ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA
ENTE MORALE FONDATO IN NAPOLI - 1861
Anche questa volta devo pregare i lettori di perdere un po’ di tempo
e leggere fino in fondo l’articolo: credetemi ne vale la pena.
Ezio
RINALDI
“ PREMESSA.
Il maestro di scherma è certamente una professione sui generis, in considerazione delle
prerogative, del bagaglio culturale e delle responsabilità che questo
particolare istruttore sportivo assomma e per l’iter formativo e valutativo cui deve sottoporsi per ottenere il
titolo abilitativo. La scherma, infatti, vera e propria arte marziale
dell’Occidente, condivide con le sue “sorelle” orientali (e innanzitutto, come
è ovvio, con il kendo) rituali
antichi, derivanti da tradizioni pre-sportive, che non sono mere
rappresentazioni folcloristiche (né come tali vengono percepite dai
praticanti), ma che, per così dire, incorporano il dato culturale che a tale
(particolare) disciplina inerisce. È quindi evidente che il maestro di scherma
non può essere un semplice “preparatore agonistico”, ma deve avere un suo
solido background culturale, appunto,
che si sostanzia di preparazione storica non meno che tecnica, di conoscenze
“collaterali”, oltre che specifiche; si sostanzia, in una parola, di
consapevolezza del suo ruolo di guida, educatore, depositario di valori e
tradizioni (dando per scontata, si intende, la preparazione tecnica e la
capacità didattica).
Seconda puntata: come si diventa
(legalmente) maestro e istruttore di scherma
Proprio
l’origine pre-sportiva della scherma, per altro, caratterizza (ha
caratterizzato fino ad oggi) il percorso di formazione e, ancor più, il momento
di valutazione tecnico-attitudinale degli aspiranti professionisti. A
differenza di quel che accade per gli altri sport, tali momenti sono (sono
stati fino al recentissimo passato), in parte, esterni alla attività della
relativa federazione (la FIS), in quanto affidati, per legge, a un ente terzo,
l’Accademia Nazionale di Scherma, soggetto ben più antico della federazione (e
del CONI), in quanto costituto nel lontano 1861, vale a dire nel momento
storico in cui prendeva forma l’unità nazionale.
Tali
- inconfutabili - dati di fatto sono stati del tutto (volutamente) ignorati,
dopo decenni di “collaborazione”, dalla
FIS, che, come anticipato nella prima puntata di questa “saga”, ha deciso di
organizzare “in proprio” a Roma gli esami per maestro istruttore di scherma.
A
mio parere si tratta di titoli non validi; e ciò dico sulla base di precisi
orientamenti della dottrina, amministrativistica e penalistica. Chi ha voglia,
tempo e disposizione può leggere gli allegati articoli, a suo tempo pubblicati
su autorevoli riviste giuridiche (il primo, per altro, in epoca non sospetta,
vale a dire quando la controversia tra FIS e ANS non era nemmeno ipotizzabile).
Mi
limito, qui di seguito a riportare le fonti normative che attribuiscono (solo)
all’Accademia Nazionale di Scherma il potere di diplomare maestri e istruttori.
La FIS, a tutto concedere, potrebbe, forse, creare dei meri “allenatori”.
Cominciamo …. dalla fine.
Si legge nel sito
della Commissione Europea, relativo al riordino delle professioni e alla libera
circolazione dei professionisti nello spazio europeo che “the fencing master coach carefully manages preparation, learning,
training in fencing and its various forms, Olympic, historical or artistic
(also from the psycho-physical point of view, and choreografy) for individuals
practitoners or groups (athletes, students, artists, policemen, soldiers;
teams, classes), coordinating other professional figures involved. Disseminates
and promotes the culture of fencing, that is sport and historical artistic
discipline (martial art), open to all, aiming to enhance the characteristics of
each and to improve their psycho-physical well-being. The fencing master coach
can operate in different contexts (artistic, historical) and recreational
facilities, which may involve high levels of artistic performance, competitive
sport or recreational activities, in army and police for weapons training. The
fencer master coach is also en observer (artistic or sports) when selecting
talent to start them on their career (artistic or competitive)”.
Più
chiaro di così…..
Si
tratta della direttiva 2005/36/EC, così come modificata dalla Direttiva
2013/55/UE, approvata dal D. Lsvo 9.11.2007 n. 206, che esplicitamente richiama
il regio decreto 21.11.1880, con il quale, da un lato, l’Accademia Nazionale di
Scherma veniva elevata a “corpo morale” (espressione che, all’epoca, equivaleva
a “persona giuridica”), dall’altro, ne veniva approvato lo statuto (già
deliberato dalla Assemblea generale dell’ente nella seduta del 4 luglio 1880),
statuto che chiariva che compito precipuo dell’Ente era la pratica e la
diffusione della scherma, nonché la formazione della classe magistrale.
La
funzione e il rilievo dell’Accademia Nazionale di Scherma, infine, come
ampiamente premesso, hanno ricevuto ulteriore conferma dal recente “Piano
nazionale di riforma delle professioni”[1] (elaborato ai sensi
dell’art. 59 della Direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla Direttiva
2013/55/UE). Ebbene tale direttiva a pag. 168, afferma che, per diventare
maestro di scherma professionista, quale Maestro d’Armi di cui al decreto
legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 (che all’art. 3 punto
11 fa esplicita menzione di tale professione), la normativa italiana prevede
che il candidato, in possesso di un
diploma di istruzione secondaria superiore, superi l’esame abilitativo presso
l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, al quale è possibile accedere dopo
la frequenza, con esito positivo, di corsi di istruzione e formazione tecnica della
durata di 10 semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a 36 mesi, coerenti
con le attività professionali connesse all’istruzione nella lotta e nel
combattimento, con il controllo dell’uso delle armi bianche. Si tratta di un
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che recepisce e
attua le citate direttive, esprimendosi, peraltro, esplicitamente nel senso
dell’adeguatezza dell’attuale disciplina rispetto al pubblico interesse e agli
obiettivi del legislatore europeo e, conseguentemente, non ipotizzando alcuna
modifica dell’attuale assetto. La
normativa in questione è dettata, oltretutto (come si legge nel predetto
documento), per la tutela della salute e della sicurezza pubblica dei
consumatori/destinatari dei servizi, ciò in quanto la professione di maestro di
scherma inerisce, oltretutto, all’istruzione dei minori, ma anche di soggetti
maggiorenni, specie se principianti. La subordinazione dell’esercizio di tale
professione al rilascio di una speciale abilitazione ha dunque solido
fondamento.
Ciò
consente di affermare - se pur ce ne fosse bisogno - che esiste una indubbia
continuità normativa che “scavalcando” ben due secoli: il diciannovesimo e il
ventesimo e che, dal 1880, arriva fino ai nostri giorni. Ma tutto ciò alla FIS
interessa ….. Scarsamente.
E
invece, per così dire, “il cerchio si chiude” e si ritorna, come si vede, al
regio decreto del 1880, fonte prima (e, allo stato, per via del “richiamo
europeo”, ultima) del potere di rilasciare il titolo professionale necessario
per l’insegnamento della nostra pratica sportiva.
Analizzando
più da vicino il regio decreto in questione, si deve rilevare che esso: 1)
conferisce personalità giuridica all’Accademia Nazionale di Scherma, 2)
approvandone lo statuto: 2-a) le riconosce (e quindi le assegna) il compito di
curare l’esercizio e il perfezionamento della scherma, 2-b) la faculta alla
apertura di una palestra ginnica e per il tiro a segno, 2-c) le riconosce (e quindi le assegna) il
ruolo di vagliare la preparazione degli aspiranti maestri di scherma e quindi,
eventualmente, di attribuire agli stessi tale titolo. Invero l’art. 29 dello
statuto 1880 recitava: “La Società si
occuperà pure della formazione dei maestri di scherma, tanto militari che
borghesi, e rilascerà diplomi di idoneità”. Si tratta – ad evidenza – di un
provvedimento abilitativo. Ora è ovvio che la approvazione dello statuto,
implica la approvazione del suo contenuto e, poiché lo statuto è un corpus normativo, le relative norme
vengono recepite nel provvedimento di approvazione. Si tratta del noto
“fenomeno giuridico” che prende il nome di “rinvio” (sul punto, più in
dettaglio, negli articoli di dottrina allegati). Alla Accademia Nazionale di
Scherma viene dunque riconosciuta, in ultima analisi, potestà normativa, non solo
interna, ma anche nei confronti dei non-soci che vogliano conseguire i titoli
professionali che l’Ente può erogare.
Né
le successive modifiche statutarie, che “traghettano” l’ANS dal 1880 ai giorni
nostri, sono tali da cambiare, nelle linee essenziali, la natura dell’Ente o la
struttura dell’esame[2]. Peraltro va sottolineato
che la modifica statutaria del 1926 fu - addirittura - approvata a seguito di
parere del Consiglio di Stato.
Ma
allora è evidente (dovrebbe esserlo) che
il fenomeno (la contemporanea esistenza dell’ANS e della FIS e le
reciproche competenze) va ricondotto nell’ambito del variegato ordinamento
sportivo italiano, ordinamento certamente settoriale, dotato di propria
autonomia, che tuttavia deve rispettare la supremazia dell’ordinamento giuridico
statale. Ed appunto vari piani normativi (ordinamento sportivo, ordinamento
statale e, come si è visto, ordinamento
sovrastatale) si intrecciano nel caso in esame, dando vita ad una struttura
normativa evidentemente “multilivello”, sul versante organizzativo.
Ciò
è ovvia conseguenza dell’affidamento all’ANS (da parte dello Stato, con
riconoscimento, come si è visto, in sede europea) di compiti di formazione ed
istruzione. L’Accademia, dunque, può darsi statuti e regolamenti (come una
qualsiasi struttura associativa), ma può dettare norme vincolanti (nel settore
di sua competenza, come è ovvio) anche per i non associati, dal momento che
proprio i compiti di istruzione e formazione rappresentano una delle ragioni
fondamentali della nascita dell’ente e sono espressamente contemplati, sin
dalla prima formulazione dello statuto (ben prima, dunque, della nascita della
FIS). E va chiarito, sia pure ad
abundantiam, che tale originario imprinting
normativo è poi stato rinnovato di volta in volta (e comunque mai posto nel
nulla) dalle susseguenti approvazioni (statali) delle modifiche statutarie che
l’Ente ha ritenuto di apportare alla sua “carta fondamentale”. E ciò fino al
sopraggiungere della normativa di “origine europea”, cui si è ampiamente fatto
cenno.
Se
dunque l’Accademia Nazionale di Scherma ha indubbiamente una sorta di
“primogenitura” nella formazione degli schermitori, non si vede come la FIS
possa pretendere di aver “delegato” alla stessa la funzione di organizzare e
svolgere gli esami per istruttore e maestro di scherma (e quindi come possa
riappropriarsene). Si può delegare un potere che si ha, non certo un potere che
altri hanno. Per altro, nel caso di specie, il delegatario sarebbe lo stesso
originario titolare (dal 1880) del potere delegato. Qui non solo si calpesta il
principio di non contraddizione, ma si cade nell’assurdo.
Nella
“prima puntata” ho ricordato che lo statuto della FIS, per vero, prevede una
sorta di delega all’Accademia per quel
che riguarda gli esami (l’art. 1 comma 12 infatti afferma che l’Accademia “è riconosciuta dalla F.I.S. al fine del
rilascio dei diplomi magistrali”) e ho anche espresso l’opinione che tale
tesi sia del tutto campata in aria in quanto una federazione non può certo, con
una sua norma interna, disapplicare un atto statale avente forza di legge.
Invero la gerarchia delle fonti è uno dei pochi pilastri solidi della scienza
giuridica e non può esservi dubbio circa il fatto che la legge statale non
possa esser derogata dallo statuto di un ente (di un qualsiasi ente); meno che
mai di una associazione non avente natura pubblicistica, anche se associata a
un ente (il CONI), cui tale natura è stata conservata. Dunque, benché lo
statuto federale al comma 4 dell’art. 1 reciti “La FIS, nell’ambito dell’ordinamento sportivo […] è la sola
organizzazione qualificata a disciplinare l’attività della scherma italiana”,
pare difficile, in presenza del ricordato quadro normativo (per quanto
risalente e tuttavia sempre “attualizzato” fino al riconoscimento europeo),
ritenere che si tratti di qualcosa più di un wishful thinking, conseguenza, probabilmente, di incolpevole
ignoranza, dovuta, forse, alla scarsa dimestichezza dei redattori del documento
federale con l’universo normativo, ovvero
- a pensar male - di una “furbata a futura memoria”, di una tappa vale a
dire nell’ipotizzabile percorso di esautorazione dell’Accademia Nazionale di
Scherma. In ogni caso, come può agevolmente dedursi dalla semplice lettura del
comma 12, non si parla affatto di “delega”, ma di “riconoscimento”; ebbene: una
attività ricognitiva presuppone un quid
da riconoscere. In altre parole, se la FIS “riconosce” all’ANS il potere di
rilasciare i diplomi, ciò sta a significare che la stessa FIS ammette che tale
potere già esiste (in capo all’Accademia).
In
un passato popolato da personaggi meno ossessionati da disegni egemonici gli
statuti della FIS affermavano a chiare lettere che l’Accademia Nazionale di
Scherma di Napoli era investita dalla legge del potere di rilasciare il
diploma di maestro di scherma. Dunque: non un semplice titolo valevole
all’interno del ristretto mondo di questa o quella disciplina sportiva, ma un
titolo di indubbio valore legale, spendibile erga omnes. Che cosa è cambiato da allora ad oggi sul piano
normativo? Nulla! Anzi il cambiamento è tutto a favore
dell’Accademia (la normativa europea).
Ma
infine, anche a voler ritenere (per pura ipotesi di scuola) che lo statuto FIS
sia vincolante per l’Accademia Nazionale di Scherma e per i terzi, aspiranti al
titolo di maestro e istruttore, è da rilevare che detto statuto non è stato
affatto modificato, fino ad oggi, nell’art. 1 comma 12 (ben altre sono state le
modifiche un po’… eccentriche, come vi illustrerò nella puntate successive) e
dunque si deve ritenere che tutt’ora l’Accademia sia “riconosciuta dalla F.I.S. al fine del rilascio dei diplomi
magistrali”.
In
un sol colpo, dunque, con la così detta la sessione di esami del marzo 2017 è
stata violata la normativa europea, quella nazionale e quella federale.
Complimenti
alla FIS ed auguri a coloro che sono convinti di essersi diplomati!
Pasquale
LA RAGIONE “
[1]
Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per le politiche
europee- ufficio per il mercato interno e la concorrenza - servizio per la
libera circolazione delle persone e dei servizi.
[2]
Il RD 21/11/1880, a firma di Umberto I, così recita : “Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari
dello Interno: veduta la dimanda dell’Accademia Nazionale di Scherma residente
in Napoli, che ha per fine lo esercizio ed il perfezionamento della scherma,
scuola napoletana, e la eventuale attivazione di una palestra ginnastica e di
un tiro a segno, per essere eretta a Corpo Morale sotto la presidenza onoraria
di S.E. il generale di armata Enrico Cialdini, abbiamo decretato e decretiamo:
art. 1 L’Accademia Nazionale di Scherma residente in Napoli è eretta in Corpo
Morale, art. 2 Per la eventuale attivazione di un tiro a segno cui la detta
Accademia volesse provvedere, sarà osservato il disposto dell’art. 11 della
legge 11 ottobre 1853 n. 1610; art. 3 Lo statuto organico della società,
deliberato dall’assemblea dei soci il 4 luglio 1880 è approvato. Il medesimo
sarà firmato d’ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è incaricato
della esecuzione del presente Decreto. Dato a Roma il 21 novembre 1880. Firmato
Umberto, controsegnato De Pretis…”. Ebbene l’art. 27 dello statuto,
approvato, come si è visto dal RD, recita “scopo
della società è lo studio della scherma, scuola napoletana e il mantenimento
della unità della detta scuola”; il successivo art. 29 “La società si occuperà pure della formazione
dei maestri di scherma, tanto militari che borghesi e rilascerà diplomi di
idoneità”. A tale originario testo normativo (avente - sembra superfluo
precisare - forza di legge ordinaria) fece seguito il RD 2/7/1903, a firma di
Vittorio Emanuele III (“visto il RD
21/11/1880 col quale l’Accademia Nazionale di Scherma residente in Napoli fu
eretta in ente morale e fu approvato il suo statuto organico, deliberato
dall’assemblea generale dei soci il 4 luglio 1880; vista la deliberazione 23
marzo 1903 dell’assemblea generale dei soci e l’istanza 24 marzo del presidente
del sodalizio, sulla proposta del Nostro Ministro Interinale per gli affari
dell’Interno, Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e
decretiamo: è approvata la sostituzione degli artt. 40 e 41 dell’anzidetto
statuto dei seguenti correlativi articoli così concepiti: art. 40 –
l’indirizzo, lo sviluppo e il perfezionamento della scherma è affidato alla
direzione di una Commissione Tecnica composta dal presidente del sodalizio o da
altro componete del consiglio di amministrazione da lui delegato e da altri
quattro membri; art 41: I quattro componenti la commissione saranno eletti
dall’assemblea per metà nella categoria dei soci dilettanti e per l’altra metà
tra i maestri, sia pure non soci, purché già prestino la loro opera al
sodalizio per deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Nostro Ministro
proponente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. Dato a Roma addì
2 luglio 1903, firmato Vittorio Emanuele, controfirmato Zanardelli), seguì
il provvedimento del 12/6/1919, a firma di Tomaso di Savoia, duca di Genova,
luogotenente generale di sua maestà Vittorio Emanuele III (“In virtù dell’autorità a Noi delegata,
veduto il RD 21 novembre 1880 con cui l’Accademia Nazionale di Scherma,
residente in Napoli, fu eretta in ente morale e venne approvato il relativo
statuto organico, veduto il RD 13 ottobre 1904, con cui fu approvato il nuovo
statuto organico dall’assemblea dei soci il 29 giugno 1904; veduta la
deliberazione presa dall’assemblea generale della predetta Accademia Nazionale
di Scherma nell’adunanza di seconda convocazione del 16 marzo 1918, con la
quale, su proposta di quel consiglio di amministrazione, si stabilì di
apportare alcune modificazioni all’art. 6 dello statuto sociale in vigore;
veduto il nuovo testo dello statuto nel quale sono state introdotte le
deliberate modificazioni; sentito il parere del Consiglio di Stato, sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari dello
Interno, vicepresidente del Consiglio dei Ministri; abbiamo decretato e
decretiamo: è approvato il nuovo testo dello statuto dell’Accademia Nazionale
dio Scherma in Napoli, modificato in conformità alla deliberazione 16 marzo
1918 dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia stessa e composto da 59
articoli; detto statuto verrà munito di visto e sottoscritto d’ordine Nostro
dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d’Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma li 12 giugno 1919, firmato Tomaso di Savoia,
controfirmato Colosimo”). Il 16/12/1926 interviene altro RD di Vittorio
Emanuele III, controfirmato dal “capo del Governo” Benito Mussolini, il cui
contenuto è il seguente: “Veduta la
deliberazione presa dall’assemblea generale dei soci dell’Accademia Nazionale
di Scherma con sede in Napoli nella adunanza del 14 marzo 1926, con cui si
approva un nuovo schema di statuto sociale, in sostituzione di quello approvato
con RD 12 giugno 1919; veduto il nuovo testo dello statuto; sentito il parere
del Consiglio di Stato; sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno,
abbiamo decretato e decretiamo: E’ approvato il nuovo testo dello statuto
organico dell’Accademia Nazionale di Scherma con sede in Napoli, deliberato
dall’assemblea generale dei soci nell’adunanza del 14 marzo 1926 composto da 64
articoli. Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto d’ordine nostro dal
Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, li 16 dicembre 1926.”. Da ultimo, il prefetto di Napoli, con
suo provvedimento del 12/1/2005 (prot.n. 119873/R.P.G./Area V bis), premesso
che “L’Accademia Nazionale di Scherma […]
ha acquistato personalità giuridica, con contestuale approvazione dello
statuto, mediante il RD 21/11/1880 ed iscritta nel registro delle persone
giuridiche al n. 1411 ecc.” ha approvato il nuovo statuto dell’Accademia
deliberato nella seduta del 9/12/2004. Si tratta dunque di un raro esempio di
ininterrotta “esistenza in vita” di un ente pluricentenario e di vigenza delle
norme che ne regolano la vita e ne definiscono le attribuzioni e i compiti
istituzionali.
Alla presente puntata erano stati allegati due articoli: uno pubblicato sulla rivista DIRITTO DELLO SPORT, 3/4 ed un altro pubblicato sulla rivista RASSEGNA dell’ARMA dei CARABINIRI, 4/2016. Chi fosse interessato ad averli può chiederli all’Accademia oppure a “Piazza della scherma “