Devo ammetterlo, non ero al corrente del ricorso dell’ANS (strano vero?), quindi, prima di affrontare l’argomento, ho ritenuto opportuno documentarmi. Ciò fatto ho avuto la certezza, se non di vivere un vero e proprio “déjà vu”, quanto meno di vedere un film già visto. Vediamo come stanno le cose.
Nel mese di dicembre 2016, esattamente il giorno 22, la FIS,
in barba alle sue stesse normative, indiceva il bando d’esame per tecnico di 2°
e 3° livello. Immediatamente, l’ ANS presentava ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio, chiedendo l’annullamento degli stessi ed in via
preliminare la sospensiva, in attesa del dibattimento.
Il TAR, con apposita “ordinanza” (e non “sentenza”)
respingeva la richiesta di sospensiva, ravvisando l’insussistenza dei
presupposti per l’afferente concessione in via d’urgenza, che si fondano - come
tutti sanno - sulla ricorrenza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum
in mora”. La FIS, ricordo bene, sventolò un tripudio di bandiere per la
vittoria (di Pirro) ottenuta e proseguì nel suo intento, facendo svolgere gli
esami. In sede dibattimentale, nel merito, il TAR riconobbe valide le
argomentazioni a supporto del ricorso, deliberando (con sentenza) l’annullamento
degli esami. A seguito di tale sentenza, sfavorevole per la FIS, questa adiva
il Consiglio di Stato, il quale si pronunciò per la validità delle tesi
dell’ANS, confermando così la sentenza del TAR del Lazio.
Questa, in breve, la storia che ora - a quanto sembra - si
ripropone tale e quale. Infatti, la FIS nel mese di aprile 2021, ha indetto il
bando ‘esame per tecnico di 2° e 3° livello, che venne tempestivamente
impugnato dall’ANS presso il TAR del Lazio, chiedendone, oltre il conseguente
annullamento, anche la preliminare “sospensiva”. Il Tribunale Amministrativo ha
rigettato l’istanza cautelare, per assenza di danno grave ed irreparabile, in
quanto “l’attività della Federazione, ove dovesse essere ritenuta illegittima
dal Giudice Amministrativo, potrebbe essere annullata dalla medesima
Federazione”.
La prima cosa che salta agli occhi è che il TAR non fa
nessun riferimento alla fondatezza del ricorso, ma semplicemente evidenzia che
non sussistono motivi di pericolo di danno grave ed irreparabile. Pertanto, ci
sono fondate ragioni per ritenere che in sede dibattimentale il provvedimento
venga ribaltato, tenendo anche presente che il TAR non potrà disconoscere (o
dimenticare) la sua stessa precedente “sentenza” del 2016; come del pari, in
caso di appello, non potrà fare il Consiglio di Stato, che non potrà non tenere
conto di quanto da lui stesso già deciso.
Per informazione si segnala che sono stati denunciati
penalmente alcuni fra quelli che hanno conseguito il titolo poi annullato: come
andrà a finire? Se dovessero essere condannati, cosa farebbero in seguito? Si
rivarrebbero sulla Fis?
In conclusione, non starei a cantare vittoria, anzi, fossi
la FIS, deciderei, in sede di
“autotutela”, e perciò autonomamente, di sospendere il bando, in attesa
delle decisioni future da parte degli Organi competenti.
Ezio RINALDI
Ciò dimostra, con evidente chiarezza, che il mio amico Azzi e l'intero CF sono molto più che dei semplici "continuatori" della precedente gestione.
RispondiEliminaMeditate, gente, meditate!
Cordialmente.
Gaspare Fardella