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ARGOMENTI VARI

REGOLAMENTI

28 settembre 2020

COMMISSARIO AD LITEM

 

Dr. Maurizio FUMO
I giuristi, tra loro, in genere, si rispettano. A volte semplicemente fingono di farlo.

Io dunque non mancherò di rispetto al commissario ad acta che ha redatto, su richiesta del CONI, il nuovo statuto della FIS; non posso, tuttavia, fare a meno di evidenziare e criticare i “passaggi” relativi ai rapporti tra Federazione ed Accademia Nazionale di Scherma, che, a mio parere, non compongono affatto una querelle che si è trascinata per anni (ed ancora continua), ma anzi introducono elementi di dubbio e contrapposizione che “promettono” nuove battaglie legali (a meno che non prevalga il buon senso nella futura – e mi auguro diversa – dirigenza federale).

Uno statuto “furbetto” direi – senza mancare di rispetto – che dice, non dice e si contraddice (non poco) e, in ultima analisi, si risolve, sul punto, in una elusione del giudicato (TAR Lazio sez. I ter, sent. 2191/2019 del 18.11.2019, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1825/2020 del 16.3.2020).

E infatti, “ferme le competenze dell’Accademia Nazionale di Scherma” (testuale, più di una volta), la FIS dovrebbe rilasciare (tramite la sua scuola di formazione? Ma esiste già?) un titolo idoneo alla iscrizione nelle liste federali. Quale titolo? Un titolo diverso o aggiuntivo rispetto a quello rilasciato dall’Accademia? In realtà nell’art. 2 (del neostatuto) comma 2 lett. g) si afferma che il titolo rilasciato dall’Accademia è quello che abilita alla professione, che però sembra (sembra!) cosa diversa dal titolo per l’insegnamento della scherma (quale scherma? Sportiva? Storica? Artistica? Tutte e tre? Due su Tre?), che dovrebbe rilasciare la Federazione. Ma, a ben vedere, che cosa è la professione del maestro di scherma se non l’insegnamento della scherma? C’è poi il piccolo particolare consistente nel fatto che il Giudice amministrativo ha detto l’esatto contrario, tanto che gli esami organizzati e gestiti dalla FIS (per i cc.dd. tecnici di secondo e terzo livello) sono stati annullati e la Federazione è stata condannata a risarcire i danni causati all’Accademia (ancora deve provvedere).

Però - attenzione - la FIS, secondo il nuovo statuto, potrebbe diplomare “figure tecniche” diverse dal maestro (e, aggiungo io, dall’istruttore, conlega minor del maestro). E chi sarebbero costoro? Non parlo dell’etichetta che il commissario ad acta vorrebbe callidamente appiccicare loro sulla fronte (allenatore, tecnico, similmaestro, paraistruttore ecc.), parlo della funzione. Perché, sia chiaro, se questo avatar dà lezione, organizza allenamenti, segue i tiratori in gara, fornisce consigli tecnici ecc., egli, di fatto, svolge “il mestiere” di maestro o istruttore; poco importa come lo chiamano o come si fa chiamare. Lo svolge di fatto, ma abusivamente (art. 348 cod. pen.). L’ho già detto e scritto (e quindi chiedo scusa per la ripetizione), ma in FIS sembra non lo capiscano. Ciò che però stupisce è che finge di non averlo capito nemmeno il professore che, richiesto dal CONI, avrebbe dovuto “adeguare” lo statuto alle sentenze. È pur vero che gli amministrativisti pensano di essere tuttologi giuridici (un po’ dipende dall’abnorme estensione della branca del diritto cui si sono votati da giovani), ma i reati sono brutte bestie e i penalisti hanno poche, ma ben solide, idee. Inoltre in FIS dovrebbero rileggere con molta attenzione l’ultimo comma del citato articolo del codice penale (“si applica la pena ……. nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”).

Dunque, riassumendo e tirando le somme (ammesso che sia possibile): 1) l’Accademia Nazionale di Scherma (le cui competenze, come, afferma il commissario nel suo faticoso distillato normativo, sono “ferme”), organizza e gestisce gli esami per maestro ed istruttore di scherma (sportiva, storica ecc.) e rilascia i relativi titoli professionali abilitanti (sottolineo questa parola!); 2) la scuola federale di formazione rilascia titolo idoneo per l’iscrizione nelle liste federali, 3) la FIS “riconosce” la competenza dell’Accademia per il rilascio di titoli abilitanti, 4) la FIS forma i tecnici federali, 5) sono previste figure tecniche diverse dai maestri (e dagli istruttori).

Ora è da chiedersi, quale sia il rapporto tra il punto 1) e il punto 2). Coloro che la FIS, tramite la sua scuola di formazione, vorrà titolare e iscrivere nelle liste federali devono aver prima conseguito il titolo presso l’Accademia? Se si, si tratta di una strana formazione che si svolge dopo (e non prima) il conseguimento del titolo professionale (ma allora è una sorta di aggiornamento); se no, si tratta di un (illegittimo) titolo alternativo a quello rilasciato dall’Accademia. Oppure si tratta di una formazione finalizzata a sostenere gli esami in Accademia? E, in questo caso, la FIS pretende ancora l’esclusiva della preparazione, come ha, invano, sostenuto nel corso della “trattativa post-sentenze” con l’Accademia? Trattativa fallita sostanzialmente per questa ragione.

Quanto al riconoscimento del titolo abilitante rilasciato dall’Accademia (punto 3), l’Accademia ringrazia molto il commissario per aver inserito tale concetto, ma sta di fatto che il titolo è riconosciuto ope legis, come chiarito - evidentemente non ancora abbastanza - dalle più volte ricordate sentenze. E comunque resta la domanda: a quale abilitazione si è voluto riferire il redattore (ad acta) dello statuto. Nel campo del quale ci stiamo occupando non ne conosco una diversa da quella all’insegnamento della scherma. Dunque chi si è diplomato presso l’Accademia (il solo diploma che abbia rilievo giuridico anche in campo sportivo) può chiedere, per ciò solo, l’iscrizione nelle liste professionali? Può insegnare in una sala di una società affiliata alla FIS? Mi pare difficile sostenere il contrario.

Resta misteriosa la identità e il profilo professionale dei tecnici federali (punto 4), che evidentemente non sono i maestri (e gli istruttori) abilitati dall’Accademia (punto 3).

Ancora più misteriose e alquanto pericolose (per la FIS) le figure tecniche di cui al punto 5.

Chi avrà avuto la pazienza di leggere fino in fondo questo articolo mi perdonerà per la sovrabbondanza di punti interrogativi. Si tratta evidentemente di un (elementare) artificio retorico perché si capisce fin troppo bene che, col “nuovo” statuto, si è tentato di svuotare di significato e contenuto le pronunzie del giudice amministrativo e ci si è sforzati di arginare il danno  (di immagine e materiale, quando la Federazione si degnerà di metter mano al portafogli) che la dirigenza FIS si è autoprodotto quando ha deciso di insidiare le competenze di un ente che da oltre 100 anni svolge una funzione essenziale per il mondo schermistico, cosa di cui i precedenti consigli federali di amministrazione non avevano mai dubitato.

Mi sia, alla fine, consentita un’ultima, articolata, domanda, più retorica delle altre: ne valeva la pena?

Valeva la pena tentare lo scippo in danno dell’Accademia, decretandone, di fatto, la scomparsa? Valeva la pena creare questa situazione di incertezza? Valeva la pena determinare (eufemismo) non pochi aspiranti a sostenere esami che non potevano che essere invalidi? Valeva la pena spendere e far spendere denaro ed energie per annientare un “meccanismo collaborativo” che si era dimostrato efficace nel corso di molti decenni?

E ora:  è valsa la pena aver scomodato un professore di diritto per chiedergli di partorire questo certamente non gratuito (e velenoso) frutto giuridico che - con ogni probabilità - scatenerà ulteriori liti giudiziarie?

Maurizio Fumo

2 commenti:

  1. Egr. Presidente,
    quando fu reso pubblico lo Statuto fui uno dei primi a rendersi conto che per quanto riguardava la parte relativa all’Accademia, il Commissario ad acta non aveva minimamente rispettato la sentenza del TAR prima e quella del Consiglio di Stato poi. Allora mi venne il dubbio che la stesura fosse concordata tra l’estensore e la FIS. Ebbene quel dubbio, dopo aver letto il Suo pezzo, si è rafforzato. Spero solo che la controversia trovi la giusta conclusione, anche se ciò potrà comportare un dibattimento in altre e più solenni sedi. Ricordo anche che all’indomani dell’approvazione di tale Statuto, qualcuno inneggiò ad una ampia vittoria in quanto il Commissario ad acta aveva recepito tutte le istanze presentate in sede assembleare. Può anche essere che così sia stato, ma certamente non la parte riguardante l’Accademia. E la Sua esposizione lo dimostra ampiamente.

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  2. Resto incuriosito come gli aspiranti maestri e i maestri stessi non vogliano schierarsi in difesa dell'Accademia Nazionale di Scherma, ma sostengano le iniziative federali, anche dopo le sentenze.
    Resta fondamentale a mio avviso la mancanza di unità fra le parti, che dovrebbe essere compito della federazione.
    Fabrizio Orsini

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