18 settembre 2014

GIUSTIZIA FEDERALE


giustizia : Bilancia della giustizia e martello sulla scrivania con sfondo scuro Archivio FotograficoGentile sig. Rinaldi, proprio ieri la Federazione ha dato notizia di avere adeguato il proprio regolamento di giustizia ai nuovi principi dettati dal CONI, e il Consiglio federale, aderendo ai dettami del nuovo codice, ha  nominato i membri dichiarati idonei da una commissione di garanzia.

 Fra i suddetti principi vi è anche quello relativo alle incompatibilità che investono sia gli organi di giustizia che i rappresentanti della procura federale, tenuti tutti, all’atto dell’accettazione dell’incarico, a sottoscrivere una dichiarazione in cui attestano l’insussistenza di rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Scorrendo i nominativi dei nuovi rappresentanti della giustizia federale, ho letto il nome di alcuni giudici che rivestono, o almeno così sembrerebbe, ruoli ed incarichi  astrattamente non compatibili con quell’esigenza di terzietà imposta dal nuovo codice di giustizia sportiva.

Mi riferisco, in primo luogo, all’avv.  Joelle Piccinino, nominato componente del Tribunale Federale che, in base ai dati dallo stesso forniti e relativi al suo attuale profilo professionale, pubblicati sul sito internet LINKEDIN (http://it.linkedin.com/pub/joelle-piccinino/21/309/2a1) risulterebbe rivestire oltreché il ruolo di consigliere federale presso il Comitato regionale Lombardo anche quello di presidente della a.s.d. “Scherma&20” e di atleta schermistico agonista.

 Il ruolo di consigliere regionale risulta peraltro confermato anche dal sito ufficiale del Comitato Schermistico Lombardo ( http://www.crl-fis.it/indexFrames.html ).

Atteso che  le circostanze dell’incompatibilità  originano da una presunzione di parzialità da cui deriverebbe la perdita di credibilità dell’organismo per cui sono previste, non me ne voglia l’avvocato Piccinino, ma mi domando quanto possa considerarsi in linea con i principi dettati dal Codice della Giustizia Sportiva la posizione del giudice sunnominato.

 Analoga considerazione potrebbe valere anche per il giudice sportivo Gaspare Lo Schiavo in quanto esponente dell’assetto schermistico arbitrale (http://www.ilmattino.it/sport/altrisport/occhiuzzi_sorbillo_villa_dangelo_pizza/notizie/905895.shtml) o per il Presidente della Corte Sportiva d’Appello Antonio Vannucci, atleta master tesserato presso la Chiti Scherma
(http://www.reportpistoia.com/sport/pistoia/item/11266-antonio-vannucci-della-chiti-scherma-e-il-nuovo-presidente-della-corte-d-appello-fis.html ) o infine per il giudice della Corte Federale d’appello Marta Terzani, anch’ella atleta master FIS.

Mi domando inoltre se,  nel caso in cui il rappresentante di un organo di giustizia o della procura federale fosse coniuge di un tesserato FIS, magari di rango, quale potrebbe essere ad esempio un tecnico della nazionale, non si versi nell’ipotesi descritta dalla norma surrichiamata che fa riferimento a qualunque circostanza che possa compromettere l’indipendenza dell’organo rispetto alla Federazione, ai tesserati, agli affiliati o soggetti comunque sottoposti  alla sua giurisdizione.

Come già osservato prima, le disposizioni sulle incompatibilità servono, in primo luogo, a tutelare l’immagine di imparzialità degli organi di giustizia, salvaguardandone l’immagine e il trasparente esercizio della funzione. Ed è proprio questa finalità che appare frustrata laddove, solo per fare un esempio, il quotidiano online “ReportPistoia”, nel pubblicare la notizia della nomina dell’avv. Vannucci esordisce con la seguente attestazione “Importante riconoscimento per la Chiti Scherma in ambito federale”, con ciò veicolando la suggestione che la nomina si rifletta in una situazione premiale per la società di appartenenza di quel giudice.

Chi mai potrebbe rimproverare, allora, il tesserato che portando una controversia contro l’associazione pistoiese dinanzi alla Corte d’appello dubiti in cuor proprio della parzialità dell’organo?

Le sarei molto grato se potesse fornirmi una sua opinione al riguardo, anche alla luce della sua esperienza federale.

distinti saluti

Antonello Fileccia

13 settembre 2014

E' VERO! Ma la Giustizia sportiva potrà essere imparziale?


Vi ricordate l’articolo “SARA’ VERO?, pubblicato il 14 luglio scorso, in cui ipotizzavo un esposto contro autorevoli personaggi FIS? Ebbene E’ VERO! Infatti il 25 settembre p.v. si svolgeranno le udienze disciplinari che potrebbero mettere un punto all’annosa questione che ha visto tra i suoi principali protagonisti i componenti delle due associazioni Palermitane (di cui si è molto discusso su questo blog) e il presidente del GSA Pietro Ingargiola e che potrebbero vedere coinvolto finanche il Procuratore Federale. Da ambienti vicini al mondo sportivo mi è giunta, infatti, voce che sarebbe stato presentato un esposto contro il Procuratore federale in relazione alla sua attività istituzionale.

La notizia mi ha fatto sorgere un dubbio, cosa succederebbe se il tesserato sospettato di illecito è il Procuratore? A chi toccherebbe condurre le indagini?

Il problema non è di scarso rilievo perché il Regolamento di Giustizia presenta una lacuna al riguardo.

Dato che solo il Procuratore federale è il soggetto deputato, per funzione istituzionale, a svolgere le indagini e procedere alle imputazioni di natura disciplinare, potrebbe quest’ultimo indagare se stesso e rinviarsi a giudizio? Certamente no!

Il Regolamento di  Giustizia nulla prevede al riguardo o, almeno, così pare. L’unica norma che contiene un minimo riferimento al problema e quella contenuta nell’art. 56 che recita:  Non è ammissibile la ricusazione del Procuratore Federale, che, tuttavia, ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dal presente articolo.

Una norma di salvaguardia che non ha alcuna ragione di esistere e che costituisce una vera è propria immunità ingiustificatamente garantita ad un soggetto istituzionale per il quale, forse ancor più che per tutti gli altri, dovrebbe essere assicurata la possibilità di un controllo esterno sul suo operato.

Il Regolamento di Giustizia non prevede la possibilità che il Procuratore Federale possa essere sottoposto a procedimento disciplinare ed esclude finanche che possa essere ricusato per quelle stesse ragioni per cui può essere ricusato un giudice federale.

Allora, mi domando, in che modo il problema potrebbe essere concretamente risolto per ritenere l’impianto della giustizia federale  davvero integrale ed esaustivo?

La riforma della Giustizia sportiva, fortemente voluta dal Presidente del CONI Giovanni MALAGO’, prevede, se ho letto bene, che la Procura del CONI possa intervenire su quelle federali qualora queste ultime non siano nella condizione di garantire un giusto processo: è forse questo il caso?

Può darsi che nei prossimi giorni otterremo una risposta al quesito, nel frattempo invito quanti fossero interessati ad un approfondimento della questione a partecipare alle udienze pubbliche del 25 settembre p.v.  e, magari, offrire il proprio personale contributo al dibattito su questo blog.

Ezio RINALDI