Qual è la natura della “multa per
assenza” alle gare, quale ne è la funzione e quale l’utilità?
L’art. 4 delle Disposizioni per lo svolgimento dell’attività
agonistica e preagonistica stabilisce che “il termine per la
comunicazione delle eventuali defezioni è fissato per le ore 11.00 del
giorno precedente ciascuna gara ……. Se un atleta iscritto ad una gara
non si presenta all’appello in pedana, senza fornire idoneo documento giustificativo
e omettendo di dare comunicazione dell’assenza entro i termini sopra indicati,
la Società di appartenenza è multata di Euro 50,00, salvi ulteriori
provvedimenti disciplinari”.
Sintassi a parte, la lettura della disposizione chiarisce che la multa di
che trattasi ha natura di sanzione disciplinare. Lo suggerisce l’uso dell’aggettivo
“ulteriori” premesso al sintagma “sanzioni disciplinari” e la scelta del
termine “multa” per indicare la pena prescelta.
Sennonché, il Regolamento di Giustizia garantisce che le sanzioni
disciplinari possano essere irrogate dall’organo a ciò deputato soltanto a
termine di un giudizio nel quale l’incolpato sia stato messo in condizione di
offrire giustificazione agli addebiti e per altro verso non sembra che tra i
compiti assegnati al Segretario generale
dallo Statuto federale vi sia anche quello di irrogare sanzioni disciplinari.
Allora delle due l’una, o siamo di fronte ad un metodo sanzionatorio sui
generis, oppure la cd. multa, in realtà, non è una sanzione disciplinare bensì
una penale, vale a dire una sorta di risarcimento forfettario per il danno
causato con l’assenza.
Ora, la previsione di una penale potrebbe anche essere ragionevole se non
fosse che l’incameramento della quota di iscrizione, previsto in caso di
assenza, svolge già la stessa funzione risarcitoria e se non fosse che, nei
fatti, l’assenza non tempestivamente comunicata non arreca agli organizzatori
della gara alcun danno che non sia già stato adeguatamente remunerato dalla
quota d’iscrizione.
Cercherò di essere più chiara.
Come tutti ben sappiamo, le spese per il funzionamento delle gare sono
coperte dalla quota di partecipazione (che di recente ha subito un aumento),
che ciascun atleta è tenuto a versare in anticipo. Poiché in caso di assenza,
anche giustificata, non si ha diritto al rimborso della quota già versata, è
impossibile che dalla mancata partecipazione alla gara possa derivare agli
organizzatori un danno corrispondente all’impossibilità di far fronte ai costi
organizzativi.
Arbitri, direttori di gara, etc. saranno remunerati in ogni caso, partecipino
o meno gli atleti alla gara, con il denaro che questi ultimi hanno versato
all’atto dell’iscrizione.
Quale danno può dunque lamentare la Federazione? Adesso che i gironi
vengono formati con un semplice click sul computer, non può essere reclamato
neppure un particolare disagio organizzativo.
Certo, se una società dovesse utilizzare lo strumento delle assenze di
massa per boicottare una gara, irrogare una sanzione sarebbe atto dovuto, ma in
questo caso la Federazione disporrebbe di mezzi più consistenti ed adeguati che
non una multa ad importo fisso.
Da qualunque angolazione si guardi, mi sembra che la previsione della
multa non abbai una ragionevolezza intrinseca. Ma al contrario, se si considerano i costi che le famiglie e le
società sono chiamate a sopportare ogni anno per partecipare alle gare, abbia
una portata quasi vessatoria.
Anche perché può ben succedere che, senza che vi sia dolo o negligenza,
le circostanze che hanno determinato l’assenza siano tali da far dimenticare
all’atleta l’onere della comunicazione, oppure che tali circostanze
sopravvengano soltanto dopo che è trascorso
il fatidico termine delle ore 11,00 del giorno precedente la gara. E abbiamo
potuto constatare che, in atto, la
Federazione non chiede né il motivo dell’omissione né quando sia sorto
l’impedimento, e non prevede termini a difesa; quindi non potrà acquistare
rilievo il fatto che l’atleta, per esempio, si sia ammalato dopo le 11,00 del
giorno precedente la gara, o, per caso, si sia rotto la gamba due giorni prima
e, nella concitazione del momento abbia dimenticato di avvisare del fatto che
non avrebbe più partecipato.
Sarebbe più corretto dunque, a mio avviso, anche in un’ottica di sostegno
alle società, agli atleti e alle loro
famiglie, per i quali partecipare ad un numero significativo di gare è divenuto
ogni giorno più oneroso, che la Federazione, a partire dalla prossima stagione
agonistica, espunga dal regolamento delle gare la previsione della multa per
assenza.
A meno che, ovviamente, la mia non sia una voce isolata dal coro, e siano
tutti d’accordo sulla necessità della sanzione. In questo caso ben venga
l’opinione di maggioranza, del resto il gregge è sempre felice di offrirsi per
la tosatura, benché dolorosa, se giova al pastore, e l’opinione del gregge va
sempre rispettata.
Infine, rimanendo in tema del particolare rigore con cui la FIS applica
sempre i propri regolamenti, sottopongo all’attenzione dei lettori un singolare
episodio nel quale mi sono imbattuta spigolando nel web.
In occasione dell’ultima festa della scherma svoltasi domenica scorsa a
Porto Empedocle, la gara di sciabola femminile è stata vinta da un’esordiente
tesserata con l’a.s.d. Mazara Scherma nata, secondo quanto riportato nella
classifica ufficiale, nel 2002, e ciò benché, com’è ovvio, la circolare di gara
limitasse tassativamente l’accesso “a
tutti e soli”i nati negli anni 2003
-2004- 2005 e 2006.
Una “giovanissima” tra le prime lame! Posso immaginare come si saranno
sentite le sue concorrenti tutte nate nel 2005, e con quanta trepidante attesa attenderanno
alle gare dell’anno prossimo.
Sarà stata una svista, o il Comitato Regionale ha consentito l’iscrizione
in deroga perché, trattandosi di Regione a statuto speciale, in Sicilia “si fa
sempre così”?
I consumati lettori di questo blog sapranno trovare, ancora una volta, la
risposta nell’esperienza che hanno maturato vivendo da anni nel mondo dello
sport.
Paola Puglisi
Gentile Sig.Rinaldi, ho letto con molto interesse quanto narrato dall'Avv:Puglisi e da Lei pubblicato.
RispondiEliminaHo cercato di comprendere il perchè dei silenzi dei vari protagonisti indicati e ho scoperto che la Federazione vieta ai propri affiliati di esprimere opinioni. Poichè ritengo interessante offrire il mio contributo alla discussione,dopo essermi ben informato su tutte le tante vicende che si intrecciano intorno ai fatti descritti , vorrei con il Suo placet poter pubblicare commenti ed interloquire innanzitutto con l'Avv.Puglisi ma sopratutto con le tante persone che certamente hanno a cuore le sorti della Federazione Italiana Scherma, che gestita cosi come appare gestita, sinceramente non ci fa una bella figura con il silenzio che ha adottato come strategia difensiva, con questo attaccamento consortile alle proprie presunte ragioni. Non vorrei che il tentativo fosse quello di insabbiare il tutto, secondo un costume, ahime, tipicamente italiano.
Io , non tesserato, posso parlare anzi , riferire de relato fatti e circostanze che certamente offriranno ampi spunti di discussione e probabilmente accenderanno gli animi dei certamente tanti veri amanti della scherma,
grazie , Camillo Misuraca … vivalascherma@libero.it
Egr. Sig. MISURACA è e sarà per me un piacere ricevere le Sue riflessioni ed i Suoi contributi, naturalmente nel rispetto degli attori in causa. Non si deve giudicare ma invocare la verità: ne più e ne meno.
RispondiEliminaRINALDI