04 agosto 2020

Trattativa FIS/ANS e Statuto federale


Mi sono riletto il nuovo Statuto Federale, in particolar modo l'art.1 comma 10, 11 e 12, dai quali si evincono facilmente i veri intenti federali. La parte che riguarda l'ANS non è stata concordata tra le due fazioni bensì redatta dal Commissario ad acta. E fin qui è tutto legittimo, ciò che non riesco a spiegarmi, visto che c'era una trattativa in atto tra FIS ed Accademia, è il mancato invio all'ANS dello statuto approvato dal Commissario prima che fosse approvato dalla Giunta del CONI. E sì che il documento è stato licenziato in data 20 maggio 2020 e sottoposto alla ratifica del CONI il 2 luglio 2020. In questo lasso di tempo vi è stato il silenzio assoluto. Non mi si venga a dire che la FIS non ne sapesse niente, non mi si venga dire che se anche la FIS lo avesse avuto per tempo lo statuto, (e lo ha avuto per tempo!), prima della sua ratifica, era opportuno che nessuno ne sapesse niente, per evitare polemiche ed intromissioni non opportune: vi era una trattativa in atto e credo fosse corretto che l'Accademia ne avesse avuto copia per un esame preventivo e per eventuali interventi correttivi e migliorativi per la parte che interessava sia la FIS che l'Accademia.
Come è ben noto la trattativa tra i due enti si è interrotta e pare che possano essere intraprese iniziative importanti per l'applicazione integrale delle varie sentenze (TAR e CdS) e la rimodulazione dell'art.1 dello statuto federale.
Al momento non vado oltre ma mi sembra quanto mai opportuno rinfrescare la memoria ai distratti con la nota esplicativa pubblicata a suo tempo dal dottor FUMO, sul sito dell'Accademia Nazionale di Scherma. Il dottor FUMO, già presidente della 5^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nella nota espone una interpretazione giuridico legale delle varie sentenze che hanno dato conferma della legittimazione dell'ente partenopeo circa le competenze inerenti al rilascio del diploma di Maestro di Scherma.
Ezio RINALDI




2 commenti:

  1. Il TAR del Lazio prima e il Consiglio di Stato successivamente hanno sentenziato definitivamente, come magistralmente sottolineato dal dr. Maurizio Fumo nelle note esplicative qui allegate, la piena legittimità dell’Accademia Nazionale di Scherma di esercitare la prerogativa di abilitare all’insegnamento della scherma.
    Il Presidente Federale successivamente, con un articolo apparso sul sito della Federazione Scherma, ha mostrato una certa riluttanza nell’accettare le conseguenze delle decisioni dei magistrati.
    In seguito, in ordine temporale, quattro mesi or sono, è iniziata una trattativa tra le parti mentre un Commissario ad acta di nomina CONI metteva le mani sulla bozza di statuto federale, partorita nell’ultima assemblea, nel tentativo di sanare incongruenze. Il negoziato FIS – ANS ha, perciò, destato stupore ma allo stesso tempo speranza di vedere appianato un contenzioso che ristabilisse un dialogo e una collaborazione futura tra le parti, oltre che accogliere le istanze dei malcapitati aspiranti istruttori e maestri.
    L’ipotesi di accordo tra la F.I.S. e l’Accademia Nazionale di Scherma, tesa a trovare una sintesi tra le parti nell’interesse di entrambe e soprattutto di quegli aspiranti istruttori o maestri incorsi nell’errore di sostenere gli esami con la Federazione, è fallita.
    Ezio Rinaldi nel suo articolo ipotizza che la Federazione fosse a conoscenza delle modifiche allo statuto da parte del Commissario ad acta mentre queste fossero ignorate dall’Accademia di Napoli che, quindi non avrebbe potuto porre nella trattativa, partendo da questo elemento, correttivi adeguati all’accordo.
    Questi tre indizi, il fallimento dell’accordo in dirittura d’arrivo, la indigesta accettazione da parte della Federazione delle decisioni del Consiglio di Stato e il dato ipotizzato da Rinaldi, qualora fosse fondato, porrebbero un serio dubbio sulla genuina volontà da parte del Consiglio Federale di cercare e trovare un’intesa. La domanda che mi pongo è se esistessero obiettivi atti a giustificare una strategia federale tesa a simulare interesse per un’ipotesi di accordo in cui non si credeva e/o se questo tentativo, certo non di primario interesse per l’Ente napoletano che usciva vincente dal giudizio, sia partorito spontaneamente, ad esempio per una necessità sentita dalla Federazione nei confronti di coloro che avevano sostenuto un esame rivelatosi nullo, o vivamente consigliato dall’esterno.
    Alberto Coltorti

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  2. Le sentenze si rispettano e si applicano! La FIS da questa storia ne esce veramente male ed il mancato accordo, ma più ancora ciò che è scritto nell'art. 1 comma 10,11 e 12 dello statuto federale, dimostra come la federazione più medagliata d'Italia sia gestita da gente con il dente avvelenato. Mi auguro, ma lo auguro alla stessa FIS, che si possa trovare una via di uscita che soddisfi le due parti, tenendo conto che un qualsiasi dialogo sull'argomento non possa prescindere dalle decisioni del TAR e del Consiglio di Stato.

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