Pur riconoscendogli le attenuanti generiche e quella
della minore gravità, oltre alla pena detentiva, la Corte di appello gli ha
applicato anche quelle accessorie dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi
tutela, curatela o amministrazione di sostegno, ma anche quella temporanea dai
pubblici uffici, oltre a quella in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o
strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.”
Va ricordato a tal proposito che l’art. 11, del Codice di comportamento sportivo del CONI, che così si esprime:
“la sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.Spetta agli organi direttivi del CONI, delle Federazioni
sportive nazionali […] adottare le norme attuative che individuino l’organo
competente a disporre la sospensione di cui al primo comma...”.
Non è da meno il Regolamento di giustizia della FIS, che all’art.27 Tutela dell’onorabilità degli Organismi sportivi recita:
“c.1 La sospensione di cui all’art.11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, deve essere disposta dal Tribunale federale.[…] c.3 La sospensione di cui all’art.11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.”
Informiamo anche che è allo studio della FIE una proposta della British fencing association circa la segnalazione presso la federazione mondiale dei casi di cui sopra, e il conseguente adeguamento delle sanzioni anche a livello internazionale, e che andrà in approvazione nel prossimo congresso.
La domanda è: sono state poste in essere tutte le normative esistenti?
Ezio RINALDI
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