21 giugno 2017

IL NUOVO CORSO PER GLI ESAMI DI TECNICO DI SCHERMA.

Il 16 e 17 giugno a Roma, presso la palestra di scherma del Centro Sportivo Giulio Onesti si sono svolti gli esami indetti dalla federazione e la conseguente consegna dei diplomi di Istruttore di scherma di II e III livello, ovvero Istruttore Nazionale e Maestro di scherma.
Salta subito all’occhio il rilascio del diploma di Maestro di Scherma. Non è stato ancora chiarito se la FIS sia abilitata al conferimento del diploma, poiché al momento l’unico ente riconosciuto per la concessione del titolo è l’Accademia Nazionale di Scherma.
La cerimonia di attribuzione dei titoli ha visto schierati in prima fila, come in un grande evento, e non era mai avvenuto prima, tutti i protagonisti che hanno dato vita all’avvenimento: gli esponenti dell'Associazione Italiana Maestri di Scherma ed i rappresentanti della Federazione Italiana Scherma, che erano ben allineati per consegnare i diplomi ai partecipanti, i quali con tale atto venivano abilitati all'esercizio dell'insegnamento della scherma. Nulla da eccepire se non che permane il dubbio sul fatto che la federazione possa conferire il titolo di tecnico di scherma dato che tale potere non le è riconosciuto da alcuna disposizione normativa o regolamentare e che la tanto sbandierata ordinanza (e non sentenza come a torto si è detto) nulla dice a favore di tale possibilità.
Comunque un piccola curiosità mi viene in mente e cioè, nella considerazione che i migliori maestri formatori al mondo (per riconoscimento della stessa FIS) continuano ad essere estranei in questi esami e, ormai da anni, anche come docenti ai corsi, sarebbe apprezzabile conoscere il nuovo sistema di designazione degli esaminatori e dei docenti.
Ciò che la gente non sa, tanto meno i nuovi tecnici, è che qualche giorno fa era stato conferito un mandato ad un autorevole esponente dell’Accademia Nazionale di Scherma per una mediazione che potesse riaprire un dialogo finalizzato al ripristino di quella normalità per la quale i rapporti FIS/ANS erano improntati alla massima collaborazione e vicendevole riconoscimento.
Evidentemente tutto è fallito.
Non mi interessa sapere ora “il perché ed il per come” capisco solo che questa federazione ed i suoi più accaniti sostenitori hanno cancellato 150 anni di storia e di tradizioni e qui vale la pena ricordare che “chi vuol negare la propria storia non potrà costruire il proprio futuro”.
Per comprendere appieno il comportamento della FIS, bisogna interpretare l’azione che è stata portata a termine, come se si avesse fretta di chiudere e di inviare a qualcuno un messaggio del tipo “Intanto abbiamo diplomato i nostri maestri(!?!?!?) ed in futuro sarà la stessa cosa.“ Come a dire siete morti e sepolti. Un atto, nel contesto attuale, privo di lungimiranza politica, ma tant’è in Italia siamo abituati al fatto che chi comanda possa fare quel che crede senza preoccuparsi delle conseguenze. Lo fanno i nostri governati che così danno l’esempio di come si gestisce il potere. Nella storia della Federazione non era mai successo che si arrivasse a tanto.
Forse l’Accademia avrà commesso qualche torto, ma sarà stato talmente grave da causare tutto questo?. Le verità stanno sempre nel mezzo, quindi mi domando:” la FIS non ha colpe? Ha sempre agito in perfetta armonia con le norme? I recenti fatti riguardanti lo Statuto suggeriscono diversamente e la vicenda a questo proposito è ancora tutta da definire.
Ezio RINALDI

107 commenti:

  1. Non sono un avvocato, e pertanto chiedo lumi a quelli che conoscono le leggi.Ma se un diplomato FIS, a seguito di una sentenza (oppure ordinanza come citato nell'articolo) non venisse abilitato nel suo titolo che conseguenze avrebbe? M spiego meglio: se il titolo abilita all'affiliazione di una società, dandone l'appoggio assicurativo indispensabile, in caso di infortunio che succederebbe? L'infortunato potrebbe rivalersi successivamente? Il presidente dell'ASD che si affilia con questo tecnico che rischia qualora dovesse essere "disabilitato"? Lo stesso tecnico può chiedere un risarcimento danni alla FIS?

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  2. Mi stupisce che dopo tanti anni e vicende non si sia riusciti a trovare degli accordi o per lo meno a dialogare. Poi comunque mi chiedo, ma se li avesse diplomati l'accademia, alla federazione che cosa sarebbe pesato? Era solo una questione epidermica? Alla fine bastava parlarsi. Vedo però che fis e aims sono schierati da una parte, mentre dall'altra si trova l'accademia. Io personalmente sono confuso e amareggiato. Semmai dovrò schierarmi con qualcuno, penso che avrò di certo dei nemici, che a conti fatti è una vera assurdità.

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  3. Absit iniura verbis, non posso che dire:
    "Ahi, serva Italia di dolore ostello,
    nave senza nocchiere in gran tempesta,
    non donna di provincie, ma bordello".

    Non sono io che lo dico, ma Dante, nel 6° canto del Purgatorio, per cui chi volesse potrà prendersela con lui, ma non so se è tesserato.

    Ave atque vale

    Gaspare Fardella

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  4. Siate pazienti perchè più la scimmia sale in alto più espone la deficienza del suo posteriore

    aahahhahhahhahhhahhhahhhahhahahhhSTAYTUNED

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  5. la questione che ha sollevato Paolo, non è affatto da sottovalutare, quando le assicurazioni devono pagare cercano il pelo nell'uovo e questo, assomiglia più ad un trave ......auguri

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  6. Visto l'interessante e puntuale articolo nonché le giuste riflessioni dei commenti ho pensato di aggiungere un paio di elementi di valutazione ad integrazione, anche dell’art pubblicato su questo blog il 23 febbraio 2016 che correttamente riportava: l'Unione Europea ha individuato quale fonte primaria per la regolamentazione della professione di maestro di scherma il R.D. 21/11/1880 - L.31/01/1992, n.138 - L. 17/10/2003, n. 280 - D.lgs. 08/01/2004 n.15
    a fronte di quanto indicato nella DIRECTIVE 2005/36/EC ed in presenza dei requisiti dettati nel Qualification level: PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services dichiarando che
    [E' maestro di scherma chi cura la gestione della preparazione/ formazione / allenamento nella scherma nelle sue diverse forme olimpica, storica ed artistica (anche dal punto di vista psicofisico e coreografico), nel maneggio delle armi bianche e di altri attrezzi/strumenti, di singoli praticanti o gruppi (atleti/studenti/militari/artisti; squadre/classi/reparti/team), coordinando anche altre figure professionali coinvolte. Diffonde e promuove la cultura della scherma che è sport e disciplina storica e d’arte (anche marziale) aperta a tutti, volta a valorizzare le caratteristiche dei singoli ed a migliorarne il benessere psicofisico. Può operare in diversi contesti, in settori artistici, storici, sportivi, civili e nei Corpi dello Stato, che possono implicare il maneggio delle armi bianche e di altri attrezzi/strumenti, alti livelli performativi artistici, l’agonismo sportivo ovvero le attività ludico-amatoriali.Il maestro di scherma è anche osservatore (artistico o sportivo) quando seleziona talenti per avviarli alla carriera (artistica o agonistica).]
    aggiungo:
    l'Italia ha recepito nel piano di riforma delle professioni attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    [Per diventare Maestro di Scherma professionista, quale Maestro d’Armi di cui al
    D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, la normativa italiana prevede che il candidato, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, superi l’esame abilitativo presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli, al quale è possibile accedere dopo la frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica della durata di 10 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 36 mesi coerenti con le attività professionali connesse all’istruzione della lotta e del combattimento, con il controllo dell’uso delle armi bianche]...[Considerata l’adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento riforme]

    Emilio Basile

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    1. "Per diventare Maestro di Scherma professionista, quale Maestro d’Armi di cui al
      D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, la normativa italiana prevede che il candidato, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, superi l’esame abilitativo presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli"

      Il D.Lgs C.P.S. 708/1947 riguarda unicamente i lavoratori dello spettacolo, soggetti a normativa ENPALS.
      Ovvero leggasi: per diventare Maestro di scherma professionista del settore teatrale, cinematografico (non sportivo, soggetto a normativa CONI) serve il diploma dell'Accademia di Napoli.

      Cordiali saluti

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    2. Signor Basile, lei ha ragione.
      Ho fatto una verifica sul sito dell’INPS: sono pubblicati i Codici qualifica IVS previsti per i lavoratori dello spettacolo.
      I lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals si dividono in vari Gruppi di lavoratori, non soltanto quelli del cinema o del teatro.
      Tra i Gruppi di lavoratori dello spettacolo c’è il Gruppo attori, che contiene anche i maestri d’armi con codice IVS 824.
      Tra Gruppi di lavoratori dello spettacolo c’è il Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi, che contiene anche gli istruttori presso società sportive con codice 777.
      Tra gli impianti e circoli sportivi ci sono anche le società di scherma iscritte al registro CONI.
      Per la normativa italiana, il Maestro di scherma diplomato dall'Accademia di Napoli è l'unico che può lavorare come maestro d'armi nel settore dello spettacolo se ha svolto quel percorso specialistico o come maestro di scherma sportiva, quindi come istruttore lavoratore nelle società sportive oppure come maestro di scherma sportiva che decide di essere un volontario che percepisce i redditi diversi previsti per le attività dilettantistiche.
      Il regime lavorativo per il Maestro di scherma diplomato dall'Accademia di Napoli potrà essere di tipo subordinato o autonomo.
      Per i lavoratori subordinati nelle società sportive iscritte al registro del CONI, il Contratto Collettivo Nazionale è quello stipulato dalla Confederazione dello Sport.
      La FIS svolge attività unicamente dilettantistiche: il tecnico di scherma diplomato esclusivamente dalla FIS non può essere un lavoratore, ma un volontario che percepisce i redditi diversi previsti per le attività dilettantistiche.
      Signor Basile, l'INPS ha pubblicato i codici IVS su questa pagina: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=45821.
      La Confederazione dello Sport ha pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale su questa pagina: http://www.confederazionedellosport.it/contratto/.

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    3. La gestione ENPALS tutela i lavoratori sportivi soggetti a normativa CONI

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  7. La gestione ENPALS esclude totalmente gli sportivi dilettanti, ovvero operanti presso le ASD riconosciute dal CONI.

    http://www.coni.it/images/documenti/registro/2006_08_07_circolare_ENPALS_compensi_dei_direttori_tecnici_massaggiatori_istruttori_delle_societ_dilettantistiche.pdf

    http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2014/04/22/67013%20pdf.pdf

    Cerchiamo di non ingenerare fake news e false informazioni nei lettori.

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    1. Non mi sembrano fake news i post precedenti. Anche i link che lei ha postato si limitano a ricordare che i redditi diversi petcepiti da volontario in ambito dilettantistico non comportano la contribuzione a favore dell'ex gestione ENPALS. Non è invece corretta la sua affermazione quando sostiene che le ASD iscritte al Registro CONI non possano stipulare contratti con i Maestri di scherma a natura professionale....si informi e vedrà che alcune società, anche legate a dirigenti federali, non pagano i Maestri con i redditi diversi per attività dilettantistiche, ma in virtù di un contratto professionale da lavoratore dipendente. Condivido invece la sua ultima frase che ricopio: cerchiamo di non ingenerare false informazioni.

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    2. <>
      Non cerchiamo di girare la frittata.
      È fake news voler far credere ai lettori che per diventare maestri di scherma in Italia si debba per forza sottostare a questa direttiva prendendo un titolo presso l'Accademia nazionale di Napoli.
      La direttiva citata che attribuisce competenze all'accademia di Napoli riguarda unicamente i maestri professionisti dello spettacolo, come la legge del 1947 citata nella direttiva stessa dimostra senza ombra di dubbio.
      Naturalmente bisognerà discernere se il legislatore nelle sedi competenti darà ragione all'accademia nell'essere l'unica titolare del rilascio diplomi per maestri professionisti, che come lei giustamente dice saranno quelli che potranno avere presso le proprie società dei contratti da professionista, come peraltro già qualcuno fa senza bisogno di richiami a nessun tipo di direttiva e ben prima che esistessero le direttive cui ora forzatamente l'Accademia cerca di richiamarsi per attribuirsi un tono di legge.
      Questo e lo sottolineo è soltanto una mia opinione liberamente espressa ma naturalmente sarà la autorità competente a pronunciarsi in materia.
      Finora c'è una sentenza del Tar da cui sembra di capire che la presunta unicità invocata accademia in effetti non le appartenga.
      Al contrario i maestri di scherma regolarmente diplomati anche senza il titolo dell'Accademia continueranno a tutti gli effetti ad essere maestri di scherma nelle loro società in ambito CONI e potranno svolgere la professione in quanto appartenenti al regime delle Asd per quanto attualmente normato per questa particolare fattispecie di lavoratore.

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    3. Legga bene per favore.
      Ho scritto:
      La gestione ENPALS esclude totalmente gli sportivi dilettanti, ovvero operanti presso le ASD riconosciute dal CONI.
      Non ho scritto come lei dice che le ASD iscritte al Registro CONI non possano stipulare contratti con i Maestri di scherma a natura professionale.
      L'ex ENPALS e la legge che lo istituisce con tutte le successive modifiche NON riguarda gli sportivi dilettanti, con contratti da sportivi dilettanti.
      Appunto lei conferma ciò che intendevo dire.
      l'ENPALS riguarda soltanto quei maestri che hanno contratti da professionisti.
      Quindi se alla legge sull'ENPALS si attribuisce un valore fondante come richiamo per la normativa che riguarda i maestri di scherma e l'Accademia di Napoli in funzione del rilascio dei diplomi per essi qualificanti, se ne deduce che questi diplomi riguardino soltanto i maestri professionisti e che a questo sia quindi limitata la competenza riconosciuta dal legislatore all'accademia.
      Non cerchiamo altri problemi.
      Il problema era se la Federazione possa o non possa rilasciare dei diplomi. Qualcuno dice che per legge soltanto l'Accademia possa e per sostenerlo richiama la legge che invece le attribuisce competenza soltanto per i diplomi da professionisti. Una competenza limitata quindi a questa tipologia e non tout court per il diploma di maestro di scherma in assoluto.

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  8. Credo che le leggi non si debbano interpretare in maniera soggettiva e da quanto noto le interpretazioni sono assai diverse o quantomeno ognuno legge secondo una propria visione. Rimane la certezza che per la FIS i soggetti diplomati sono dei dilettanti, quindi quel diploma vale solo nel mondo sportivo. Mi domando:" se i nuovi tecnici sono dei dilettanti potranno mai aspirare ad un contratto da professionista? Ovvero potranno mai diventare Commissari tecnici? Ed i Commissari attuali, diplomati presso l'Accademia, sono in regola, visto che la FIS non riconosce i titoli rilasciati dall'Accademia? Insomma, per dirla in maniera semplice: un bel casino!

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  9. ha ragione caro Rinaldi. Le leggi si interpretano. Ha ragione che il diploma FIS vale solo nel mondo sportivo, come tutti i titoli SNaQ.
    Cosa c'entri la questione dei Commissari Tecnici proprio non capisco.
    I titoli dei diplomati ANS fino allo scorso anno, ivi compresi i CT, sono riconosciuti dalla FIS e non mi pare di aver letto da alcuna parte nemmeno l'accenno del contrario.
    Ancora una volta, non facciamo fake news. Si rischia la denuncia per aver diffuso informazioni non corrette su scala nazionale, non solo gli organi di stampa iscritti al relativo registro, ma anche i singoli cittadini.

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    1. Una grande ragione e un grande torto in questo post.
      Ha ragione che i diplomi ANS sono riconosciuti dalla FIS: lo prevede lo Statuto. Non mi sembra che lo Statuto sia stato cambiato. Quindi, ha ragione a smentire i dubbi sui CT. Ma ha torto a dire che i diplomi ANS non valgono più... perché non si può stravolgere lo Statuto con norme inferiori.
      Poi.... con che coraggioso scrive che tutti i titoli SNaQ valgono solo nel mondo sportivo! Si informi meglio e non asserisca baggianate.

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    2. Le rispondo in questo modo: cosa è cambiato dallo scorso anno ad oggi tanto da assumere la decisione di non riconoscere più il diploma ANS? In una logica elementare, se nulla è cambiato rispetto al passato anche tutti i diplomati di allora presentano delle lacune per le quali si richiederebbe un nuovo esame da parte FIS. Naturalmente tutto cio in un quadro di esasperazione della situazione. Non sarebbe meglio mettere da parte gli asti personali e guardare più alla situazione generale? E rimettere le cose al posto giusto?

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    3. Non mi sembra che la norma che Attribuisce competenza all'Accademia per il rilascio unicamente dei diplomi da maestro professionista possa essere considerata una norma inferiore allo statuto FIS. peccato che la FIS si occupi dello sport dilettantistico, per statuto. Certamente bisognerà ricondurre lo statuto ad una correttezza formale. Non si vede infatti come possa far parte di una federazione sportiva dilettantistica un ente che si chiama essere professionistico come l'Accademia di Napoli.

      Quanto ai diplomi SNaQ, che se non erro vuol dire "sistema nazionale delle qualifiche sportive" non vedo in quali altri ambiti se non quello sportivo possano avere valore.

      http://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/264.pdf

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    4. È cambiato il fatto che l'accademia di Napoli ha incominciato a professar l'idea di occuparsi del titolo di maestro professionista. La Federazione italiana scherma è invece una Federazione sportiva dilettantistica.

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    5. Che i titoli acquisiti in ambito sportivo valgano solo in ambito sportivo mi pare una cosa lapalissiana, di cui non capisco proprio il motivo del contendere. Sarebbe come avvisare i futuri medici che il titolo di studio in medicina non è valido se desiderano progettare grattacieli, perchè valido solo in ambito medico.
      Il nodo gordiano della vicenda io l'ho trovato proprio leggendo il disposto del TAR sulla richiesta di sospensione degli esami proposti dalla FIS. Il tribunale ha dato luogo a procedere in quanto, a suo giudizio, non esistono leggi che diano una esclusiva al rilascio delle qualifiche di tecnico di scherma all'Accademia Nazionale di Scherma. Premettendo che lascio ad illustri giuristi la disquisizione del fatto che tale disposto sia valido o meno alla luce del famoso Regio Decreto (mai abrogato), resta chiaro che il Tribunale abbia stabilito come non essendoci una esclusiva sia la FIS che L'Accademia hanno ragione del fare i loro esami. Quello che non si capisce è perchè davanti a tale disposizione la FIS si rifiuti di riconoscere il titolo rilasciato dall'Accademia, impedendo di fatto a tecnici abilitati di svolgere il proprio lavoro, avocando a se di fatto una esclusiva di validità che nessuna legge o tribunale ha sancito o autorizzato. Come se la città di Milano decidesse di assumere nei suoi uffici solo diplomati all'interno della sua città, disconoscendo i titoli di studio del resto d'Italia. Credo sarebbe una assurdità, almeno per me comune cittadino.

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    6. Perché una Federazione ai sensi dello Statuto Coni è titolare della formazione dei PROPRI quadri Tecnici.
      Pertanto stabilisce regole e modalità ed è libera di disconoscere chi prende un percorso formativo/certificativo esterno ad essa.
      Mai provato a farti convalidare un esame universitario in un Ateneo diverso da quello dove lo hai sostenuto? Stessa facoltà, stesso codice ministeriale per il corso...ma...se quella Università dice no è libera di farlo.

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    7. Ci indica quale articolo dello Statuto CONI fissa questi suoi principi:
      1. una Federazione è titolare della formazione dei PROPRI quadri Tecnici;
      2. una Federazione stabilisce regole e modalità ed è libera di disconoscere chi prende un percorso formativo/certificativo esterno ad essa.

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    8. all'art 3-4bis Statuto Coni

      4-bis. Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.

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    9. Anonimo dell'art 3-4bis Statuto Coni. Secondo lei questa disposizione legittima la FIS a disconoscere un percorso formativo e certificativo esterno?

      4-bis. Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. 

      Dopo la finanza creativa di Tremonti abbiamo il diritto creativo, quello che ha ispirato i refusi, le diverse versioni dei regolamenti SNAQ e da novembre ci distoglie l'attenzione dai problemi non risolti della scherma e ci fa parlare di Statuto e Accademia.

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    10. Agli anonimi del fanta diritto e del diritto creativo...di certo c'è che ad essere fantasiosa e creativa si è rivelata essere l'affermazione che l'ANS ci ha propinato per anni fino allo sfinimento, della sua unicità quale Ente deputato al rilascio dei diplomi. Il TAR pare non la pensi allo stesso modo - e questa non è fantasia.
      Certo certo, ci saranno altri gradi di giudizio, ma per il momento così stanno le cose.

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    11. Il TAR non ha negato all'ANS di essere l'unico Ente rimasto titolato per legge dello Stato al rilascio dei diplomi magistrali di Maestro di Scherma. Quest'anno la FIS ha deciso di bandire senza l'ANS esami per tecnici ai tre livelli SNAQ. Il TAR ha sostenuto in via cautelare che la FIS può farlo. Il TAR non si è ancora pronunciato sul diritto della FIS di rilasciare diplomi di Maestro di Scherma. Più lo scontro tra FIS e ANS va avanti più rischia il movimento schermistico di perdere nella sua interezza. Se è vero che sono state entrambe le parti a compiere errori, entrambe le parti devono essere ragionevoli e comporre la questione, a partire dal governo federale, perchè la FIS è un'Istituzione non un'ASD.

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    12. Se è vero che la FIS è un'istituzione, mentre l'ANS è solo una ASD è l'ANS che deve rispettare l'assetto istituzionale.

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    13. Ammettiamo che il TAR stabilisca che la FIS possa rilasciare il diploma di Tecnico di III livello Allenatore capo di scherma e che sul diploma non possa esserci scritto Maestro di Scherma. Ammettiamo che solo l'Accademia possa rilasciare il diploma di "Maestro di Scherma".
      Allora gli Istruttori l'Accademia non può farli.
      E soprattutto, una volta che ho il mio diploma con scritto Maestro di Scherma, che me ne faccio, se per insegnare scherma nelle società sportive occorre il titolo rilasciato dalla FIS.
      Ci sono Maestri di Scherma che vivono insegnando scherma al di furi delle società sportive?
      Certo, due o tre.
      Ben presto l'ANS se non rientra nei ranghi federali sarà dimenticata come un residuato storico, proprio come il suo primo presidente Luogotenente del Re Enrico Cialdini, recentemente privato della cittadinanza onoraria della città di Napoli in quanto criminale di guerra.
      Revisionismo storico...

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  10. Le leggi indubbiamente sono soggette ad un iter interpretativo al termine del quale vi è però un'interpretazione autentica. quando un ente come l'ispettorato nazionale del lavoro emette una circolare interpretativa di una normativa che lo riguarda direi che è più autentico definitivo di questo non c'è nulla.
    A meno che non vogliamo far credere ai lettori che tutti i maestri di scherma e in generale i lavoratori dello sport nelle ASD devono sottostare a obblighi di legge dai quali sono invece esclusi? Se questo è funzionale ad attestare una predominanza dell'accademia di Napoli a cui sembrerebbe che la legge citata dalla stessa Accademia attribuisca soltanto competenze in materia di lavoratori professionisti dello spettacolo sulla cui totale non appartenenza al sistema coni/federazioni/asd esiste un mare di letteratura, oppure se questa operazione denoti soltanto una profonda ignoranza rispetto agli argomenti di cui stiamo parlando questo credo che giustamente lasciamo giudicare ai lettori. È un pregio che un sito come questo consenta ai lettori di informarsi sulla realtà delle cose. Da più parti si sente dire che l'accademia di Napoli sarebbe stata esautorata ingiustamente da un atto contrario alla legge vigente. Lasciamo che le autorità competenti decidano in merito.

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    1. Lei scrive diverse inesattezze attribuendo agli autori dei precedenti post interpretazioni che invero non ritrovo.
      Nei post non si è scritto che tutti i Maestri di Scherma debbano avere un contratto di lavoro se operano all'interno di un'ASD. È la natura della prestazione del tecnico e la sua qualifica riconosciuta dallo Stato ad imporre un regime rispetto ad un altro. Se in un'ASD agisco da volontario e questa mia attività non è qualificabile come un lavoro, allora posso ricevere i redditi diversi previsti per il settore dilettantistico. Viceversa, devo essere pagato con un contratto di lavoro subordinato o autonomo. Questa è la legge. Se ho una qualifica che mi consente esclusivamente di svolgere attività dilettantistiche non potrò richiedere un contratto di lavoro come professionista.
      Infine, lei scrive che "sembrerebbe che la legge citata dalla stessa Accademia attribuisca soltanto competenze in materia di lavoratori professionisti dello spettacolo sulla cui totale non appartenenza al sistema coni/federazioni/asd esiste un mare di letteratura".
      Bene, prendiamo per buona questa sua riflessione.
      Una domanda allora: perchè il Parlamento proprio con la norma da lei ricordata ha conferito al CONI la competenza sul Maestro di scherma?

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    2. Al CONI sono state direttamente conferite le competenze sul maestro di scherma professionista, che è quello a cui attiene la normative riguardante i lavoratori dello spettacolo. Alle Federazioni direi che permangono le competenze relative ai maestri di scherma non professionisti. Ergo e pienamente giustificato che la Federazione scherma abbia avvocato a se le competenze per il rilascio dei diplomi inerenti i maestri che intendono lavorare nell'ambito sportivo del Coni all'interno delle Asd con contratti da non professionisti.
      Dunque non un abuso di potere nel togliere all'accademia una competenza, ma finalmente una chiarezza ed una distinzione tra le 2 categorie.

      http://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/264.pdf

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    3. infatti e mi sembra che, proprio in in ambito UE il Maestro di scherma è professionista se ha un titolo conforme come riportato qui:
      http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=40384&tab=general

      capisco, a questo punto, che il CONI possa riconoscere il professionista. Nella stessa norma è indicata anche l'attività olimpica (come potrà constare nel profilo professionale) per tale profilo.
      leggo male?
      EB

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    4. Legge benissimo. La normativa riguarda i maestri professionisti e loro soltanto.
      La Fis è Federazione sportiva dilettantistica.
      Che c'azzecca più l'ANS con la Fis, ora che l'ANS si inquadra nelle norme del professionismo?
      Strade diverse.

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    5. Sono felice, perché l'equivoco è chiarito. Il titolo Professionale è diverso dal regime nel quale si vuole o si sceglie di operare. Il giornalista, ad esempio, pur essendo in possesso del medesimo titolo e abilitazione può essere professionista (pagato ed inquadrato come tale) oppure pubblicista (dilettante e pagato di conseguenza). Forse quest'esempio "c'azzecca"?
      La strada è sempre la stessa.
      EB

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  11. Scusate ma mi sembra che qui si faccia confusione tra professionismo e professionalità. La maggior parte dei maestri di scherma in Italia e forse anche degli istruttori sportivi di altri sport sono Portatori di grandissima professionalità anche senza essere professionisti. Potrei sbagliarmi ma mi sembra che anche i CT non facciano questo di mestiere cioè non siano professionisti ma appartengano alle forze dell ordine o a qualche altro istituzione.
    La maggior parte dei maestri che io ho conosciuto sono insegnanti in pensione o anche insegnanti di scuola pubblica in attività, che prestano la loro opera nelle associazioni di scherma come volontari e del resto diversamente non potrebbero fare per legge.
    Se l'idea è quella che tutti i maestri di scherma siano professionisti... cioè che abbiano un regime assicurativo pensionistico, la 13ª e anche la 14ª... Scusate ma probabilmente in Italia ci sarebbero soltanto 2 o 3 società di scherma in grado di sostenere questi oneri finanziari.
    quindi prima di riformare la professione del maestro di scherma bisognerebbe semmai impegnarsi a riformare il sistema sport italiano.
    Ve lo vedete uno al volante di una 500 che fa con la bocca il rumore del motore di una Ferrari?
    A me sembra tanto che l'Accademia pensi di avere in mano una Ferrari quando invece sta ancora guidando una 500.
    Parlare di maestri di scherma professionisti nell'ambito di un sistema sportivo che è tutto tranne che legato alla figura del professionismo mi sembra proprio una operazione quasi grottesca.

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    1. Non credo si voglia obbligare nessuno, il punto resta la possibilità di operare scelte. I maestri che si spostano all'estero potrebbero optare per varie soluzioni contro una sola possibilità. inoltre in Italia non mi sembrano pochi i maestri con un contratto. Forse una mappatura della situazione sarebbe necessaria per capire quanti necessitano almeno delle informazioni essenziali.
      Il caro amico Clemente Testoni, mi pare, fosse iscritto all'ex-ENPALS e in forza di questo contrattualizzato dal suo club.
      Anche se non ho i dati credo esistano delle SRL sportive in Italia e quelle, ad esempio, potrebbero aver necessità di un professionista. ripeto, il compenso, la sua entità, sono poi un discorso diverso. Io posso scegliere, altri no e credo sia questo il nodo per una categoria. Non ne faccio una questione di ANS, FIS o altro.
      EB

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    2. Finalmente un discorso sensato.
      Fosse stato fatto sin da subito con questa chiarezza di pensiero, tutti, anche la Fis, avrebbero visto un percorso comune a favore della categoria.
      Ma tra protagonismi, messaggi incompleti e fuorvianti, proclami assordanti e snocciolamento infinito di leggi che anche chi le scriveva forse non le aveva del tutto ben capite, si è fatto il casino.
      La mi nonna avrebbe detto, chi è causa del suo male pianga se stesso.

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  12. Interessanti spunti su questo blog. Sono d'accordo che il mondo sportivo dilettantistico italiano di fatto viva grazie ai famosi 7.500. Senza questi, sarebbe tutto in nero. Non possiamo sapere quanto durerà il sistema. Di certo chi vive soltanto di questi 7.500 all'età della pensione sarà un parassita che vivrà sui contributi previdenziali versati da altri.
    Parlare ora di professionismo non ha senso nella scherma ma neanche di professionalità dei maestri.
    La professionalità è vietata espressamente dalla legge dei 7.500.
    Le attività dei maestri non devono avere natura professionale; in particolare, i compensi
    legati a tali prestazioni, per essere inquadrati come “redditi
    diversi”, i 7.500, non devono essere conseguiti nell’esercizio di arti,
    professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Si
    considerano esercitate nell’ambito di un’arte o professione tutte
    quelle attività che necessitano di conoscenze tecnico
    specialistiche direttamente collegate ad un’attività di lavorativa
    svolta abitualmente, ancorchè non prevalente. Il termine
    abitualità sta ad indicare un’attività caratterizzata da
    ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti.
    I maestri sono dilettanti e non ha senso che si parli di conoscenze tecnico specialistiche o di "contratti di lavoro per dilettanti".
    Qualcuno dice che l'inps fra qualche anno interverrà, perchè non può sostenere questo buco sociale.
    La Fis e l'Ans possono fare tutti i maestri che vogliono. La Fis non ha l'esclusiva e l'Ans neanche. I maestri dilettanti sono, quindi niente professione regolamentata, quindi libera circolazione per tutti. Altrimenti, l'autorità della concorrenza e Bruxelles interverranno, con fine dei giochi tra galletti.

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    1. Non cadiamo per favore nel solito errore di confondere professionismo, che è una forma di inquadramento giuridico, con professionalità, che è una forma di espressione della competenza.
      Lei si farebbe soccorrere da un soccorritore volontario della Croce Rossa che non svolgesse il suo compito volontario con professionalità?
      Nella scherma siamo tutti letterati, ma è proprio su questo misunderstanding linguistico tra professionismo e professionalità che l'Accademia ha ingenerato il casino ponendosi di fatto fuori dalla Federazione.

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  13. Se quello del maestro di scherma non è un mestiere, come mai allora lo Stato italiano stesso li formava nel suo seno, ovvero faceva i maestri di scherma militari? Credo perché era un mestiere a tutti gli effetti. Poi la cosa è certamente diminuita, sia per numero che per volume di affari, pertanto di fronte alle altre professioni è certamente stato ridimensionato. Oggi però, dato il volume di lavoro e i possibili guadagni potrebbe ritornare a essere un lavoro giuridicamente inquadrato in maniera corretta, con tanto di corso di formazione, diploma e albo. Di fatto c'è tutto tranne l'albo. Mi chiedo allora come mai ci si batte tanto il petto? Forse è un potere che non si vuole far crescere in ambito sportivo e lavorativo? Si vuole avere il controllo? E se si, per quale ragione? Forse se i maestri fossero indipendenti non potrebbero portare un certo numero di voti durante le elezioni federali al candidato di turno? C'è molto di cui meditare.

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  14. Scusate, ma in tutto questo ...sapete se l'accademia ha fatto una sessione di esami per istruttori di II e III Livello??? Forse mi sarà sfuggito...oppure si sono presentati zero candidati???

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    1. Nessun candidato per la scherma olimpica benché abbia ricevuto svariati contatti di candidati all'esame FIS che mi chiedevano se avessi ricevuto i documenti ed altro. Ciò dimostra solo che c'è caos e cattiva informazione su chi fa che cosa. Un aneddoto: qualche anno fa partecipai, a nome dell'ANS, a Chianciano con una presentazione che, probabilmente, era fin troppo chiara per cui è stata abolita immediatamente.
      Altro motivo di questo azzeramento dei candidati è, probabilmente, la mancata iscrizione in lista tecnica dei diplomati di marzo 2017, alcuni mi chiedono quotidianamente aggiornamenti visto che non hanno ricevuto neanche il pass per accedere al parterre del GPG di Riccione (mentre sappiamo quanti non tecnici entrano nei parterre delle gare e in particolare di quella gara).
      A qualcuno che mi chiedeva consiglio per questa sessione io stesso ho suggerito di scegliere tenendo conto di questi elementi. Anche io sono un maestro di scherma e vorrei che i miei futuri colleghi pensino all'ANS e a me non come accaparratori ma come esperti, autorevoli. Non sarà un esame in più o in meno a risolvere le cose. Dell'ANS ci si può fidare.
      Lei, comunque, a quale dei due esami avrebbe partecipato conoscendo la situazione?
      EB
      PS. Se vuole posso mandarle via mail la presentazione, se solo sapessi a chi inviarla, le garantisco l'anonimato.

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    2. ...150 anni di storia e pacifica convivenza...buttati alle ortiche per cosa? Un ideale? Una smania di protagonismo? Non siano più nel 1800...Solo nel Paese di Utòpia oggi ci potrebbero essere maestri che vivono al di fuori delle asd o della Fis. Se qualche maestro si sente frustrato perché non ha la pensione statale, pace sua, la realtà è diversa. Si potevano e questo era giusto fare grandi passi in avanti per tutta la categoria ma per farlo bisogna farlo insieme alla Fis, non contro. Se fossi il direttivo dell'Ans farei marcia indietro e mi dimetterei in blocco.

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    3. È vero non siamo più nel 1800, ma non per questo i valori del rispetto istituzionale non sono più validi. O forse l'onestà, la lealtà, l'onorabilita' sono valori che oggi non si usano più?

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    4. Mi scusi signor EB, che a quanto vedo scrive a nome di quell'Accademia di cui ci si può fidare, a proposito della mancata iscrizione in Lista Tecnica dei diplomati di marzo, lei naturalmente ha saputo spiegare a chi si lamentava di questo, che l'iscrizione in Lista Tecnica non è un atto automatico dopo il conseguimento del titolo, ma bisogna farne richiesta in Fis compilando l'apposito modulo "T", vero?

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    5. Appunto. Bisognava che fossero questi i valori.
      Non il rendere demagogica l'utopia del maestro professionista con uno sproloquio di leggi citate senza capo né coda.
      Quello che è mancato è stato il saper comunicare.
      Se il percorso intrapreso dall'ANS era di concretezza e progresso a favore della categoria...beh, non ha saputo spiegarcelo con chiarezza. Fare ammenda e lasciar posto ad altri più bravi. Grazie.

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    6. Certo che ho dato le indicazioni, mi occupo di questo da anni ma non ho idea di come sia possibile che nessuno di loro abbia prodotto ed inviato il modulo "T" e non ho idea del perché nessuno di loro abbia presentato domanda per i corsi di Chianciano. So solo che a me scrivono e telefonano, anche molti diplomati di questa sessione in FIS, raccontando tante cose ma la faccia nessuno vuole metterla e posso anche comprenderlo. La situazione, però, è questa.
      EB

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    7. Capito. Quindi se non hanno prodotto il modulo T non potevano neppure chiedere il pass a Riccione, per loro scelta. Tutto chiarito.
      Dal suo precedente post sembrava altro.
      A volte anche le cose chiare si ingarbugliano.
      Ma adesso con queste sue precisazioni abbiamo ristabilito una comunicazione chiara e corretta.

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  15. La scherma e i Maestri che la insegnano esistono prima della costituzione della Fis e del Coni. L'insegnamento è una professione e il mestiere di Maestro di scherma era disciplinato da norme statali antecedenti alla Federazione, prevalentemente per fini militari, di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Prima della Fis e del Coni, vari enti erano deputati alla formazione dei Maestri e l'Ans era uno di questi, nonché l'ultima a rimanere in vita. Le domande ora non sono se la Fis possa o non possa fare maestri indipendentemente dall'Ans e se il Maestro sia professione, professionista o professionalizzato, ma perchè si sia deciso di creare questa frattura, se il percorso normativo federale sia stato corretto, quali interessi ci siano dietro e quali conseguenze ci potrebbero essere a breve, medio e lungo termine.

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    1. Sacrosante parole. In effetti dopo 150 anni in cui Fis e Ans collaboravano ciascuna nel suo spazio, chi l'ha fatta fuori dal vasino?
      Un orso è più grande del lupo, ma non lo attacca. Se però il lupo di punto in bianco si monta la testa e vuole mettersi al pari dell'orso...
      Auspichiamo tutti che Ans e Fis tornino a collaborare. Ma affinché ciò avvenga il lupo deve cambiare la sua testa.

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  16. Scusate, avrei un paio di domande.
    Quali sono i Corpi dello Stato che ancora prevedono l'addestramento nel maneggio delle armi bianche?
    La seconda domanda riguarda invece la certificazione QSA di cui si legge nel sito dell'Accademia e che serviva per i paesi extraeuropei quali Cina, Russia ecc., ove naturalmente le società o federazioni del luogo lo richiedessero espressamente, cosa che non ci pare dato che illustri Maestri italiani sono/sono stati CT di nazionali di quei Paesi senza avere alcuna certificazione aggiuntiva. E' ancora valida o è temporaneamente sospesa? L'ente certificatore è al corrente che i titoli dell'ANS non sono al momento riconosciuti dalla Federazione?

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    1. Nessun corpo militare dello stato insegna l'uso delle armi, purtroppo. Questo però non vuol dire che la scherma non possa essere una professione a tutti gli effetti, normato nel migliore dei modi e forse è proprio grazie al fatto che c'è sempre stata una accademia nazionale di scherma che ha difeso l'esistenza di una autorità istituzionale che garantiva e regolava la formazione e la titolarità della professione schermistica, la quale, anni fa, dati i numeri non si poteva dire di poter essere paragonata ad un'altra professione, ma oggi, con i numeri in crescendo e una diversa prospettiva sportiva e anche federale, tutto sta cambiando e forse l'idea della professione di maestro di scherma se fosse strutturata a dovere potrebbe essere un mestiere come un altro, al pari del maestro di danza o di sci. Evidentemente per vedere tutto ciò ci vuole una apertura visiva ampia.

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    2. conosce bene la realtà della danza, della Federazione danza sportiva, delle (sì, delle al plurale) Accademie di Danza che lottano tra loro per sostenere la propria unicità al rilascio dei titoli di istruttore e maestro di danza?... Professionista e non professionista, si capisce. Nella scherma siamo fortunati. Comunque la Federazione Danza Sportiva (CONI) non riconosce titoli rilasciati da altre accademie, benché alcune siano prestigiose (La Scala di Milano) e ben più antiche anche dell'ANS.

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    3. Al posto dei maestri d'armi ora ci sono i tecnici del Kali filippino ed insegnano tecniche di baionetta nei reparti speciali dell'esercito (paracadutisti), dei carabinieri, della polizia di stato e della marina (marò) oltre ad essere ancora inserita come disciplina nelle scuole militari. Tralascerei i maestri militari che oggi sono assunti con un titolo conseguito all'esterno dell'ambito militare.
      La certificazione QSA è ancora valida e prosegue il suo cammino. E' molto bello che lei si preoccupi di questo.
      EB

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  17. Le posizioni presentate sono chiare anche se si sposta continuamente la discussione su nuovi temi.
    Mi pare che sia una posizione che l'altra presentino le proprie ragioni e le sostengano citando e/o interpretando norme che solo un ente terzo potrà valutare. Speriamo che questo ente si esprima presto per giungere ad una conclusione e ripartire con le cose importanti.
    Intanto nello statuto FIS resta scritto che i diplomi magistrali sono quelli dell'ANS. C'è scritto oggi come a marzo, nessuna modifica dello statuto ad oggi eppure le cose sembrano volgere in altro modo. Forse un'assemblea straordinaria potrebbe aiutare? Fino a un cambiamento delle attuali regole resterà un legittimo dubbio su chi possa avere ragione. Questo stato di cose non fa bene a nessuno.
    Molti, inoltre, sembrano dimenticare che il primo statuto FIS è stato scritto da un socio dell'ANS che poi è anche diventato il primo presidente (altri poi si sono susseguiti) e che pochi anni prima un gruppo di atleti dell'ANS aveva tentato di costituire, senza successo, una "federazione" di dilettanti individuando la sede a Roma. L'ANS fu inserita come membro d'onore (per aver fondato la FIS) proprio per la sua natura di ente morale che non le permetteva l'affiliazione (fonte testo FIS 100 vol 1).
    Da dove nasca oggi tutta questa contrapposizione lo potremo scoprire solo quando le acque si saranno calmate definitivamente.

    oohohhohhohhohhhohhhohhhohhaohohhhSTAYTUNED

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  18. Facciamo un breve riassunto senza perderci nelle questioni delle beghe tra ANS e FIS.
    Stiamo ai puri fatti concreti.

    Parte prima
    Sul sito ANS news 6/2016 si legge "novità introdotte con il quadro normativo europeo -direttiva europea per la circolazione dei professionisti".
    Seguendo il link proposto nel sito ANS si vede come l'Italia abbia regolamentato la professione del Maestro di Scherma in capo all'ANS. Nel testo della regolamentazione ogni riferimento all'ANS e alle sue prerogative di rilascio dei diplomi è limitato ai "professionisti", che non sono tutti i maestri di scherma, ma semmai alcuni maestri: quelli che sono così fortunati da trovare in Italia una Società ASD in grado di sostenere gli oneri economici di un'assunzione con contratto dipendente.
    Chi invece lavora nelle ASD con un contratto da collaborazione sportivo dilettantistica (e non sulla parola, perché il contratto è sempre obbligatorio anche per i non professionisti) sceglie una strada di inquadramento professionale diversa, non regolamentata ai sensi delle normative europee. Attenzione a non confonderci, lo stipendio di un collaboratore sportivo dilettante non è limitato ai 7500 euro. Questo è il limite per la dichiarazione fiscale del compenso nei redditi diversi, oltre tale limite se lo sportivo dilettante percepisce diciamo 50.000 euro, farà il 730 come tutti i lavoratori.
    Ora c'è da dire che la regolamentazione europea riguarda più che altro la libera circolazione delle persone, che da un paese all'altro si vedono riconosciuta la professione svolta e i titoli posseduti senza troppi iter burocratici.
    Ma qui c'è un ma. Solo l'Italia, tra i paesi europei, ha inserito il Maestro di Scherma nella lista delle professioni regolamentate. Gi altri paesi europei no.
    Si può tranquillamente verificare a questo link
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm
    mettendo come professione "scherma", come paese di origine Italia e come paese di destinazione uno stato estero della CE.
    Io ho provato con Francia, Germania, Inghilterra, Belgio e altri ancora...e la risposta è sempre "This profession is not regulated in the country you want to practize".
    Quindi di cosa stiamo parlando? Di aria fritta, perché se un maestro italiano vuole andare all'estero in CE, cosa che da sempre succede, le cose stanno esattamente come prima che uscisse tutto questo infinito discorso sulle "professioni riconosciute". Poteva andarci prima e può andarci adesso a prescindere dal diploma di professionista.

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    1. Mi consenta; non è esattamente come lei ha scritto nel post. Veda la Francia: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=30397.
      Professione regolamentata per l'insegnamento della scherma che nelle sue diverse forme può avere diverse classificazioni e nomenclature.

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    2. E siccome nella categoria francese "istruttori di sport di opposizione" ricadono anche i maestri di karate, di wrestling e di altri sport dilettantistici, questi potranno andare in Francia ed essere riconosciuti grazie al titolo che la loro FSN di appartenenza avrà loro rilasciato.
      Perché è il CONI tramite le FSN a rilasciare i titoli formativi nell'ambito di ciascuna disciplina sportiva, dico bene? Maestri di Tennis, allenatori di tiro con l'arco, di nuoto e di judo sono tutti brevettati dalla rispettiva FSN.
      La scherma fa eccezione a quanto pare.
      Il CONI può permettere un'eccezione nel sistema?
      Oppure è soltanto la scherma non sportiva a fare eccezione?
      Cioè quelle diverse forme in cui la scherma si divide, al di fuori dello sport?
      Ancora di nuovo, di che stiamo parlando? Se parliamo di scherma non sportiva cosa c'entra la Federazione Italiana Scherma? Perché non dovrebbe essere libera di determinare i quadri tecnici dello sport di cui è unico Ente di riferimento sul territorio nazionale?
      L'ANS potrà pur sempre diplomare tutti i Maestri di spettacolo, cinema, teatro, corpi militari e quant'altro.
      Potrà avanzare il diritto di ritenersi superiore al CONI?
      E potrà lamentarsi se il CONI/FIS non riconosce per l'ambito sportivo i brevetti che rilascia?
      Il tempo ce lo dirà.

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    3. Perchè CONI/FIS non dovrebbero riconoscere i diplomi ANS?
      Così facendo è utile al movimento schermistico/sportivo?
      Lesione della concorrenza?
      Nel nuoto gli assistenti bagnanti sono una professione regolamentata?
      Solo la FIN li forma?
      La Società di Salvamento di Genova?
      La FIN riconosce i diplomi di questa Società?
      Se mi diplomassi nel resto del mondo come insegnante o allenatore di scherma posso esercitare in Italia in ambito CONI/FIS?
      Se i maestri di scherma non sono una professione regolamentata, come può CONI/FIS porre dei limiti all'esercizio di un’attività libera?

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    4. IL CONI e la FIS sono sovrani nell'ambito dell'esercizio delle attività sportive e loro insegnamento, pertanto possono porre tutti i limiti che vogliono...credo che il CONI sia sotto il Min Beni Culturali o la Presidenza del Consiglio...comunque è un organo dello Stato cui è affidata competenza esclusiva in materia di sport.

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  19. Parte seconda

    Veniamo alla certificazione QSA, messa in bella mostra sul sito ANS con tanto di certificato.
    La QSA è un ente serio, la certificazione un atto importante che riconosce all'ANS e ai suoi diplomati una qualità. Ma dobbiamo anche chiederci, cosa è questa certificazione? Cosa riguarda e cosa dà di più degli altri a chi non ce l'ha?
    Il sito della QSA ci illumina su questi quesiti
    https://www.qsatech.com/it/welcome
    Per farla breve ci sono alcuni Paesi dell'area Cina-Russia che prima di acquistare un prodotto, diciamo un bullone, richiedono che la ditta che lo produce sia certificata con una certificazione di qualità. Le certificazioni di qualità possono riguardare anche le persone (la loro formazione), oltre che i bulloni.
    Quindi per rispondere alla domanda a cosa serve la certificazione, essa serve:
    - se il Paese di cui parliamo è dell'area Cina-Russia
    - se la Società sportiva o Federazione di quel paese richiede (non è obbligata) per l'assunzione del maestro il possesso della certificazione.
    Consideriamo che attualmente vi sono diversi Maestri italiani che lavorano o hanno lavorato proprio in quei Paesi e molti li conosco anche di persona. Interpellati hanno detto che non gli è stata richiesta alcuna certificazione aggiuntiva a parte il fatto di essere Maestri della Federazione Italiana Scherma.
    Quindi di cosa stiamo parlando? Concretamente, tutte queste leggi europee e certificazioni promosse dall'ANS, cosa avrebbero cambiato per il Maestro?
    Filosofia degli ideali a parte, si intende.
    Allora la Federazione Italiana Scherma rilascia oggi come ieri, con o senza ANS, titoli che erano e sono riconosciuti in quanto rilasciati dalla Federazione schermistica più vincente del mondo.

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    1. Scrive "tutte queste leggi europee e certificazioni promosse dall'ANS, cosa avrebbero cambiato per il Maestro?"
      Ma l'ANS ha promosso "leggi europee"?

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    2. Suvvia, non siamo ingenui.

      Comunque, dal sito dell'Accademia...

      Conclusione delle attività di sperimentazione interne.
      Entro aprile 2016 si concluderà la fase sperimentale interna relativa alla certificazione di qualità a seguito delle novità introdotte con il quadro normativo europeo -direttiva europea per la circolazione dei professionisti- (http://ec.europa.eu/grow…/tools-databases/regprof/index.cfm…) e nazionale con la recente e conseguente attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso le attività dell’osservatorio sulle professioni regolamentate (revisione dell’elenco delle professioni regolamentate a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri), revisionato dal legislatore in conseguenza del DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 (Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento -UE- n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno «Regolamento IMI» e pubblicato in GU n.32 del 9-2-2016 con entrata in vigore del provvedimento 10/02/2016).
      La seduta di chiusura di questa fase ha visto certificare 12 maestri di scherma che hanno acquisito il titolo di "Maestro d'Armi - Maestro di scherma Storica e Artistica" che, unitamente al pregresso titolo di Maestro di Scherma sempre rilasciato dall'ANS, si rendono conformi al profilo di Maestro d'Armi/Maestro di Scherma/Maestro di Scherma Storica e Artistica Professionista declinato nelle normative sopra riportate.
      A seguito di questa fase, tutti i diplomati dell’Accademia, potranno beneficiare delle prerogative loro riconosciute dall’attuale normativa in materia di professione regolamentata e libera circolazione dei professionisti all’interno dell’Unione Europea. Questi benefici, grazie alla certificazione di qualità ottenuta dall'ANS, sono ora estesi e riconosciuti anche all’esterno dell'UE.
      Siamo certi che questo importante passaggio porterà benefici a tutta la classe magistrale e a tutto il movimento schermistico italiano..

      Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee.
      E' stata pubblicata dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la normativa definitiva sul riordino delle professioni regolamentate. Il documento riconosce il Maestro di Scherma, praticata in ogni sua forma, olimpica, storica, artistica, marziale, amatoriale e non, solo se in possesso di un titolo rilasciato dall'Accademia nazionale di Scherma di Napoli. il dipartimento, nella premessa, ha interpellato tutti i portatori di interessi, le associazioni di categoria e professionali giungendo alla determinazione così pubblicata. il documento integrale ed in estratto è disponibile per il download cliccando sul link corrispondente.

      In aderenza alle indicazioni della Commissione europea e delle conseguenti azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, nonché della direttiva 2013/55/CE, l'Accademia offre la massima cooperazione amministrativa per favorire la mobilità dei Maestri d'Armi tra gli Stati membri.


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    3. Che dire, se non le ha promosse ha senz'altro contribuito (del tutto involontariamente) a creare una certa confusione in materia con una comunicazione quantomeno approssimativa.
      Non mi stupisce che la Fis abbia detto basta buttando anche il bambino con l'acqua sporca.
      Meno protagonismo e più capacità di spiegare al mondo della scherma le novità avrebbero magari portato ad esiti diversi...

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    4. Se l'Ans è cosi potente da condizionare l'emanazione di norme dello Stato, perchè ora prende schiaffi dalla FisAims?

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    5. bisognerebbe chiederlo all'attuale direttivo ANS

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  20. Conclusione: in barba allo statuto FIS, all'assemblea e chi si trova nel mezzo.

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    1. Certamente. E per questo si pronunzierà l'autorità competente a giudizio.
      Intanto i lettori, nell'attesa, possono giudicare in base a quanto scritto e affermato nel tempo dall'ANS e farsi un'idea a confronto in base a quanto leggeranno nelle leggi.
      Magari leggendo in prima persona anziché solo ascoltare i racconti uditi da terzi saranno curiosi di rintracciare la concretezza di tali affermazioni.

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    2. Lei che scrive da persona informata, ci può fornire gentilmente una risposta concreta così superiamo i litigi tra pro federali e pro accademisti napoletani.
      La Fis rilascia i diplomi da "maestro di scherma" per delega del Coni. Dove possiamo trovare questa norma? E l'atto dispositivo del Coni di delega? Se il Coni ha delegato la Fis, è consentito al delegato Fis dare deleghe all'Aims, come fatto da tempo? Se la Fis agisce in un settore normato dal Coni, ci può indicare quale regolamento federale sulla formazione è stato aporovato dal Coni?

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    3. Nessuna risposta.....

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  21. Ma, non pretendo di essere così ben informato, tuttavia intanto mi pare che guardando quello che fanno tutte le FSN di altri sport, cioè formano al loro interno i propri tecnici secondo il sistema CONI/SNaQ, per analogia direi che questa è la regola del CONI.
    Allora vado a vedere lo statuto CONI

    http://www.coni.it/images/TNAS/statuto_coni_-_11-6-2014__recepite_osservazioni_pcm.pdf

    e all'art. 2 e 3 gli viene conferita dallo Stato (che ne approva lo statuto) piena autonomia su tutto quanto concerne il sistema sportivo e soprattutto, per il nostro caso di specie, all'art 3-4bis esso recita

    4-bis. Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.

    Poi c'è la circolare CONI 264 del 14 giugno 2016, già in precedenza citata in questo sito e in questa discussione, che espressamente affida alle FSN la formazione.

    http://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/264.pdf

    Ove si legge a pag 2 tutta una serie di visti e considerato che depongono favore di questa tesi ed in particolare Considerato che alle Fsn e Dsa è riconosciuta la competenza sulle qualifiche dal 1 al 3 livello SNaQ...ecc ecc

    Insomma, non se ne esce...del CONI e delle FSN non si riesce proprio a farne a meno! :)

    Anticipo subito una possibile obiezione di lana caprina.
    Formazione e certificazione coincidono?
    Sì perché la prima in senso esteso contiene la seconda.
    "Formazione universitaria", corsi ed esami.
    Ma in generale mi pare bastevole il confronto con le altre FSN.

    Un caro saluto a tutti.



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    1. Condivido pienamente la sua analisi sulla centralità dell'ente pubblico Coni e sull'interpretazione della formazione dei tecnici come attività a natura pubblica del Coni che la delega alle Fsn, ma questo condanna l’attuale gestione della Fisaims. La Fisaims non ha mai pubblicato un regolamento sulla formazione dei tecnici che sia stato approvato con delibera dell'ente pubblico Coni. La contrapposizione non è tra Accademia e Coni/Fis ma tra Fisaims e Accademia. Quando l'ente pubblico Coni se ne accorgerà, forse qualche problema ci sarà per questa strana Fisaims che non si comporta come una normale FSN. Ci dica lei che è cosi informato,se nelle altre Fsn dilettantistiche esiste un soggetto con le caratteristiche dell'Aims. L'Aims è un'Asd che non è affiliata alla Fis ma a un ente di promozione sportiva! È iscritta al Registro Coni non attraverso la Fis, ma attraverso un ente di promozione sportiva. Riceve per convenzione dalla Fis soldi, locali e deleghe che alla Fis sono stati dati dal Coni! In questo modo la Fis esce dal sistema Coni/Fsn e diventa un mostro ibrido: la Fisaims. Quando se ne accorgerà il Coni.....o la Procura della Corte dei Conti....

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    2. Grazie della risposta con il rimando al sito del CONI http://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/264.pdf.
      Ha ragione, il Maestro di scherma va inserito nello SNAQ del CONI.
      Il Maestro di scherma è un Allenatore di 3° livello SNAQ CONI.
      Questo però aggrava la posizione attuale della Federscherma, perchè non riconosce gli Aiuto Allenatori 1° livello SNAQ CONI formati dagli Enti di Promozione Sportiva o dagli altri Enti che hanno aderito allo SNAQ, come invece deliberato dal CONI. Inoltre, la Federscherma non può sottoporre ad esami gli stranieri o gli italiani che si sono formati all'estero, perchè nella delibera del CONI che ci ha indicato questa è una competenza SOLTANTO del CONI.
      Signor Rinaldi grazie del blog che ci consente un confronto più trasparente. Speriamo che queste notizie siano raccolte dagli uomini di buona volontà per riportare la Federscherma nella retta via dello SNAQ CONI.

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    3. Sappiamo perfettamnte che per delibera CONI tutti i 1 livello snaq rilasciati dagli EPS sono validi soltanto all'interno dell'EPS stesso e suoi affiliati.
      L'ANS di Napoli ha esaminato maestri stranieri per anni. Con quali criteri?
      In ogni caso la delibera 264 coni attribuisce allo stesso la competenza di esaminare direttamente i maestri di scherma stranieri PROFESSIONISTI.
      Gli sportivi dilettanti o i maestri stranieri professionisti che vogliono essere inquadrati come sportivi dilettanti in Italia restano competenza FSN.

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    4. Ma il delegato può delegare? Mah...resta di certo il fatto che quando la fis delegava all'ans andava bene, adesso che l'ans non è più delegata allora la fis non può più delegare?
      E' un bel casino come qualcuno ha scritto.
      Nel quale va detto la fis resta e rimane sempre e comunque l'unica titolare del sistema formativo dei maestri di scherma sportivo-dilettanti.
      A chi delega credo siano fatti suoi, perché la Fis è un ente di natura pubblica ma anche privatistica, regolato da un proprio statuto.
      Si sono sollevate questioni molto complesse che meritano di essere normate e organizzate dagli organi competenti, ma non perdiamo di vista il punto da cui è partita la discussione. L'ANS dichiarava e dichiara di essere l'unica titolare del rilascio dei diplomi magistrali.
      Il TAR le ha dato torto non riscontrando il sussistere di tale unicità.

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    5. Visto che si parla di AIMS, giova ricordare anche l'ANS Accademia di Napoli è una ASD non affiliata alla FIS ma ad un Ente di Promozione Sportiva, tanto che nel modulo di iscrizione all'esame ANS il candidato deve sottoscrivere anche il tesseramento all'EPS. Per normativa CONI una ASD che in Italia rilascia direttamente attestati, brevetti o titoli fornirà soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non darà nessuna garanzia in ambito legale e fiscale, tranne nel caso che la ASD abbia stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. e che faccia rilasciare i relativi attestati direttamente dal CONI o dalla Federazione. All'AIMS la FIS delega lo svolgimento dei corsi di formazione (dietro approvazione del Comitato Operativo della Scuola Magistrale federale, che resta il titolare del sistema) e non il rilascio dei brevetti, che resta una competenza unicamente federale. L'AIMS è riconosciuta a questo ruolo nello Statuto federale, ma tra AIMS e FIS vige una convenzione scritta.

      http://www.maestridischerma.it/content/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:documentiaims&download=45:convenzione-aims-fis&Itemid=59

      Qualcuno ha mai avuto traccia invece di una convenzione scritta tra FIS e ANS?
      Se esiste perché non è pubblicata sul sito dell'Accademia?

      Gli EPS sono enti riconosciuti dal CONI e sono deputati alla promozione e all’avviamento sportivo su base ludica e ricreativa non agonistica. Possono fornire Formazione tecnica sportiva. Gli EPS rilasciano attestati riconosciuti e validi nell’ambito unicamente del sistema organizzativo degli EPS stessi. Pertanto non sono autorizzati a dichiarare che la loro formazione sia riconosciuta dal CONI, tranne gli EPS che hanno in essere un patrocinio con il CONI, in tal caso l’attestato viene rilasciato direttamente dal CONI o dalla sede Nazionale dell'EPS stesso con il logo del CONI ben visibile sull'attestato.
      Quindi dal momento che l'ANS ha scelto di iscriversi ad un EPS un paio di anni fa se non sbaglio, significa che tutti i diplomi rilasciati dall'ANS non sono validi (o sono validi soltanto nell'ambito degli EPS e non in quello Federale), in assenza di una convenzione scritta con la FIS?
      Se oggi cerchiamo nel Registro delle Asd del CONI l'Accademia di Napoli, non la troviamo. Prima c'era adesso non c'è più. Quindi l'ANS oggi non è neppure allo stato una ASD riconosciuta da un EPS...che validità possono avere i titoli che oggi l'ANS pretenderebbe di rilasciare e vedersi riconosciuti dalla FIS?

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    6. Quindi stando alla sua interpretazione in Italia non abbiamo nessun tecnico abilitato all'insegnamento in ambito sportivo agonistico, tranne quest'ultimi del 2017. Interessante.....molto interessante

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    7. Anonimo 26 giugno 2017 10:51 scrive:
      "Sappiamo perfettamente che per delibera CONI tutti i 1 livello snaq rilasciati dagli EPS sono validi soltanto all'interno dell'EPS stesso e suoi affiliati.
      L'ANS di Napoli ha esaminato maestri stranieri per anni. Con quali criteri?
      In ogni caso la delibera 264 coni attribuisce allo stesso la competenza di esaminare direttamente i maestri di scherma stranieri PROFESSIONISTI.
      Gli sportivi dilettanti o i maestri stranieri professionisti che vogliono essere inquadrati come sportivi dilettanti in Italia restano competenza FSN."
      Siamo nel campo del fanta-diritto caro Anonimo: sostiene l’insostenibile, pur di difendere questa linea federale.
      1. “I 1 LIVELLO SNAQ RILASCIATI DAGLI EPS SONO VALIDI SOLTANTO ALL'INTERNO DELL'EPS STESSO E SUOI AFFILIATI”
      Ma cosa dice! La citata delibera del Coni dice che sono equipollenti al 1° livello Snaq. Titoli equipollenti, vuol dire “diversi nella forma ma attestanti la medesima cosa”. Prenda un qualsiasi dizionario on line. Se la Fis non li riconosce va contro il Coni e si becca una bella denuncia anche all’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La Fis non ha aderito al professionismo, non è tutelata dalle professioni regolamentate o dalla legge 91/1981. ERGO:
      I TITOLI RILASCIATI DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA DI TECNICO DI 1° LIVELLO SNAQ DEVONO ESSERE VALIDI PER LA FIS.
      2. “GLI SPORTIVI DILETTANTI IN ITALIA RESTANO COMPETENZA FSN”
      Ma cosa dice! Se si sostiene che la Fis riceve dal CONI la delega a formare i tecnici, come si può affermare che poi è solo la Fis a regolamentarli. Se gli allenatori sono dilettanti, la professione non è regolamentata, nessuna FSN può applicare limiti all'esercizio di un’attività conseguente a formazione o titoli conseguiti all'estero. Per la Fis i tecnici di scherma sono allenatori dilettanti. Quindi, se io mi sono formato e certificato all'estero come allenatore di scherma la Fis non mi può opporre alcun limite all'esercizio della mia attività di insegnare e allenare. Si vada a leggere il Trattato istitutivo dell’Unione Europea che vieta restrizioni alla libertà dei cittadini di spostarsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per svolgere un’attività in modo stabile e continuativo. ERGO:
      LA FIS NON PUÒ PORRE LIMITI A CHI È TECNICO DI SCHERMA FORMATO ALL'ESTERO

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    8. Bene, se è così allora stiamo discutendo da un mese per niente. Non so, a me sembra che si stia negando la scoperta dell'acqua calda, cioè che la FIS Federazione Italiana Scherma sia in Italia l'unico Ente titolato per quanto riguarda la schema sportiva e la sua regolamentazione in ogni ambito.
      Se poi sarà dimostrato dalle Autorità competenti che non è così, accetteremo la sentenza definitiva.

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    9. La questione della validità equipollente dei titoli eventualmente rilasciato dagli EPS è una gatta da pelare a parte. Comunque la delibera 264/16 attribuisce chiaramente agli EPS competenza per il 1 livello SNaQ soltanto.
      Il Regolamento CONI degli Enti di Promozione Sportiva

      http://www.coni.it/images/pdf/REGOLAMENTO_EPS_-_28_10_2014_-_versione_per_sito_CONI.pdf

      all'art. 2 comna b) recita:

      b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

      Direi che più che fanta diritto è un dubbio più che legittimo, ma in ogni caso questo problema non c'entra se non marginalmente con il discorso sull'ANS, quindi non lasciamoci distogliere.

      Buona estate e come dice qualcun altro stay tuned!
      Tutte le risposte alla prossima bat-puntata!

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    10. "fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio. "
      L'EPS che ha aderito allo SNAQ del CONI non ha bisogno di alcuna Convenzione con la FSN/DSA.
      L'EPS che segue i programmi delle Scuole Regionali del CONI non ha bisogno di nessuna Convenzione con la FSN/DSA.
      La FIS deve riconoscere i diplomi rilasciati da EPS che abbiano aderito allo SNAQ del CONI o che abbiano aderito ai programmi delle Scuole Regionali del CONI.
      La FIS invece non lo fa.

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    11. "L'EPS che ha aderito allo SNAQ del CONI non ha bisogno di alcuna Convenzione con la FSN/DSA.
      L'EPS che segue i programmi delle Scuole Regionali del CONI non ha bisogno di nessuna Convenzione con la FSN/DSA."

      Ad uso dei lettori può indicarci dove è scritta la norma di rimando a questo distinguo da lei indicato? In quale circolare o documento CONI e a quale articolo? Grazie

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    12. Cosa sono le Scuole Regionali dello Sport? In che rapporto sono con la Scuola dello Sport? Cosa è lo SNAQ? C'è un legame tra Scuola dello Sport e SNAQ? E tra Scuole Regionali e Scuola dello Sport? Chi fa parte dello SNAQ? Questa appartenenza cosa comporta? La Scuola Magistrale della scherma che rapporto ha con lo SNAQ? È soggetta allo SNAQ? È stata approvata dal CONI? Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri? Dal Ministero dei Beni Culturali?

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    13. Formazione e certificazione coincidono? Bah! Gli avvocati li fanno le università?!

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    14. No, gli Avvocati li fanno gli esami di stato. Il CONI è l'Ente statale che regola lo sport. La FIS attraverso il CONI è l'unico Ente che rappresenta la scherma per lo Stato. Ergo...

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    15. Ah, ho capito. Quindi la FISI attraverso il CONI è l'unico Ente che rappresenta gli sport invernali per lo Stato. La FIN attraverso il CONI è l'unico Ente che rappresenta gli sport natatori per lo Stato. La FIV attraverso il CONI è l'unico Ente che rappresenta la vela per lo Stato. Ergo...
      ... però i Maestri di sci non sono formati dalla FISI, gli Assistenti Bagnanti e altri Tecnici natatori non sono formati (soltanto) dalla FIN, gli Istruttori di Vela e altri Tecnici del diporto marittimo non sono formati (soltanto) dalla FIV. Ergo....
      Poi lei scrive la FIS attraverso il CONI....
      ....ci risponda in maniera chiara e inequivocabile, dandoci data e numero della delibera del CONI che ha approvato il Regolamento FIS Scuola Magistrale di attuazione dello SNAQ. Questa approvazione con delibera è prevista dalla legge del CONI, dallo Statuto del CONI e dallo Ststuto FIS.
      Non è in grado di darci questi riferimenti?
      Ah ah ah, forse è stato toccato il vero punto dolente di tutta questa vicenda?
      Rinaldi cosa ne pensa?
      L'AIMS cosa ne pensa?
      L'ANS cosa ne pensa?
      Il CONI cosa ne pensa?
      La Prefettura, la Procura, il TAR, il Garante della Concorrenza, la Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri?
      Senza questi riferimenti di formale approvazione del CONI, ogni argomento che viene riportato su questo blog non ha senso.
      Ci illumini grande esperto federale,tutta la scherma le sarà riconoscente.
      N.B.
      Ha mai sentito parlare della Società di Salvamento? Della Lega Navale? Della Federazione di Salvamento non riconosciuta dal CONI ma abilitata al rilascio dei brevetti natatori?

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    16. Non conosco nulla per quanto riguarda la Federazione di salvamento, so però che la professione di maestro di sci è regolata da leggi regionali.
      Sono io che domando a lei dove sia scritto che il regolamento della Scuola magistrale federale di cui peraltro fa direttamente parte anche la Scuola dello sport del Coni debba essere approvato con una delibera del Coni. Mi sfugge del tutto questo passaggio.
      Il Regolamento dell'attività agonistica della Federazione italiana scherma, per esempio, è approvato dal Coni?
      Se sì vorrei sapere con quale timbro, data e con quale circolare. Diversamente devo ritenere che non tutti i regolamenti federali debbano essere necessariamente approvati dal Coni con specifico atto.

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    17. Ah ah ah, lei sta giocando con i lettori. Però le diamo un aiutino, anche se lo sa benissimo. Veda i compiti degli organi del CONI e quali regolamenti federali sono sottoposti ad approvazione.
      Su faccia il bravo e ammetta che la situazione attuale non è così regolare. Mio caro esperto federale, noi la facciamo onesto intellettualmente. Come può segnalare il regolamento dell’attività agonistica fra quelli da sottopporre all'approvazione del CONI. Queste cose lei le sa bene. Le diamo un altro aiutino: attività a valenza pubblicistica delle Federazioni? Formazione dei tecnici? Indirizzo e vigilanza del CONI non le dicono nulla?
      Ah ah ah, è proprio questo il punto dolente.
      Signor Rinaldi, ci scriva qualcosa.

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    18. I DIFENSORI FEDERALI E DELL'AIMS SONO STATI MESSI IN CASTAGNA DA QUESTO ARGUTO ANONIMO.
      I REGOLAMENTI FEDERALI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FEDERALE DEVONO ESSERE APPROVATI DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI.
      LA FORMAZIONE DEI TECNICI È ATTIVITÀ A VALENZA PUBBLICISTICA: A MAGGIOR RAGIONE IL RELATIVO REGOLAMENTO FEDERALE DEVE ESSERE APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI.
      LO STATUTO FEDERALE PREVEDE CHE LA FIS RICONOSCA I DIPLOMI DELL'ANS.
      LA FIS NON PUÒ DISCONOSCERLI SENZA MODIFICARE LO STATUTO FEDERALE.
      MA FORSE QUELL'ARTICOLO DELLO STATUTO FEDERALE SULL'ANS È UN REFUSO NON SOSTANZIALE CHE SARÀ SANATO CON LETTERA DELLA FIS.

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    19. Caro anonimo del 27.062017 ore 20,13, credo di aver ampiamente espresso il mio pensiero sull’argomento, quindi non voglio addentrarmi più di tanto in cose che solo le competenti autorità possono chiarire. Ribadisco il concetto secondo il quale l’unica legge alla quale bisogna fare riferimento per l’ambito di cui stiamo trattando è lo Statuto federale, soprattutto perché, a seguito di precisa istanza di sospensione della registrazione nel registro delle persone giuridiche la Prefettura ha rigettato tale richiesta, quindi secondo tale provvedimento la normativa quadro della FIS é perfettamente valida ed essendo molto chiara sulla materia la Federazione non può non riconoscere i diplomi dell’accademia, ancorché se quest’ultima si attiene a quanto previsto dallo SnAQ. Dal momento in cui deroga dalla propria direttiva commette una illegalità: tutto il resto sono discussioni interessanti ma che non risolvono la questione. Sullo statuto, lo ripeto per l’ennesima volta, la vicenda non è assolutamente chiusa.

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    20. Bene, per quanto riguarda la questione dello statuto le autorità competenti decideranno in merito.
      Non è comunque possibile affermare che il regolamento attuativo della Scuola magistrale federale non sia mai stato approvato dal Coni.
      A pag. 15 del regolamento generale dello SNaQ CONI vengono indicati i criteri per l'adesione da parte delle Federazioni.
      http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/SNAQ.pdf
      Consultando la pagina internet delle Federazioni aderenti la Federazione scherma vi risulta.
      http://www.scuoladellosport.coni.it/scuoladellosport/formazione-sds/snaq/organizzazioni-coinvolte/federazioni-aderenti-allo-snaq.html
      Il regolamento SNaQ è stato recentemente modificato. Non sappiamo comprovare né che la Federazione abbia provveduto a far approvare il nuovo regolamento né tantomeno possiamo provare il contrario.
      Questo è un punto che effettivamente resta aperto, volendo essere intellettualmente onesti.
      Il nuovo regolamento non comprende l'Accademia di Napoli.
      Ma per volere di chi?
      L'Accademia è stata estromessa senza neppure chiederglielo?
      Oppure l'Accademia non ha mostrato interesse ai tavoli di confronto?
      L'Accademia si è sempre attenuta al regolamento della Scuola magistrale nella sua precedente formulazione approvata dal Coni?
      Sinceramente sono queste prima di tutto le domande che penso dovremmo farci se siamo curiosi di sapere cosa sia veramente successo e perché sia successo quello che è successo dopo 150 anni, di cui credo almeno gli ultimi 10 trascorsi nella piena collaborazione dei due Enti all'interno della Scuola magistrale.
      Ecco, quando ci saranno le risposte a queste domande avremo trovato la quadratura del cerchio a prescindere da tutte le questioni legali che ne possono conseguire.
      Qual è il casus belli?
      Qualcuno suggerisce che l'Accademia non porti voti alla FIS. E allora perché tutto quello che è successo è successo dopo le elezioni federali e non prima?
      Se l'ANS non avesse mai commesso alcun errore a cosa avrebbe giovato alla Federazione improvvisamente svegliarsi un mattina e decidere di estrometterla?
      Vogliamo supporre, con un mero esercizio di gossip, che qualcuno abbia chiesto la testa dell'Accademia?
      O magari rimanendo davvero intellettualmente onesti possiamo anche pensare che l'Accademia abbia commesso qualche disattenzione di troppo e non abbia saputo comunicare correttamente il suo messaggio?
      Non ci resta che aspettare l'esito di tutti i corsi e ricorsi storici e alla fine sono certo sapremo tutti la verità.





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    21. Ho letto i vostri commenti. Ne aggiungo alcuni. L'adesione allo SNAQ del CONI è una cosa, l'approvazione di un Regolamento federale da parte della Giunta Nazionale del CONI è altra. I commenti di coloro che sono d'accordo con il nuovo corso federale che ha escluso l'ANS da quest'anno citano a difesa del corretto operato della FIS gli articoli dello Statuto del CONI o quello dello Statuto federale sulla formazione dei tecnici. A mio parere questi articoli non legittimano formalmente questo nuovo corso federale. La FIS doveva farsi approvare dal CONI il suo nuovo Regolamento sulla formazione e sul rilascio dei diplomi magistrali. Scrivo questi miei pensieri senza prendere le difese dell'Ans o della FIS. Forse è il CONI e lo Stato italiano che andrebbero salvaguardati da gestioni che potrebbero essere giudicate col tempo poco lungimiranti. Temo che la FIS non abbia alcuna delibera di Giunta CONI da esibire ai contestatori. Dopo avere letto i siti internet suggeriti nei commenti, ho appreso che la FIS e l'ANS hanno entrambe aderito allo SNAQ. Sul sito del CONI è riportato lo SNAQ, un sistema nato per lo sport indirizzato e vigilato dal CONI ma aperto ad altri Enti titolati per la formazione. Non tutto lo sport è governato dal CONI. Nella scherma, la FIS è competente in via esclusiva per la versione olimpica FIE e per delega CIP della scherma paralimpica. Ma la scherma è altro. Soltanto da poco tempo la FIS ha incominciato a sostenere che l'ANS rilascia diplomi per sua delega. È sufficiente leggere gli Statuti federali dal 1948 a oggi per comprendere che questa versione federale recente è una mistificazione. Sul sito dell'ANS è pubblicato il decreto del Ministro dei Beni culturali che approvò il primo Statuto FIS dopo la Riforma Melandri del 1999. Non stiamo parlando dell'ottocento o di Renzo Nostini. Quello Statuto del 2000 continuava a riconoscere l'ANS come il Membro d'onore della Federazione che rilasciava per legge i diplomi magistrali. Situazione simile ai maestri di sci che per legge sono diplomati non dalla Federazione sci. La FIS può fare tutti gli insegnanti di scherma olimpica che vuole, al pari della Federazione sci, ma non può disconoscere i diplomi magistrali dell'ANS e se lo facesse metterebbe in difficoltà nuovamente il CONI e le Autorità vigilanti. La Federazione sci richiede il titolo di maestro di sci per essere ammessi ai corsi federali di insegnanti di sci SNAQ. I maestri di sci sono professionisti nell'esercizio di attività da diporto non federali o per lezioni private ai tesserati federali, fuori dal contesto delle ASD. Gli insegnanti di sci federali SNAQ sono dilettanti soltanto quando danno lezioni nel contesto delle ASD o favore della Federazione. I professori scolastici sono professionisti. Se danno ripetizioni privatamente dovrebbero emettere ricevuta e pagare le tasse e i contributi pensionistici. Questa situazione è la stessa che incontrerebbe un maestro di scherma che desse lezioni privatamente, fuori dal contesto ASD o non a favore della FIS o a favore di un gruppo schermistico affiliato alla FIS ma non iscritto al Registro CONI. È un peccato che la FIS non faccia un censimento dei maestri con le diverse specifiche: maestro che ha un altro lavoro prevalente rispetto all'insegnamento della scherma, maestro che ha un altro lavoro non prevalente, maestro che non ha altro lavoro, maestro volontario nell'insegnamento della scherma, maestro con contratto da lavoro dipendente con la società schermistica, maestro che insegna scherma come lavoratore autonomo, maestro che insegna scherma in cooperativa, ecc.

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  22. Grazie per i cari saluti, ma non mi pare abbia risposto. Se ragiona per analogia non funziona. Le altre FSN che formano e certificano lo fanno in funzione di specifica delega e lo riportano anche nello statuto. Tale delega viene di fatto conferita se la corrispondente Federazione Internazionale lo prevede espressamente. Nella fattispecie mi pare neanche la FIE abbia questa prerogativa nello statuto e forse, semplicemente, perché successiva alla nascita del movimento schernistico organizzato, cioè in ogni nazione esisteva un sistema statale per la formazione dei maestri.
    Quindi per analogia forse dovremmo guardare ad altro. Forse dovremmo guardare meglio in quegli ecc. ecc.

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    1. Ho letto il sito europeo delle professioni regolamentate nello sport e nessuna qualifica è rilasciata dal sistema delle Federazioni sportive.

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    2. Una volta esisteva...prima che nascesse il movimento schermistico organizzato...
      Quando si faceva scherma a cavallo. Bei tempi andati!

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    3. Per lei sarà sconvolgente scoprire che la scherma a cavallo si pratica ancora sotto l'egida della FISE Federazione Italiana Sport Equestri.
      Forse i tempi non sono ancora completamente andati?

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    4. Dove possiamo trovare informazioni in merito? Sul sito della FISE?
      Grazie

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  23. Riporto la versione dei fatti che viene raccontata alle gare dagli accademisti.
    Nel programma elettorale di Scarso mai viene menzionata l'accademia, quindi un chiaro segnale di cosa sarebbe accaduto. Alla prima riunione del Comitato operativo SNAQ dopo le elezioni,la rappresentanza Aims propone questa modifica del Regolamento SNAQ: l'accademia rimane nel sistema SNAQ ma deve soltanto presenziare durante gli esami; le domande ai candidati devono essere fatte soltanto dai maestri scelti con maggioranza FIS Aims; nessun euro all'accademia dalle tasse per gli esami. La rappresentanza accademia non condivide la proposta dell'Aims perchè di fatto l'accademia così non conta più nulla e poi muore finanziariamente, perchè non riceve dalla FIS nessun contributo diversamente dall'Aims. L'accademia ritiene che i commissari d'esame debbano essere esperti di scherma e questo non significa esclusivamente i maestri. Per diventare magistrato in commissione d'esame ci sono membri non magistrati. L'accademia ritiene che la formazione delegata all'Aims non sia coerente con lo SNAQ del CONI: i docenti non sono scelti per merito, la didattica è vecchia, si insegnano sequenze e frasi schermistiche da tempo non più praticate e inefficaci, i candidati ai diversi livelli dello SNAQ poco hanno delle abilità e competenze previste dallo SNAQ, le materie generali sono sacrificate.

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    1. Aggiungiamo che l'Accademia ritenendo di essere quello che non è, cioè l'unico Ente deputato al rilascio dei diplomi per diritto statale, espone le sue proposte con malcelata insofferenza verso la FIS, associata ad una certa dose di presuntuosa goffaggine e a questo punto la FIS decide di tirare una riga e andare a capo.
      Il sistema, se ci sono opinioni così contrastanti sulla formazione e sulla scelta degli esaminatori, va riformato. E' appunto ciò che sta accadendo.
      Le ragioni sono divergenti, quindi ci vorrà un po' a capire chi come e cosa, ma alla fine questo è positivo. Ovviamente il fatto che i progetti accademici in stile Napoleone abbiano subito un brusco stop a qualcuno certamente brucia, ma se erano progetti validi non tema, alla fine avranno la meglio come in ogni favola a lieto fine.

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    2. Ritengo che non si debba più discutere sulla esclusività del rilascio dei diplomi, in questo senso si è pronunciato il TAR, il quale, rigettando la richiesta di sospensiva degli esami indetti dalla FIS, ha ribadito il concetto della non esclusività da parte dell'Accademia, non impedendo alla stessa di indire i propri. Pertanto al momento entrambe le parti sono autorizzate al rilascio dei propri attestati. Quello che i sostenitori della linea federale non vogliono capire, e ciò fa perdere loro credibilità, e che la FIS, sulla base dello statuto vigente, non può non riconoscere i diplomi rilasciati dall'ANS. Nel momento in cui agisce in maniera difforme da quanto previsto si pone in uno stato di illegalità ed è di questo che dovrà risponderne nelle opportune sedi. Sarebbe il caso, una volta per tutte, che si prenda coscienza di questo stato di cose. La FIS indìca l'Assemblea per le modifiche statutarie, se le faccia approvare e dopo di che tutti si dovranno adeguare, ivi compresa l'Accademia. Non credo ci sia altro da dire.

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    3. Come potrebbe la FIS riconoscere dei diplomi rilasciati dall'ANS, che nel suo bando in vigore ancora rintracciabile sul suo sito, prevede che le commissioni di esame siano composte e formate in accordo con il Comitato esecutivo della scuola magistrale, con la presenza del Presidente Federale e di quello dell'AIMS, se questi non erano presenti? (a proposito, saranno stati invitati?)
      Se lo statuto federale che comprende l'ANS è tuttora in vigore, il regolamento cui l'ANS ha aderito è ancora valido, perché l'ANS ha indetto una sessione di esame che non rispetta la normativa vigente? E pretende pure che i titoli rilasciati in detta sessione siano validi??
      Qui non è questione di voler sostenere a tutti i costi una linea dell'ANS o della FIS. L'ANS doveva fare le sessioni di marzo e di giugno con un bando nuovo che non comprendesse la FIS, allora sì, avrebbe potuto esigere che i suoi titoli da essa rilasciati fossero tenuti validi. Diversamente la vedo molto difficile da sostenere come possibilità.
      L'ANS pretende il riconoscimento dei titoli rilasciati in base ad una norma, che però essa stessa disconosce!

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    4. Lo statuto fis è in vigore ma il regolamento cui l'ans aveva aderito non è ovviamente quello modificato ora nel 2017. Le presenze dei presidenti fis e aims non sono necessarie al fine della regolare composizione della commissione di esame. I diplomi sono allora validi e la fis li deve riconoscere.

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    5. Ad essere necessario a me sembra forse e dico forse, era concordare con la Fis l'indizione dell'esame e la composizione delle commissioni.
      Un esame indetto senza che la Fis ne fosse neppure al corrente...sicuramente sbaglio, ci sarà qualche risvolto del regolamento su cui discutere ancora...ma ha ragione il sig. Rinaldi.
      Discutere del sesso degli angeli non porta a nulla.
      Ci sono regolamenti e statuto in vigore e alla fine arriverà una sentenza favorevole a chi ha ragione.
      Buona notte a tutti

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  24. Grazie Rinaldi, concordo: l'Assemblea è l'Organo Sovrano. Mi rimane un dubbio. La Federazione innanzi al TAR e nei bandi ha sempre parlato di Tecnici di 3° livello SNAQ. Invece, ha rilasciato diplomi di Maestro di scherma. Se ritengo incontrovertibile per la Federazione formare i Tecnici di 1°, 2° e 3° livello SNAQ per delega del CONI, non credo che possa usare per i terzi livelli il termine Maestro di scherma o Maestro d'armi. Certamente Insegnanti di scherma, Allenatori Capi di scherma tecnici di 3° livello, ma Maestri di scherma non credo. La Scuola Militare di Orvieto ha formato Istruttori militari di scherma, mai Maestri di scherma. Non è una questione di lana caprina.

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  25. Se ci sono delle liti schermistiche che sono sconfinate in cause giudiziarie, bisogna ammettere che una buona parte di responsabilità politica è della Federscherma. Le questioni dello Statuto e lo scontro con l'Accademia potevano essere meglio affrontate senza arrivare alle attuali conseguenze, che presagiscono ulteriori sviluppi negativi per il movimento schermistico. Chi scrive i commenti su questo blog è un appartenente al movimento schermistico. Il trincerarsi dietro l'anonimato è un sintomo di debolezza di un movimento schermistico che non riesce a garantire ai suoi appartenenti un sereno confronto democratico, senza ripercussioni per chi non la pensa come il Consiglio federale. Per lo Statuto e per l'Accademia si sarebbe potuto ricorrere all'Assemblea. A novembre, il Consiglio federale sfiorò il 90% del consenso. Perchè oggi si teme il ricorso all'Assemblea? Perchè si preferiscono le aule giudiziarie quando si è reduci da un successo elettorale così forte?

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  26. Consigli fiscali per Maestri di Scherma quando non collaborano con ASD o SSDrl.

    L’effettuazione di lezioni private di un Maestro di scherma si deve considerare come lavoro autonomo svolto in modo occasionale in quanto, per comune esperienza, esso implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
    I compensi conseguiti andranno dichiarati nella sezione II-A del quadro RL di Unico Pf (oppure, in caso di utilizzo del modello 730, nel quadro D, rigo D5, codice 2) e assoggettati a tassazione (mediante imputazione al reddito complessivo posseduto) al netto di tutte le spese inerenti eventualmente sostenute. Non sono richiesti ulteriori adempimenti formali/sostanziali, soprattutto da parte del committente, cui sono impartite le lezioni private, il quale, non rivestendo la soggettività di sostituto d’imposta non è tenuto ad effettuare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti.
    Sembra ragionevole ritenere che l’esenzione operi anche nel caso in cui le lezioni siano rese collettivamente a un gruppo di allievi.
    Si fa presente, inoltre, che l’attività sarà soggetta alla gestione separata Inps.
    Quando le lezioni private diventano attività abituale.
    Bisogna premettere che non esistono regole che consentono di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso ministero delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra “abitualità” e “occasionalità”, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso”. In linea generale, “per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”.
    L'attestazione SNAQ può configurare il carattere della professionalità se il Maestro di Scherma non collabora con ASD o SSDsrl. 
    In ogni caso, se si tratti di prestazioni abituali, il Maestro di scherma che impartisce lezioni private è considerato un esercente arti e professioni, diventando soggetto passivo ai fini Iva. In questo caso il Maestro di scherma è obbligato:
    a) a chiedere l’attribuzione del numero di partita Iva;
    b) a presentare la dichiarazione Iva annuale e assolvere a ogni altro obbligo previsto dalla legge.

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  27. Ce ne fossero in Italia persone così come Voi, guidate da una passione che non ha eguali, interessate a eviscerare ogni sfumatura dall'argomento, in Italia non avremmo nessun problema. Complimenti.

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