avv. Francesco STORACE |
Nei prossimi giorni il Governo, in
attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 8.8.2019 n.86, dovrà
discutere il testo del decreto legislativo per il riordino del CONI e della
disciplina di settore.
Si tratta di un appuntamento di grande
interesse per lo sport in generale e certamente anche per la nostra federazione
scherma.
La bozza che circola in questi giorni è
particolarmente corposa e consta di ben 232 articoli il cui contenuto riguarda aspetti
istituzionali, con particolare riferimento alle competenze specifiche del CONI
e della Sport e Salute s.p.a., quest’ultima con note polemiche gestita
sostanzialmente dal potere governativo, e tanti altri argomenti di sicuro
interesse.
Il testo contiene anzitutto i principi
generali, in particolare si ribadisce il principio di autonomia dell’ordinamento
sportivo nazionale con indicazione dei suoi obiettivi; la definizione delle
funzioni di competenza statale in materia di sport, attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ovvero all’autorità di governo da lui delegata e
quelle del Dipartimento per lo sport, struttura amministrativa della Presidenza
del consiglio; le funzioni attribuite poi alla Sport e Salute S.p.A. ed in
particolare il compito della Società di ripartire i contributi per l’attività sportiva.
La bozza definisce le attribuzioni del CONI,
con personalità giuridica di diritto pubblico, ponendolo sotto la vigilanza
dell’autorità governativa competente in materia di sport.
Gli organi del CONI restano in carica quattro
anni; il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale non possono
svolgere più di tre mandati.
Viene istituito il Comitato italiano
paralimpico - CIP.
Vengono definite poi le funzioni della Organizzazione
nazionale antidoping – NADO e dell’Istituto del credito sportivo; viene
indicato il criterio di determinazione degli importi dello stanziamento annuale
complessivo nella misura annua del 32% delle entrate incassate dal bilancio
dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP ed
IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione impianti sportivi, attività di
club sportivi, palestre ed altre attività sportive.
Una parte particolarmente interessante del
testo riguarda le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate.
Le federazioni hanno natura di associazione
con personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, con piena
autonomia politica, organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico
scientifica e contabile rispetto al CONI.
La carica di presidente della federazione
è incompatibile con cariche di indirizzo politico.
Le federazioni sono rette da norme statutarie
e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e di trasparenza,
nonché del principio di accesso all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni
di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Particolarmente interessante, anche in
relazione alle diverse previsioni contenute nel vigente statuto della FIS, la disciplina
finalizzata a garantire la massima partecipazione alle cariche federali laddove
si prevede che la candidatura può essere sostenuta da parte degli affiliati in
misura non superiore al 3% del loro numero complessivo. A tal proposito se si applicasse
questa norma alla FIS i sostegni alla candidatura a cariche federali potrebbero
essere circa 10, numero ben inferiore a quello attualmente previsto dallo Statuto
vigente.
Nell’ottica di consentire la maggiore
partecipazione alle cariche federali si prevede:
- la disposizione relativa alle pari
opportunità tra donne e uomini;
- la limitazione a tre mandati per il
presidente e per gli organi direttivi, ferma restando la facoltà di prevedere
anche un numero di mandati inferiore;
- la
presenza negli organi direttivi di atleti e tecnici sportivi ed anche eventualmente
degli ufficiali di gara.
Viene espressamente consentita la possibilità
di esercitare il diritto del voto per delega in assemblea stabilendo però che
le deleghe non possono essere superiori al numero di 5 a persona.
Grande attenzione poi viene riservata ai
gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato e soprattutto ai rapporti di
lavoro in ambito sportivo.
A tale ultimo proposito la normativa
proposta è puntuale e finalizzata a mettere ordine in un settore fino ad oggi
privo di disposizioni ad hoc.
Viene definito il lavoratore sportivo l’atleta,
l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il
preparatore atletico e il direttore di gara che esercita attività sportiva a fronte
di un corrispettivo, con ogni ulteriore specificazione della disciplina del
rapporto di lavoro, dei profili assicurativi, del trattamento pensionistico e tributario.
È istituito un Fondo per il professionismo
negli sport femminili presso la presidenza del Consiglio dei ministri con la
dotazione di 3,9 milioni di euro ciascuno per l’anno 2021 e 2022.
Sono poi istituite alcune figure professionali
quali chinesiologo di base e chinesiologo sportivo, l’agente sportivo, il maestro
di arrampicata, la guida canyon / torrentismo, la guida speleologica, la guida
ambientale escursionistica.
Di particolare interesse, anche se forse
ultronee rispetto all’oggetto della delega che riguarda il riordino del CONI e
della disciplina di settore, le disposizioni riguardanti la sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo, nonché l’attribuzione al Dipartimento
dello sport del riconoscimento della qualifica professionale di guida alpina e
di maestro di sci.
A tal proposito si deve rivelare che
probabilmente i riconoscimenti delle qualifiche di maestro e/o istruttore delle
singole discipline dovrebbe avvenire in base a normative specifiche nell’ambito
delle singole federazioni o, come avvenuto per il settore della scherma,
attraverso il conferimento ad un’istituzione costituita a tale scopo quale l’Accademia
di scherma di Napoli di tale importantissima funzione sul piano tecnico ed
educativo.
Francesco STORACE
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