12 marzo 2025

NESSUNO MI PUO' GIUDICARE, MEMMENO TU.

Cateria CASELLI
Il sito federale, per gli appassionati di scherma, rappresenta la fonte di notizie primaria, a maggior ragione lo è per me. Tal ché navigandovi mi sono imbattuto nella sezione Giustizia/Tribunale Federale dalla quale leggevo dell’avvenuta pubblicazione, in data 5/3/25, di un’interessante ordinanza depositata dal Tribunale Federale.

Notavo subito che in tale ordinanza erano, naturalmente, “omessi” i dati anagrafici del destinatario del provvedimento, ed è apparso evidente di come si sia trattato di un atto interlocutorio emesso nel corso del procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale nei confronti dell’attore protagonista, e ciò a seguito della recente condanna, in sede penale, descritta da quasi tutti gli organi di stampa nazionali.

La lettura del provvedimento mi ha lasciato sgomento, probabilmente dovuto al fatto che non ho chiarissime competenze in atti giuridici.

Infatti, dall’ordinanza si apprende che il Tribunale avrebbe disposto il rinvio del procedimento all’udienza del 10 giugno 2025, così da poter valutare, in modo approfondito, l’iter logico/giuridico delle motivazioni poste dal GUP del Tribunale Penale a fondamento della condanna del precitato attore (?).

Considerazione sorprendente, visto che la condanna penale dell’incolpato, a conclusione del processo penale di primo grado, è “certa”, e, caso mai, potrà essere riformata solo a conclusione del futuro processo d’appello, peraltro già annunciato, a mezzo stampa, dallo stesso attore.

D’altra parte, non mi pare che il Tribunale Federale abbia una qualche competenza, né tanto meno una qualche necessità, per procedere ad una significativa valutazione dell’iter logico/giuridico delle motivazioni poste dal GUP a fondamento della propria decisione.

Credo che la verità, purtroppo, sia ben diversa.

Il rinvio del processo disciplinare sembra possa essere dipeso dal disagio dell’Organo di Giustizia Federale nel dover decidere sulla vicenda; e ciò, tra le altre, per un’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’incolpato, la quale, esercitando correttamente le proprie prerogative, ha eccepito l’avvenuta decadenza dei termini utili per l’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale.

Peraltro per i medesimi fatti, l’imputato era già stato sospeso dal Tribunale (in sede cautelare) nell’ottobre 2023, e ciò senza che la Procura Federale, in seguito, abbia mai avviato il doveroso procedimento disciplinare nel rispetto dei tassativi termini prescritti dal regolamento di giustizia federale.

In tale incredibile situazione, la difesa del tesserato ha quindi eccepito l’intervenuta decadenza dell’azione disciplinare.

Ma il paradosso non finisce qui.

A breve, il consiglio federale dovrà nominare i nuovi membri degli organi di giustizia endofederali, i quali, loro malgrado, si dovranno occupare della gestione di questo procedimento disciplinare, e della negligenza dell’attuale Procura Federale.

Francamente, e l’ho già detto in altre circostanze, ho fiducia nella nuova dirigenza e credo che saranno poste in essere tutte le azioni necessarie a che la chiarezza diventi uno dei pilastri della nuova federazione.

Chi sarà chiamato alla gestione della Giustizia federale, in presenza di fatti conclamati, dovrà essere capace di assumere ordinanze/sentenze/provvedimenti anche impopolari che possano assicurare agli affiliati ed iscritti una giustizia giusta.

Ezio RINALDI

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