28 agosto 2013

DECRETO DEL "FARE" - Abrograto l'obbligo dei certificati medici per lo sport amatoriale.

Il Dr. Gianmario SATTA ha fatto pervenire un commento in merito all’articolo “ABROGATO L’OBBLIGO DEI CERTIFICATI MEDICI PER LO SPORT AMATORIALE”, ho provato a contattare il dottore per alcuni chiarimenti ed è stato impossibile rintracciarlo. Da accertamenti svolti risulta che il nome gsatta sia un nick name, pertanto volevo cestinare ciò che ha scritto, poi ho fatto una telefonata al mio medico di famiglia, peraltro specializzato in Medicina dello Sport, il quale mi ha confermato l’esistenza della lettera appresso trascritta.

Trattandosi argomento particolarmente sentito ed inquadrato in quella che può essere sentita (per me lo è senz’altro) una attività di prevenzione sulla tutela sanitaria, pubblico il documento, ritenendo in questo modo di contribuire a sensibilizzare le istituzioni a porre in essere ogni iniziativa chiarificatrice circa l’emendamento “fare”.

Al Dr. SATTA rivolgo l’invito a non inviare altri commenti se prima non si sarà manifestato (correttezza nei confronti di chi legge il blog).
Comunque egli scrive:

“Giusto per stare in tema: la FIMMG ( federazione dei Medici di Medicina Generale) ha scritto questa lettera al Ministro della Salute per cercare di avere una risposta in merito ai fondati dubbi che l'emendamento "fare" ha sollevato in tutta Italia( isole comprese)...

Roma, 26 agosto 2013

Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin

Al Presidente FNOMCeO
Dott. Amedeo Bianco


Si ritiene opportuno segnalare che la formulazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 e dalla successiva Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” alle norme che regolano la certificazione delle attività sportive determina criticità interpretative e applicative, altresì aggravate dal mantenimento della piena legittimità delle norme precedentemente emanate.
Il combinato disposto dall’insieme delle norme in atto vigenti, infatti, orienta i medici certificatori al mantenimento, in molti casi, delle procedure precedentemente previste inficiando negli effetti le motivazioni etiche ed economiche che hanno determinato l’emissione di tali emendamenti.
Si sollecita pertanto, anche in vista dell’imminente ripresa delle attività scolastiche e della riapertura delle strutture private ove si svolgono attività motorie, la emanazione di una circolare interpretativa concertata che definisca, con il supporto del CSS che aveva in origine curato l’estensione del Decreto, inequivocabili indicazioni per i professionisti interessati nell’applicazione di tali norme.

In particolare, si ritiene necessario che siano chiariti i seguenti punti:

1)      l’art. 42 bis della citata legge sopprime l’obbligo della certificazione per attività ludico motoria e amatoriale. Non è stata abrogata, invece, la precedente normativa (Decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”) che oltre a istituire la obbligatorietà della certificazione definisce le procedure diagnostiche propedeutiche al rilascio della certificazione specifica per le diverse tipologie di attività motoria individuate. Poiché è ragionevole ritenere che in molti casi tali certificazioni continueranno ad essere richieste dai cittadini per esigenze loro indotte da enti terzi, nel caso di rilascio di dette certificazioni il medico dovrà comunque attenersi alle indicazioni già presenti nel citato Decreto, ovvero prevedere gli accertamenti integrativi relativi alla classe di rischio individuata per il cittadino richiedente.

2)      l’art. 42 bis della citata legge mantiene l’obbligatorietà della certificazione per l’attività sportiva non agonistica lasciando alla discrezionalità del medico la scelta di effettuare approfondimenti diagnostici strumentali.
Alla luce dell’attuale formulazione della norma, la mancata effettuazione dell’elettrocardiogramma in caso di contenzioso legale potrebbe essere configurata come imprudenza. Ciò impone la prescrizione dell’approfondimento diagnostico.

3)      Non sembra variata la normativa per i certificati relativi alle attività a maggiore impegno cosiddette “gran fondo”, ma anche in questo caso sembra utile un chiarimento ufficiale del Ministero della Salute.
In attesa di un cortese riscontro, invio i miei più cordiali saluti.

Giacomo Milillo”
Ezio RINALDI



3 commenti:

  1. Attenzione : Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica.

    RispondiElimina
  2. Caro Sergio,
    credo che tu abbia letto il primo articolo, riportato sulla Gazzetta dello Sport, inerente l'argomento. Ebbene da quello che si dice, per l'attività ludico, motoria ed amatoriale, non sarebbe necessario il rilascio di un certificato medico. Da qui tutta la discussione, personalmente, e l'ho anche scritto, il rilascio di adeguate certificazioni garantisce il responsabile della struttura sportiva che ospita le varie attività. In qualità di Dirigente sportivo chiederò sempre una visita medica accertante non solo il buono stato salutare ma soprattutto le certezza (!?) che i miei atleti agonisti e non possano muoversi con una intensità oltre il normale senza alcuna preoccupazione. Tu che sei Dirigente di una struttura sanitaria e sportiva sai bene che la certificazione ti da un minimo di garanzia.
    Comunque grazie per il tuo intervento, a presto
    Ezio

    RispondiElimina
  3. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

    RispondiElimina