31 marzo 2026

IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT

Grazie alla scelta del rito abbreviato, alla concessione delle attenuanti generiche e al fatto che si sia ritenuto che la condotta si è arrestata allo stadio del tentativo, il delitto di pornografia minorile (art. 603-ter c.p.) è stato punito, in grado di appello, con una pena decisamente lieve (un anno di reclusione ed euro 4000 di multa, a quanto si apprende dalla notizia fornita da Piazzascherma  il 29 marzo u.s.). Nondimeno se – come doveroso – si fa riferimento alla pena edittale (reclusione da 6 a 12 anni e multa da euro 24.000 a 240.000), poiché la gravità di un reato si desume, molto banalmente dal quantum di pena previsto dal legislatore, si deve necessariamente giungere alla conclusione che, almeno in astratto, si tratta di un delitto certamente “molto pesante”, represso per altro severamente in molti Paesi, sottoscrittori della Convenzione di Lanzarote del 2007, in vigore dal 2010.  A margine vale la pena di notare che la giurisprudenza non è unanime nel ritenere che sia ipotizzabile il tentativo (favorevole Cass. sez. III 2252/2020, contraria la più risalente Cass.  sez. III 41776/2013).

Il reato è integrato da varie, alternative condotte. Non avendo avuto la possibilità di leggere la sentenza, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella di cui al primo comma, sub n. 1, del ricordato articolo, vale a dire la “utilizzazione” di minori di anni 18 per la produzione di materiale pornografico. Il linguaggio del codice appare abbastanza improprio, tuttavia la giurisprudenza ha dato la corretta lettura del termine "utilizzazione", ritenendo che esso faccia riferimento alla degradazione del minore, reificato e ridotto a mero oggetto sessuale (Cass. sez. III, 34162/2018).

Quanto al concetto di materiale pedopornografico, si è ritenuto (Cass. sez. V, 33862/2018) che esso consista nella rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure (e sembrerebbe il caso che interessa la FIS) degli organi sessuali di minori; ciò con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale.

Se dunque così stanno le cose (il periodo ipotetico è d’obbligo perché non siamo in presenza di una sentenza passata in giudicato), si comprende anche perché la Corte di appello abbia applicato anche la pena accessoria dell’interdizione da qualsiasi ufficio di tutela, curatela o amministrazione di sostegno, nonché quella temporanea di sospensione dai pubblici uffici, oltre a quella di interdizione, in perpetuo, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (così leggiamo sempre su Piazzascherma)

Meno si comprende la mano leggera della federazione, per la quale sono sembrati bastevoli pochi mesi di sospensione.

La critica non può che essere duplice. Da un lato, sembra “poco prudente” che un soggetto cui è affidata la “educazione” (in senso ampio) di adolescenti, sia – una volta trascorso un breve periodo di tempo – rimesso in condizione di fare danno; dall’altro, si diffonde nell’ambiente (non sappiamo quanto consapevolmente) il messaggio che le condotte addebitate all’imputato siano di scarso disvalore e non in frontale contrasto con l’etica dello sport. I codici sportivi obbligano (dovrebbero obbligare) atleti, istruttori, maestri e dirigenti a condotte ispirate a lealtà, correttezza e probità. In sintesi lo sportivo dovrebbe non semplicemente conformarsi al modello del bonus civis, ma dovrebbe (specie lo schermitore) essere conforme a quello che una volta si sarebbe chiamato un perfetto gentiluomo (oggi, ça va sans dire, anche perfetta gentildonna). Crediamo però (purtroppo) di poter dire che i cattivi esempi vengono (anche) dall’alto; ad esempio da una Dirigenza che ritiene di non dover onorare un accordo collaborativo siglato dal precedente vertice federale (ma vincolante anche per quello in carica) in tema di esami congiunti e di rilascio di un titolo professionale valido in utroque, vale a dire in ambito federale ed extrafederale. Venir meno alla parola data (nel nostro caso, anche scritta) una volta sarebbe stata causa di squalificante esclusione. E tuttavia, se lo sport si riduce a mera ricerca, con qualsiasi mezzo, del risultato, esso perde la sua più genuina ragion d’essere, quella educativa, e si riduce a semplice spettacolo da circo.

Maurizio Fumo

 

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