Il Dr. Gianmario SATTA ha fatto pervenire un commento in merito
all’articolo “ABROGATO L’OBBLIGO DEI CERTIFICATI MEDICI PER LO SPORT
AMATORIALE”, ho provato a contattare il dottore per alcuni chiarimenti ed è
stato impossibile rintracciarlo. Da accertamenti svolti risulta che il nome
gsatta sia un nick name, pertanto volevo cestinare ciò che ha scritto, poi ho
fatto una telefonata al mio medico di famiglia, peraltro specializzato in
Medicina dello Sport, il quale mi ha confermato l’esistenza della lettera appresso
trascritta.
Trattandosi argomento particolarmente sentito ed inquadrato in quella
che può essere sentita (per me lo è senz’altro) una attività di prevenzione
sulla tutela sanitaria, pubblico il documento, ritenendo in questo modo di
contribuire a sensibilizzare le istituzioni a porre in essere ogni iniziativa
chiarificatrice circa l’emendamento “fare”.
Al Dr. SATTA rivolgo l’invito a non inviare altri commenti se prima
non si sarà manifestato (correttezza nei confronti di chi legge il blog).
Comunque egli scrive:
“Giusto per stare in tema: la FIMMG ( federazione dei Medici di Medicina
Generale) ha scritto questa lettera al Ministro della Salute per cercare di
avere una risposta in merito ai fondati dubbi che l'emendamento
"fare" ha sollevato in tutta Italia( isole comprese)...
Roma, 26 agosto 2013
Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
Al Presidente FNOMCeO
Dott. Amedeo
Bianco
Si ritiene opportuno segnalare
che la formulazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 giugno 2013
n. 69 e dalla successiva Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia” alle norme che regolano la
certificazione delle attività sportive determina criticità interpretative e
applicative, altresì aggravate dal mantenimento della piena legittimità delle
norme precedentemente emanate.
Il combinato disposto
dall’insieme delle norme in atto vigenti, infatti, orienta i medici
certificatori al mantenimento, in molti casi, delle procedure precedentemente
previste inficiando negli effetti le motivazioni etiche ed economiche che hanno
determinato l’emissione di tali emendamenti.Si sollecita pertanto, anche in vista dell’imminente ripresa delle attività scolastiche e della riapertura delle strutture private ove si svolgono attività motorie, la emanazione di una circolare interpretativa concertata che definisca, con il supporto del CSS che aveva in origine curato l’estensione del Decreto, inequivocabili indicazioni per i professionisti interessati nell’applicazione di tali norme.
In particolare, si ritiene
necessario che siano chiariti i seguenti punti:
1) l’art.
42 bis della citata legge sopprime l’obbligo della certificazione per attività
ludico motoria e amatoriale. Non è stata abrogata, invece, la precedente
normativa (Decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla
dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita”) che oltre a istituire la obbligatorietà della
certificazione definisce le procedure diagnostiche propedeutiche al rilascio
della certificazione specifica per le diverse tipologie di attività motoria
individuate. Poiché è ragionevole ritenere che in molti casi tali
certificazioni continueranno ad essere richieste dai cittadini per esigenze
loro indotte da enti terzi, nel caso di rilascio di dette certificazioni il
medico dovrà comunque attenersi alle indicazioni già presenti nel citato
Decreto, ovvero prevedere gli accertamenti integrativi relativi alla classe di
rischio individuata per il cittadino richiedente.
2) l’art.
42 bis della citata legge mantiene l’obbligatorietà della certificazione per
l’attività sportiva non agonistica lasciando alla discrezionalità del medico la
scelta di effettuare approfondimenti diagnostici strumentali.
Alla luce dell’attuale formulazione della norma, la mancata effettuazione dell’elettrocardiogramma in caso di contenzioso legale potrebbe essere configurata come imprudenza. Ciò impone la prescrizione dell’approfondimento diagnostico.
Alla luce dell’attuale formulazione della norma, la mancata effettuazione dell’elettrocardiogramma in caso di contenzioso legale potrebbe essere configurata come imprudenza. Ciò impone la prescrizione dell’approfondimento diagnostico.
3) Non
sembra variata la normativa per i certificati relativi alle attività a maggiore
impegno cosiddette “gran fondo”, ma anche in questo caso sembra utile un
chiarimento ufficiale del Ministero della Salute.
In attesa di un cortese
riscontro, invio i miei più cordiali saluti.
Giacomo Milillo”
Ezio RINALDI