L’articolo sul provvedimento assunto dalla Corte di Appello Federale
ha suscitato molto interesse, stupore e sconcerto nel movimento schermistico
italiano. L’organo di Giustizia Federale con la sua sentenza ha disposto, in
accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS:
· la nullità della decisione n.3-2019 del
Tribunale Federale;
· dichiarato inammissibile la domanda di cui ai
punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalle società ricorrenti, così
come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la
declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio2019 per
vizi formali;
· ha ritenuto di dover entrare nel merito della
controversia ed ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata
con riferimento ai seguenti articoli dello statuto: art.4 comma 3, lettera e;
art. 16 comma 6; art. 17 comma 4; art. 22 comma 6; art. 46; art. 50; art. 60,
comma 6; art. 67, comma 7; art. 70 e art. 73. Ha respinto ogni ulteriore
censura.
Sulla Gazzetta dello Sport del 21 novembre 2019, il
presidente Scarso rilascia un’intervista affermando nuovamente che lo statuto
potrebbe contenere dei refusi tecnici e si riserva di fare
appello al collegio di garanzia del CONI. La replica dell’avv. Paola PUGLISI,
curatrice del ricorso presentato da sei società schermistiche, ha posto in
evidenza che l’intervento della Corte di Appello Federale riguarda alcuni
passaggi chiave inerenti, tra le altre cose, i criteri di affiliazione delle
associazioni, gli organi di giustizia, le quote rosa, la composizione
dell’assemblea elettiva e le incompatibilità, meravigliandosi di come il CONI non
abbia potuto accorgersi delle violazioni contenute nello statuto.
Si rimane in attesa delle motivazioni della
sentenza e solo allora sia il Presidente che i ricorrenti avranno ulteriori
elementi di valutazione. Certo, si ha la percezione che il massimo dirigente
federale si sia specializzato in refusi, definendoli, a seconda delle
circostanze, irrilevanti o tecnici. Però una semplice domanda me la faccio; se
si tratta di semplici refusi tecnici perché adire il Collegio di Garanzia del
CONI (una azione del genere costa 1.200,00€ più la parcella per l’avvocato)?
Non era meglio ascoltare con la dovuta attenzione ciò che gli interventi della
minoranza avevano già posto in evidenza durante i lavori assembleari del 19
maggio u.s.? La condotta dei lavori, e per essa l’atteggiamento del Presidente
e del suo consiglio, ha sottolineato, con indiscutibile arroganza, la limitata
attitudine ad ascoltare la base, sia pure quella minoritaria. A tal proposito,
nei giorni scorsi Luca Magni, su Facebook, , ha stigmatizzato il modo di fare
politica di qualche amministratore locale, poiché non garantista delle
minoranze e mi verrebbe da chiedere a costui se nell’ Assemblea di Riccione in
cui ha svolto le funzioni di presidente ,ha
realmente tutelato il diritto delle minoranze FIS: sempre pronti a guardare la
pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel proprio.
Ritornando allo statuto, a mio avviso, quello approvato
nella scorsa assemblea della FIS, a Maggio 2019, è invalido e porterebbe a due
possibili scenari: la riscrittura dello stesso o la nomina di un commissario
“ad acta” da parte del CONI. Lo statuto comunque non consente di andare a nuove
elezioni (il mandato dell’attuale presidente scade con questo quadriennio
olimpico).
Lo scenario mi pare allarmante ma, come anzi
detto, attendiamo le motivazioni della Corte d’Appello Federale, per le quali
il termine è fissato in 10 giorni.
Ezio RINALDI