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20 ottobre 2017

LE VERITA' PARALLELE DELLA F.I.S. - Seconda parte

ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA
ENTE MORALE FONDATO IN NAPOLI - 1861







Anche questa volta devo pregare i lettori di perdere un po’ di tempo e leggere fino in fondo l’articolo: credetemi ne vale la pena.

Ezio RINALDI

PREMESSA.
Il maestro di scherma è certamente una professione sui generis, in considerazione delle prerogative, del bagaglio culturale e delle responsabilità che questo particolare istruttore sportivo assomma e per l’iter formativo e valutativo cui deve sottoporsi per ottenere il titolo abilitativo. La scherma, infatti, vera e propria arte marziale dell’Occidente, condivide con le sue “sorelle” orientali (e innanzitutto, come è ovvio, con il kendo) rituali antichi, derivanti da tradizioni pre-sportive, che non sono mere rappresentazioni folcloristiche (né come tali vengono percepite dai praticanti), ma che, per così dire, incorporano il dato culturale che a tale (particolare) disciplina inerisce. È quindi evidente che il maestro di scherma non può essere un semplice “preparatore agonistico”, ma deve avere un suo solido background culturale, appunto, che si sostanzia di preparazione storica non meno che tecnica, di conoscenze “collaterali”, oltre che specifiche; si sostanzia, in una parola, di consapevolezza del suo ruolo di guida, educatore, depositario di valori e tradizioni (dando per scontata, si intende, la preparazione tecnica e la capacità didattica).
Seconda puntata: come si diventa (legalmente) maestro e istruttore di scherma

Proprio l’origine pre-sportiva della scherma, per altro, caratterizza (ha caratterizzato fino ad oggi) il percorso di formazione e, ancor più, il momento di valutazione tecnico-attitudinale degli aspiranti professionisti. A differenza di quel che accade per gli altri sport, tali momenti sono (sono stati fino al recentissimo passato), in parte, esterni alla attività della relativa federazione (la FIS), in quanto affidati, per legge, a un ente terzo, l’Accademia Nazionale di Scherma, soggetto ben più antico della federazione (e del CONI), in quanto costituto nel lontano 1861, vale a dire nel momento storico in cui prendeva forma l’unità nazionale.

Tali - inconfutabili - dati di fatto sono stati del tutto (volutamente) ignorati, dopo decenni di “collaborazione”,  dalla FIS, che, come anticipato nella prima puntata di questa “saga”, ha deciso di organizzare “in proprio” a Roma gli esami per maestro istruttore di scherma.

A mio parere si tratta di titoli non validi; e ciò dico sulla base di precisi orientamenti della dottrina, amministrativistica e penalistica. Chi ha voglia, tempo e disposizione può leggere gli allegati articoli, a suo tempo pubblicati su autorevoli riviste giuridiche (il primo, per altro, in epoca non sospetta, vale a dire quando la controversia tra FIS e ANS non era nemmeno ipotizzabile).

Mi limito, qui di seguito a riportare le fonti normative che attribuiscono (solo) all’Accademia Nazionale di Scherma il potere di diplomare maestri e istruttori. La FIS, a tutto concedere, potrebbe, forse, creare dei meri “allenatori”.

Cominciamo …. dalla fine.
Si legge nel sito della Commissione Europea, relativo al riordino delle professioni e alla libera circolazione dei professionisti nello spazio europeo che “the fencing master coach carefully manages preparation, learning, training in fencing and its various forms, Olympic, historical or artistic (also from the psycho-physical point of view, and choreografy) for individuals practitoners or groups (athletes, students, artists, policemen, soldiers; teams, classes), coordinating other professional figures involved. Disseminates and promotes the culture of fencing, that is sport and historical artistic discipline (martial art), open to all, aiming to enhance the characteristics of each and to improve their psycho-physical well-being. The fencing master coach can operate in different contexts (artistic, historical) and recreational facilities, which may involve high levels of artistic performance, competitive sport or recreational activities, in army and police for weapons training. The fencer master coach is also en observer (artistic or sports) when selecting talent to start them on their career (artistic or competitive)”.

Più chiaro di così…..

Si tratta della direttiva 2005/36/EC, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, approvata dal D. Lsvo 9.11.2007 n. 206, che esplicitamente richiama il regio decreto 21.11.1880, con il quale, da un lato, l’Accademia Nazionale di Scherma veniva elevata a “corpo morale” (espressione che, all’epoca, equivaleva a “persona giuridica”), dall’altro, ne veniva approvato lo statuto (già deliberato dalla Assemblea generale dell’ente nella seduta del 4 luglio 1880), statuto che chiariva che compito precipuo dell’Ente era la pratica e la diffusione della scherma, nonché la formazione della classe magistrale.

La funzione e il rilievo dell’Accademia Nazionale di Scherma, infine, come ampiamente premesso, hanno ricevuto ulteriore conferma dal recente “Piano nazionale di riforma delle professioni”[1] (elaborato ai sensi dell’art. 59 della Direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE). Ebbene tale direttiva a pag. 168, afferma che, per diventare maestro di scherma professionista, quale Maestro d’Armi di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 (che all’art. 3 punto 11 fa esplicita menzione di tale professione), la normativa italiana prevede che il candidato, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, superi l’esame abilitativo presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, al quale è possibile accedere dopo la frequenza, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione tecnica della durata di 10 semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a 36 mesi, coerenti con le attività professionali connesse all’istruzione nella lotta e nel combattimento, con il controllo dell’uso delle armi bianche. Si tratta di un provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che recepisce e attua le citate direttive, esprimendosi, peraltro, esplicitamente nel senso dell’adeguatezza dell’attuale disciplina rispetto al pubblico interesse e agli obiettivi del legislatore europeo e, conseguentemente, non ipotizzando alcuna modifica dell’attuale assetto. La normativa in questione è dettata, oltretutto (come si legge nel predetto documento), per la tutela della salute e della sicurezza pubblica dei consumatori/destinatari dei servizi, ciò in quanto la professione di maestro di scherma inerisce, oltretutto, all’istruzione dei minori, ma anche di soggetti maggiorenni, specie se principianti. La subordinazione dell’esercizio di tale professione al rilascio di una speciale abilitazione ha dunque solido fondamento.

Ciò consente di affermare - se pur ce ne fosse bisogno - che esiste una indubbia continuità normativa che “scavalcando” ben due secoli: il diciannovesimo e il ventesimo e che, dal 1880, arriva fino ai nostri giorni. Ma tutto ciò alla FIS interessa ….. Scarsamente.

E invece, per così dire, “il cerchio si chiude” e si ritorna, come si vede, al regio decreto del 1880, fonte prima (e, allo stato, per via del “richiamo europeo”, ultima) del potere di rilasciare il titolo professionale necessario per l’insegnamento della nostra pratica sportiva.

Analizzando più da vicino il regio decreto in questione, si deve rilevare che esso: 1) conferisce personalità giuridica all’Accademia Nazionale di Scherma, 2) approvandone lo statuto: 2-a) le riconosce (e quindi le assegna) il compito di curare l’esercizio e il perfezionamento della scherma, 2-b) la faculta alla apertura di una palestra ginnica e per il tiro a segno,  2-c) le riconosce (e quindi le assegna) il ruolo di vagliare la preparazione degli aspiranti maestri di scherma e quindi, eventualmente, di attribuire agli stessi tale titolo. Invero l’art. 29 dello statuto 1880 recitava: “La Società si occuperà pure della formazione dei maestri di scherma, tanto militari che borghesi, e rilascerà diplomi di idoneità”. Si tratta – ad evidenza – di un provvedimento abilitativo. Ora è ovvio che la approvazione dello statuto, implica la approvazione del suo contenuto e, poiché lo statuto è un corpus normativo, le relative norme vengono recepite nel provvedimento di approvazione. Si tratta del noto “fenomeno giuridico” che prende il nome di “rinvio” (sul punto, più in dettaglio, negli articoli di dottrina allegati). Alla Accademia Nazionale di Scherma viene dunque riconosciuta, in ultima analisi, potestà normativa, non solo interna, ma anche nei confronti dei non-soci che vogliano conseguire i titoli professionali che l’Ente può erogare.

Né le successive modifiche statutarie, che “traghettano” l’ANS dal 1880 ai giorni nostri, sono tali da cambiare, nelle linee essenziali, la natura dell’Ente o la struttura dell’esame[2]. Peraltro va sottolineato che la modifica statutaria del 1926 fu - addirittura - approvata a seguito di parere del Consiglio di Stato.

Ma allora è evidente (dovrebbe esserlo) che il fenomeno (la contemporanea esistenza dell’ANS e della FIS e le reciproche competenze) va ricondotto nell’ambito del variegato ordinamento sportivo italiano, ordinamento certamente settoriale, dotato di propria autonomia, che tuttavia deve rispettare la supremazia dell’ordinamento giuridico statale. Ed appunto vari piani normativi (ordinamento sportivo, ordinamento statale e, come si è  visto, ordinamento sovrastatale) si intrecciano nel caso in esame, dando vita ad una struttura normativa evidentemente “multilivello”, sul versante organizzativo.

Ciò è ovvia conseguenza dell’affidamento all’ANS (da parte dello Stato, con riconoscimento, come si è visto, in sede europea) di compiti di formazione ed istruzione. L’Accademia, dunque, può darsi statuti e regolamenti (come una qualsiasi struttura associativa), ma può dettare norme vincolanti (nel settore di sua competenza, come è ovvio) anche per i non associati, dal momento che proprio i compiti di istruzione e formazione rappresentano una delle ragioni fondamentali della nascita dell’ente e sono espressamente contemplati, sin dalla prima formulazione dello statuto (ben prima, dunque, della nascita della FIS). E va chiarito, sia pure ad abundantiam, che tale originario imprinting normativo è poi stato rinnovato di volta in volta (e comunque mai posto nel nulla) dalle susseguenti approvazioni (statali) delle modifiche statutarie che l’Ente ha ritenuto di apportare alla sua “carta fondamentale”. E ciò fino al sopraggiungere della normativa di “origine europea”, cui si è ampiamente fatto cenno.

Se dunque l’Accademia Nazionale di Scherma ha indubbiamente una sorta di “primogenitura” nella formazione degli schermitori, non si vede come la FIS possa pretendere di aver “delegato” alla stessa la funzione di organizzare e svolgere gli esami per istruttore e maestro di scherma (e quindi come possa riappropriarsene). Si può delegare un potere che si ha, non certo un potere che altri hanno. Per altro, nel caso di specie, il delegatario sarebbe lo stesso originario titolare (dal 1880) del potere delegato. Qui non solo si calpesta il principio di non contraddizione, ma si cade nell’assurdo.

Nella “prima puntata” ho ricordato che lo statuto della FIS, per vero, prevede una sorta di delega  all’Accademia per quel che riguarda gli esami (l’art. 1 comma 12 infatti afferma che l’Accademia “è riconosciuta dalla F.I.S. al fine del rilascio dei diplomi magistrali”) e ho anche espresso l’opinione che tale tesi sia del tutto campata in aria in quanto una federazione non può certo, con una sua norma interna, disapplicare un atto statale avente forza di legge. Invero la gerarchia delle fonti è uno dei pochi pilastri solidi della scienza giuridica e non può esservi dubbio circa il fatto che la legge statale non possa esser derogata dallo statuto di un ente (di un qualsiasi ente); meno che mai di una associazione non avente natura pubblicistica, anche se associata a un ente (il CONI), cui tale natura è stata conservata. Dunque, benché lo statuto federale al comma 4 dell’art. 1 reciti “La FIS, nell’ambito dell’ordinamento sportivo […] è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l’attività della scherma italiana”, pare difficile, in presenza del ricordato quadro normativo (per quanto risalente e tuttavia sempre “attualizzato” fino al riconoscimento europeo), ritenere che si tratti di qualcosa più di un wishful thinking, conseguenza, probabilmente, di incolpevole ignoranza, dovuta, forse, alla scarsa dimestichezza dei redattori del documento federale con l’universo normativo, ovvero  - a pensar male - di una “furbata a futura memoria”, di una tappa vale a dire nell’ipotizzabile percorso di esautorazione dell’Accademia Nazionale di Scherma. In ogni caso, come può agevolmente dedursi dalla semplice lettura del comma 12, non si parla affatto di “delega”, ma di “riconoscimento”; ebbene: una attività ricognitiva presuppone un quid da riconoscere. In altre parole, se la FIS “riconosce” all’ANS il potere di rilasciare i diplomi, ciò sta a significare che la stessa FIS ammette che tale potere già esiste (in capo all’Accademia).

In un passato popolato da personaggi meno ossessionati da disegni egemonici gli statuti della FIS affermavano a chiare lettere che l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli era investita dalla legge del potere di rilasciare il diploma di maestro di scherma. Dunque: non un semplice titolo valevole all’interno del ristretto mondo di questa o quella disciplina sportiva, ma un titolo di indubbio valore legale, spendibile erga omnes. Che cosa è cambiato da allora ad oggi sul piano normativo?  Nulla!  Anzi il cambiamento è tutto a favore dell’Accademia (la normativa europea).

Ma infine, anche a voler ritenere (per pura ipotesi di scuola) che lo statuto FIS sia vincolante per l’Accademia Nazionale di Scherma e per i terzi, aspiranti al titolo di maestro e istruttore, è da rilevare che detto statuto non è stato affatto modificato, fino ad oggi, nell’art. 1 comma 12 (ben altre sono state le modifiche un po’… eccentriche, come vi illustrerò nella puntate successive) e dunque si deve ritenere che tutt’ora l’Accademia sia “riconosciuta dalla F.I.S. al fine del rilascio dei diplomi magistrali”.

In un sol colpo, dunque, con la così detta la sessione di esami del marzo 2017 è stata violata la normativa europea, quella nazionale e quella federale.

Complimenti alla FIS ed auguri a coloro che sono convinti di essersi diplomati!

Pasquale LA RAGIONE

[1] Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche europee- ufficio per il mercato interno e la concorrenza - servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi.
[2] Il RD 21/11/1880, a firma di Umberto I, così recita : “Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dello Interno: veduta la dimanda dell’Accademia Nazionale di Scherma residente in Napoli, che ha per fine lo esercizio ed il perfezionamento della scherma, scuola napoletana, e la eventuale attivazione di una palestra ginnastica e di un tiro a segno, per essere eretta a Corpo Morale sotto la presidenza onoraria di S.E. il generale di armata Enrico Cialdini, abbiamo decretato e decretiamo: art. 1 L’Accademia Nazionale di Scherma residente in Napoli è eretta in Corpo Morale, art. 2 Per la eventuale attivazione di un tiro a segno cui la detta Accademia volesse provvedere, sarà osservato il disposto dell’art. 11 della legge 11 ottobre 1853 n. 1610; art. 3 Lo statuto organico della società, deliberato dall’assemblea dei soci il 4 luglio 1880 è approvato. Il medesimo sarà firmato d’ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Dato a Roma il 21 novembre 1880. Firmato Umberto, controsegnato De Pretis…”. Ebbene l’art. 27 dello statuto, approvato, come si è visto dal RD, recita “scopo della società è lo studio della scherma, scuola napoletana e il mantenimento della unità della detta scuola”; il successivo art. 29 “La società si occuperà pure della formazione dei maestri di scherma, tanto militari che borghesi e rilascerà diplomi di idoneità”. A tale originario testo normativo (avente - sembra superfluo precisare - forza di legge ordinaria) fece seguito il RD 2/7/1903, a firma di Vittorio Emanuele III (“visto il RD 21/11/1880 col quale l’Accademia Nazionale di Scherma residente in Napoli fu eretta in ente morale e fu approvato il suo statuto organico, deliberato dall’assemblea generale dei soci il 4 luglio 1880; vista la deliberazione 23 marzo 1903 dell’assemblea generale dei soci e l’istanza 24 marzo del presidente del sodalizio, sulla proposta del Nostro Ministro Interinale per gli affari dell’Interno, Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo: è approvata la sostituzione degli artt. 40 e 41 dell’anzidetto statuto dei seguenti correlativi articoli così concepiti: art. 40 – l’indirizzo, lo sviluppo e il perfezionamento della scherma è affidato alla direzione di una Commissione Tecnica composta dal presidente del sodalizio o da altro componete del consiglio di amministrazione da lui delegato e da altri quattro membri; art 41: I quattro componenti la commissione saranno eletti dall’assemblea per metà nella categoria dei soci dilettanti e per l’altra metà tra i maestri, sia pure non soci, purché già prestino la loro opera al sodalizio per deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. Dato a Roma addì 2 luglio 1903, firmato Vittorio Emanuele, controfirmato Zanardelli), seguì il provvedimento del 12/6/1919, a firma di Tomaso di Savoia, duca di Genova, luogotenente generale di sua maestà Vittorio Emanuele III (“In virtù dell’autorità a Noi delegata, veduto il RD 21 novembre 1880 con cui l’Accademia Nazionale di Scherma, residente in Napoli, fu eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto organico, veduto il RD 13 ottobre 1904, con cui fu approvato il nuovo statuto organico dall’assemblea dei soci il 29 giugno 1904; veduta la deliberazione presa dall’assemblea generale della predetta Accademia Nazionale di Scherma nell’adunanza di seconda convocazione del 16 marzo 1918, con la quale, su proposta di quel consiglio di amministrazione, si stabilì di apportare alcune modificazioni all’art. 6 dello statuto sociale in vigore; veduto il nuovo testo dello statuto nel quale sono state introdotte le deliberate modificazioni; sentito il parere del Consiglio di Stato, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari dello Interno, vicepresidente del Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato e decretiamo: è approvato il nuovo testo dello statuto dell’Accademia Nazionale dio Scherma in Napoli, modificato in conformità alla deliberazione 16 marzo 1918 dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia stessa e composto da 59 articoli; detto statuto verrà munito di visto e sottoscritto d’ordine Nostro dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma li 12 giugno 1919, firmato Tomaso di Savoia, controfirmato Colosimo”). Il 16/12/1926 interviene altro RD di Vittorio Emanuele III, controfirmato dal “capo del Governo” Benito Mussolini, il cui contenuto è il seguente: “Veduta la deliberazione presa dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia Nazionale di Scherma con sede in Napoli nella adunanza del 14 marzo 1926, con cui si approva un nuovo schema di statuto sociale, in sostituzione di quello approvato con RD 12 giugno 1919; veduto il nuovo testo dello statuto; sentito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno, abbiamo decretato e decretiamo: E’ approvato il nuovo testo dello statuto organico dell’Accademia Nazionale di Scherma con sede in Napoli, deliberato dall’assemblea generale dei soci nell’adunanza del 14 marzo 1926 composto da 64 articoli. Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto d’ordine nostro dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, li 16 dicembre 1926.”. Da ultimo, il prefetto di Napoli, con suo provvedimento del 12/1/2005 (prot.n. 119873/R.P.G./Area V bis), premesso che “L’Accademia Nazionale di Scherma […] ha acquistato personalità giuridica, con contestuale approvazione dello statuto, mediante il RD 21/11/1880 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche al n. 1411 ecc.” ha approvato il nuovo statuto dell’Accademia deliberato nella seduta del 9/12/2004. Si tratta dunque di un raro esempio di ininterrotta “esistenza in vita” di un ente pluricentenario e di vigenza delle norme che ne regolano la vita e ne definiscono le attribuzioni e i compiti istituzionali.
Alla presente puntata erano stati allegati due articoli: uno pubblicato sulla rivista DIRITTO DELLO SPORT, 3/4 ed un altro pubblicato sulla rivista RASSEGNA dell’ARMA dei CARABINIRI, 4/2016. Chi fosse interessato ad averli può chiederli all’Accademia oppure a Piazza della scherma

22 commenti:

  1. Interessante, molto interessante.
    Leggete, gente, leggete e poi valutate.
    Cordialmente.
    Gaspare Fardella

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  2. Cara Valentina Vezzali, nel passato mi chiamavano fedelissimo federale, per obbedienza assoluta e indefettibile, non ho rischiato di far ombra a nessuno. Sempre un passo indietro al capo, occhi e orecchie sull'ambiente, per il resto nell'invisibilità: niente moti spontanei, zero accenni di identità individuale. Aiutare gli altri non è facile: a volte loro non vogliono aiuto, altre non sai cosa fare e come, altre ancora pensi di non poter essere davvero utile. Non voglio commettere l’errore di sostituirmi a te a risolvere i problemi. Un piccolo aiuto a capire come farlo, cosa ti serve per riuscirci. In questa disputa, ci saranno senza dubbio qui pro quo nelle premesse dei ragionamenti federali. Un primo malinteso è avere ritenuto la Fis autorità di approvazione dello statuto dell'accademia. Un secondo equivoco pensare che le delibere federali sulla formazione dei tecnici fossero sottratte all'approvazione della Giunta nazionale del Coni. Lo statuto Fis può definire i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. Lo prevede il comma 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo di "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI" del 23 Luglio 1999, N. 242. L'Accademia nazionale di scherma di Napoli non è una articolazione associativa interna alla organizzazione Fis, in quanto non è una affiliata. Infine. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, hanno valenza pubblicistica le attività della Federazione scherma relative alla formazione dei tecnici. Nell'esercizio di queste attività a valenza pubblicistica, la Fis deve conformarsi agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operare secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica di queste attività relative alla formazione dei tecnici di scherma non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse. Quanto scritto non è una mia opinione, bensì la previsione dell'articolo 23 dello Statuto del Coni. La Fis doveva trasmettere alla Giunta nazionale del Coni il regolamento della scuola magistrale attuativo dello snaq, ma non l'ha fatto.
    Cara Valentina, spero tu mi possa leggere di persona, comunque sono certo che sarai avvisata del mio commento. Non farti trascinare nella “Culpa amministrativa”, sei la mia candidata ideale per il prossimo mandato presidenziale. La tua esperienza parlamentare ha arricchito la tua immagine vincente di donna dello sport, che non deve essere intaccata da quella speciale responsabilità che obbliga il consigliere federale a rispondere per effetto di comportamenti attuati nell'esercizio delle funzioni e in violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni. Uno dei caratteri della responsabilità amministrativa è il suo carattere personale, “ciascuno risponde per la parte che vi ha presa”. Il carattere personale della responsabilità in discorso non viene meno, anzi non dovrebbe venir meno, neppure nei casi in cui l’evento dannoso sia imputabile a deliberazioni di organi collegiali e ciò per la fondamentale ragione che non esiste una responsabilità collegiale, ma pur sempre la responsabilità (personale) dei singoli componenti di un organo collegiale e sempre che gli stessi abbiano espresso voto favorevole all'adozione della delibera “dannosa”.

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    1. La Vezzali aggregandosi al gruppo "Scarso" ha fatto una scelta precisa! Ha scelto di condividere, e purtroppo ha nei fatti condiviso, una determinata filosofia di pensiero e di azione!
      Ormai è troppo tardi per cambiare casacca.
      Questo blog ha anche il compito di custodire nel tempo la memoria del perdurante silenzio e della sua accondiscendenza su cio che fino ad oggi è stato fatto dalla Fis.
      Tutto resterà scritto e in un futuro a nessuno sarà data possibilità di poter reinterpretare il passato a proprio piacimento.

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    2. Dalle nostre parti si dice che dove ti è piaciuto trascorrere l'estate lì resterai a trascorrere l'inverno!
      A questo punto della storia riteniamo che la Vezzali abbia più probabilità di diventare presidente della repubblica che presidente della fis.

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    3. Nei giorni scorsi, tra i parlamentari pronti a passare in FI, è circolato con insistenza il nome di Valentina Vezzali, eletta nel 2013 con Scelta Civica prima di passare (agosto 2016) tra le fila dei verdiniani di Ala. Per adesso però la “trattativa” pare congelata perché, rivela un illustre parlamentare berlusconiano, “l’ultimo incontro sembra non sia andato come previsto”. Con la Vezzali, in FI dovrebbe fare il suo ingresso anche Angelo Antonio D’Agostino, pure lui entrato con SC prima di passare con Verdini. Vezzali in FI potrà vincere le elezioni da Presidentessa FIS, la prima nella storia del CONI.
      IO SONO PER VEZZALI PRESIDENTESSA

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  3. La Federazione italiana scherma è una delle federazioni sportive riconosciute CONI che pratica la scherma.
    La FISAS - Scherma Tradizionale http://scherma-antica.org/ è riconosciuta CONI. È la prima Federazione indipendente di Associazioni su base nazionale mai fondata al mondo per lo studio della Scherma Tradizionale (Antica, Storica e Classica) e ad aver sviluppato per essa un completo sistema didattico e di pratica, definendo degli standards a cui oggi si ispirano molte altre associazioni in Italia e all'estero.
    Le Sale d'Arme di FISAS sono affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti CONI. FISAS è senza fini di lucro, apolitica, aconfessionale, apartitica.

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    1. Un momento!
      la FISAS non è una federazione, è una ASD!(e lo specifica nel sito) non facciamo confusione inutile.
      Però è vero che la FIS non è l'unica Federazione Sportiva Nazionale che si occupi di scherma
      mi sembra di ricordare che ce ne sia almeno un'altra...

      Carlo Cinque

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  4. Caro Rinaldi mi permetto di ricordare ai suoi anonimi lettori/commentatori, (lealisti o rivoluzionari che fossero), che il suo Blog continuerà a funzionare da rutilante puntello di quella singolare concezione del mondo schermistico che da parecchi anni continua ad essere noiosamente declinata in forma monocratica. Continuiamo ad assistere ad una serie interminabile di autogol da parte di chi sembra avere smarrito la giusta favella; di chi continua a fabbricare ghetti anziché abbattere muri. Ma per il momento un'idea soltanto ci consola in tanta devastazione. Non manca molto tempo al giorno in cui leggeremo la parola FINE!

    PREFETTO DEL IV PILASTRO

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  5. L'AIMS segue le formazione della scherma moderna.
    L'AIMA segue la formazione della scherma antica.

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    1. Una la conosco, la prima. Mi sembra sia il collettore di voti principale di questa Fis. La seconda mi giunge nuova. Anche lei proclama maestri? e in virtù di quale forza normativa o di quale riconoscimento? Non la trovo sul sito coni, sicuro che non sia anche lei solo una asd?

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    2. AIMA Associazione Italiana Maestri d’Arme recepisce la legge 14 gennaio 2013, n° 4 al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del professionista Maestro d’Arme.

      A.I.M.A. offre ai propri soci Formazione Continua Permanente e – Attestazioni di Qualità e Qualificazione Professionale (Titoli Tecnici schermistici), rilasciati a seguito di esami, ai sensi della legge 4/2013, dell’iscrizione nella lista del Ministero dello Sviluppo Economico, del nazionale Coordinamento per le Libere Associazioni Professionali.

      A.I.M.A. promuove il circolo virtuoso della competenza professionale, valorizzando il mestiere con particolare rispetto delle norme deontologiche e morali che lo caratterizzano, nei rapporti tra soci e tra questi e i terzi, per la tutela del professionista e soprattutto dell’utenza.

      Elimina
    3. L'AIMA
      cercando sul loro sito, non facile da trovare, non si capisce cosa siano, sembrerebbe una semplice associazione non riconosciuta
      dichiarano di essere costituiti ai sensi della Legge 4/2013 (quella sulle professioni non regolamentate)
      peccato che:
      1) non risultano iscritti al relativo registro presso il MISE (a meno che non siano una delle due aima di amministratori di condominio);
      2) quella del maestro di scherma è una professione regolamentata;
      3) rilasciano diplomi magistrali in base ad un potere autoconferito;
      4) dichiarano che rilasciano diplomi in base ad una convenzione con l'ente di promozione CSEN, e in quel caso secondo lo SNaQ sarebbero titoli di primo livello;
      5) non risultano essere neanche una asd.

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    4. In che modo?

      A che servono?

      Esistono norme deontologiche e morali? e dda quando? e chi le ha stabilite? a che titolo? con il mandato di chi?

      Elimina
    5. I soci A.I.M.A. sono i più riconosciuti insegnanti di Scherma Storica e Arti Marziali Storiche Europee.
      A.I.M.A. forma i propri soci e attesta la loro professionalità, promuovendone l’inserimento nel mondo lavorativo e curandone il contatto con i principali organi istituzionali, offrendo particolari benefici:
      01Titolo Tecnico - Attestazione di Qualità rilasciata ai sensi della legge 4/2013
      02Ammissione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici A.I.M.A - Maestri e Istruttori d’Arme, con specificazione delle competenze raggiunte ai sensi della legge 4/2013, e successivo inserimento nel circuito di professionisti A.I.M.A. riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
      03Formazione Continua Permanente, il percorso formativo che si ispira ai dettami del Dpr n. 137/2012 sull’aggiornamento professionale.
      04Riconoscimento professionale nel settore nazionale e internazionale, grazie ai protocolli di accordo con i Partner Istituzionali.
      05Crescita professionale attraverso il confronto continuo con le Istituzioni sportive, accademiche, politiche e sociali cointeressate allo sviluppo del settore.
      06Rete professionale per la condivisione delle conoscenze, delle esperienze, dei progetti.
      07Aspettativa e fiducia degli stakeholder e dell’utenza per l’alta competenza e l’etica professionale associate al tecnico titolato A.I.M.A.
      08Rappresentanza di istanze e necessità degli associati.
      09Carta dei servizi e delle convenzioni stipulati da A.I.M.A. in favore dei propri soci.

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    6. Sono i più riconosciuti insegnanti di Scherma Storica e Arti Marziali Storiche Europee da chi?? da quale organismo riconosciuto dal CONI o dal CIO???
      01- La "Qualità" è un percorso produttivo autoregolamentato da norme da appunto il produttore si da autonomamente. Queste dovrebbero garantire al consumatore che tutta la filiera produttiva ha seguito un percorso che ne garantisce la qualità. Tale procedimento DEVE eseere certtificato da un ente esterno, è tale ente deve a sua volta essere abilitato a farlo. Quale ente esterno vi certifica? Dove è la vostra Carta della qualità??
      02- Ognuno è libero di crearsi quello che vuole, deve poi dimostrare che esiste una qualche attinenza con le professioni che si vorrebbero abilitare
      03- le riporto il Dpr n.137/2012 "a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o
      l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita';
      b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
      2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti."
      Ma sa lameno di che parla????
      04- Quali partner istituzionali?? quali protocolli??? esibisca se esistono
      05- Che sarebbero??? tante chiacchiere ma fatti pochi per ora...
      06- Parole parole paroleeeee
      07-soltanto parole parole parole tra noiiii
      08- Quindi siete un sindacato!!
      09-Come una qualsiasi ASD

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  6. A quanto pare fior di giuristi danno ragione all'accademia
    ma la fis non starà sbagliando qualcosa?

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  7. La Fisas, per sua stessa ammissione è da quanto si legge sul suo sito, è una semplice ASD. Come tale, secondo le vigenti normative, non puo appellarsi "federazione". Non ha un riconoscimento in tel senso e il citarla in discorso dove compaiono Coni, FIS e Ans mi sembra assolutamente fuori luogo. Seppur meritevole lo studio e la dedizione profusi dalla Asd citata, non mi pare goda delle attenzioni dei tre enti pocanzi nominati. Non vorrei che da qui a breve sorgesse l'ennesimo "mostro" sfuggito al controllo dell'"apprendista stregone" di turno. Ho sempre sorriso di questi variopinti "amici" della scherma storica o tradizionale e per fondare il mio club ho studiato un po' anche quella faccia del nostro mondo schermistico.
    In conseguenza dell'articolo, pero, mi sono posto alcune domande che richiedono risposte urgenti: ma l'Aims, associazione di categoria (che ad oggi sembra sia diventata anch'essa una ASD, forse vuole passare a federazione come la Fisas e fare concorrenza alla stessa Fis oltre che all'Ans?), nell'interesse e nella difesa dei maestri di scherma (o dei tecnici sportivi di scherma) cosa sta facendo? Come intende tutelare e valorizzare la professione? Intende difendere da una concorrenza sleale (quale che sia la parte non legale e alla quale però contribuisce) da parte di diplomati, a quanto pare loro si inconsapevoli, poco o per nulla regolari? Noi neo diplomati durante questa querelle rischiamo qualcosa?
    In quanto neo tecnico di III livello diplomato nell'ultima sessione mi sento particolarmente colpito, non avevo idea della situazione è di questo quadro normativo così stringente è definito. svolgo l'attività di maestro di scherma in via esclusiva e ho aperto un mio club. Se il mio titolo non dovesse risultare valido, in presenza di un qualsiasi problema, le responsabilità sarebbero solo mie (e del mio presidente)? A chi posso rivolgermi per capire meglio la mia situazione personale?
    Per ovvi motivi ritengo di non poter firmare questo commento con il mio nome.
    Un tecnico di III livello (spero).

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  8. Andiamo bene, ancora siete forse 39, e già ci sono promesse di “vendette morali”...uhmmmm

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    1. Caro anonimo del 21 ott.2017 ore09,41, finché sarò in vita e gestiro' il blog ti posso assicurare che vigilero' sull'aspetto da te posto in evidenza. Non sono arrivato fin qui per permettere a chiunque di avere sete di vendette. Il vero rinnovamento parte da una FIS veramente libera e democratica, però ti faccio una domanda: l'attuale governance la puoi definire screva da sentimenti di vendetta? Puoi asserire che garantisca a tutti libertà di espressione e par condicio. Personalmente per assicurare una informazione libera ho dovuto rinunciare al tesseramento FIS.

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    2. Gioacchino Maurizio Seminara22 ottobre 2017 alle ore 20:57

      Vendette morali?? Ma che .....dici? E insisti coi 39...ma l'hai capito o no che siamo di più? Vedrai in assemblea.... oppure lo reciti come mantra per convincerti?
      Complimenti anonimo Leone da tastiera...continua così
      .

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