Proprio ieri sul sito della Fis è stata
pubblicata la sentenza n. 2/15 della Corte Sportiva d’Appello pronunciata sul
reclamo dell’atleta Gaetano Dell’Acqua contro la sentenza del giudice sportivo
n. 10/15.
A mio parere, tale provvedimento
offre spunti di riflessione di rilevante interesse.
Da una prospettiva molto superficiale
la sentenza della Corte sembrerebbe riconoscere all’incolpato l’ingiustizia
della sanzione pecuniaria di 150,00 euro inflittagli dal giudice di primo grado
ma definitivamente rimossa in seconda istanza.
Ritenere che la Corte abbia in
qualche modo restituito ragione all’atleta è tuttavia solo un’illusione.
In realtà questo apparente “sconto
di pena” ha valore meramente nominale poiché il povero atleta oltre ad aver
visto riconfermare la responsabilità accertata in primo grado è stato costretto
a sborsare, ai sensi dell’art 46 R. G. un contributo pari a 150,00 euro per
potere proporre reclamo.
In altri termini quei 150,00 euro
originariamente inflitti a titolo di sanzione pecuniaria sono stati comunque pretesi
dalla Fis a titolo di contributo obbligatorio non ripetibile, per ricevere
l’istanza di giustizia di secondo grado ed attivare le conseguenti procedure.
In altri termini, e più
paradossalmente, l’esborso di quel denaro non sarebbe ripetibile neppure nel
caso in cui la Corte riconoscesse la fondatezza delle ragioni di opposizione di
un atleta, tesserato o affiliato, e per questo li mandasse assolti!
Un paradosso frutto di un sistema
di giustizia dagli effetti iniqui poiché anche nel caso di assoluzione non eviterebbe,
oltre al danno economico, neppure la beffa della squalifica che, come nel caso di specie, è stata scontata
dall’atleta ancor prima che la Corte potesse pronunciarsi sul reclamo.
Tale circostanza dovrebbe quindi far
riflettere parecchio sulla impellente necessità di una radicale riforma del
sistema di giustizia varato dagli attuali vertici della FIS.
Ma ciò non è tutto.
Altro aspetto importante risiede
nel fatto che il giudice sportivo non ha trascurato di evidenziare le altre
condotte deferite con la sostanziale denuncia sporta contro l’arbitro, accusato
dall’atleta di avere tenuto una comportamento dolosamente finalizzato a
danneggiarlo per motivi di ripicca.
Fatto gravissimo, questo, per il
quale il giudice sportivo ha opportunamente disposto la trasmissione degli atti
alla Procura federale.
Ancora una volta la giustizia
federale viene posta dinanzi ad una inevitabile alternativa: affermare la
responsabilità dell’arbitro e sanzionarlo in modo esemplare (ad esempio con la
radiazione) oppure sanzionare in modo esemplare l’atleta Gaetano Dall’acqua per
le accuse gravemente lesive della dignità ed onorabilità dell’esponente
arbitrale, espresse in violazione del regolamento di giustizia, del regolamento
tecnico, del codice etico e codice di comportamento CONI.
E’ l’occasione giusta per
introdurre un precedente giudiziario molto importante e in controtendenza con
quanto sin qui affermato dalla giustizia federale, che forse potrà riequilibrare
l’intero sistema riconoscendo il sacrosanto diritto di atleti e tesserati di reagire
e sporgere denuncie senza mezzi termini ed in forma pur aspra a tutela dei
propri diritti, e senza timore di ripercussioni disciplinari.
Non resterebbe così più isolata
la decisione del giudice sportivo FIS che con provvedimento n. 7/2013 ha
ritenuto congrua la sanzione di un solo giorno di squalifica nei confronti di
Luigi Tarantino seppure questi, in modo recidivo, si è reso responsabile di pesanti
insulti e minacce nei confronti del direttore di torneo, talmente violenti da
dovere essere coattivamente allontanato per mano del servizio d’ordine.
Restiamo quindi in attesa del nuovo
responso, con l’auspicio che non tardi ad arrivare.
A. Fileccia