Oggi mi è stata
comunicata ufficialmente la risposta della FIS all’invito a dichiarare la
decadenza dei consiglieri Campofreda e Lauria. Prima di illustrare l’ingegnosa
argomentazione prospettata dalla federazione mi preme sottolineare che il
segretario Cannella ha precisato che il C.F. avrebbe fatto proprio il parere di
una non meglio identificata commissione “Carte Federali”. Mi sono quindi
collegato al sito internet per capirci di più, posto che non ho mai avuto
sentore dell’esistenza di una commissione denominata “Carte Federali”. Ho pensato, pertanto, che la dichiarazione
del Cannella fosse viziata da un “refuso
non sostanziale”, probabilmente suggestionato dal fatto che tale vizio, a dire della FIS, avrebbe addirittura compromesso, in un recente
passato, la carta federale fondamentale,
cioè lo STATUTO.
Ho iniziato la
lettura di questo parere procedendo dal
basso, a partire dalla firma apposta in
calce, per conoscere chi l’avesse reso, così scoprendo che è opera della commissione “Statuti e Regolamenti” presieduta dall’avv. Luca Magni e non
piuttosto, come indicato dal Cannella, della fantomatica commissione “Carte Federali”.
Non me voglia
il Segretario ma sfugge alla mia capacità di immaginazione il motivo di tale
neologismo, estraneo, fino ad oggi, al novero delle definizioni terminologiche statutarie;
ma questa è solo una premessa.
Ripercorrendo i
punti della querelle ne riassumo gli
aspetti più salienti:
- il 20 novembre 2016 Campofreda e Lauria sono stati eletti consiglieri federali;
- alla data delle elezioni entrambi rivestivano rispettivamente la carica elettiva nazionale di vicepresidente AIMS, (Lauria), e di consigliere ANS, (Campofreda);
- la duplicità dei ruoli è stata ininterrottamente mantenuta da Lauria fino ad oggi e da Campofreda fino al 28 dicembre 2016, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
- l’AIMS e l’ANS sono classificabili ed operano come “Organismi Riconosciuti dal CONI”, in quanto tali iscritte nell’apposito “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; iscrizione, si ribadisce, che “vale per il riconoscimento ai fini sportivi “ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 lett h) Statuto CONI. Dalla lettura del comma 4-bis dell’articolo 29 Statuto CONI emerge poi che l’iscrizione nel succitato Registro è atto successivo all’intervenuto “riconoscimento a fini sportivi”;
- l’art. 60, comma 4, dello Statuto federale stabilisce che la carica di Consigliere federale è incompatibile con le cariche sportive elettive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI;
- il comma 8 dello stesso articolo stabilisce la decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente nel caso in cui il soggetto in condizioni di incompatibilità ometta di esercitare l’opzione entro il termine perentorio di 15 giorni;
- per i caso in esame né Campofreda né Lauria hanno esercitato la prescritta opzione e di conseguenza, a norma di Statuto, sono automaticamente decaduti dalla carica di Consigliere federale.
Essendo queste le premesse, analizzo
di seguito le opposte ragioni espresse dalla FIS.
La Commissione Statuti e Regolamenti,
con fallace argomentazione, sostiene che sia l’ANS che l’AIMS non sarebbero
organismi riconosciuti dal CONI in quanto non classificabili quali Federazioni
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Benemerite.
Ciò vale a significare che, secondo
la Federazione, gli organismi sportivi
riconosciuti dal CONI sarebbero esclusivamente le FSN, le DSA, gli EPS e le AB.
Anche per i non addetti ai lavori è
facile rilevare come tale interpretazione sia assolutamente fuorviante poiché il
quadro normativo di riferimento non contiene alcuna definizione tecnico-giuridica
degli “organismi riconosciuti dal CONI” nel senso preteso dalla Fis,
concentrandosi soltanto sulle procedure di riconoscimento e sulla
individuazione dei relativi presupposti.
Sicché non è affatto chiaro da dove
la federazione possa trarre validi elementi di valutazione a sostegno della
propria argomentazione.
Né a supporto di tale tesi soccorre
il richiamo, operato dalla commissione federale, all’art. 6, punto 4 lett c) Statuto CONI.
Sarebbe stato sufficiente scorrere
il medesimo articolo fino alla lettera h) per comprendere che per organismi
soggetti al “riconoscimento a fini sportivi” da parte del CONI debbano intendersi
sia le FSN, le DSA, gli EPS e le AB sia le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche quali,
appunto, sono l’AIMS e l’ANS.
Particolarmente risibile è poi il
tentativo di declassare il “riconoscimento a fini sportivi” a mera iscrizione
nel registro CONI, ponendo l’accento sul conseguimento dei vantaggi fiscali. Una semplice ricognizione delle delibere
emanate dal CONI avrebbe consentito di accertare che il “riconoscimento” è un
atto amministrativo impugnabile e che il CONI ha delegato gli enti di cui
all’art. 6 lett c) soltanto per il
“riconoscimento provvisorio” riservando a sé ogni controllo finale nonché
l’adozione del provvedimento definitivo.
Ma ciò non è tutto.
Sia il parere espresso dalla
Commissione “Statuti e Regolamenti”, che la lettera di accompagnamento a firma
del segretario Cannella, lasciano intendere che il responso federale sia stato supportato
da un autorevole intervento del CONI di cui però, non vengono indicati né gli
estremi né il quesito da cui avrebbe tratto origine.
E non riesco a non nutrire dubbi sul
fatto che gli esperti giuridici CONI si
possano essere realmente espressi nel senso indicato dalla federazione.
Il richiamo ad una presunta “segnalazione”
che la Federazione avrebbe ricevuto dal CONI appare, infatti, alquanto fumosa
limitandosi ad affermare l’ovvio, cioè che l’AIMS e l’ANS “…non risultano riconosciute dal CONI in
qualità di ente di promozione sportiva né di Associazione Benemerita ai sensi
dell’art. 6 punto 4 lettera c dello statuto CONI”
Esprimo, quindi, il mio più profondo
stupore nella misura in cui la Federazione abbia addirittura scomodato il CONI
per acquisire una informazione già sotto gli occhi di tutti e non abbia invece richiesto un preciso parere
sul punto; per questo motivo, ritengo che la “segnalazione del CONI non avesse
quale specifico oggetto la decadenza dei
consiglieri Campofreda e Lauria ma, forse, qualcos’altro.
Sarebbe pertanto quanto mai opportuno che proprio il CONI
chiarisse ufficialmente i termini del suo intervento in merito a tale specifica questione.
Ciò, peraltro, è assolutamente necessario
per il fatto che, a norma dell’art. 25 dello Statuto federale, la regolare composizione
del Consiglio non può prescindere dalla figura del rappresentante dei tecnici;
sicché ove fosse comprovata, nelle opportune sedi, che il consigliere eletto in
rappresentanza dei tecnici era già decaduto ai sensi delle norme sopra
richiamate tutti i provvedimenti assunti risulterebbero affetti da nullità per
irregolare costituzione dell’organo consiliare.
Infine un accenno a ragioni di
opportunità.
A norma dell’art. 27, comma 2 n. 16,
il Consiglio Federale nomina i componenti delle commissioni operanti a supporto
della Federazione, tra cui anche quella denominata “Statuto e Regolamenti” che
ha reso il parere in questione.
E’ un dato oggettivo che tali
nomine, assolutamente discrezionali, siano adottate in virtù di un stretto rapporto
fiduciario.
Ritengo, quindi, che sarebbe stato più
giusto che il delicato parere sulla decadenza dei consiglieri Lauria e
Campofreda fosse demandato ad un soggetto esterno alla Fis, non legato da alcun
vincolo diretto o indiretto, fiduciario, gerarchico o funzionale con il
consiglio federale. Forse, più opportunamente, il consiglio federale avrebbe
potuto investire della questione il Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi
dell’art. 12bis comma 5 Statuto CONI.
Auspico, pertanto, che il Consiglio
Federale e il segretario Cannella, a riprova della piene trasparenza del loro
operato, rendano pubbliche tutte le “informazioni ricevute dal CONI” nel merito
della vicenda Campofreda/Lauria.
A. Fileccia