Sicuramente tutti
sanno che con il D. lgs. n. 206/2007 l’Italia ha recepito una direttiva europea
che consente a coloro che abbiano acquisito in uno dei paesi dell’Unione
europea una qualifica professionale il cui esercizio è subordinato al possesso
di uno specifico titolo di abilitazione, di svolgere quella medesima
professione in uno qualsiasi dei paesi dell’Unione, grazie ad un meccanismo di
equiparazione dei titoli professionali. La norma si applica a tutti i cittadini
dell’UE, dei paesi del SEE non appartenenti all’UE e della Svizzera, che
desiderano intraprendere una professione regolamentata, sia come lavoratori
autonomi che come dipendenti, in un paese diverso da quello in cui hanno
acquisito le loro qualifiche professionali.
La legge prevede
un sistema di riconoscimento automatico quando il professionista si sposti sul
territorio dello Stato per esercitare la professione in modo occasionale o
temporaneo, limitando, nel caso di organizzazione stabile, il riconoscimento
automatico soltanto ad alcune professioni individuate e demandando per le
restanti ad un procedimento leggermente più complesso basato essenzialmente
sulla condizione di reciprocità.
Nel gennaio 2016
il decreto legislativo n. 206/07 ha subito alcune modifiche e integrazioni, tra
cui l’inserimento tra le qualifiche professionali “della professione di maestro di scherma, allenatore, preparatore
atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”.
Per queste professioni la competenza a ricevere le domande e le dichiarazioni
ai fini del riconoscimento è attribuita al CONI.
Dunque, se fino
ad ieri un Maestro, per allenare in Italia era obbligato a conseguire il titolo
magistrale presso l’Accademia Nazionale di Scherma, oggi non è più cosi. Sarà
sufficiente avere conseguito il diritto di esercitare la professione di Maestro
di scherma in uno dei Paesi della UE, del SEE o in Svizzera, per potere essere
inserito, previa domanda al CONI, nelle liste tecniche federali.
E ciò vale per qualunque cittadino di uno dei Paesi della
UE, del SEE o della Svizzera, così come per i cittadini di Paesi terzi che
abbiano conseguito il titolo nella Ue, nel SEE o in Svizzera.
In altre parole,
chiunque, compresi gli italiani, potrà essere inserito nelle liste tecniche
federali italiane avendo conseguito il titolo di Maestro in uno dei paesi sopra
elencati diverso dall’Italia.
Infatti la norma
vale per tutti i cittadini europei, compresi i cittadini italiani i quali, in
questo modo, sono liberi di conseguire la qualifica professionale in uno
qualsiasi dei paesi sopra elencati senza che possa essere loro inibito il
diritto di esercitare la professione in Italia.
E’ un meccanismo
che altre professioni hanno già sperimentato. Chi non ha visto quelle
pubblicità che invitano i cittadini italiani a conseguire il titolo di avvocato
in Spagna o in Romania per poi tornare ad esercitare in Italia?
Secondo alcune
statistiche il 92% degli “avvocati stabiliti” è di nazionalità italiana e di
costoro l’83% ha conseguito il titolo in Spagna ed il 4% in Romania ed è abbastanza
facile immaginare le ragioni di tale andamento statistico.
Sarà così anche
per i maestri di scherma, per gli ufficiali di gara e per gli altri soggetti
introdotti dalla recente modifica normativa? Quali sono i criteri che
consentono l’esercizio della professione di Maestro di scherma negli altri
paesi dell’Unione? Saranno più o meno selettivi dei nostri? E’ ragionevole
prevedere che la maggioranza dei “maestri di scherma stabiliti” sarà di
nazionalità italiana?
Ritengo che i
Maestri di scherma italiani abbiano diritto a conoscere sin d’ora quali siano i
termini della “concorrenza” cui da oggi vanno incontro e come sarà garantita la
qualità dei tecnici operanti in Italia.
Magari non il
Presidente uscente, che in questo ultimo spicchio di mandato sarà interamente
assorbito dalle asperità della strada per Rio, ma il prossimo Presidente dovrà
fare i conti con la nuova disciplina e, con l’ausilio dell’AIMS e
dell’Accademia, ottenere che sia assicurato il mantenimento del livello tecnico
dei Maestri Italiani.
Paola PUGLISI
Nell'articolo dell'avv. Puglisi si parla di "reciprocità", devo quindi pensare che se l'Italia accetta l'equivalente titolo di Maestri di Scherma conseguito in Francia o in Germania, gli stessi paesi accetteranno quello italiano nel loro paese?
RispondiEliminaÈ una svolta importante nelle professioni sportive, il che mi mette di buon umore da un lato, ma mi angoscia dall'altro. Che cosa accadrà ai numerosi istruttori nazionali che non hanno raggiunto il titolo di 3° livello o 4°, ma che sono iscritti alle liste federali?...sono professionisti anche loro? O sono professionisti a metà? E come si porrà la Fis o l'ANS e l'AIMS per eventuali risoluzioni? E infine, che dire dell'enorme numero di anni di insegnamento di moltissimi istruttori, che in termini sportivi, pur non facendo scuola, danno una esperienza che il corso e il tirocinio non danno e non daranno mai?
EliminaFabrizio Orsini (da facebook)
Ciao Paolo, la legge italiana ha recepito una direttiva europea cui devono adeguarsi tutti gli stati dell'Unione. Quindi in linea di principio la risposta è sì. Si tratta, poi, di verificare nel dettaglio la normativa di recepimento di ogni singolo stato. Per fare un esempio, sempre rifacendomi all'esperienza forense, ti posso dire che l'Inghilterra, a differenza nostra, non considera il titolo di avvocato esattamente equipollente a quello di sollicitor, e l'avvocato italiano che intende stabilirsi là deve comunque sostenere alcuni degli esami richiesti per diventare solicitor.
RispondiEliminaHo atteso qualche ora prima di porre i miei interrogativi nella speranza che si animasse il dibattito su un problema particolarmente serio. Qualcosa si è letto su facebook, ma non molto. Le mie domande sono:
RispondiElimina1. In una federazione sportiva dilettantistica il Dirigente Sportivo può essere retribuito? Nel caso della nostra federazione, quanto ci verrebbe a costare? La retribuzione spetterebbe solo a livello centrale? A tutto il Consiglio Direttivo o solo al Presidente?;
2. L’arbitro o giudice di gara diventa un professionista e quindi retribuito come tale?;
3. Il Maestro di scherma di scherma è da considerare un professionista? Ed in quanto tale come può assumere la carica di dirigente? Diventerebbe un controllore/controllato e dovrebbe percepire anche la retribuzione spettante al dirigente?;
4. Il CONI, ed a discesa la federazione, può rilasciare il titolo di Maestro di Scherma, e l’Accademia Nazionale di Scherma, ente morale riconosciuto dallo Stato Italiano, per Regio Decreto, al rilascio dei diplomi, potrebbe diventare un organismo del tutto inutile? Le Nazioni della UE rilasciano il titolo di Maestro di Scherma con gli stessi requisiti previsti dalla FIS?
5. La federazione ha istituito lo SNaQ, con il quale sono stabiliti gli iter formativi per il conseguimento dei vari livelli (1°- istruttore regionale; 2° - istruttore nazionale; 3° - Maestro di Scherma; 4° - tecnico di 4° livello), negli altri paesi della Comunità Europea viene adottato lo stesso sistema?;
6. E’ del tutto evidente che se negli altri paesi l’iter formativo, ovvero la valutazione per il conseguimento del titolo, fosse più leggero o elastico, nulla potrebbe vietare a che gli aspiranti sostengano gli esami in tali nazioni per poi vedersi riconosciuto il titolo in Italia. In altre parole fatta la legge trovato l’inganno.
A mio avviso c’è un po’ di confusione e troppa fretta nel recepire la norma europea, che a quanto mi è dato capire lascia ad ogni nazione la libertà di adottare criteri diversi l’una dall’altra sul rilascio del titolo, l’importante è che sia riconosciuto nell’area UE, dei paesi del SEE e della svizzera.
Domande lecite la cui risposta sarebbe interessante!
EliminaFabrizio Orsini (da facebook)
La materia e' senza dubbio molto interessante e meriterebbe un attento studio comparato sulle normative utilizzate dagli altri stati della UE sia per quanto concerne il rilascio delle qualifiche di Tecnico Sportivo sia per quanto riguarda il regime di gestione dell'associazionismo sportivo. A tal fine sarebbe utile acquisire da fonti certe le informazioni necessarie e comparare le stesse con quanto disposto dalla Convenzione di Rio del 2007.
EliminaGian Maria ACCIAI ( da facebook)
Una direttiva europea non significa che è attuata in tutta Europa, significa solo che il parlamento si è espresso su quell'argomento in quel modo. Poi ogni stato è sovrano e decide in proprio se e come recepire questa direttiva. Ne esistono altre di pari importanza come per esempio quella che dovrebbe imporre alle fatture una scadenza massima di 60 giorni, eppure è normalissimo vederne a 90,120 e anche 180 giorni (senza contare poi il fisiologico ritardo nel pagamento di ulteriori 20gg chiamato "data fattura fine mese"). Attendo il decreto attuativo e la pubblicazione in gazzetta ufficiale per capirci qualcosa.
RispondiEliminaPaolo, il fatto che altri Stati possano non avere attuato la direttiva,(ma credo sia già scaduto il termine e inoltre la direttiva è abbastanza dettagliata tanto da potere essere considerata self executing)importa poco dato che in Italia è stata recepita e quindi siamo obbligati a riconoscere i titoli conseguiti negli altri stati membri della UE. Quindi ci importa, eccome, sapere come si diventa maestro di scherma, etc, in quei paesi.
EliminaPaola Puglisi
Caro Ezio, non so se le tue domande sono rivolte a me, ma io certamente non ho titolo per rispondere a tutte.
RispondiEliminaPosso dire che gli aspetti significativi di questa legge sono, in primo luogo l'avere fatto assurgere a rango di professioni le attività di maestro di scherma, dirigente sportivo, ufficiale di gara etc. Questo significa che, da questo momento in poi, non ne sarà possibile l'esercizio se non dopo avere conseguito il titolo. Ma in Italia, per quel che ne so io, non c'è un modo per conseguire il titolo di dirigente sportivo.
Non capisco neppure cosa si intenda veramente per dirigente sportivo: manager di società sportiva, presidente federale? Se poi questa figura deve o può essere remunerata è un problema diverso, di mercato, fiscale, ma che prescinde dal riconoscimento della qualifica professionale.
In secondo luogo, la previsione di determinate qualifiche come professionali fa sorgere la necessità di istituire un albo nel quale siano obbligati ad iscriversi tutti coloro che hanno conseguito il titolo e che intendano esercitare la professione in Italia. Un albo è cosa diversa, ovviamente, dalle liste tecniche federali e probabilmente dovrebbe essere tenuto dal CONI che è l'organismo deputato a ricevere le domande dei professionisti stranieri.
Non credo che questo faccia venire meno l'utilità dell'Accademia o dell'AIMS organismi che restano insigniti dei propri compiti istituzionali, ma probabilmente una migliore risposta su questo come su altri aspetti ti verrà fornita dai vertici di questi organi e dai vertici federali i quali, sono sicura, hanno già da tempo sviscerato la questione, (immagino ancor prima che la direttiva fosse tradotta in legge).
Sicuramente la legge offre un'opportunità a tutti gli italiani che non possono o non vogliono conseguire il titolo di maestro di scherma o di ufficiale di gara in Italia, permettendo loro di ottenere il titolo all'estero e offre a tutti l'occasione di rimeditare il modo in cui deve essere da qui in poi svolta un'attività, assurta a rango di professione, e ciò in termini di doveri di perizia e diligenza e in termini di responsabilità.
Paola Puglisi