modificare le attuali normative che sono, sempre a mio parere, abbastanza chiare sulle competenze dei soggetti operandi in ambito federale. Ma, come sempre, chi comanda stabilisce quale sia la regola del momento.
    Concludo con una annotazione: se la F.I.S. vuole annullare-alienare-cancellare, scegliete voi il termine giusto, l’Accademia, entità storica della scherma italiana, lo faccia ma abbia il coraggio di dirlo apertamente.
    Giovanni AUGUGLIARO

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  2. Scusate, ma qualcuno conosce le motivazioni?

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  3. Il Maestro Alberto COLTORTI ha scritto su facebook un suo pensiero sul potere e la dittatura. Egli non fa riferimento ad alcuno ma lascia ai lettori la libertà di ritrovarsi nelle sue parole.
    E’ di questi giorni il provvedimento federale di avocare a se l’indizione del bando di esame per tecnici di II° e III° livello, sottraendolo all’Accademia Nazionale di Scherma. Un provvedimento che la dice lunga sulle intenzioni della F.I.S. riguardo all’Ente preposto per Regio Decreto al rilascio di diplomi magistrali per il titolo di Maestro di Scherma. In virtù di tale decisione è stato convocato il Consiglio dell’Accademia e guarda caso l’Organo gestionale dell’Ente si è dimesso. Fin qui nulla di strano se non che nel Consiglio vi sono personaggi incompatibili con il ruolo di Consigliere dell’ANS poichè rivestono incarichi nell’ambito della Federazione Italiana di Scherma.
    Come da sempre affermo e prendendo spunto da quanto, in certe circostanze, asseriva Giulio Andreotti: a pensar male si fa peccato però spesso ci si azzecca. Voglio dire che tali personaggi avranno avuto una parte rilevante nelle precitate dimissioni? Si possono conoscere i motivi di tale atto? Comunque il pensiero di Coltorti sembra calzare a pennello al contesto attuale ed alla iniziativa federale, pertanto lo riporto integralmente:
    “ Il potere, esercitato per troppo tempo, spesso fa delirare. Si dimenticano i motivi per cui ci si è proposti, lo spirito di servizio, il prestarsi per risolvere i bisogni della comunità. Da servitori si diventa padroni. La gente e le sue esigenze non esistono più in quanto tali ma divengono uno strumento per raggiungere l’ambizione personale, quale essa sia. L’arte del dialogo e del compromesso viene mortificata. Le decisioni, che pure sono necessarie per governare, non vengono più prese in ottemperanza ai regolamenti e alle norme, si liberano da qualsiasi responsabilità e competenza. Le leggi scritte e l’etica divengono fastidiosi orpelli, la morale si biforca in quella di chi la applica e di chi la subisce. Il potere diviene fine a se stesso, si perpetra attraverso la coercizione e l’ingiustizia, l’autorevolezza lascia il posto all’autoritarismo, all’ignoranza e rozzezza. Non ci si preoccupa più nemmeno di ottenere furbescamente il consenso, l’ubbidienza viene ottenuta con la forza, senza pudore. Le pene vengono adeguate non alla colpa ma alla difformità ideologica. Il potente, oramai, si circonda di una corte di adulatori, di cagnolini servizievoli che esercitano il pensiero unico. Questa è la genesi della dittatura.”
    Ezio RINALDI

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  4. Non possiamo disconoscere la storia e gli eventi antecedenti che hanno determinato la nascita della Fis e i suoi rapporti con l'Accademia: lo Statuto federale del 1929 è eloquente a partire dall'art.1: "La Confederazione Nazionale Italiana di Scherma costituita sotto l'Alto Patronato di S.A.R. Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, che ne è il Presidente Onorario, comprende dilettanti, maestri e professionisti. L'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli elevata in Ente morale ed il cui Statuto fu approvato con Decreti 21 Novembre 1880, 12 Giugno 1919, 16 dicembre 1926, è socia onoraria della C.N.I.S.". Bisogna ricordare che questo Statuto è del 1929, quando con le leggi fascistissime le Federazioni e il Coni diventano enti organici al regime. Queste norme giuridiche di grande trasformazione di fatto dell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia in uno Stato autoritario di tipo nazionalista, centralista, statalista, corporativista e successivamente imperialista, attribuirono grandi poteri alle Federazioni e al Coni. Tuttavia, anche nel regime fascista, fu sempre salvaguardata la funzione storica, culturale e professionale dell'Accademia, in virtù della forte legittimazione giuridica ricevuta sin dalla sua costituzione. L'Accademia nacque con un provvedimento avente natura pubblicistica, coerente con il quadro normativo di una monarchia costituzionale: il suo primo Presidente fu Cialdini, il Luogotenente del Re Vittorio Emanuele II nell'ex Regno delle Due Sicilie; i suoi scopi costituitivi erano la formazione dei maestri d'armi o maestri di scherma, con il rilascio dei relativi diplomi magistrali. Con la riforma delle Federazioni e del Coni operata dal decreto legislativo Melandri, anche la Fis è diventata un’associazione riconosciuta, iscritta al Registro della Prefettura di Roma: lo Statuto della Fis fu adeguato alle nuove norme che prevedevano anche l'elezione dei tecnici nel consiglio federale. Con decreto del Ministro per i beni culturali fu approvato lo Statuto della Fis, pubblicato in Gazzetta l'8/5/2001. Lo Statuto della Fis all'art.1 riportava il riconoscimento dell'Accademia come "Membro d'Onore ed Ente Morale autorizzato dalla legge al rilascio dei diplomi magistrali di scherma". Non sono certa che la Prefettura di Roma possa essere d'accordo con le iniziative intraprese per disconoscere la funzione storica, culturale e professionale dell'Accademia. Spero che il Presidente della Fis ritiri questo Bando che per molti esperti presenta forti elementi di antigiuridicità. Spero che i Presidenti della Fis e dell'Accademia sottoscrivano immediatamente la convenzione prevista dallo Statuto della Fis all'articolo 52. Non è un caso che nel vigente Statuto della Fis approvato dalla Prefettura di Roma lo strumento della convenzione sia riservato esclusivamente all'Accademia. Il termine convenzione ricorre nello Statuto della Fis soltanto in un altro caso e non per la Fis ma per il Coni, all'articolo 4 dedicato alle affiliazioni. Si tratta delle convenzioni firmate dai Corpi dello Stato ai sensi della legge 78/2000. Per il bene della scherma spero che si trovi una soluzione che salvaguardi l'Accademia e la Fis. Spero che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non intervenga contro la Fis come fece con la Federazione sport equestri. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato considera le delibere delle Federazioni qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE. La Fis in forza del suo ruolo “istituzionale” che si traduce nell’esercizio di poteri di regolamentazione e coordinamento dell’attività schermistica su tutto il territorio nazionale, potrebbe apparire all'Autorità un soggetto che detiene una posizione dominante nell’ambito del mercato rilevante dell'organizzazione schermistica e, più in generale, su tutte le attività economiche connesse alla scherma. VERA COSSIRICI

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  5. Ciao sono Laura Valestoria, esperta di diritto sportivo. Povera scherma! Sicuramente ci saranno ricorsi per ottenere la tutela cautelare amministrativa, ma anche civile e penale, incentrati sulla sospensione di questo anomalo Bando di esami. Con la legge n. 205 del 2000 sono state introdotte maggiori forme di tutela cautelare amministrativa più adeguate alle differenti situazioni soggettive vantate. Accanto alla sospensione, sono state pertanto introdotte altre forme attraverso cui attuare la tutela cautelare: le “misure cautelari atipiche”, intendendosi con tale espressione quelle "misure cautelari (…) che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso" (art. 55 co. 1 c.p.a.). Mi appaiono del tutto evidenti i presupposti che consentono di ottenere queste misure cautelari: 1. il periculum in mora: il pericolo che, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente (artt. 21 legge Tar, art. 39 T. U. Consiglio di Stato e ora art. 55 co. 1 c.p.a.); 2. il fumus boni iuris: un giudizio positivo sommario sulla fondatezza del ricorso principale. Ricordo che prima della decisione del ricorso, il ricorrente che ne abbia interesse al fine di non pregiudicare la sua situazione fa istanza cautelare. La misura cautelare eventualmente concessa, avrà effetto fino alla pronuncia della sentenza di merito: è questo l’effetto interinale della misura cautelare. L’istanza può essere proposta in via ordinaria o in via urgente. Nel primo caso, una volta ricevuta l’istanza cautelare e trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica della domanda, la stessa viene discussa in Camera di Consiglio, a cui possono partecipare i difensori delle parti. Al termine di questo procedimento, il collegio provvederà quindi con una ordinanza motivata, a norma dell’art. 21, co. 8, legge Tar. Nel secondo caso, (art. 21, co.9, legge Tar) caratterizzato dalla “estrema gravità ed urgenza” delle situazione “ tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del Tar o della sezione cui il ricorso è assegnato di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile”. In questo caso la situazione di estrema gravità è tale che il Presidente emetta un decreto senza il rispetto del contraddittorio. In Camera di Consiglio, il collegio deciderà poi se confermare o meno il decreto presidenziale con l’ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio, In ogni caso, nel processo amministrativo la tutela cautelare è sempre un incidente processuale nell’ambito della proposizione del ricorso principale. Essa può essere proposta o nello stesso ricorso o con atto separato da notificare alle parti del giudizio, ma sempre nell’ambito del ricorso principale, a differenza di quanto avviene nel processo civile. Concludo chiedendomi: l'Accademia ha formalmente autorizzato la Federazione a pubblicare questo Bando e a utilizzare il suo nome e il suo logo?

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  6. Ho letto i vostri commenti. ATTENZIONE! Integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta della Federazione (Art. 471 codice penale)? La Federazione sta utilizzando gli strumenti dell'Accademia destinati a pubblica autenticazione o certificazione, oggetto della tutela penale di cui all'art. 471?

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  7. Certo che il 2017 non è iniziato secondo i migliori auspici.
    Povera FIS, chissà cosa accadrà ancora!

    A. Fileccia

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