Il reato è
integrato da varie, alternative condotte. Non avendo avuto la possibilità di
leggere la sentenza, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella di cui al
primo comma, sub n. 1, del ricordato articolo, vale a dire la “utilizzazione”
di minori di anni 18 per la produzione di materiale pornografico. Il linguaggio
del codice appare abbastanza improprio, tuttavia la giurisprudenza ha dato la
corretta lettura del termine "utilizzazione", ritenendo che
esso faccia riferimento alla degradazione del minore, reificato e ridotto a
mero oggetto sessuale (Cass. sez. III, 34162/2018).
Quanto al concetto di materiale
pedopornografico, si è ritenuto (Cass. sez. V, 33862/2018) che esso consista
nella rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti
sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure (e sembrerebbe
il caso che interessa la FIS) degli organi sessuali di minori; ciò con modalità
tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra
pulsione di natura sessuale.
Se dunque così stanno le cose (il periodo
ipotetico è d’obbligo perché non siamo in presenza di una sentenza passata in
giudicato), si comprende anche perché la Corte di appello abbia applicato anche
la pena accessoria dell’interdizione da qualsiasi ufficio di tutela,
curatela o amministrazione di sostegno, nonché quella temporanea di sospensione
dai pubblici uffici, oltre a quella di interdizione, in perpetuo, da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio
in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori (così leggiamo sempre su Piazzascherma)”
Meno si comprende la mano leggera della
federazione, per la quale sono sembrati bastevoli pochi mesi di sospensione.
La critica non può che essere duplice. Da
un lato, sembra “poco prudente” che un soggetto cui è affidata la “educazione”
(in senso ampio) di adolescenti, sia – una volta trascorso un breve periodo di
tempo – rimesso in condizione di fare danno; dall’altro, si diffonde
nell’ambiente (non sappiamo quanto consapevolmente) il messaggio che le
condotte addebitate all’imputato siano di scarso disvalore e non in frontale
contrasto con l’etica dello sport. I codici sportivi obbligano (dovrebbero
obbligare) atleti, istruttori, maestri e dirigenti a condotte ispirate a
lealtà, correttezza e probità. In sintesi lo sportivo dovrebbe non
semplicemente conformarsi al modello del bonus
civis, ma dovrebbe (specie lo schermitore) essere conforme a quello che una
volta si sarebbe chiamato un perfetto gentiluomo (oggi, ça va
sans dire, anche
perfetta gentildonna). Crediamo però (purtroppo) di poter dire che i cattivi
esempi vengono (anche) dall’alto; ad esempio da una Dirigenza che ritiene di
non dover onorare un accordo collaborativo siglato dal precedente vertice
federale (ma vincolante anche per quello in carica) in tema di esami congiunti
e di rilascio di un titolo professionale valido in utroque, vale a dire in ambito federale ed extrafederale. Venir
meno alla parola data (nel nostro caso, anche scritta) una volta sarebbe stata
causa di squalificante esclusione. E tuttavia, se lo sport si riduce a mera
ricerca, con qualsiasi mezzo, del risultato, esso perde la sua più genuina
ragion d’essere, quella educativa, e si riduce a semplice spettacolo da circo.
Maurizio Fumo
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