25 aprile 2021

A PROPOSITO DELL'ULTIMA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO


Il Dr. FUMO Maurizio, ex Presidente del 5^ Sezione della Suprema Corte di Cassazione ed attuale vice Presidente dell'Accademia Nazionale di Scherma, ha pubblicato sul sito dell'ente partenopeo il suo pensiero sulla recente sentenza del TAR del Lazio, con la quale è stato rigettato il ricorso dell'A.N.S. contro lo statuto federale. Interessantissima lettura che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall'autore, ritengo di dover pubblicare sulla "Piazza".

"Nota del vicepresidente su Sentenza TAR per ricorso statuto FIS
A PROPOSITO DELL’ULTIMA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Il TAR Lazio, con la sentenza 4592/2021, pubblicata il 19.4.2021, ha rigettato il ricorso dell’Accademia Nazionale di Scherma avverso il nuovo statuto federale.
L’ANS aveva adito il giudice amministrativo in quanto la federazione “leggeva” il nuovo statuto (per la verità non un capolavoro di chiarezza) nel senso che tanto l’ANS, quanto la FIS dovevano ritenersi soggetti legittimati al rilascio del titolo professionale (sia pure, forse, con diversa valenza). Tale interpretazione era chiaramente violativa del giudicato (TAR n. 2191/2019, pubblicata 18.2.2019, Consiglio di Stato 2993/2019, pubblicata 16.3.2020), che - ricordiamolo - avevano definitivamente chiarito che solo l’ANS era competente al rilascio del titolo. Conseguentemente i titoli rilasciati dalla FIS erano stati annullati e la federazione era stata condannata a risarcire il danno all’ANS (cosa che ha fatto).
Dunque, aveva sostenuto (e sostiene) l’Accademia, non può certo essere l’atto unilaterale di un ente privato (il nuovo statuto FIS) a sovvertire il dictum (definitivo) dell’autorità giudiziaria.

Peraltro nel (nuovo) giudizio innanzi al TAR si è costituito anche il CONI, la cui posizione, come enunciata nei suoi scritti, è apparsa significativamente diversa da quella espressa dalla FIS. Ha infatti sostenuto il CONI che, ferma restando la competenza dell’ANS al rilascio del diploma magistrale (e quindi alla organizzazione e gestione degli esami), la FIS era viceversa competente per il rilascio della abilitazione (licenza SNaQ) all’insegnamento in ambito federale.
Tale impostazione non è affatto contraria alla “posizione” dell’Accademia, che intende unicamente rivendicare la sua esclusiva potestà al rilascio del titolo (e non della abilitazione sportiva)
Ora, come è noto, l’abilitazione è il provvedimento che permette l’esercizio di alcuni diritti (di cui il soggetto è già titolare), una volta accertata la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge; ebbene, normativamente, è l’ANS il soggetto che, a seguito del superamento dell’esame, conferisce il titolo e quindi radica il diritto. L’abilitazione è atto separato e successivo che ne consente l’esercizio. Vale a dire: la FIS può subordinare l’esercizio (in ambito federale) della professione alla sussistenza di determinati requisiti (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelli accertati dall’ANS), ma, non per questo, acquisisce il potere di conferire il titolo. Ovviamente tutto era molto più semplice (e piano) quando i due Enti collaboravano e, con unico atto, conferivano titolo e abilitazione (diploma abilitante AI FINI SPORTIVI).
Orbene, la sentenza TAR dell’aprile (l’ultima) non sovverte affatto il precedente giudicato (non avrebbe potuto farlo), ma, nel rigettare il ricorso dell’ANS, semplicemente interpreta il nuovo (equivoco) statuto FIS nel senso che i due Enti sono titolari di “competenze complementari”. Si tratta, in ultima analisi, di una “lettura” non lontana (in realtà dovremmo dire coincidente) con quella fatta propria dal CONI, dal momento che “complementare” non vuol dire certo “alternativo” e nemmeno “concorrente”. Insomma la sentenza in questione non può che essere qualificata che come “interpretativa di rigetto” , nel senso che, interpretando il nuovo statuto in senso difforme dalla tendenziosa lettura della FIS, afferma che i timori dell’ANS non avevano fondamento e quindi che il suo ricorso non aveva ragion d’essere. Da qui il rigetto.

D’altra parte è logico che tale ultima pronuncia del TAR non può che essere letta alla luce delle precedenti (e definitive) statuizioni del giudice amministrativo. Così come la FIS non può unilateralmente porre nel nulla un giudicato che le è sfavorevole, semplicemente cambiando il suo statuto, così il giudice amministrativo, sia pure adito in un momento successivo rispetto a quello in cui fu emessa la prima decisione (Consiglio di Stato), non può né contraddirla e, meno che mai, modificarla.

Dr. Maurizio FUMO

Dunque resta fermo: a) che il titolo di maestro (e di istruttore nazionale) può essere conferito solo dall’ANS, b) che la FIS (se ritiene) può concedere la licenza SNaQ o abilitazione “endofederale” (vale a dire: l’autorizzazione a insegnare la scherma olimpica nelle società affiliate) a coloro che si sono diplomati presso l’ANS.

Inevitabile conseguenza di quanto sopra esposto è che coloro che volessero esercitare la professione di maestro (o istruttore) di scherma senza  titolo, ovvero – il che è lo stesso – con un titolo invalido, commetterebbero il reato di cui all’art. 348 cod. pen. Tanto ciò è vero che, su denuncia dell’ANS, alcuni di costoro sono stati rinviati a giudizio (il processo è fissato per il mese di ottobre).
Va da sé che, in base al “meccanismo incriminatorio” previsto dal codice penale per regolare il concorso di persone nel reato (art. 110) e, ancor più, in base al terzo comma dell’art. 348 (come modificato nel 2018) potrebbe essere chiamato a rispondere di tale reato anche chi ha consentito e reso possibile la violazione suddetta (insomma chi, consapevolmente, ha rilasciato un titolo invalido).
Sarebbe tuttavia il caso di raccogliere il chiaro invito (ma in realtà è una statuizione) del TAR che, con l’ultima sentenza, ha esplicitamente affermato che FIS e ANS  possono - e anzi devono - collaborare. Infatti – si legge – la reciproca indipendenza non sta affatto a significare che i due soggetti non debbano cooperare. D’altronde questo è ciò che i due Enti hanno fatto per oltre un secolo. Il TAR, in ultima analisi, ci ha tenuto a ribadire (più di una volta) che l’ANS ha competenza al rilascio dei diplomi magistrali e che la FIS ha competenza al rilascio delle licenze federali. Ora è evidente che “diploma” e “licenza” non sono termini equivalenti, né titoli equipollenti: il diploma attesta il possesso dei requisiti tecnici in base ai quali si può essere considerati esperti di una materia (si pensi alla laurea), la licenza conferisce il permesso di operare professionalmente in un determinato contesto (si pensi all’esame di abilitazione postlaurea).
Naufragato il disegno egemonico coltivato dal precedente vertice federale, è da augurarsi che il nuovo staff dirigenziale voglia dare un segno di discontinuità e ritornare a una collaborazione che, nel corso degli anni, ha consentito di diplomare ottimi professionisti. Se ne gioverebbe il mondo della scherma tutto, e il settore magistrale in particolare, anche in vista del riordino che il dlgs. 36/2021 sul così detto “lavoro sportivo” ha ormai introdotto.
Maurizio Fumo"
Ezio RINALDI

1 commento:

  1. Da uomo della strada credo di aver capito che i due enti siano “complementari”, quindi con competenze separate. Pertanto la F.I.S. non può fare gli esami, tanto che quelli fatti sono stati annullati. Peraltro, a riprova di ciò è già intervenuto il primo rinvio a giudizio innanzi al Tribunale penale di “maestri abusivi”.
    Al di là delle varie sentenze, ritengo che continuare su tali presupposti non porti da nessuna parte ed a rimetterci sono solo i ragazzi. Ci vuole buon senso e capacità di dialogo ma ho come l’impressione di essere in presenza di sordi che non vogliono sentire.

    RispondiElimina