21 luglio 2018

RESTRIZIONI ANTICONCORRENZIALI: intervento dell'AGCM

Alcuni commenti agli articoli BREVE ANALISI DEL BLOG e LETTERA DI SCARSO 2004, in relazione ad ingiustificate restrizioni poste in essere da alcune federazioni, in particolare FIGC e FIT, hanno posto in evidenza problematiche inerenti la natura anticoncorrenziale dei vari bandi di ammissione ai corsi di formazione delle predette federazioni. Non è mia abitudine addentrarmi in campi ove la mia conoscenza è pari allo zero, però la lettura di tali commenti ha suscitato in me una forte curiosità tanto da indurmi ad approfondire, per quanto mi sia stato possibile, la questione. Di seguito riporto il comunicato dell’AGCM (Antitrust) con il quale informa di aver sanzionato la FIGC. per essere venuta meno alle regole della concorrenza. 
“I812 - FIGC: sanzione da oltre 3 milioni di euro per ingiustificate restrizioni all’accesso ad alcune qualifiche professionali
COMUNICATO STAMPA
FIGC: SANZIONE DA OLTRE 3MLN PER INGIUSTIFICATE RESTRIZIONI ALL’ACCESSO AD ALCUNE QUALIFICHE PROFESSIONALI 
Con provvedimento del 27 giugno 2018 l’Autorità ha sanzionato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per oltre tre milioni di euro, per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), derivante dalla previsione di restrizioni all’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune specifiche figure di supporto alle squadre di calcio, in particolare: i Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva, che curano gli assetti organizzativi delle squadre di calcio in ambito, rispettivamente, professionistico e dilettantistico; gli Osservatori Calcistici, che svolgono attività di scouting, e i Match Analyst, che effettuano l’analisi statistica dei dati prestazionali di singoli calciatori e squadre.  
Il procedimento è stato avviato su segnalazione e ha accertato la natura anticoncorrenziale di quanto previsto da alcuni Regolamenti federali e dai relativi bandi di ammissione ai corsi di formazione in relazione alle figure professionali sopra richiamate, a partire almeno dal 2010. In particolare, la FIGC ha stabilito un numero massimo di soggetti ammessi a partecipare ai corsi di abilitazione, unitamente a requisiti di residenza e/o cittadinanza, oltre a riservare le anzidette attività ai soggetti iscritti in appositi elenchi federali, la cui iscrizione obbligatoria è condizionata alla frequenza e al superamento dei predetti percorsi di formazione, offerti in via esclusiva dalla FIGC.
L’Autorità, ad esito del procedimento, ha rilevato l’assenza di giustificazioni oggettive sottese alle restrizioni introdotte dalla FIGC relativamente all’accesso alle specifiche figure professionali in esame, peraltro non imposte dalle federazioni internazionali di riferimento (FIFA e UEFA), né contemplate in altri ordinamenti nazionali. Pertanto, in assenza di qualsiasi copertura normativa e, anzi, in un contesto normativo di liberalizzazione delle attività economiche, l’Autorità ha ritenuto che le restrizioni accertate costituissero un’infrazione grave dell’art. 101 del TFUE e ha ritenuto di irrogare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio una sanzione di 3.330.659,69 euro, inferiore al massimo edittale di cui all’art. 15, comma 1, della L. n. 287/90.
Roma, 16 luglio 2018
Dopo la diffusione di tale comunicato i frequentatori della “Piazza” hanno scritto direttamente a me, chiedendomi informazioni su tutta la questione, in particolar modo sulla vicenda FIS/ANS. Il compito della "Piazza" è quello di informare i lettori e per rendere conseguenziale l’intero discorso, riporto di seguito i vari commenti apparsi sul blog, secondo l’ordine cronologico degli interventi:

Anonimo13 luglio 2018 07:16 - BREVE ANALISI DEL BLOG

Buongiorno Signor Rinaldi, allora è ufficiale, finalmente è finita l'epoca Scarso! Da oggi cercasi candidato disperatamente. Non so se dover ringraziare lei,il blog, i suoi amici PUGLISI, Fileccia e Seminara, ma certamente senza voi e loro adesso non saremmo a questo punto.
Ezio Rinaldi13 luglio 2018 20:59 - BREVE ANALISI DEL BLOG
Francamente non ho notizie nel senso da Lei indicato. A me risulta che Scarso presenterà la propria candidatura per il 5° mandato. Potrei considerare la Sua informazione una falsa notizia.
Anonimo17 luglio 2018 10:59 – 17 luglio 2018 ore 10,59 su LETTERA DI SCARSO 2004
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito che l’obbligo di seguire i percorsi formativi definiti in via esclusiva da una Federazione non è compatibile con le regole di concorrenza, in quanto l’esclusiva nella formazione risulta andare ben oltre quanto strettamente necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva, come invece richiesto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Meca Medina e Majcen del 2006, per sottrarre regole federali restrittive al divieto di cui all’articolo 101 TFUE.
L’AGCM ha fatto propria la sentenza del TAR Lazio n. 37668/2010, nella quale è stata riconosciuta la natura restrittiva del divieto imposto dalla Federazione Italiana Tennis (FIT) ai circoli sportivi (nei quali si svolge necessariamente attività addestrativa e competitiva) di utilizzare personale tecnico non tesserato da tale Federazione, in quanto siffatto divieto impedisce “l’accesso a un particolare settore del mondo del lavoro a professionisti " di indiscussa capacità e "ai circoli di poter scegliere liberamente i maestri di tennis da assumere in base non solo alle capacità tecniche ma anche dei corrispettivi richiesti, con palese violazione delle leggi di mercato perché una determinata categoria professionale (i tecnici affiliati) assume nel mercato una posizione dominante e monopolistica non per condizioni obiettive e naturali, ma solo perché chi li rappresenta ritiene di essere la sola a dettare leggi sul mercato”.
La FIT e la FIS sono federazioni dilettantistiche.
Infine, occorre precisare che l’AGCOM ha contestato la regolarità di liste tecniche del tutto simili a quella tenuta da Crisci e dall’Aims. Il Garante ha condannato il calcio per elenchi nei quali “rimangono iscritti soggetti che non potrebbero competere effettivamente sul mercato, per motivi anagrafici o perché sospesi, né sembra potersi escludere che compaiano anche persone decedute, atteso che, come visto, in alcuni casi gli iscritti risultano nati negli anni ’20”.
L’AGCOM conclude che i “sistemi di formazione del documento del CONI “SNaQ”, nel quale alle Federazioni, e soprattutto al CONI, è attribuita la supervisione e il controllo della formazione (e non l’esclusiva dell’organizzazione e dello svolgimento di essa)”.
L’Accademia napoletana starà godendo, gli Enti di promozione brindano.
Ai solóni federali un bel saluto.
Ciao Ciao Ciao Crisci, Lauria, Scarso, Azzi e compagnia cantante.
Anonimo13 luglio 2018 18:20 - BREVE ANALISI DEL BLOG
Scarso neppure immagina di quali questioni dovrà rispondere nei prossimi giorni
aahhahhahhahhhahhahhhahhhahhhahhhhahhhhhhaaahhhh the fencing's values with bullying and the darkness
Ezio Rinaldi13 luglio 2018 21:00 - BREVE ANALISI DEL BLOG
Ci illumini, ci dia qualche indizio.
Anonimo17 luglio 2018 10:39 - BREVE ANALISI DEL BLOG
Buongiorno Signor Rinaldi, ripeto allora è ufficiale, finalmente è finita l'epoca Scarso!
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/I812_ch.%20istr.%20%20sanz.pdf/download.html
L'Antirust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha sanzionato la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per oltre tre milioni di euro, con provvedimento del 27 giugno 2018, per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Scarso trema perché l'Antitrust ha stabilito che "non vi possono essere autonome scelte delle Federazioni sportive nazionali, che si autoattribuiscono un potere regolatorio, introducendo restrizioni quantitative all’accesso e altri vincoli ingiustificati (obbligo di frequentare i corsi federali, iscrizione a Liste federali) per l’esercizio di talune attività. Ciò a beneficio di operatori economici rappresentati nei propri organi decisionali ".Con la sentenza dell’Antitrust si è sfasciato anche il connubio FISAIMS sulla gestione della formazione e certificazione dei quadri tecnici e con esso è finito il potere di condizionamento elettorale nelle Assemblee federali. Inoltre va cancellato da Statuto e Regolamento Organico l’obbligo del tecnico abilitato per le affiliazioni. Le società di scherma si affiliano, l’importante è che ci sia prova della presenza di un tecnico idoneo all’insegnamento della scherma.
Da oggi, ripeto, cercasi candidato Presidente FIS disperatamente.
Devo ringraziare lei, il blog, i suoi amici Fileccia e Seminara, ma certamente PUGLISI, che potrà divertirsi con l'Antitrust sull’applicabilità del diritto antitrust al settore dello sport (scherma, FIS/AIMS).
Al pari della FIGC, la FIS "nella sua veste di ente rappresentativo di imprese che operano sul mercato in modo indipendente e stabile, costituisce ai fini antitrust un’associazione di imprese. Per giurisprudenza costante, la nozione di associazione di impresa è ampia e prescinde dalla natura lucrativa o meno dell’attività perseguita, nonché dalla qualifica giuridica detenuta nell’ambito dell’ordinamento nazionale di appartenenza. Al riguardo, si ricordano anche i precedenti europei nel settore dello sport che qualificano le federazioni sportive (nazionali o internazionali) come associazioni di imprese, se non addirittura come esse stesse imprese”.
Sulla base di quanto precede, i regolamenti della FIS e i bandi conseguentemente adottati possono essere oggetto di istruttoria dell’Antitrust e sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come decisioni di associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
L’Antitrust ha sentenziato che non può rilevare quanto sostenuto da FIGC in riferimento al ruolo pubblicistico attribuito alle federazioni sportive dall’articolo 23 dello statuto del CONI, che, coerentemente all’articolo 15 del Decreto Legislativo. n. 242/1999, enumera le specifiche attività aventi tale connotazione.
Nel caso di specie, l’Antitrust ha ricordato che i Regolamenti e i bandi di cui trattasi intervengono a disciplinare in maniera ingiustificatamente restrittiva un’attività economica di prestazione di servizi e non assumono pertanto la valenza pubblicistica delle discipline puramente sportive invece tese, come tali, a garantire la regolarità delle competizioni.
Paolo Cuccu17 luglio 2018 21:10 - BREVE ANALISI DEL BLOG
Forse le sfugge che noi facciamo scherma e non calcio.
Buongiorno Signor Cuccu
l’AGCM ha sanzionato la FIGC per pratiche scorrette. Il tema non è affatto nuovo e, richiamando precedenti decisioni emesse in tale senso dall'AGCM (provvedimento n. 18285 contro la Federazione Italiana Sport Equestri - FISE), investe in pieno il comportamento adottato da tutte le FSN in materia di formazione, regolamenti, corsi, bandi e rilascio di qualifiche per tecnici sportivi.
Tra i principi cardine di uno Stato di Diritto vi è la “certezza” del suo ordinamento giuridico. Certezza che, in concreto, pur essendo la meta, non sempre è raggiungibile perché la norma, anche quella apparentemente più chiara e più semplice, è suscettibile di interpretazioni molteplici.
La “certezza”, quindi, è affidata anche all’opera dell’AGCM, oltre che a quella del Legislatore attraverso la produzione normativa.
L’AGCOM basa la sua ratio decidendi nell’interpretazione che di simili questioni la stessa AGCOM ha dato in precedenza con riferimento ai fatti di causa.
Questo recente provvedimento dell’AGCM rileva principalmente per tre ragioni. L’AGCM ha poteri ispettivi invasivi attraverso i quali può recuperare informazioni e documenti rilevanti, altrimenti non ottenibili da un privato (tesserato FIS). Il provvedimento di condanna antitrust costituisce prova della condotta illecita nel procedimento di risarcimento del danno esperito dai soggetti danneggiati (tesserati FSN). Ancora più rilevante, l’AGCM ha stabilito che tutte le FSN (FIS) non possono comportarsi come si è comportata la FIGC.
Il beneficio che l’utente (tesserato FIS) trae dall’intervento antitrust, non è quindi nella sanzione irrogata, che rimane nelle casse dell’AGCM, bensì nell’opportunità’ di utilizzare il provvedimento AGCM come prova della condotta illecita tenuta dalla FIGC ma anche da altre FSN (FIS) se le FSN hanno fatto ricorso a medesime irregolarità.
Lo chiarisce una sentenza della Cassazione prima, e il d.lgs n. 3/2017 di recepimento della direttiva n. 2014/104/CE, poi.
La questione FIS-ANS assume ora una diversa posizione giuridica per tre ragioni. Il provvedimento dell’AGCOM può essere portato all’attenzione del TAR, nella causa FIS-ANS. Il provvedimento dell’AGCOM può essere portato all’attenzione del CONI per il suo esercizio di vigilanza. Ancora più rilevante, l’AGCOM può essere attivata dall’ANS e da tutti i tesserati FIS che ritengono irregolari regolamento scuola magistrale, bandi e diplomi magistrali FIS.
Credo, e vorrei che qualcuno confutasse le tesi su riportate, la questione sia molto, ma molto, seria e che la FIS si sia infilata in un cul-de-sac. D’altra parte quando si crede di poter fare tutto in nome del potere gestito, si incorre in disavventure di questo genere. Il futuro ci darà l’esito di quanto segnalato, però mi faccio una domanda:” Ma qui il Procuratore federale può prendere l’iniziativa di aprire un fascicolo ed accertare internamente come stanno le cose? Oppure sarà necessario proseguire nelle sedi appropriate?”
Ezio RINALDI

66 commenti:

  1. La sindrome Hubris è caratterizzata da comportamenti arroganti e ispirati a presunzione, che si accompagnano ad una preoccupazione maniacale per la propria immagine. Il termine Hubris infatti deriva dal greco e il suo significato indica presunzione, arroganza e orgoglio. Secondo gli psicologi questo quadro mentale si presenta il più delle volte nelle persone che gestiscono il potere, specie se ciò si protrae nel tempo.
    Difatti sarebbe proprio un’ “intossicazione da potere” a scatenare la sindrome; Il quadro psicologico può affievolirsi e persino e persino scomparire quando la persona perde la sua posizione sociale. Per poter parlare di “sindrome hubris”, devono essere presenti almeno dei sintomi. Tra essi c’è, ad esempio, la predisposizione a compiere azioni che mettano se stessi in buona luce; un’esagerata preoccupazione per la propria immagine; un’esaltazione del senso delle proprie azioni quando se ne parla; una fiducia eccessiva nei propri giudizi, e la conseguente scarsa considerazione per i consigli e le critiche degli altri.
    Vi ricorda qualcuno?

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  2. Le restrizioni anticoncorrenziali sono una materia complessa che va maneggiata con cura.
    La Federscherma ha emanato un regolamento che non rende possibile l’ingresso sul mercato italiano di insegnanti di scherma diversi da quelli certificati dalla stessa federazione. Tale restrizione non appare sorretta da alcuna esigenza imperativa di interesse pubblico connessa alla struttura e al funzionamento del mercato. Tale scelta solleva un rilevante problema di proporzionalità in quanto opera una discriminazione tra gli operatori esclusivamente sulla base delle caratteristiche organizzative di chi ha rilascio l’abilitazione all'insegnamento.
    L’assenza di proporzionalità della restrizione emerge anche dal fatto che le altre forme di abilitazione all'attività di insegnamento che si è inteso escludere costituiscono una realtà concreta in differenti contesti, come ad esempio gli Stati Uniti e diversi Stati Membri dell’Unione Europea.
    L'insegnante di scherma è riconducibile alla figura di allenatore disciplinata dal sistema delle qualifiche del Comitato olimpico italiano.
    L'allenatore di scherma non è una professione regolamentata contrariamente a quanto previsto per le Federazioni sportive che hanno aderito al professionismo.
    La legge 23 marzo 1981, n°91 consente alle sole Federazioni professionistiche di rilasciare la qualifica di allenatore in regime di monopolio.
    Le Federazioni che non hanno introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico devono accettare allenatori formati da altri enti.

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    1. Li dovranno accettare, ma ciò non esclude che possano autonomamente formare i propri. Ovvero i titoli ANS si concluderà che siano accettati in FIS, ma ciò che sostiene l'ANS, cioè di avere l'esclusiva del rilascio dei titoli per legge è e resta un'affermazione priva di fondamento.

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    2. Di grazia, quale Legge dello Stato Italiano assegna alla Federazione Italiana Scherma la potestà di rilasciare Diplomi Magistrali per l'insegnamento della Scherma con la qualifica di Maestro di Scherma?
      Lo ripeto: con la qualifica di Maestro di Scherma.
      Altri come Lei (forse proprio Lei), hanno già scritto che il CONI dal 1942 avrebbe conferito questa prerogativa alla Federazione Italiana Scherma.
      Secondo questo ragionamento, dal 1942 l'ANS avrebbe perso ogni prerogativa.
      La Legge istituiva del C.O.N.I. (Legge 16 Febbraio 1942, n° 246) mai cita i Maestri di Scherma, così come non vengono mai disciplinati i Tecnici o gli Allenatori.
      Le Norme di attuazione della Legge istitutiva del CONI 16/2/1942 N° 246 (DPR 23 Marzo 1986, n° 157) non citano i Maestri di Scherma, così come non vengono disciplinati i Tecnici o gli Allenatori.
      Il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n° 242 di riordino del CONI, non cita i Maestri di Scherma, mentre vengono citati i Tecnici unicamente per la loro elezione negli Organi decisionali sportivi.
      Il Maestro di Scherma Giorgio Scarso è stato diplomato dall'ANS.
      Il Maestro di Scherma Saverio Crisci è stato diplomato dall'ANS.
      Entrambi si sono diplomati in Epoca Repubblicana non ai tempi della monarchia o del fascismo.
      Perché Scarso e Crisci non si sono diplomati Maestri di Scherma con la Federazione Italiana Scherma?

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    3. Se in una legge non c'è scritta la parola Maestro di Scherma, non significa che tale legge non valga anche per questa categoria.
      Lo sanno anche i bambini che tutte le Federazioni rilasciano i brevetti per l'insegnamento del proprio sport. Sulla base di quale legge lo fanno?
      Impegni la sua estate a dare risposta a questo quesito e avrà tutto più chiaro.

      Un indizio ..l'allenatore di danza si chiama Maestro, anche quello di tiro con l'arco.
      Eppure lo Statuto ANS prevede che l'accademia napletana oltre alla scherma si occupi pure di questa disciplina.

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  3. Lo statuto federale non consente alla federazione scherma di rilasciare diplomi magistrali: la formazione è attività distinta dall’acquisizione di una qualificazione o di un’abilitazione.

    La federazione non poteva fare quello che ha fatto indipendentemente dalla normativa comunitaria e dal trattato sul funzionamento dell’unione europea e dall’antitrust e dal tribunale amministrativo eccetera eccetera.

    La federazione scherma vincerà tante medaglie mondiali e tutto passerà nel dimenticatoio.

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  4. I tribunali se ne infischiano delle medaglie.

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  5. Caro Orazio Rinaldi, l’Antitrust non ha aggiunto alcunché.

    Sul sito CONI http://www.coni.it/it/news/primo-piano/162-coni/12751-compensi-erogati-dalle-societ%C3%A0-e-dalle-associazioni-sportive-dilettantistiche,-la-circolare-dell-ispettorato-nazionale-del-lavoro.html <>

    Le Federazioni dilettantistiche determinano le figure necessarie per garantire la pratica sportiva ma non rilasciano le qualifiche professionali.

    Nella circolare 1/2016 è chiaramente indicato che la stessa regolamentazione prevista dal decreto legislativo n. 15/2016, in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che attribuisce al CONI la competenza per il riconoscimento “delle professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”, deve essere intesa come uno strumento volto a fissare i criteri che consentono anche a soggetti stranieri la possibilità di svolgere in Italia le attività sopra elencate.

    Per il decreto legislativo n. 15/2016, il CONI si deve limitare a valutare i titoli dei soggetti stranieri che vogliono svolgere in Italia le attività di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara.

    Il CONI e la FIS non hanno nessuna competenza a regolamentare in Italia la professione di maestro di scherma.
    La regolamentazione della professione di maestro di scherma è assegnata all’ANS.

    Il CONI, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che le Federazioni costituite da sole società e associazioni sportive dilettantistiche non hanno la professione regolamentata di allenatore.

    La FIS non può rilasciare diplomi magistrali di maestro di scherma.

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    1. Frasi che di per sé, se lette singolarmente, costituiscono affermazioni decise. Ciò che manca e chele rende nulle è l'assenza di un nesso di consequenzialità logica tra l'una e l'altra. O meglio dalle premesse non scaturisce affatto in maniera così dogmatica come si vorrebbe farci credere la conclusione che "La regolamentazione della professione di maestro di scherma è assegnata all’ANS".

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    2. Lo scrive la Presidenza del Consiglio dei Ministri che "La regolamentazione della professione di maestro di scherma è assegnata all’ANS"

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    3. Lo scrive la Presidenza del consiglio in un documento che non costituisce una normativa né una Legge. Questo ormai è stato acclarato da più parti. Il misuso di tale documento ad uso e consumo di una parte per irretire il popolino è una delle classiche operazioni in stile ANS per le quali la dirigenza dell'ANS ha fatto e sta continuando a fare figuracce.

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    4. Comunque intenda quello scritto almeno contiene una indicazione precisa ed inoppugnabile. Se non valesse nulla non lo avrebbero scritto d'altronde. Inoltre non trovo in alcuno scritto ciò che la Fis sostiene e cioè che può titolare i maestri di scherma a meno che non lo abbia prodotto da sola e senza una approvazione di chicchessia. Ovviamente la ratio utilizzata in Fis per i titoli magistrali pare valere per tutto, finanche le approvazioni statutarie (passando per nomine e convenzioni o riconoscimenti vari). Insomma pur non avendo uno straccio di documento ufficiale contenente una approvazione con forza di norma la Fis fa quello che vuole. Questo ha fatto fare e continua a far fare figuracce alla Fis. Ah, mi scusi, ora ( e non solo da ora) inizia anche a far fare figuracce al Coni e al sig. Malagò.

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    5. Vale per ciò che vale, infatti, non per ciò che l'ANS vorrebbe farci credere ;)

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  6. La cosa che secondo me è veramente grave è il pregiudizio creato verso i possessori dei titoli ANS. Mi spiego meglio. Conosco dei tecnici che hanno dovuto tribolare due anni per poter essere accreditati per seguire gli allievi a Riccione perché il titolo ANS non è stato riconosciuto. Hanno dovuto sostenere nuovamente l'esame in Fis per poter ottenere il riconoscimento del 2 livello già in loro possesso. Cosa avrebbero detto o fatto i colleghi se fosse capitato a loro. Addirittura un maestro ha fatto l'esame sia in Fis che in ANS (anche questo vi sembra normale?). L'Aims, che si professa "associazione italiana maestri di scherma" cosa ha fatto per queste situazioni: ha fatto rifare l'esame. Ma a lei che cosa frega dei maestri, nemmeno è iscritta alla Fis. Grazie a tutti e speriamo che il garante sistemi anche queste distorsioni.

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    1. Può fare i nomi? Perché ciò che sostiene sembra inverosimile (confrontando le date degli esami ANS e FIS) e delle ultime due edizioni del GPG di Riccione.

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    2. Se faccio i nomi cosa vinco? Una convocazione in nazionale?
      E gli interessati cosa vincono? La necessità di fare lsame per la terza volta.

      Se le devo fare i nomi qui ad un anonimo allora lei non è nelle condizioni di fare qualcosa di utile per nessuno. Chieda a chi è preposto alla formazione.

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    3. E allora dobbiamo concludere che si tratta di una bufala. Del resto confrontando le date degli esami dell'ANS e della FIS con quelle del GPG non è possibile che si siano verificati i fatti a lei adombrati.

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    4. Certo che è una bufala come la storia dello statuto taroccato. Che c'entrano le date degli esami. Esami di marzo 2017 ANS, riccione 2017 e riccione 2018. Contento? Nono, lei vuole i nomi che può darle il settore formazione Fis.

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    5. Allora perdiamo del tempo a sbugiardare la bufala: i diplomati ANS nella sessione del 12 Marzo 2017 sono (reperibili dal sito ANS):

      BARONE ALESSANDRO
      CAMPANELLI GIUSEPPE
      CUCURACHI NICOLA CARMINE
      GASPAROTTI FILIPPO MARIA

      Per accedere al parterre di Riccione bisogna essere iscritti alla Lista Tecnica, non soltanto essere in possesso di un titolo valido. Le due cose sono diverse. Si può essere diplomati Maestri di ventesimo livello ma se non si è iscritti in LT non si è accreditati all'accesso al parterre delle gare.

      In Lista Tecnica si può essere iscritti compilando un modulo.

      Qualora la Società voglia inviare quale accompagnatore a Riccione un soggetto privo dei requisiti (Titolo e/o iscrizione alla Lista Tecnica) può farne richiesta come chiaramente indicato nella circolare di riferimento (Accesso campo gara Riccione) reperibile qui:
      http://www.federscherma.it/homepage/attivitaagonistica/attivita-olimpica/comunicati/comunicati-gare-nazionali/under-14-1/18600-com-gare-gpg-14-13-18-accesso-campo-gara-gran-premio-giovanissimi-riccione/file.html

      I soggetti in questione, quelli che secondo la bufala sarebbero stati esclusi dall'accesso al campo gara di Riccione, a prescindere dal riconoscimento o meno del titolo, potevano tranquillamente entrare nel parterre seguendo la procedura richiesta, che evidentemente ignoravano. Bastava avessero il titolo di I livello e che fossero tesserati come Atleti.

      Ora, il problema è che essi ignoravano, non che essi siano stati esclusi.

      Cordiali saluti

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  7. Sicuramente qui ci saranno giuristi esperti ma da uomo della strada mi viene subito da pensare che se l'AGCOM ha sanzionato in merito a questioni di concorrenza nelle qualifiche professionali la FIGC, che è Federazione professionistica, tutto questo discorso non c'etra nulla con la FIS che è Federazione dilettantistica, quindi al di fuori delle professioni riconosciute.
    Mi sembra la solita notizia sensazionalistica del tutto priva di fondamento o comunque di un nesso logico con le vicende FIS e ANS.
    Poi naturalmente se così non fosse mi scuserò per averlo pensato.

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    1. Carissimo, dopo aver letto il provvedimento dell'Antitrust, e non sono un giurista, dissento dalle sue affermazioni che le federazioni dilettantistiche sono al di fuori delle professioni riconosciute. Non sono d'accordo neanche sul non trovare un nesso logico con le vicende Fis e Ans.
      Mi permetto di affermare che non conviene alla Fis sostenere che l'insegnamento della scherma non è soggetto alla disciplina delle professioni regolamentate.
      L'Antitrust qualifica tutte le federazioni come imprese, perché le federazioni sono soggetti privati.
      Se c'è libera concorrenza, la Fis non può avere il monopolio della formazione o del rilascio dei diplomi magistrali. Anche un'eventuale posizione dominante della Fis sarebbe sanzionata dall'Antitrust.
      Ad oggi la Fis sostiene esattamente il contrario di quello affermato dall'Antitrust. La Fis si ritiene l'unico soggetto legittimato a formare o diplomare gli insegnanti di scherma.
      L'Antitrust ha punito la Figc per avere agito da monopolista nel settore della formazione.
      Invito tutti alla lettura del provvedimento dell'Antitrust, prima di scrivere commenti.

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    2. Al contrario, la FIS non ha mai messo nero su bianco l'affermazione di essere l'unico soggetto accreditato al rilascio dei diplomi. E' l'ANS invece che lo ha affermato a proposito di sé stessa e su questo ha imperniato addirittura un ricorso al TAR. Quindi la sentenza dell'Antitrust al massimo afferma che la FIS deve riconoscere i diplomi dell'ANS ma sbugiarda a maggior ragione l'ANS con tutti i suoi decreti reali (nel senso del Re, non nel senso che siano veritieri ahahahah!!)

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    3. Ai commentatori delle opposte fazioni desidero chiedere delucidazioni.
      Dalla lettura dei comunicati della Federscherma e dell'Accademia nazionale, mi sembra di comprendere che il ricorso al TAR, a questo punto pendente nel merito, sia stato chiesto per ottenere la pronuncia giudiziale favorevole su diverse presunte irregolarità poste in essere dalla Federscherma.
      Quali sarebbero in concreto queste irregolarità?

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    4. In concreto? Nessuna. L'ANS si sentiva lesa nella sua unicità al rilascio dei diplomi, ma la sua richiesta di sospensiva degli esami condotti dalla FIS è stata respinta dal TAR.

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    5. L'ANS ha attivato il TAR Lazio in via cautelare, formulando diverse richieste.

      Il TAR Lazio in via cautelare ha risposto esclusivamente ad una richiesta dell'ANS, che non ha accolto: non ha concesso all'ANS la sospensiva degli esami della FIS, in quanto l'ANS aveva comunque bandito i suoi.

      Il TAR Lazio in via cautelare non si è pronunciato sulle altre richieste dell'ANS: il giudizio sul provvedimento cautelare del TAR Lazio non è autosufficiente nel definire la controversia tra FIS e ANS.

      Bisogna attendere il giudizio di merito del TAR Lazio.

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    6. Il fatto che il TAR non abbia accordato all'ANS la sospensiva degli esami FIS non lascia ben sperare per l'Accademia sulle altre eventuali richieste. Se ci fosse stata una condizione di illegalità da parte FIS, la sospensiva sarebbe stata concessa come uso in questi casi.

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    7. Lasciamo giudicare il TAR.

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  8. a fini antitrust non credo esista alcuna distinzione tra federazione professionistica e federazione dilettantistica, si tratta sempre di restrizioni all'ingresso di una determinata professione, restrizioni che il diritto antitrust si prefigge di rimuovere. condivido l'idea che questo, magari non subito ma tra qualche tempo, possa diventare un problema serio

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    1. Il fatto è che quelle citate dal'Antitrust per Lega Calcio e FIGC sono professioni riconosciute. Mentre quella del Maestro di Scherma non lo è, pertanto decade il riferimento a quanto espresso dall'Antitrust a proposito di fatti che nulla c'entrano con la FIS.

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  9. Ancora!
    Il maestro di scherma è una professione riconosciuta.
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=40384

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    1. Vale per gli stranieri che vengono in Italia e vogliono vedersi riconosciuto il titolo preso all'estero. Non è una regolamentazione interna!

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    2. Ma è possibile che tutti i "filo Fis-Aims" conoscano a stento una piccola parte delle norme e anche in modo strumentale o per sentito dire? Forse è vero che in questo blog si vuole solo fare caciara per confondere i lettori. Le notizie fornite, però, sono precise e basta leggere i riferimenti.......scusate leggere è una abilità di base che si impara a scuola e non sono sicuro che tutti quelli che scrivono o fanno scrivere l'abbiano frequentata. Resta il fatto che fare le "teste di legno" riportando i "pensieri" altrui senza conoscerli a fondo provoca solo confusione. Ora scusatemi vado a ripetizione di lettura e scrittura così, magari, posso provare a rispondere alla prossima fesseria.

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    3. In risposta all'Anonimo25 luglio 2018 17:24 Vale per gli stranieri che vengono in Italia e vogliono vedersi riconosciuto il titolo preso all'estero. Non è una regolamentazione interna!

      Lei scrive "non è una regolamentazione interna"; ma cosa scrive?
      Le professioni sono regolamentate o non regolamentate.
      Se la professione è regolamentata, la Commissione Europea provvede ad inserirla nella banca dati dell'UE.
      Il maestro di scherma è professione regolamentata.
      http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=40384

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    4. Si sbaglia, la professione di maestro di scherma per il teatro è regolamentata. Non quella di allenatore sportivo di scherma.
      Il quadro normativo di riferimento citato dall'UE è chiaro. La legge 708/1947 ce lo dice chiaramente.
      Ha proprio ragione l'anonimo delle 8.23 quando dice che si parla conoscendo solo una parte, quella che più ci serve, del quadro normativo.
      Ma questa abitudine, di fare i proclami confondendo le acque snocciolando leggi a caso di cui non si conosce appieno il significato nel contesto complessivo, l'ha introdotta proprio l'ANS con i suoi ambiziosi e spericolati dirigenti che a furia di parlare hanno rotto il giochino di cui si vantavano.

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    5. Si sbaglia Lei.
      Primo, non esiste nessuna Legge 708/1947.
      Secondo, il Maestro di scherma è una professione sportiva regolamentata:legga il Decreto Legislativo 15/2016 che attribuisce al CONI le competenze previste dalla Direttiva Europea sulla circolazione in UE delle professioni regolamentate nello sport.
      Terzo, cosa c'entra il CONI con il Teatro.
      Il CONI si occupa di sport.

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    6. È stucchevole la disinformazione farta dai noti commentatori pro FisAims

      L'Unione Europea riconosce la professione regolamentata di maestro di scherma

      Così la descrive

      "È maestro di scherma chi cura la gestione della preparazione/ formazione / allenamento nella scherma nelle sue diverse forme olimpica, storica ed artistica (anche dal punto di vista psicofisico e coreografico), nel maneggio delle armi bianche e di altri attrezzi/strumenti, di singoli praticanti o gruppi (atleti/studenti/militari/artisti; squadre/classi/reparti/team), coordinando anche altre figure professionali coinvolte. Diffonde e promuove la cultura della scherma che è sport e disciplina storica e d’arte (anche marziale) aperta a tutti, volta a valorizzare le caratteristiche dei singoli ed a migliorarne il benessere psicofisico. Può operare in diversi contesti, in settori artistici, storici, sportivi, civili e nei Corpi dello Stato, che possono implicare il maneggio delle armi bianche e di altri attrezzi/ strumenti, alti livelli performativi artistici, l’agonismo sportivo ovvero le attività ludico-amatoriali.Il maestro di scherma è anche osservatore (artistico o sportivo) quando seleziona talenti per avviarli alla carriera (artistica o agonistica)"

      Ancora con la storia del teatro
      ah ah ah ah

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    7. Voglia allora spiegarci come si inquadra la legge 708/47 in questo discorso. Perché anche se Lei nel suo estratto ovviamente si guarda bene dal riportarla, è l'unico riferimento di legge citato dal documento della Presidenza del Consiglio (Piano di riforma delle professioni regolamentate) cui si appoggia la normativa Europea in merito al riconoscimento della professione di Maestro di Scherma in Italia.

      Poiché la legge 708/47 è quella che riguarda i Maestri d'arme che lavorano nel cinema e nel teatro, ovvero nel campo dello spettacolo e non in quello dello sport dilettantistico, appare chiaro che vi sia un gigantesco fraintendimento (e uso malandrino da parte dell'ANS) della normativa UE per avallare tesi che neppure su Marte accetterebbero.

      Così recita la Presidenza del Consiglio nel suo documento:

      "Percorso formativo:
      Per diventare maestro di scherma professionista, quale Maestro d’Armi di cui al D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, la normativa italiana prevede che il candidato, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, superi l’esame abilitativo presso l’Accademia nazionale di scherma di Napoli…"

      Se non ci crede o se ne era all'oscuro verifichi pure:

      https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwibgMnCsMHcAhVG3RoKHdF5DQsQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F20581%2Fattachments%2F12%2Ftranslations%2Fit%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw0EK2M9I6NuVxuN5ok52U_X

      L'unica professione di Maestro di scherma regolamentata cui possa far riferimento l'ANS è quindi quella relativa al teatro e non quella sportivo-agonistica. Per la quale invece è competente il CONI e per esso le Federazioni. Anche questo è facilmente verificabile, poiché qui è scritto chiaramente i CONI quale autorità di competenza:

      http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=40384&tab=ca


      Cordiali saluti

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    8. Anonimo28 luglio 2018 10:37 non ho trovato dove è scritto che la legge 708/47 (D.C.P.S. 16/07/1947 n.708) riguarda unicamente chi lavora nel cinema e nel teatro, ovvero nel campo dello spettacolo e non in quello dello sport

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    9. Il titolo della legge in questione è: "Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo" e contiene un elenco preciso di tutte le professioni che la legge interessa. A partire dalla versione modificata e aggiornata della Legge all' 8/1/2002 si citano:
      11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, MAESTRI D'ARMI,operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;
      20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
      22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori dipendenti delle società sportive;
      23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

      Dal punto 11) risulta chiaro, vista l'inclusione nell'elenco di figure dichiaratamente operanti nel cinema e nel teatro, che si parla unicamente dei Maestri d'arme che ivi operano.

      Se ciò non bastasse, quando l'allora ENPALS oggi sotto l'INPS, ha cercato di assoggettare a tale normativa anche gli sportivi dilettanti, tra cui i Maestri di Scherma sportiva, il CONI è intervenuto.

      L'ENPALS con circolare 13 del 7 agosto 2006 ha receduto dai suoi propositi ammettendo che solo gli sportivi, massaggiatori, istruttori e direttori tecnici (dirigenti) "che svolgono attività riconosciuta di natura professionistica dalle federazioni sportive nazionali" sono interessati dalla normativa in oggetto, espressamente escludendo tutti gli altri, compresi i Maestri di Scherma sportiva operanti nelle ASD.

      Cordiali saluti

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    10. Buona domenica, rispondo al commento di oggi delle ore 10:20.
      Le sue valutazioni sono superate dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale e dalla recentissima sentenza n. 2924/2018 della sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 20 luglio. È la prima decisione emanata, in materia di lavoro sportivo dilettantistico (Tecnici) in favore di sodalizi non lucrativi (ASD), dopo che, il 3 luglio, il sottosegretario Giorgetti aveva annunciato l’abrogazione, con il decreto “dignità”, del c.d. “pacchetto Lotti sullo sport”. Il Giudicante di secondo grado, facendo riferimento alla c.d. “normativa ENPALS”, ricorda che: “…..emerge l’obbligo contributivo a carico delle ASD nei riguardi degli istruttori di attività sportive, a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro “ poiché “…la natura professionale del compenso va riscontrata allorché emergano, in via continuativa, i seguenti indici: l’attività, quantunque esercitata in via esclusiva né preminente, sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità”. Nel caso di specie, deve essere qui ricordato il noto principio di indisponibilità della prestazione di lavoro subordinato – ribadito più volte dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 07.05.2015) – che nega al legislatore “la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”, come ad esempio l’equa retribuzione e la previdenza. Ma, forse, appare utile fare una piccola “storia” della disciplina dei compensi per attività sportive dilettantistiche. Infatti, fino al 2000, tutti gli sportivi dilettanti, compresi gli atleti, che percepivano compensi superiori ai dieci milioni di lire erano regolarmente inquadrati come lavoratori (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c.) con regolari versamenti previdenziali e assicurativi. All’epoca senza apparenti problematiche giuridiche od economiche. Al di sotto della cifra indicata veniva ritenuto una sorta di indennizzo per l’impegno sportivo, al di sopra veniva ritenuto vera e propria attività lavorativa tutelata sotto ogni profilo. La legge che trasportò nel nuovo millennio la disciplina dei compensi sportivi scelse la strada di collocarli, sotto il profilo fiscale, tra i “redditi diversi” senza adottare alcuna limitazione alla qualificazione degli stessi. Infatti il combinato disposto di cui agli articoli 67 e 69 Tuir e delle precedenti normative sopra citate disciplina, sotto il profilo fiscale, diversamente il compenso sulla base del suo ammontare ma, indipendentemente dal suo importo, anche milionario, rimane qualificato come reddito diverso. Ne conseguì che l’Inps e l’Inail cessarono di riscuotere i loro contributi, indipendentemente dall’ammontare del compenso, in quanto era venuto meno il presupposto giuridico (reddito da lavoro) che giustificava il loro intervento. E’ chiaro che oggi, alla luce sia della sentenza commentata che dell’indubbio effetto causato dall’abrogazione operata con il decreto “dignità”, se la prestazione svolta dal Tecnico in favore di un sodalizio riconosciuto ai fini sportivi si caratterizza come regolare e con compensi superiori al limite di reddito previsto per l’esclusione della dichiarazione dei redditi, si tratta di un’attività lavorativa (professionale) che comporta regolari versamenti d’imposte, previdenziali e assicurativi.

      Cordiali saluti.

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    11. Ma non dobbiamo confondere la dottrina fiscale con quella giuridica inerente il riconoscimento dei titoli. Ciò che eccede i 10000 euro è "professionale", ciò che vi rientra è dilettantistico, a prescindere dal titolo.
      Quindi appare un'evidente forzatura il richiamo dell'ANS a leggi sul professionismo che non sottostanno al titolo posseduto, ma semmai al suo impiego. Questa confusione causata dall'ANS è deleteria.

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  10. Sempre più stucchevole- la faccia finita

    Spieghi ai lettori cosa c'entra il CONI con il teatro.

    Lei ha scritto Legge 708/1947 ah ah ah
    Ora scrive D.Lgs.C.P.S.n.708/1947 ah ah ah
    Si informi meglio ah ah ah

    Il sito UE pubblica le fonti normative di ciascuna professione sportiva regolamentata - National legislation del Maestro di Scherma: R.D. 21/11/1880 - L.31/01/1992, n.138 - L. 17/10/2003, n. 280 - D.lgs. 08/01/2004 n.15.
    Aiuto, il R.D. 21/11/1880 dell'ANS ah ah ah - Insieme alle leggi del CONI, aiuto ah ah ah

    Il Maestro di scherma definito dall'UE al Title:Coach/Trainer ah ah ah

    E il dirigente sportivo, spieghi ai lettori, lei che conosce bene le leggi - Il dirigente sportivo lavora nel teatro? ah ah ah

    Il sito UE sul dirigente sportivo http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=43892-
    National legislation: Art. 3 dello Statuto del CONI - D.C.P.S. 16/07/1947 n.708 - L. 31/01/1992, n.138 - D.L. 19/8/2003 n. 220 convertito in L. 17/10/2003, n. 280 - D.lgs. 08/01/2004 n.15

    Dirigente sportivo Statuto CONI e D.C.P.S. 16/07/1947 n.708 ah ah ah
    O mio Dio il D.C.P.S. 16/07/1947 n.708 del teatro ah ah ah -

    Spieghi ai lettori ah ah ah

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    1. Il suo ripetuto ah ah ah è una forma cristallina di ignoranza che non merita spiegazione.

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    2. Lei parla dei dirigenti sportivi degli sport professionistici, che come tutti gli sportivi professionisti, ivi compresi atleti, dirigenti e allenatori di sport professionistici, sono soggetti agli obblighi ex ENPALS oggi INPS.

      Tutto ciò nulla ha a che vedere con lo sport dilettantistico di cui la FIS fa parte, con tutti i suoi derivati.

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  11. Buonasera, sono un Dottore Commercialista. Non posso esimermi dall'esprimere una opportuna osservazione ai commenti relativi alla figura del maestro di scherma che collabora con ASD. Le ASD godono di agevolazioni fiscali di rilievo. Secondo la normativa (art. 67 TUIR) ai maestri possono essere erogati compensi che costituiscono REDDITI DIVERSI; questi sono esclusi da tassazione se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 10.000, e non costituiscono presupposto per il versamento di contributi previdenziali obbligatori. Nella generalità dei casi, il maestro può legittimamente considerarsi beneficiario del regime di cui all’art. 67 TUIR, a condizione che non svolga tale attività in via professionale. L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che in ambito sportivo non bisogna fare riferimento esclusivamente alla legge 91/1981 per i termini professione, professione regolamentata, professionista, livello professionale. L’allenatore di calcio è una professione sportiva regolamentata. Gli Allenatori Professionisti 1a categoria-UEFA PRO sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. In Italia gli allenatori del calcio sono professionisti se allenano in una squadra professionistica (Leghe A, B, Pro), sono dilettanti se allenano in associazioni o in società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. In quest’ultimo caso, sono beneficiari del regime di cui all’art. 67 TUIR. La Federazioni delle arti marziali non ha aderito al professionismo ex legge 91/1981, al pari della Federazione della scherma. La stessa Agenzia delle Entrate, esaminando la problematica con riferimento a un maestro di arti marziali, ha asserito che: “Se il maestro non svolge la sua attività di insegnamento a livello professionale, si applicano le medesime disposizioni … previste per i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Nel caso, invece, fosse un maestro << professionista >>, si dovranno applicare le norme relative al lavoro autonomo”. Per chiarire la distinzione tra attività professionale e dilettantistica e sulla conseguente applicabilità o meno delle agevolazioni, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito le seguenti direttive: “con riferimento ai proventi derivanti dall’attività svolta dai maestri, è necessario sottolineare che la distinzione tra prestazioni di natura professionistica o dilettantistica deve fondarsi sul concreto manifestarsi dell’attività resa dal maestro (i parametri sono: l’abitualità, l’entità delle somme percepite, la pluralità della committenza, ecc.) non rilevando il soggetto giuridico tramite il quale viene esercitata.” Ciò premesso, appare evidente che le professioni sportive regolamentate sono tutte quelle disciplinate nel decreto legislativo 15/2016, per tutti gli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI (Federazioni aderenti o meno alla legge 91/1981). Il maestro di scherma (professione sportiva regolamentata), in caso di collaborazioni con associazioni o società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, può legittimamente considerarsi beneficiario del regime di cui all’art. 67 del TUIR, in assenza dei parametri di abitualità, di entità delle somme percepite, ecc. Anche prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15/2016, mi sono trovato professionalmente a trattare questioni di ASD che hanno dovuto cessare l’erogazione dei REDDITI DIVERSI, in quanto i loro maestri svolgevano l’attività d’insegnamento quale unica fonte di reddito. Le stesse ASD hanno valutato con il maestro i costi/benefici di un rapporto di lavoro subordinato con CCNL contributi previdenziali ex Enpals ovvero in regime di lavoro autonomo. Colgo l'occasione per ringraziarvi dell'importante lavoro che state svolgendo e che il Vostro contributo con i commenti è fondamentale per aiutare le ASD e i maestri a scegliere tra un rapporto di volontariato (con le agevolazioni dei REDDITI DIVERSI, ma entro i richiamati limiti dell’abitualità e dell’entità delle somme percepite ) o contrattuale (subordinato o autonomo). Cordiali Saluti

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    1. Confermo quanto espresso nel commento delle ore 00:24. Un noto sodalizio schermistico del Nord Est è stato condannato per non avere versato i contributi previdenziali previsti dalla gestione Enpals per gli istruttori addetti alle palestre di qualsiasi genere.

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    2. Immagino fossero dipendenti oppure avessero ecceduto i 10000 euro di compenso. Dunque non perché Maestri, ma perché al di fuori dei presupposti del lavoro sportivo dilettantistico.
      Si è iniziato a parlare della materia fiscale a discendere dal fatto che l'Accademia di Napoli fa un richiamo a leggi europee che regolamenterebbero la professione del Mastro in base alla legge che istituisce l'Enpals. Ora da quanto emerso appare evidente che tale richiamo è del tutto fuori luogo, poiché confonde il piano del riconoscimento del titolo con il piano fiscale. Da questa confusione tra professionismo e professionale nasce l'operazione che nel tempo ha portato l'ANS a assumere posizioni e perseguire strade del tutto inverosimili rispetto alla realtà diffusa delle ASD e al di fuori di quanto concerne la Federazione Italiana Scherma, il cui ambito di azione è quello delle ASD e dei compensi sportivi dilettantistici.
      Ciò che concerne il rapporto del singolo maestro o istruttore con il proprio sodalizio sportivo per quanto riguarda la natura fiscale dei suoi proventi non è affare federale e neppure dell'Accademia, che ha voluto introdursi con una chiara forzatura in un ambito che non le compete. I dirigenti ANS si sono lasciati ammagliare da chi li ha confusi con paroloni legati al tanto agognato professionismo senza rendersi conto che si confondevano con il comune desiderio di professionalità. E se la FIS non li avesse fermati per tempo avrebbero perpetrato un danno enorme per tutto il sistema organico delle associazioni schermistiche finendo per metterlo in ginocchio. Le regole contro il lavoro in nero esistono già, è sufficente applicarle senza bisogno di confonderle con il possesso del titolo "professionale".

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  12. Da anziano conoscitore della scherma, ho il sospetto che i più giovani lettori rischiano di perdersi nei commenti all'articolo sull'intervento dell'AGM, che vedono contrapporsi chi difende le tesi dell'ANS e coloro che le contestano.
    Ma per comprendere le contrapposizioni, è di aiuto la lettura delle storie della FIS e dell'ANS, non sempre conosciute, a partire dagli statuti.
    Preliminarmente, bisogna affermare un dato inequivocabile: lo sport della scherma, il maestro di scherma e l'ANS, antecedono la FIS e gli  stessi Giochi Olimpici moderni, e con essi il CIO e il CONI. E se prendiamo il CONI, come Ente di riferimento, non si può non notare che, sul suo sito internet, ricorda che quando la FIS nacque, lo fece distinguendo tra maestri e dilettanti.
    Il maestro, dunque, non era un dilettante, quantomeno alla nascita della FIS.
    Non lo poteva essere, perché la FIE considera ancora oggi il maestro d'armi un professionista. E a questo professionista, la FIE pone addirittura dei limiti vessatori, non applicabili in Italia: il maestro che vive dei compensi derivanti dall'insegnamento, non può essere Presidente, Consigliere, Segretario o Tesoriere di una Federazione nazionale.
    Ma torniamo in Italia: dalla caduta del fascismo, con l'avvento della Repubblica e sino al 2011, gli statuti della FIS, senza soluzione di continuità, riportavano che l'ANS, per legge, rilasciava i diplomi magistrali.
    Il 2011 è un anno spartiacque: Scarso fa eliminare nello statuto FIS, che l'ANS rilasciava i diplomi per legge, e, contemporaneamente, inserisce un nuovo articolo, che assegna alla FIS il potere di approvare lo statuto dell'ANS. Perchè lo ha fatto? Oggi lo sappiamo.
    Sempre nel 2011, Scarso approva la trasformazione dell'AIMS in associazione sportiva dilettantistica, nonché la sua iscrizione al Registro ASD del CONI, come società affiliata non alla FIS, ma ad un Ente di promozione sportiva.
    L'AIMS, divenuta ASD, per ottenere le note agevolazioni fiscali, non può più fare proprie le istanze professionali, che avevano caraterrizzato la sua origine e storia di associazione di categoria. Se l'AIMS è un'associazione dilettantistica, i maestri di scherma devono essere dilettanti.
    Se non si conoscono questi fatti oggettivi, non si comprendono le posizioni di coloro che difendono le tesi dell'ANS e di chi le avversa.
    Cordiali saluti.

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    1. Di oggettivo c'è che la storia è storia e certamente avrà i suoi perché, ma l'analisi giudiziaria delle vicende ANS/FIS deve essere limitata al presente.
      Non si fanno le sentenze sulla base della storia, ma della normativa presente. Che l'ANS sia nata prima del CONI e prima della FIS poco o nulla sposta rispetto al problema che oggi essa non è titolata in via esclusiva al rilascio dei diplomi magistrali come invece sostiene e vorrebbe farci credere.

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    2. Fa piacere che non si obietta l'analisi storica e gli scenari conseguenti, ai fini delle responsabilità di quanto è accaduto.
      Cordiali saluti.

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    3. Perché si vive nel qui ed ora non nel passato. Ora il punto della diatriba è che la FIS è il qui ed ora, l'ANS il passato. I suoi dirigenti ne sono responsabili per le scelte scellerate che hanno fatto e che ne hanno accelerato la fine.

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    4. Caro anonimo delle ore 16,01 fa piacere leggerti poiché hai dato, con due semplici righe, la vera finalità di tutta la diatriba, ovvero l'ANS doveva essere eliminata, ma avrebbe potuto allungare i tempi se si fosse sottomessa alla FIS. Ora è tutto chiaro e tutte le questioni giuridiche possono essere messe da parte. Pertanto, mettiamola così: cara ANS il tuo destino era segnato comunque, con il tuo atteggiamento hai solamente accelerato i tempi!

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    5. Finalmente un pò di chiarezza.

      L'attacco all'A.n.s. parte da lontano, dalla riforma dello Statuto F.i.s. del 2011.

      Gli attacchi all'attuale dirigenza A.n.s. per motivare le decisioni della F.i.s. sono, dunque, pretestuosi.

      Dal 2011, Scarso voleva fare, da solo, gli esami magistrali. È di quel periodo la sua invenzione della nuova scuola magistrale: la bruttissima copia della gloriosa istituzione militare, diretta dal figlio migliore dell'Accademia di Napoli.

      I giudici diranno se lo poteva fare, se aveva questa facoltà, ma anche se lo sta facendo nei termini normativi previsti.

      Non trascuriamo questa ultima questione, che, nella fase cautelare, non è stata affrontata dal giudice.

      Alla fine, rimane un'amara constatazione: se perde, Scarso sarà ricordato per avere violato le norme; se vince, per avere ucciso l'ente che gli ha consentito di diventare presidente federale.

      Un matricidio, nella migliore delle ipotesi. Con il rischio, che, in caso di altra presidenza nel prossimo quadriennio, ci siano altri capovolgimenti.

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    6. A me viene genuinamente da ridere a leggervi. Credo che Scarso abbia ben altro da fare che fare piani per eliminare l'Ans, addirittura iniziati ben 8 anni fa??!! Per esempio condurre una delle Federazioni di maggior successo che l'Italia ha, con tutti i problemi che ciò comporta, tra cui i franchi tiratori.

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  13. Anonimo del 30/7/2018, h. 21:25,
    oltre a possedere un tuo proprio ed unico senso del ridicolo, mostri che questo è davvero ALTO, perché trovi che ci sia da ridere laddove invece c'è solo da PIANGERE!!!

    Lugete, o gentes fedelealistique, lugete.

    Gaspare Fardella

    RispondiElimina
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    1. Bentornato Fardella, si sentiva la mancanza delle sue citazioni.

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    2. Bentrovato, anonimo del 31/7/2018, h.14:17, spero che adesso possa trovare la sua serenità.
      Gaspare Fardella

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    3. Naturalmente Avvocato, finché c'è lei siamo tutti più sereni.

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  14. Meno male, sono contento per lei.
    Cordialmente.
    Gaspare Fardella

    RispondiElimina
  15. Grazie Avvocato, temevo che fosse andato in vacanza.

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  16. Accidenti quanti amici del presidente, del ct, del presidente amico del presidente. In tanta abbondanza di amicizia cominciò anche io a diventare meno severo col presidente. Forse è vero che i viaggi millemiglia non li ha fatti tutti con i soldi federali, una parte se li sarà pagati con gli ingenti risparmi sulla carta igienica.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Qui di carta igienica invece ne serve molta.

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    2. Quando si ha a disposizione una pletora di peccatori è una spesa del tutto superflua

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    3. Di superfluo c'è solo il vuoto populismo.

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    4. Slurp!!! Che delizia le penne alla bava

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    5. Invece le penne in bianco non piacciono.

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