25 gennaio 2018

MAESTRI E TECNICI DI SCHERMA: la proposta di Gianni SPERLINGA


Considerata la totale assenza di una normativa che disciplini lo status del maestro/tecnico di scherma e di altri sport in termini assicurativi e contributivi ed in virtù delle tante e strumentali chiacchiere che si fanno sull’argomento, a volte solo a scopo elettorale, ho ritenuto proporre un ddl che possa essere discusso e approvato nella prossima legislatura. Tale proposta l'ho concordata con la Senatrice CATALFO, la quale la presenterà in Parlamento e comunque qualora non rieletta si è impegnata a farla presentare dai nuovi parlamentari del M5S.
Ritengo doveroso informare innanzitutto il nostro movimento e per farlo sintetizzo, di seguito, i passi salienti del DDL:
secondo la normativa vigente la disciplina fiscale dei compensi a sportivi dilettanti prevede un particolare tipo di tassazione variabile a seconda dell'entità del compenso percepito. Da un punto di vista previdenziale il compenso non è soggetto a contribuzione obbligatoria.
Nello sport non si può parlare di "lavoro" se non in ambito professionistico, nel variegato mondo del dilettantismo, però, enti senza scopo di lucro intrattengono rapporti di "collaborazione" a carattere oneroso la cui, a volte anche puntuale, disciplina in ambito tributario non trova analogo approfondimento sotto il profilo civilistico.
Ciò comporta delle inevitabili criticità sotto il profilo della tutela previdenziale ed assicurativa. Sul punto vedremo come l'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 917/86 preveda che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi.
Il primo problema che si deve affrontare è cosa si debba intendere per "attività sportiva dilettantistica".
Il legislatore, infatti, ha qualificato il professionismo sportivo ritenendo come tale l'esercizio di attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguano la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Tale competenza, affidata al Consiglio Nazionale, viene ribadita anche dal D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e recepita nello statuto dell'ente.
Se ne ricava che i requisiti perché si possa parlare di attività sportiva professionistica dovranno essere lo svolgimento dell'attività a titolo oneroso, con continuità in un settore dichiarato professionistico dalla Federazione di appartenenza.
Non sussiste alcune definizione di attività dilettantistica. Pertanto, dovremo ritenere che sia da considerare attività sportiva dilettantistica, per differenza, tutta quella che non è professionistica.
Ciò porta alla prima considerazione. Alla luce del nostro ordinamento positivo la distinzione tra attività sportiva dilettantistica e professionistica non assume un valore economico, ma solo di qualificazione dell'attività da parte dell'ordinamento sportivo.
Vale a dire che un'attività a carattere oneroso e continuativa, se svolta in un settore sportivo non dichiarato professionistico dalla federazione di riferimento, rimarrà attività dilettantistica in quanto, stante la natura di legge speciale (che, come tale, fa eccezione a regole generali) della Legge n. 91/1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle preleggi al Codice civile, la disciplina sul professionismo sportivo non può applicarsi "oltre i casi e i tempi in esse considerati".
La categoria è più numerosa di quanto si possa pensare: oltre ad atleti e tecnici di vertice (si pensi agli sciatori, ai tennisti, ai giocatori di pallavolo, di pallacanestro femminile, di rugby, e così via) ritroviamo i numerosi istruttori di nuoto, di scherma, di tennis, di aerobica, body building, pattinaggio, arti marziali, ecc. che operano nei vari centri sportivi italiani. Per tutti costoro sono presenti i caratteri dell'operosità e della continuità della prestazione: manca la qualifica da parte della federazione di appartenenza.
Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione, valida ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef):
·     primi E. 7.500 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef e pertanto non sono soggetti a mcsazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi;
·     Sugli ulteriori E. 20.658,28 percepiti nell'anno è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai fini Irpef, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi;
·     Sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (pari al primo scaglione dell'Irpef) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale.
In pratica, per compensi percepiti sino a € 7.500 non è dovuta alcuna imposizione ai fini delle imposte sui redditi.
Per i redditi eccedenti e sino ai € 20.658,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Tali compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi in quanto già tassati alla fonte dalla società sportiva erogante.
Per i redditi eccedenti, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e quindi tali redditi dovranno essere successivamente assoggettati ad lrpef in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d'imposta.
Infatti, ai fini della determinazione dell'Irpef per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria (in dichiarazione dei redditi), il percettore delle somme dovrà tenere conto dell'importo tassato con ritenuta d'imposta secca. In altre parole, le somme assoggettate a ritenuta d'imposta definitiva concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile, ma ai soli fini della determinazione degli scaglioni di reddito.
Infine, è bene ricordare che gli sportivi che incassano più compensi da società e associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, attraverso il modello di Certificazione Unica, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta ai fini Irpef.
Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione previdenziale separata dell'INPS (Circolare INPS n. 32 del 07/02/2001).
Queste somme non devono nemmeno essere assoggettate all'INAIL. In relazione agli obblighi assicurativi l'art. 6, comma 4, D.L. n. 115 del 30/06/2005, convertito dalla Legge n. 168/2005 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto che dovrà stabilire le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.
La norma ha inoltre previsto che, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.
La circolare ENPALS n. 13 del 07/08/2006, ha chiarito che l'esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistica posta in essere da quegli istruttori i cui compensi percepiti siano inquadrabili tra i "redditi diversi" (articolo 67, comma 1, lettera m) del DPR n. 917/86) non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
Secondo l'Enpals, però, i compensi di cui sopra sono riconducibili alla categoria dei "redditi diversi" in presenza di alcune condizioni:
·     La prima, che siano erogati da associazioni e società sportive iscritte all'apposito registro CONI:
·     Poi, che siano percepiti da soggetti che non svolgano a tal fine un'attività inquadrabile nella fattispecie dell'esercizio di arti o professioni;
·     Infine, che conservino il carattere della marginalità non superando la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo annuo pari a E. 4.800,00.
Alla luce di quanto sopra esposto si vogliono proporre alcune variazione al fine di incentivare ancor più la regolarizzazione di un numero immenso di tecnici e atleti dilettantistici che non hanno alcuna copertura previdenziale e assicurativa.
Il primo punto è quello di alzare la soglia del minimale esente a € 12.000 e agli ulteriori 24.000 la seconda fascia agevolata.
In secondo luogo assoggettare a contribuzione previdenziale agevolata del 10% i compensi della seconda fascia, cioè quelli compresi tra 12.001 e 36.000.
Assoggettare ad una ritenuta a titolo di imposta le quote dei compensi eccedenti i 24.000 e fino a 36.000.
Per le quote oltre i 36.000 la ritenuta sarà a titolo di acconto e saranno assoggettati in dichiarazione dei redditi alle aliquote ordinarie. Dal punto di vista previdenziale dette quote saranno assoggettate alle aliquote ordinarie della gestione separata INPS.
Il Mio vuole essere un concreto contributo ad un problema di cui tanto si parla ed al quale nessuna soluzione è mai stata prospettata.
Gianni Sperlinga

6 commenti:

  1. Grazie Maestro Sperlinga.
    Due precisazioni dopo la Legge di Bilancio.
    LA NO TAX AREA è passata dai 7.500 € ai 10.000.
    Seconda novità riguarda l'istituzione di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361) che si concretizza nella possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile.
    La F.I.S. é preparata a queste novità?

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  2. Salve perdonatemi esco dall'argomento, anche se non troppo, trattasi di Maestro. Ma ci risiamo, il solito clan Cuomo, con la web tv come giocattolo di piaceri. la Coppa Europa di spada Femminile organizzata dal consigliere federale di Scarso, ha visto come cronista e commentatore due non giornalisti e che ovviamente fanno parte del clan Cuomo. Inutile dire uno era il fratello, onnipresente, del CT della Spada e l'altro il suo amico ed alleato.
    Ma lo vogliamo campire che la Web Tv è fatta con soldi pubblici quelli della FIS e non si possono chiamare solo gli amici propri, ma bensì dei professionisti titolati. Un giocattolo politico come sempre ed infatti non sono mancati i commenti a favore di Scarso della Fis e di Campofreda.
    Finiamola con queste cose tristi.

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  3. Silenzio Assenso per la Web Tv

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  4. http://roma.corriere.it/notizie/sport/18_gennaio_26/scherma-siglato-top-of-the-sport-che-aiuta-campioni-studiare-12178c1c-0283-11e8-b05c-ecfd90fad4de.shtml?refresh_ce-cp

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  5. "Piove sul bagnato: lagrime su sangue, sangue su lagrime".
    La Federscherma firma una convenzione per aiutare gli atleti nello studio. Il testimonial è Avola cioè un finanziere che è pagato dallo Stato. Nessun aiuto agli atleti non militari. Il maresciallo presidente ha militarizzato la Federscherma. Tutti gli atleti in nazionale sono militari. I 3 CT sono militari. I loro fedelissimi aiutanti sono militari. Il presidente dell'A.I.M.S. è un militare. Ci sono soldi unicamente per i militari.

    Atleti e tecnici civili siete degli sfigati.

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  6. Non voglio credere che la propensione ai militari sia perché esistono i 'gradi' e i sottoposti sono dediti all'obbedienza. Conferma anche della gestione militare del Consiglio Federale con un Ufficiale e tutti soldati semplici.

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