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avv. Gaspare FARDELLA |
Navigando su FB, mi sono per
caso imbattuto nella pagina di Alberto Ancarani, avvocato, uomo pieno di
interessi in vari versanti, da quello politico a quello sportivo, essendo consigliere
sia del Comune di Ravenna che della FIS, con un lungo elenco di titoli, cariche
ed incarichi di rilievo e di tutto rispetto che inducono fondatamente a
ritenerlo, quale “uomo
delle istituzioni”,
sempre pronto al confronto, strenuo difensore dei diritti civili,
particolarmente attento ai bisogni della collettività e sensibile ai comuni valori
di democrazia, equità e giustizia.
Proseguendo nella lettura
della relativa pagina, ho però trovato una esternazione, pubblicata il 29/1/21,
resa a proposito dei ricorsi presentati da alcuni iscritti FIS, per vicende afferenti
le elezioni dei Rappresentanti di tecnici e atleti del mese scorso, che non mi
sarei mai aspettato dal possessore di un tale “biglietto da visita”, che mi
ha lasciato abbastanza perplesso e che riporto testualmente: “Prendiamo una federazione a caso. Questa
federazione deve rinnovare i suoi vertici e per il rinnovo corrono due
candidati con le rispettive squadre. Una di queste squadre [opposta a quella cui
lui appartiene, ndr] contesta continuamente per vie legali l’esito di
ogni fase elettorale o l’iter di ogni provvedimento che porta all’esito
elettorale. Questa squadra [opposta,
ndr] che non riconosce neppure la legittimità delle operazioni di
voto nella vigilanza delle quali erano coinvolti addirittura propri esponenti
su sua esplicita richiesta, pretende di fare un «democratico confronto fra
candidati» e ha il coraggio di lamentarsi perché l’altro candidato, stufo dei
ricorsi anche sul colore dei suoi lacci delle scarpe, non intende confrontarsi
con chi va avanti a colpi di carte bollate. Per fortuna che entro il 15 marzo queste cose dovranno avere, per legge,
una fine”.
Ora, tralasciando ogni considerazione
sulle
“capacità divinatorie”
dell
’autore,
espresse in chiusura del post (fra l
’altro,
non si capisce a cosa egli si riferisca, se al risultato finale delle votazioni,
che sarebbe cosa grave, o a quello dei giudizi
de quibus, che sarebbe più grave, visto che mostrerebbe di
conoscerne l
’esito,
ancor prima della redazione e pubblicazione delle rispettive sentenze), non
posso fare a meno di osservare come emerga chiaramente da tale affermazione -
che non esito a definire suggestiva, parziale, inesatta, provocatoria ed in
stridente contraddizione col superiore
“biglietto da visita
” - tutto
il profondo suo fastidio e la elevata sensazione di disturbo, misti ad un
insopportabile senso di disagio e netto disgusto, verso chi sta soltanto cercando
CIVILMENTE di difendere i propri diritti, perché ritenuti lesi, unicamente
attraverso il percorso fissato dalla LEGGE; nemmeno poi è condivisibile l
’assunto
che il supposto malessere (però, mai da lui stranamente avvertito, quando si è
trovato a percorrere, in veste di ricorrente, uguale strada) sia di tale veemenza
da addirittura averlo indotto a rivolgere implicitamente al suo capo squadra
(Azzi/Scarso) l
’invito
a negare quel DEMOCRATICO confronto più volte invocato da un
’icona della scherma mondiale,
Michele MAFFEI, soggetto notoriamente elegante, gentile, serio, equilibrato e
pacato.
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Consigliere FIS avv.Alberto ANCARANI |
Non vorrei sembrare irriguardoso,
ma sento il bisogno di chiarire talune inesattezze che mal si conciliano con l
’atteggiamento
gratuitamente attribuito a MAFFEI e ai componenti del suo schieramento, e che invece
sono soltanto il frutto di una gran confusione che alberga nell
’animo di
qualcuno, tale da aver generato l
’errore
in cui è precipitato l
’Ancarani.
A
ben vedere, né Michele MAFFEI, singolarmente, né la sua squadra,
collettivamente, nè i rispettivi componenti, individualmente,
hanno
presentato alcun ricorso; la tanto lamentata e sofferta iniziativa
giudiziaria è stata, invece, promossa personalmente ed individualmente da alcuni
iscritti FIS (affiliati e tesserati), i quali, in occasione delle ultime
elezioni dei cc.dd. Grandi elettori, hanno inteso contestare la legittimità di certi
altri tesserati ad esercitare l
’elettorato
attivo e passivo, diritto che - come tutti sanno, tranne, a quanto pare, i
vertici federali - è riservato unicamente ai Maestri in possesso di un valido
titolo all
’insegnamento,
ed in considerazione del fatto che numerosi soggetti, benché privi di un siffatto
titolo, sembrerebbero essere stati ugualmente ammessi all
’esercizio di entrambi i tipi
di elettorato, a tutto dispetto ed in totale spregio delle ben note sentenze
del TAR/Consiglio di Stato (cioè due organi giurisdizionali dello STATO), inopinatamente
dimenticate - e, dunque, disattese - dai vertici della federscherma.
Ma l
’argomento che sembra proposto
in modo maggiormente travisato e distorto attiene al momento della sollevata
contestazione, atteso che - a detta ancora del dolente Ancarani - le lagnanze
sarebbero state sollevate dalla
“squadra
di Maffei
”,
asseritamente presente alle operazioni di voto, anche a supporto della apposita
commissione Verifica Poteri, solo a giochi conclusi, allorquando cioè i
rispettivi presunti
“vigilanti
” si avvidero
dell
’esito
per loro negativo delle elezioni.
Nulla di più lontano dalla
verità, perché - contrariamente a quanto in modo capzioso e fuorviante è stato asserito
- in tale contesto né gli esponenti della lista di Maffei, pur presenti alle
fasi di voto e scrutinio, ma non in funzione di
“rappresentanti di lista
”, bensì solo
quali semplici soggetti interessati, privi di qualsiasi potere di verifica (fra
l
’altro, ad
alcuni è stato anche impedito di visionare le schede durante lo spoglio o di
verbalizzare loro osservazioni), né soprattutto i membri delle Commissioni
scrutinio e/o verifica erano legittimati ad escludere
“candidati
” ed
“elettori
” inseriti nelle liste predisposte
dalla FIS. Che, poi, la Federazione, e per essa la Segreteria, abbia errato
nella compilazione e formazione di detti elenchi, stante l
’avvenuto inserimento di
soggetti privi del titolo abilitante, è tutta un
’altra storia, che sarà fatta
valere nelle competenti sedi, come l
’avv.
Ancarani, da esperto e competente uomo di legge, sa bene e non potrà negare: per
questa ragione appare del tutto fuori luogo il disagio ed il fastidio mostrati
nell
’articolo
in commento ed evocati a motivo del rifiuto al confronto.
E
’ anche doveroso riferire che
sono già pervenuti i primi risultati dalla giustizia sportiva - che non è
quella dello STATO - la quale, come era facile immaginare, ha rigettato i
ricorsi in questione, mal digeriti da Ancarani ed Azzi, mostrando tutta la sua
inadeguatezza ed inidoneità a rispondere alle esigenze di giustizia (elementi
questi, peraltro, già ben evidenziati da altri autorevoli giuristi).
Infatti, pur non entrando nel
merito delle decisioni assunte il 18/1/21, dal Tribunale Federale, ed il
2-2/2/21, dalla Corte Federale di Appello - perché le sentenze, da qualunque
parte provengano, vanno comunque e sempre rispettate - non posso fare a meno di
notare e far notare che entrambe presentano una significativa particolare
caratteristica: malgrado i collegi dei due rispettivi organi giudicati
risultino regolarmente formati, stante la presenza in ciascun collegio dei tre
componenti, in ambedue le statuizioni manca la sottoscrizione del relatore
(avv. Luca DONZELLI, per la prima; avv. Ciro RENINO, per la seconda). Tale
particolarità, in genere, accade quando il relatore, che è poi l
’estensore
naturale della sentenza - come ha ben spiegato il dr. Fumo, nel suo articolo del
20/1/21: Discipuli iurant in verba Magistri - , è in netto dissenso con gli
altri componenti del collegio e ne disapprova le conclusioni; conseguentemente,
l
’estensore,
non potendo redigere la sentenza per le divergenze giuridiche sorte nella
camera di consiglio che non si sono potute dirimere e sono così rimaste
irrisolte, non la può nemmeno sottoscrivere, sicché il ruolo di estensore viene
svolto da un altro membro.
E
’, perciò, del tutto evidente
che le suddette pronunce sono state oggetto di sofferti e per nulla condivisi scambi
di opinioni tra i magistrati sportivi e che, quindi, non potrà affermarsi che
le decisioni finali siano state rese in modo del tutto
de plano e che siano assolutamente ineccepibili, tanto che più di
un dubbio resta sulla loro inattaccabilità e inoppugnabilità.
Sperando così di aver chiarito
il motivo del mio intervento sulla quanto mai inopportuna
“boutade
” del consigliere Ancarani, mi
sia permesso di ricordare a tutti, ma in particolar modo al medesimo, che chiedere
giustizia non integra affatto il reato di
“lesa maestà
“, non è un imbarazzante e
pesante fastidio, anche se a volte può provocare spiacevoli mal di pancia, né
un ingombrante fardello di cui ci si deve liberare prima possibile, ma è
soltanto l
’esercizio
di un diritto costituzionalmente garantito e, dunque, un ATTO DI GRANDE CIVILTA
’, il cui
senso qualcuno sembrerebbe aver smarrito; come è parimenti ATTO DI GRANDE
DEMOCRAZIA rispondere ad una richiesta di sereno e pacato confronto, mentre non
lo è di certo sbattere la porta in faccia al competitor, adducendo inutili,
risibili ed immotivate scuse.
Nel ringraziare per l
’attenzione
mostrata, sperando di non avervi annoiato troppo, non posso che accomiatarmi
porgendo il seguente invito: Alberto, stai sereno.
Cordialmente.
Gaspare Fardella