Sulla sentenza del Tribunale federale in merito alla
questione ERRIGO, l’avvocato BONSIGNORE, atleta Master, sulla sua pagina facebook ha pubblicato una attenta valutazione sul provvedimento emesso, meritevole di
attenzione. Dopo il relativo consenso dell'autore, la riporto cosi come pubblicata sulla
piattaforma.
Ezio RINALDI
 |
avv. Riccardo BONSIGNORE ZANGHI |
"Analizziamo la sentenza Errigo (decisione n. 5
del Tribunale Federale che troverete facilmente scaricandola da sito della FIS)
al netto delle questioni procedurali sulla inammissibilità (questione
pregiudiziale dirimente che non ha impedito però al tribunale di entrare
ugualmente nel merito).
"Deve essere riconosciuto il diritto
dell'atleta a partecipare a più specialità (armi) in mancanza di espresso
divieto", esordisce la sentenza.
Un principio chiaro a tutti e cristallino che
sembrerebbe chiudere la questione, ma.....
Ma siamo in Italia e quindi c'è l'inghippo che
provo a sintetizzare e che si configura nei seguenti termini.
Leggendo la sentenza chiunque penserebbe che se il
bravissimo schermidore merita, avrebbe diritto a farsi le qualifiche di Coppa
del Mondo che, come tutti sanno, sono finalizzate a entrare in squadra per
disputare mondiali e olimpiadi.
Che bello, finalmente una sentenza che premia
la meritocrazia: un atleta ai vertici del ranking in due armi può realizzare il
doppio sogno mondiale e olimpico, come Nedo Nadi!
Ma ecco la “fregatura” che spegne subito
l'entusiasmo iniziale.
Il CT, afferma la sentenza, ha pieni poteri
discrezionali e può lasciare a casa chiunque vietandogli anche di partecipare
alle predette prove di Coppa a spese proprie pure se il/la nostro aspirante
Nedo Nadi sia ai vertici del ranking nazionale e addirittura pure se abbia
scelto di competere in un’arma sola (vedi ad es. il recente caso Tagliariol).
La sentenza quindi parla di diritti dell'atleta
che però sono soggetti alla "discrezionalità" del CT che con
valutazioni personali, non oggettive e di cui non deve rendere conto a nessuno,
come una sorta di imperatore romano, può incidere in modo definitivo sulla vita
agonistica dello schermitore/schermitrice di livello nazionale.
Il CT infatti, dice la sentenza, non ha affatto il
compito di premiare coloro che abbiano ottenuto i migliori risultati sportivi
(e ovviamente mettendoli prima nelle condizioni di ottenerli) intervenendo solo
a ragion veduta in modo oggettivo e solo in presenza di comprovati e
giustificati motivi, ma può tenere presenti cose tipo "lo stato di forma,
la compatibilità caratteriale, l'equilibrio dell'ambiente" perseguendo non
già il fine concreto di mettere chi vale nelle migliori condizioni per
esprimersi e conquistare un posto in squadra in forza dei risultati
(meritocrazia), ma il fine astratto di "ottenere i risultati migliori per
la federazione": la differenza non è di poco conto perchè al centro non
c'è il valore dell'atleta, ci sono le aspirazioni della Federazione.
Questo potere "discrezionale" del CT è
talmente invasivo e ampio che può disinvoltamente impedire all'ateta ai vertici
del ranking nazionale perfino di prendere parte alle prove di Coppa del mondo,
in definitiva, impedendogli di ottenere quei migliori risultati sportivi
rispetto alla concorrenza che dovrebbero legittimarlo alla qualifica olimpica o
alla convocazione ai mondiali.
Tornando a bomba, la sentenza corregge subito
le premesse affermando che il bellissimo principio di diritto espresso in
realtà non è valido: l'atleta non ha nessun diritto tout court di competere in
più armi in quanto questo diritto può essere vulnerato dalla Federazione per
mezzo del proprio CT titolare di "discrezionalità".
Peccato però che la discrezionalità sia la facoltà
di libera azione e decisione ma entro i limiti generali fissati dalla legge e
non la libertà di fare ciò che si vuole!
Se il CT lascia a casa uno che ha vinto le
olimpiadi ed è n. 4 del ranking per portare il n. 12 che può perdere anche con
un master perchè il n. 4 ha un brutto carattere, questa non è discrezionalità,
è sconfinamento nel campo del diritto libero dove ciascuno fa come gli pare e
diventa in definitiva abuso del diritto.
In buona sintesi, non sussiste nessun divieto a
competere in due armi a livello internazionale, ma anche no se il CT si sveglia
male avendo il potere di escludere chi voglia senza dovere dare troppe
spiegazioni.
E' la "discrezionalità" dei singoli
secondo la sentenza n. 5/2019 che prevale sul diritto, signori miei.
Alla fine della fiera questa sentenza dopo un
magnifico giro di parole afferma l'esistenza di un principio di diritto e
contemporaneamente la sua fine avendo in definitiva negato il diritto di fare
competere in due armi l'aspirante Nedo Nadi pur in mancanza di norma che lo
sancisca.
La Sibilla Cumana non avrebbe saputo fare di
meglio!
avv. Riccardo Bonsignore Zanghi"