Peraltro nel (nuovo) giudizio innanzi al TAR si è costituito anche il CONI, la cui posizione, come enunciata nei suoi scritti, è apparsa significativamente diversa da quella espressa dalla FIS. Ha infatti sostenuto il CONI che, ferma restando la competenza dell’ANS al rilascio del diploma magistrale (e quindi alla organizzazione e gestione degli esami), la FIS era viceversa competente per il rilascio della abilitazione (licenza SNaQ) all’insegnamento in ambito federale.
Tale impostazione non è affatto contraria alla “posizione” dell’Accademia, che intende unicamente rivendicare la sua esclusiva potestà al rilascio del titolo (e non della abilitazione sportiva)
Ora, come è noto, l’abilitazione è il provvedimento che permette l’esercizio di alcuni diritti (di cui il soggetto è già titolare), una volta accertata la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge; ebbene, normativamente, è l’ANS il soggetto che, a seguito del superamento dell’esame, conferisce il titolo e quindi radica il diritto. L’abilitazione è atto separato e successivo che ne consente l’esercizio. Vale a dire: la FIS può subordinare l’esercizio (in ambito federale) della professione alla sussistenza di determinati requisiti (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelli accertati dall’ANS), ma, non per questo, acquisisce il potere di conferire il titolo. Ovviamente tutto era molto più semplice (e piano) quando i due Enti collaboravano e, con unico atto, conferivano titolo e abilitazione (diploma abilitante AI FINI SPORTIVI).
Orbene, la sentenza TAR dell’aprile (l’ultima) non sovverte affatto il precedente giudicato (non avrebbe potuto farlo), ma, nel rigettare il ricorso dell’ANS, semplicemente interpreta il nuovo (equivoco) statuto FIS nel senso che i due Enti sono titolari di “competenze complementari”. Si tratta, in ultima analisi, di una “lettura” non lontana (in realtà dovremmo dire coincidente) con quella fatta propria dal CONI, dal momento che “complementare” non vuol dire certo “alternativo” e nemmeno “concorrente”. Insomma la sentenza in questione non può che essere qualificata che come “interpretativa di rigetto” , nel senso che, interpretando il nuovo statuto in senso difforme dalla tendenziosa lettura della FIS, afferma che i timori dell’ANS non avevano fondamento e quindi che il suo ricorso non aveva ragion d’essere. Da qui il rigetto.
D’altra parte è logico che tale ultima pronuncia del TAR non può che essere letta alla luce delle precedenti (e definitive) statuizioni del giudice amministrativo. Così come la FIS non può unilateralmente porre nel nulla un giudicato che le è sfavorevole, semplicemente cambiando il suo statuto, così il giudice amministrativo, sia pure adito in un momento successivo rispetto a quello in cui fu emessa la prima decisione (Consiglio di Stato), non può né contraddirla e, meno che mai, modificarla.
Dr. Maurizio FUMO |
Dunque resta fermo: a) che il titolo di maestro (e di istruttore nazionale) può essere conferito solo dall’ANS, b) che la FIS (se ritiene) può concedere la licenza SNaQ o abilitazione “endofederale” (vale a dire: l’autorizzazione a insegnare la scherma olimpica nelle società affiliate) a coloro che si sono diplomati presso l’ANS.
Sarebbe tuttavia il caso di raccogliere il chiaro invito (ma in realtà è una statuizione) del TAR che, con l’ultima sentenza, ha esplicitamente affermato che FIS e ANS possono - e anzi devono - collaborare. Infatti – si legge – la reciproca indipendenza non sta affatto a significare che i due soggetti non debbano cooperare. D’altronde questo è ciò che i due Enti hanno fatto per oltre un secolo. Il TAR, in ultima analisi, ci ha tenuto a ribadire (più di una volta) che l’ANS ha competenza al rilascio dei diplomi magistrali e che la FIS ha competenza al rilascio delle licenze federali. Ora è evidente che “diploma” e “licenza” non sono termini equivalenti, né titoli equipollenti: il diploma attesta il possesso dei requisiti tecnici in base ai quali si può essere considerati esperti di una materia (si pensi alla laurea), la licenza conferisce il permesso di operare professionalmente in un determinato contesto (si pensi all’esame di abilitazione postlaurea).
Naufragato il disegno egemonico coltivato dal precedente vertice federale, è da augurarsi che il nuovo staff dirigenziale voglia dare un segno di discontinuità e ritornare a una collaborazione che, nel corso degli anni, ha consentito di diplomare ottimi professionisti. Se ne gioverebbe il mondo della scherma tutto, e il settore magistrale in particolare, anche in vista del riordino che il dlgs. 36/2021 sul così detto “lavoro sportivo” ha ormai introdotto.
Maurizio Fumo"
Ezio RINALDI
Da uomo della strada credo di aver capito che i due enti siano “complementari”, quindi con competenze separate. Pertanto la F.I.S. non può fare gli esami, tanto che quelli fatti sono stati annullati. Peraltro, a riprova di ciò è già intervenuto il primo rinvio a giudizio innanzi al Tribunale penale di “maestri abusivi”.
RispondiEliminaAl di là delle varie sentenze, ritengo che continuare su tali presupposti non porti da nessuna parte ed a rimetterci sono solo i ragazzi. Ci vuole buon senso e capacità di dialogo ma ho come l’impressione di essere in presenza di sordi che non vogliono sentire.