I giuristi,
tra loro, in genere, si rispettano. A volte semplicemente fingono di farlo.Dr. Maurizio FUMO
Io dunque non mancherò di rispetto al commissario ad acta che ha redatto, su richiesta del CONI, il nuovo statuto della FIS; non posso, tuttavia, fare a meno di evidenziare e criticare i “passaggi” relativi ai rapporti tra Federazione ed Accademia Nazionale di Scherma, che, a mio parere, non compongono affatto una querelle che si è trascinata per anni (ed ancora continua), ma anzi introducono elementi di dubbio e contrapposizione che “promettono” nuove battaglie legali (a meno che non prevalga il buon senso nella futura – e mi auguro diversa – dirigenza federale).
Uno statuto
“furbetto” direi – senza mancare di rispetto – che dice, non dice e si
contraddice (non poco) e, in ultima analisi, si risolve, sul punto, in una elusione
del giudicato (TAR Lazio sez. I ter, sent. 2191/2019 del 18.11.2019, Consiglio
di Stato, sez. V, sent. 1825/2020 del 16.3.2020).
E infatti, “ferme le competenze dell’Accademia
Nazionale di Scherma” (testuale, più di una volta), la FIS dovrebbe
rilasciare (tramite la sua scuola di formazione? Ma esiste già?) un titolo
idoneo alla iscrizione nelle liste federali. Quale titolo? Un titolo diverso o
aggiuntivo rispetto a quello rilasciato dall’Accademia? In realtà nell’art. 2
(del neostatuto) comma 2 lett. g) si afferma che il titolo rilasciato
dall’Accademia è quello che abilita alla professione, che però sembra (sembra!)
cosa diversa dal titolo per l’insegnamento della scherma (quale scherma? Sportiva?
Storica? Artistica? Tutte e tre? Due su Tre?), che dovrebbe rilasciare la
Federazione. Ma, a ben vedere, che cosa è la professione del maestro di scherma
se non l’insegnamento della scherma? C’è poi il piccolo particolare consistente
nel fatto che il Giudice amministrativo ha detto l’esatto contrario, tanto che
gli esami organizzati e gestiti dalla FIS (per i cc.dd. tecnici di secondo e
terzo livello) sono stati annullati e la Federazione è stata condannata a
risarcire i danni causati all’Accademia (ancora deve provvedere).
Però -
attenzione - la FIS, secondo il nuovo statuto, potrebbe diplomare “figure
tecniche” diverse dal maestro (e, aggiungo io, dall’istruttore, conlega minor del maestro). E chi
sarebbero costoro? Non parlo dell’etichetta che il commissario ad acta vorrebbe callidamente
appiccicare loro sulla fronte (allenatore, tecnico, similmaestro, paraistruttore
ecc.), parlo della funzione. Perché, sia chiaro, se questo avatar dà lezione, organizza allenamenti, segue i tiratori in gara,
fornisce consigli tecnici ecc., egli, di fatto, svolge “il mestiere” di maestro
o istruttore; poco importa come lo chiamano o come si fa chiamare. Lo svolge di
fatto, ma abusivamente (art. 348 cod. pen.). L’ho già detto e scritto (e quindi
chiedo scusa per la ripetizione), ma in FIS sembra non lo capiscano. Ciò che però
stupisce è che finge di non averlo capito nemmeno il professore che, richiesto
dal CONI, avrebbe dovuto “adeguare” lo statuto alle sentenze. È pur vero che
gli amministrativisti pensano di essere tuttologi giuridici (un po’ dipende
dall’abnorme estensione della branca del diritto cui si sono votati da giovani),
ma i reati sono brutte bestie e i penalisti hanno poche, ma ben solide, idee.
Inoltre in FIS dovrebbero rileggere con molta attenzione l’ultimo comma del
citato articolo del codice penale (“si
applica la pena ……. nei confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l’attività delle
persone che sono concorse nel reato medesimo”).
Dunque, riassumendo e tirando le somme (ammesso che sia possibile): 1) l’Accademia Nazionale di Scherma (le cui competenze, come, afferma il commissario nel suo faticoso distillato normativo, sono “ferme”), organizza e gestisce gli esami per maestro ed istruttore di scherma (sportiva, storica ecc.) e rilascia i relativi titoli professionali abilitanti (sottolineo questa parola!); 2) la scuola federale di formazione rilascia titolo idoneo per l’iscrizione nelle liste federali, 3) la FIS “riconosce” la competenza dell’Accademia per il rilascio di titoli abilitanti, 4) la FIS forma i tecnici federali, 5) sono previste figure tecniche diverse dai maestri (e dagli istruttori).
Ora è da chiedersi, quale sia il rapporto tra il punto 1) e il punto 2). Coloro che la FIS, tramite la sua scuola di formazione, vorrà titolare e iscrivere nelle liste federali devono aver prima conseguito il titolo presso l’Accademia? Se si, si tratta di una strana formazione che si svolge dopo (e non prima) il conseguimento del titolo professionale (ma allora è una sorta di aggiornamento); se no, si tratta di un (illegittimo) titolo alternativo a quello rilasciato dall’Accademia. Oppure si tratta di una formazione finalizzata a sostenere gli esami in Accademia? E, in questo caso, la FIS pretende ancora l’esclusiva della preparazione, come ha, invano, sostenuto nel corso della “trattativa post-sentenze” con l’Accademia? Trattativa fallita sostanzialmente per questa ragione.
Quanto al
riconoscimento del titolo abilitante rilasciato dall’Accademia (punto 3),
l’Accademia ringrazia molto il commissario per aver inserito tale concetto, ma
sta di fatto che il titolo è riconosciuto ope
legis, come chiarito - evidentemente non ancora abbastanza - dalle più
volte ricordate sentenze. E comunque resta la domanda: a quale abilitazione si
è voluto riferire il redattore (ad acta)
dello statuto. Nel campo del quale ci stiamo occupando non ne conosco una diversa
da quella all’insegnamento della scherma. Dunque chi si è diplomato presso l’Accademia
(il solo diploma che abbia rilievo giuridico anche in campo sportivo) può
chiedere, per ciò solo, l’iscrizione nelle liste professionali? Può insegnare
in una sala di una società affiliata alla FIS? Mi pare difficile sostenere il
contrario.
Resta
misteriosa la identità e il profilo professionale dei tecnici federali (punto
4), che evidentemente non sono i maestri (e gli istruttori) abilitati
dall’Accademia (punto 3).
Ancora più
misteriose e alquanto pericolose (per la FIS) le figure tecniche di cui al
punto 5.
Chi avrà avuto
la pazienza di leggere fino in fondo questo articolo mi perdonerà per la sovrabbondanza
di punti interrogativi. Si tratta evidentemente di un (elementare) artificio
retorico perché si capisce fin troppo bene che, col “nuovo” statuto, si è
tentato di svuotare di significato e contenuto le pronunzie del giudice
amministrativo e ci si è sforzati di arginare il danno (di immagine e materiale, quando la
Federazione si degnerà di metter mano al portafogli) che la dirigenza FIS si è
autoprodotto quando ha deciso di insidiare le competenze di un ente che da
oltre 100 anni svolge una funzione essenziale per il mondo schermistico, cosa
di cui i precedenti consigli federali di amministrazione non avevano mai
dubitato.
Mi sia, alla
fine, consentita un’ultima, articolata, domanda, più retorica delle altre: ne
valeva la pena?
Valeva la pena
tentare lo scippo in danno dell’Accademia, decretandone, di fatto, la
scomparsa? Valeva la pena creare questa situazione di incertezza? Valeva la
pena determinare (eufemismo) non pochi aspiranti a sostenere esami che non
potevano che essere invalidi? Valeva la pena spendere e far spendere denaro ed
energie per annientare un “meccanismo collaborativo” che si era dimostrato
efficace nel corso di molti decenni?
E ora: è valsa la pena aver scomodato un professore
di diritto per chiedergli di partorire questo certamente non gratuito (e
velenoso) frutto giuridico che - con ogni probabilità - scatenerà ulteriori
liti giudiziarie?
Maurizio Fumo
Egr. Presidente,
RispondiEliminaquando fu reso pubblico lo Statuto fui uno dei primi a rendersi conto che per quanto riguardava la parte relativa all’Accademia, il Commissario ad acta non aveva minimamente rispettato la sentenza del TAR prima e quella del Consiglio di Stato poi. Allora mi venne il dubbio che la stesura fosse concordata tra l’estensore e la FIS. Ebbene quel dubbio, dopo aver letto il Suo pezzo, si è rafforzato. Spero solo che la controversia trovi la giusta conclusione, anche se ciò potrà comportare un dibattimento in altre e più solenni sedi. Ricordo anche che all’indomani dell’approvazione di tale Statuto, qualcuno inneggiò ad una ampia vittoria in quanto il Commissario ad acta aveva recepito tutte le istanze presentate in sede assembleare. Può anche essere che così sia stato, ma certamente non la parte riguardante l’Accademia. E la Sua esposizione lo dimostra ampiamente.
Resto incuriosito come gli aspiranti maestri e i maestri stessi non vogliano schierarsi in difesa dell'Accademia Nazionale di Scherma, ma sostengano le iniziative federali, anche dopo le sentenze.
RispondiEliminaResta fondamentale a mio avviso la mancanza di unità fra le parti, che dovrebbe essere compito della federazione.
Fabrizio Orsini