Dal quotidiano "La Repubblica" del 19.04.2022
"Scherma, il caso Bucca: scontro
tra tribunali sportivi e le mancanze della Federazione
di Cosimo Cito
La ricostruzione della vicenda mette in evidenza la diversa visione di Procura federale e Procura generale del Coni sul caso dell'arbitro di sciabola, accusato da una ragazza di molestie sessuali e giunto a un patteggiamento "senza incolpazione", senza cioè la pubblicazione del dispositivo della sentenza
La storia di Emanuele Bucca, l’arbitro di sciabola accusato di molestie sessuali da una aspirante collega ventenne e sotto indagine da parte della Procura di Rimini per un analogo episodio ai danni di un’atleta minorenne, rischia di provocare un terremoto all’interno dello sport italiano. In una nota la Federscherma ha ricostruito la vicenda, difendendo il proprio operato. Ma lo svolgersi dei fatti fa venire alla luce evidenti criticità nella gestione della vicenda e nei rapporti tra la propria Procura federale e la Procura generale del Coni.
La vicenda, punto per punto
Questa la ricostruzione punto per punto, utile a capire le dinamiche intercorse tra federazione e Coni, Procura federale Fis e Procura generale del Comitato olimpico italiano. Bucca ha evitato il processo sportivo appellandosi all’articolo 86 del Regolamento di giustizia FIS, che fa riferimento all’istituto del patteggiamento “senza incolpazione”, ossia senza che il dispositivo della sentenza venga reso pubblico. Nel caso di Bucca (i fatti risalgono all’ottobre 2021 e avvengono in hotel a Riccione), secondo la ricostruzione del Procuratore generale del Coni Taucer del 24 marzo 2022 in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dall’associazione ChangeTheGame il 21 febbraio 2022, avviene questo:
Il 1° gennaio 2022 il Procuratore federale della FIS informa la Procura del Coni del possibile accordo con Bucca.
Il 10 gennaio la Procura Generale del Coni riscontrava la richiesta di accordo “erroneamente nulla osservando in merito”.
Il 12 gennaio la Procura generale informa la Procura Federale di non poter aderire al patteggiamento e invita la stessa a esercitare l’azione disciplinare, mediante atto di deferimento, nei confronti di Bucca. Il segretario generale della Fis Marco Cannella nega di aver mai ricevuto questa comunicazione.
Il 21 febbraio, dopo aver ricevuto
una lettera scritta da alcuni tesserati coinvolti a vario titolo nella vicenda
di Riccione, l’associazione ChangeTheGame scrive a Taucer per far presente che
Bucca è uscito dalla vicenda con un patteggiamento senza incolpazione e una
sospensione di 30 giorni.
Il 28 febbraio la Procura del Coni scrive una nota alla FIS contestando che era impossibile non avesse ricevuto la precedente nota del 12 gennaio 2022,
comunque visibile al Procuratore federale sulla piattaforma – il database presso la Procura del Coni che contiene tutte le azioni disciplinari intraprese dai Procuratori federali delle singole federazioni-, e invitava il Presidente FIS a riconvocare il Consiglio federale per rivedere la propria decisione.
Il 18 marzo, su richiesta del Procuratore Federale, si svolge un incontro, al quale prendono parte, oltre al Prefetto Taucer, al Segretario della stessa Procura Generale dello Sport e allo stesso Procuratore Federale, anche il Presidente Federale Azzi e il Segretario Generale. il Prefetto Taucer confermava i contenuti della comunicazione del 12 gennaio 2022, ribadendo l’opportunità, vista la gravità dei fatti, che nei confronti di Bucca venisse esercitata l’azione disciplinare mediante atto di deferimento a giudizio dinanzi al Tribunale Federale.
La nota della Federscherma
Lo stesso giorno però la Procura Generale del Coni riceve da parte del Procuratore Federale – tramite inserimento sulla piattaforma informatica – la comunicazione per mezzo della quale il Presidente Federale informa che, sentito anche il Consiglio Federale in data 13 marzo 2022, confermava di non avere osservazioni da formulare in merito all’accordo e che quindi la vicenda era sostanzialmente chiusa con il patteggiamento e la sospensione di trenta giorni. In una nota la Federscherma fa riferimento a “trasparenza e senso di responsabilità” nella volontà di tutelare la presunta vittima delle molestie “per il quale è stato valutato opportuno non dare riscontro dell’accordo fra l’incolpato e la Procura”. "Se la Federscherma avesse avuto a cuore la vittima" fa notare ChangeTheGame "la sanzione patteggiata non sarebbe stata certamente di un mese soltanto"."
di Cosimo Cito
La ricostruzione della vicenda mette in evidenza la diversa visione di Procura federale e Procura generale del Coni sul caso dell'arbitro di sciabola, accusato da una ragazza di molestie sessuali e giunto a un patteggiamento "senza incolpazione", senza cioè la pubblicazione del dispositivo della sentenza
La storia di Emanuele Bucca, l’arbitro di sciabola accusato di molestie sessuali da una aspirante collega ventenne e sotto indagine da parte della Procura di Rimini per un analogo episodio ai danni di un’atleta minorenne, rischia di provocare un terremoto all’interno dello sport italiano. In una nota la Federscherma ha ricostruito la vicenda, difendendo il proprio operato. Ma lo svolgersi dei fatti fa venire alla luce evidenti criticità nella gestione della vicenda e nei rapporti tra la propria Procura federale e la Procura generale del Coni.
Questa la ricostruzione punto per punto, utile a capire le dinamiche intercorse tra federazione e Coni, Procura federale Fis e Procura generale del Comitato olimpico italiano. Bucca ha evitato il processo sportivo appellandosi all’articolo 86 del Regolamento di giustizia FIS, che fa riferimento all’istituto del patteggiamento “senza incolpazione”, ossia senza che il dispositivo della sentenza venga reso pubblico. Nel caso di Bucca (i fatti risalgono all’ottobre 2021 e avvengono in hotel a Riccione), secondo la ricostruzione del Procuratore generale del Coni Taucer del 24 marzo 2022 in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dall’associazione ChangeTheGame il 21 febbraio 2022, avviene questo:
Il 1° gennaio 2022 il Procuratore federale della FIS informa la Procura del Coni del possibile accordo con Bucca.
Il 10 gennaio la Procura Generale del Coni riscontrava la richiesta di accordo “erroneamente nulla osservando in merito”.
Il 12 gennaio la Procura generale informa la Procura Federale di non poter aderire al patteggiamento e invita la stessa a esercitare l’azione disciplinare, mediante atto di deferimento, nei confronti di Bucca. Il segretario generale della Fis Marco Cannella nega di aver mai ricevuto questa comunicazione.
Il 28 febbraio la Procura del Coni scrive una nota alla FIS contestando che era impossibile non avesse ricevuto la precedente nota del 12 gennaio 2022,
comunque visibile al Procuratore federale sulla piattaforma – il database presso la Procura del Coni che contiene tutte le azioni disciplinari intraprese dai Procuratori federali delle singole federazioni-, e invitava il Presidente FIS a riconvocare il Consiglio federale per rivedere la propria decisione.
Il 18 marzo, su richiesta del Procuratore Federale, si svolge un incontro, al quale prendono parte, oltre al Prefetto Taucer, al Segretario della stessa Procura Generale dello Sport e allo stesso Procuratore Federale, anche il Presidente Federale Azzi e il Segretario Generale. il Prefetto Taucer confermava i contenuti della comunicazione del 12 gennaio 2022, ribadendo l’opportunità, vista la gravità dei fatti, che nei confronti di Bucca venisse esercitata l’azione disciplinare mediante atto di deferimento a giudizio dinanzi al Tribunale Federale.
La nota della Federscherma
Lo stesso giorno però la Procura Generale del Coni riceve da parte del Procuratore Federale – tramite inserimento sulla piattaforma informatica – la comunicazione per mezzo della quale il Presidente Federale informa che, sentito anche il Consiglio Federale in data 13 marzo 2022, confermava di non avere osservazioni da formulare in merito all’accordo e che quindi la vicenda era sostanzialmente chiusa con il patteggiamento e la sospensione di trenta giorni. In una nota la Federscherma fa riferimento a “trasparenza e senso di responsabilità” nella volontà di tutelare la presunta vittima delle molestie “per il quale è stato valutato opportuno non dare riscontro dell’accordo fra l’incolpato e la Procura”. "Se la Federscherma avesse avuto a cuore la vittima" fa notare ChangeTheGame "la sanzione patteggiata non sarebbe stata certamente di un mese soltanto"."
Dalla pagina facebook de il cavallo rosa change the game:
" Facciamo chiarezza sulla vicenda dell'arbitro di scherma che ha patteggiato un mese di sospensione attraverso un accordo senza incolpazione con la FIS per un episodio di abusi durante un evento sportivo.
"Conseguentemente, appurate le responsabilità [...], o si dimette il Procuratore Generale del CONI o il Presidente FIS che ha firmato la nota in cui contesta il Comitato Olimpico Italiano"...
RispondiEliminaovvero, aggiungo io, proprio in virtù delle (irreali) contestazioni mosse al CONI, si commissaria la FIS: mi sembra sia l'unica opzione valida rimasta.
Meditate, gente, meditate.
Cordialmente.
Gaspare Fardella