22 febbraio 2024

RICORSI E SENTENZE

Un anonimo mi ha fatto pervenire il commento che segue. In via del tutto eccezionale e ritenendolo utile, lo riporto integralmente affinchè i lettori ne abbiano piena conoscenza.  "Carissimo Ezio,
Quella che segue e' una notizia a te riservata e, dopo le opportune verifiche, potrai eventualmente pubblicare.
In data 12 febbraio u.s., il TAR del Lazio , sezione Prima TER, ha rigettato il ricorso della
Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, tendente ad ottenere l'annullamento degli
esami magistrale, tenuti dalla FIS, negli ultimi tempi.
Un caro saluto e buon lavoro."
A tutto il mondo della scherma è nota, anzi notissima, la disputa sulla indizione dei bandi di esame da parte FIS ed il conseguente rilascio di “certificazione/attestati” per l’insegnamento della scherma in ambito federale. Al momento i fatti dicono che la competenza per il rilascio del diploma di Maestro di Scherma, sportiva e storica, compete all’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, così come determinato dal Consiglio di Stato. Nella sentenza del 19.04.21 numero 4592/2021 del TAR del Lazio, venne sancita la complementarità tra la FIS e l’ANS e non l’alternatività tra i campi di competenza dei due enti Se non ho letto male l’ultima pronuncia del TAR, in capo all’ANS resta la facoltà al rilascio del diploma per l’insegnamento della scherma quale disciplina onnicomprensiva, mentre la Federazione Italiana Scherma rilascia le “licenze Snaq”.  E tuttavia, secondo le sentenze del TAR Lazio n.2191/2019, pubblicata il 18.02.2019 e del Consiglio di Stato n. 1852, pubblicata il 16.03.2020 i diplomi rilasciati dalla FIS sarebbero invalidi.Peraltro, la sentenza attuale riprende anche il concetto che il nome di “tecnico” che, tuttavia, non risolve il problema federale poiché i compiti e le funzioni restano identiche a quelle del Maestro, sovrapponendosi, ad esse.
Inoltre, da una parte, si afferma che l’ANS deve coordinarsi con la FIS e le decisioni di quest’ultima “possono e devono investire l’attività dell’Accademia” nel rispetto di quel principio di autonomia che ha da sempre portato quest’ultima a rivestire la qualità di “Membro d’ Onore” e non di affiliato della Federazione, dall’altra, si riconosce alla Federazione di aver rispettato le regole, lo statuto e le direttive CONI.
In buona sostanza, così come enunciato nella sentenza, il TAR dà un colpo al cerchio ed uno alla botte, spinge i due Enti a coordinarsi e collaborare, perché, da una parte, sancisce il campo in cui possono operare i tecnici federali, considerati dilettanti, ignorando la riforma del lavoro sportivo, e dall’altra indica l’ANS come unico Ente deputato al rilascio di Diplomi magistrali, definendo i Maestri di Scherma dei professionisti, che possono operare anche in altri campi, come la scuola.
Dal Comunicato pubblicato sul proprio sito, l’Accademia si riserva l’opzione di impugnare la sentenza del TAR innanzi al Consiglio di Stato: Continua dunque la sequela dei ricorsi e contro ricorsi che certamente non fa bene al movimento. NON SAREBBE MEGLIO SE GLI ATTORI IN CAMPO SI SEDESSERO CON SERIETA’ INTORNO AD UN TAVOLO ED ADDIVENISSERO AD UN ACCORDO TRA LE PARTI NELL’INTERESSE PROPRIO E DI TUTTO IL MOVIMENTO?
In realtà un accordo era stato raggiunto e documentato, ma poi la FIS ci ha ripensato e siamo di nuovo punto e accapo.
Ezio RINALDI
 
 

1 commento:

  1. Mi si chiede di espormi affinchè proponga alla FIS un'intesa acchè gli attestati/diplomi vengano rilasciati dai due Enti con parità di diritti e che il diploma riporti la firma dei due Presidenti (ANS e FIS). Mi sembra una proposta sensata che andrebbe sviluppata. Non so se Io possa essere la persona giusta per una mediazione, però do sin da ora la disponibilità per una trattativa seria, scevra da condizionamenti vari.

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