Dal
numero dei contatti sul numeratore del blog si capisce che i lettori stessero
aspettando qualcosa di interessante da parte della “Piazza”. Ebbene in tutti
questi giorni il silenzio era d’obbligo poiché venuti a conoscenza di alcune
situazioni non chiare in merito alle recenti votazioni per l’elezione dei
“Grandi Elettori”, si è rimasti in attesa che fossero espletati i dovuti
accertamenti, i quali hanno posto in evidenza tre punti meritevoli di
approfondimenti:
1. Illegittima
esclusione della candidatura del sig. Lucio Nugnes; violazione dell’art. 63,
comma 8 Statuto Fis.
2. Illegittima
inclusione nell’elenco dei tecnici aventi diritto al voto di soggetti non in
possesso dei requisiti di cui all’art. 63, comma 3, Statuto Fis.
3. Indebita
duplicazione del voto in violazione degli artt. 63 Statuto Fis, 16 d. lgs. n.
242/99 così come modificato dal D. L. n. 138/2002, 20, 21 e 22 Statuto Coni e 4
e 5 Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline associate approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale
CONI n. 1523/2014 .
In pratica, come potete leggere, è stato escluso il M°
NUGNES dalla candidatura a Grande Elettore nella categoria dei Tecnici; sono
stati ammessi a votare tecnici non aventi diritto; è stato consentito ad alcuni
tecnici di effettuare doppia votazione (Atleta/tecnico).
Da quanto è dato sapere, sarebbero circa un centinaio gli elettori che, a loro insaputa(!?) hanno esercitato il diritto di voto in maniera erronea.
E’ stato
presentato un ricorso al TRIBUNALE FEDERALE – FEDERAZIONE
ITALIANA SCHERMA, Reclamo ex artt. 63 Statuto FIS e 106 Nuovo Regolamento
Organico FIS, con il quale viene chiesta l’illegittimità dell’esclusione del
Maestro NUGNES e l’annullamento delle elezioni.
L’esperienza
acquisita non permette di nutrire una assoluta fiducia nella Giustizia
federale, ma la speranza che si voglia procedere ad un reale accertamento di
quanto denunziato è l’ultima a morire.
Probabilmente
l’inserimento di qualche elemento terzo nelle varie Commissioni verifica poteri
avrebbe potuto evitare tutto questo, evidentemente la voglia di gestire il
potere per far capire chi comanda è tanta e non ha permesso l’esercizio
democratico di un evento importantissimo come una elezione. D’altra parte
alcune situazioni a dir poco disdicevoli, quali la distribuzione di deleghe sul
seggio elettorale da parte di personaggi a libro paga della FIS o la presenza di
Dirigenti di enti estranei alla FIS stessa ma a libro paga della medesima, i
quali distribuivano le schede elettorali, magari precompilate con le crocette a
fianco di ogni nominativo, la dice lunga sui possibili vizi ed irregolarità delle
elezioni.
Che
dire? La “Piazza” ha detto la sua e voi lettori, affiliati e tesserati?
Ezio
RINALDI
Come previsto il Tribunale Federale ha motivato il provvedimento di rigetto del ricorso presentato. Le motivazioni, ad una prima lettura e fatta da uomo della strada, appaiono molto discutibili, in particolar modo per quanto attiene il primo e il terzo punto , mentre per il secondo, prestandosi a diverse letture il Tribunale ha inteso applicare una delle possibili interpretazioni. Si dice sempre che le sentenze vadano rispettate, ma essendo un verdetto di primo grado mi permetto di esprimere, ancora una volta, il mio pensiero che è quello di nutrire poca fiducia nella Giustizia Federale.
RispondiEliminaCosì come non ho pubblicato per intero il ricorso, per gli stessi motivi non lo faccio per le motivazioni, che, al pari del reclamo, occuperebbero troppo spazio. Affinché possa esprimere compiutamente la mia opinione, attendo di sapere se vi sarà un appello agli Organi di Giustizia del CONI o se la vicenda finisce qui.