12 aprile 2015

CAMPIONATI MONDIALI U.17 E U.20 - TASHKENT 2015


http://www.taffera.it/css/images/9.jpgConsiderato il ritardo con cui scrivo dei campionati del mondo u.17 E u.20 di TASHKENT sarebbe stato lecito pensare che, visti gli articoli che hanno preceduto l’evento e considerato le medaglie vinte, avrei messo la faccia sotto terra: un atteggiamento che non mi appartiene. Negli articoli sono state poste in evidenza alcune incongruenze nelle convocazioni, peraltro segnalate da molti genitori e da qualche maestro. Quindi nulla a che vedere con un esame sull’andamento dei predetti Campionati del Mondo.

Va subito detto che il bottino di medaglie portato a casa è di assoluto rilievo, 12 complessivamente, dando ancora una volta al mondo esterno la consapevolezza che sulla scherma si può sempre contare. Ciò non toglie che le stesse non possono nascondere alcune importanti deficienze. Gli atleti convocati hanno profuso il massimo impegno, con ciò volendo ripagare chi ha inteso dare loro fiducia. A loro vanno i miei complimenti e l’augurio di una prosecuzione di carriera sportiva ricca di soddisfazioni. Di seguito lo specchio delle medaglie vinte:

CAMPIONATI MONDIALI U.17 E U.20 - TASHKENT 2015
CADETTI
Sp.F.
Sp.M.
F.F.
F.M.
Sc. M.
Sc.F.
Sq.Sper.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
5
GIOVANI
INDIVIDUALE
 
 
 
 
 
 
Sp.F.
Sp.M.
F.F.
F.M.
Sc. M.
Sc.F.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
3
SQUADRA
 
 
 
 
 
 
Sp.F.
Sp.M.
F.F.
F.M.
Sc. M.
Sc.F.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
4
 
 
 
 
 
 
 
12
ORO
ARGENTO
BRONZO

Come si evince, a livello cadetti su 18 medaglie disponibili ne sono state vinte 5 e sono mancate la Sp.M e il F.M., mentre la gara sperimentale a squadre miste è stata fallimentare. Per i Giovani, a livello individuale è andata anche peggio, poiché, sempre su 18 medaglie disponibili, ne sono state vinte 3. In questa categoria a livello di squadra abbiamo preso 4 medaglie d’oro sulle sei disponibili: un grandissimo risultato.

Quello che deduco dai numeri è che i ragazzi, e non potrebbe essere altrimenti, data la loro giovanissima età, non hanno ancora quell’equilibrio psicofisico così importante per la gestione di un assalto. Ciò ha sicuramente influito sull’impatto alla gara, soprattutto nei cadetti: l’eccezione è rappresentata dalla DE MARCHI, la quale si è confermata, nella propria categoria come una delle più forti, se non la più forte in assoluto (l’anno scorso 1^ quest’anno 3^). I giovani hanno confermato il mio pensiero, in quanto se anche per loro vale il discorso della giovane età, a dimostrazione che il peso della responsabilità lo hanno sentito fortemente, nella gara a squadre dividendo tale peso con gli altri compagni e venendo meno tutta la responsabilità individuale, hanno sfoderato prestazioni all’altezza del loro livello tecnico. Purtroppo l’arma totalmente assente è stata la spada maschile, sia cadetti che giovani, parzialmente sp.f., quest’ultima si è rifatta alla grande vincendo l’oro a squadre. E voglio augurarmi che con tale risultato non si abbia intenzione di nascondere le grandi problematiche che il settore si porta dietro da anni: mi domando quanto dobbiamo ancora aspettare? Qualche segnale negativo perviene dal F.M. individuale cadetti; F.F. e Sc.F. giovani individuale e anche dalla Sc.M. a squadre.

Il numero di medaglie conseguite dai ragazzi hanno portato l’Italia a vincere il medagliere e la classifica per Nazioni: BRAVI!!!.

Ezio RINALDI

08 aprile 2015

I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO


Risultati immagini per giustizia sportivaSig. Rinaldi, riprendo da dove lei ha lasciato. Sa benissimo che le questioni afferenti il sistema della giustizia federale mi stanno troppo a cuore; è per questo che voglio sottoporre ai lettori del blog alcuni aspetti singolari di due provvedimenti di recente pubblicazione.


Oggetto del mio odierno argomentare sono due recenti sentenze del giudice sportivo e più esattamente i provvedimenti n. 6 e n. 10, entrambi pubblicati sul sito della Fis.

1. Il primo provvedimento, ovvero il n. 6, è quello a cui lei ha fatto accenno nel post titolato “DUE PESI E DUE MISURE”.
Si tratta della decisione che il giudice sportivo ha assunto a carico del M° Pugliese, espulso dalla competizione tenutasi a Erice il giorno 21.03.2015.
Come già osservato, il provvedimento punitivo del giudice non contiene alcun esplicito accenno nel merito della condotta illecita attribuita al M° Pugliese limitandosi ad affermare che “il prevenuto è stato espulso dalla competizione in seguito al comportamento assunto in violazione dell’art. T89 del regolamento tecnico”
Sennonché l’art. T89 del regolamento tecnico non contiene alcuna norma prescrittiva di condotte alla cui osservanza sarebbero tenuti i partecipanti ad una gara, siano essi maestri, atleti, accompagnatori o semplici sostenitori etc. etc.
Detta norma, infatti, si limita ad operare solo una ricognizione di soggetti potenzialmente responsabili, individuando nel “capo delegazione” colui che sarebbe “responsabile diretto, nei confronti della Direzione del Torneo e del Comitato Organizzatore, della disciplina, della condotta e dello spirito sportivo dei tiratori della sua delegazione”. Nulla di più.
Non è quindi comprensibile in che modo il giudice sportivo abbia fondato il suo giudizio di responsabilità facendo riferimento all’art. T89, della cui corretta applicazione, in mancanza di ulteriori dati, è lecito dubitare.
Ad oggi, il provvedimento n. 6 a firma del dott. Lo Schiavo non consente minimamente, neppure per effetto del richiamo normativo, di comprendere quale sia violazione che è stata attribuita al M° Pugliese e per la quale è stato espulso dalla gara di Erice.

2. Del tutto diversa è invece l’impostazione della sentenza n. 10, adottata nei confronti dell’atleta Gaetano Dell’Acqua.
Il giudice sportivo, questa volta, non si è certo risparmiato nel descrivere la condotta illecita che sarebbe stata consumata sul campo di gara e a causa della quale l’atleta è stato espulso dalla competizione.In questo caso bene ha fatto l’avv. Lo Schiavo a citare la norma prescrittiva (art. T87 del regolamento tecnico) in base alla quale il comportamento tenuto dell’atleta Dell’Acqua sarebbe assolutamente irregolare e suscettibile di espulsione.

3. Nella sentenza n. 6 il giudice accenna alle memorie difensive depositate dal M° Pugliese lasciando intendere, per grandi linee, che esse contengano precise accuse nei confronti del direttore di torneo e dell’arbitro in merito a supposte violazioni del codice deontologico.
L’avv. Lo Schiavo non esplicita tuttavia le violazioni deontologiche attribuite dal M° Pugliese ai due esponenti del GSA, limitandosi a rilevare potenziali responsabilità di questi ultimi, per l’accertamento delle quali ha trasmesso gli atti al presidente del GSA Paolo Azzi.

4. Seppure del tutto analoga sia la vicenda oggetto del provvedimento n. 10 ancora una volta si riscontra una diversa impostazione descrittiva ed operativa.
L’avv. Lo Schiavo, richiamando la memoria difensiva prodotta dall’atleta espulso, questa volta ne esplicita il contenuto pubblicando finanche il nome dell’arbitro la cui imparzialità e terzietà è messa in discussione.
Ma vi è di più, Il giudice, pur ravvisando la necessità di un approfondimento investigativo da parte del GSA, per l’accertamento delle eventuali responsabilità arbitrali, a differenza di quanto disposto nel caso del M° Pugliese, in fatto si è limitato a sollecitare l’ indagine della procura federale al contrario fine di accertare le responsabilità disciplinari dell’atleta per  le espressioni usate nella memoria difensiva e per le condotte illecite da questi attribuite all’arbitro.
Poste tali premesse, mi domando il motivo del diverso trattamento sia di ordine formale che di ordine sostanziale riservato ai protagonisti delle due vicende.

A. Fileccia

P.S. Sarebbe molto interessante conoscere anche il giudizio del sedicente avv. Pluchino, quale sostenitore delle ragioni della FIS. Purtroppo per lui, fino a quando non manifesterà la sua vera identità, non potrà essere ammesso alla discussione su questo blog!

02 aprile 2015

DUE PESI E DUE MISURE



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdMbUJtqUeFbG9PDo83CaNDy7XS782I074Dap4sWAH4dWw7mdYwwDal sito federale si legge dei provvedimenti disciplinari adottati da Giudice Sportivo e mi ha colpito molto la sanzione adottata a carico di un atleta – 2,5 anni di squalifica e 1.000€ di multa; un altro provvedimento vede in causa un maestro, al quale, a seguito di un cartellino nero comminatogli durante una gara, è stato inflitto una giornata di squalifica. Le norme prevedono che qualora non venga versata la multa, il tesserato rimanga inibito sino al versamento di quanto dovuto. Inoltre è facile anche l’applicazione della squalifica poiché alla FIS basta controllare le iscrizioni alle gare al fine di non farvi partecipare, come è giusto, il sanzionato. Ma come ci si comporta con il maestro che ha subito la giornata di squalifica? Egli non dovrebbe poter stazionare nel parterre del luogo di gara, ovvero deve essergli preclusa la possibilità di assistere i propri atleti. E chi dovrebbe controllare che ciò avvenga? Sicuramente il Direttore di Torneo, al quale la FIS dovrebbe comunicare la lista di coloro che sono stati sanzionati. Ebbene nella gara di San Severo, G.P.G. di sciabola, il maestro squalificato non era vicino al suo atleta, di più. Infatti lo si vede stazionare a ridosso della pedana, dare consigli e raddrizzare la lama del suo allievo senza che l’arbitro intervenga. Esiste documentazione video del fatto. A questo punto mi viene da pensare che l’applicazione delle sanzioni venga assicurata con due pesi e due misure: QUALE CREDIBILITA’ PUO’ AVERE UNA SIFFATTA GIUSTIZIA?
Ezio RINALDI