Dal sito dell'Accademia Nazionale di Scherma.
<<Dopo molti anni è stato nuovamente istituito il Giurì d’Onore dell’Accademia Nazionale di Scherma, che a tanto è facultata in quanto Ente morale.
Come previsto dal vigente quadro normativo,
l’Organismo è stato approvato dal Presidente del Tribunale di Napoli (con il
provvedimento che si allega).
Il Giurì è competente a dirimere le
controversie in tema di ingiuria e diffamazione ed eventualmente a
liquidare, equitativamente, i danni. Le parti che, di comune accordo, decidono
di rivolgersi ad esso, rinunziano, per ciò solo, ad adire l’autorità
giudiziaria italiana. Le decisioni del Giurì, che le parti si impegnano a
rispettare, sono inappellabili. Il Giurì può essere attivato, non solo dai soci
dell’Accademia, ma da chiunque ritenga di percorrere questa “via alternativa”
alla giurisdizione ordinaria. Esso dunque può rappresentare un meccanismo
deflattivo del carico giudiziario.
I riferimenti normativi sono: art. 596 comma 2
codice penale, artt. 177 e seguenti disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale.>>
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