Alcuni commenti agli articoli BREVE ANALISI DEL
BLOG e LETTERA DI SCARSO 2004, in relazione ad ingiustificate restrizioni poste
in essere da alcune federazioni, in particolare FIGC e FIT, hanno posto in
evidenza problematiche inerenti la natura anticoncorrenziale dei vari bandi di
ammissione ai corsi di formazione delle predette federazioni. Non è mia
abitudine addentrarmi in campi ove la mia conoscenza è pari allo zero, però la
lettura di tali commenti ha suscitato in me una forte curiosità tanto da
indurmi ad approfondire, per quanto mi sia stato possibile, la questione. Di
seguito riporto il comunicato dell’AGCM (Antitrust) con il quale informa di
aver sanzionato la FIGC. per essere venuta meno alle regole della concorrenza.
“I812 - FIGC: sanzione da oltre 3
milioni di euro per ingiustificate restrizioni all’accesso ad alcune qualifiche
professionali
COMUNICATO STAMPA
FIGC: SANZIONE DA OLTRE 3MLN PER INGIUSTIFICATE RESTRIZIONI ALL’ACCESSO AD
ALCUNE QUALIFICHE PROFESSIONALI
Con provvedimento del 27 giugno 2018
l’Autorità ha sanzionato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per oltre
tre milioni di euro, per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), derivante dalla previsione di
restrizioni all’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune
specifiche figure di supporto alle squadre di calcio, in particolare: i
Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva, che curano gli
assetti organizzativi delle squadre di calcio in ambito, rispettivamente,
professionistico e dilettantistico; gli Osservatori Calcistici, che svolgono
attività di scouting, e i Match Analyst, che effettuano l’analisi statistica
dei dati prestazionali di singoli calciatori e squadre.
Il procedimento è stato avviato su
segnalazione e ha accertato la natura anticoncorrenziale di quanto previsto da
alcuni Regolamenti federali e dai relativi bandi di ammissione ai corsi di
formazione in relazione alle figure professionali sopra richiamate, a partire
almeno dal 2010. In particolare, la FIGC ha stabilito un numero massimo di
soggetti ammessi a partecipare ai corsi di abilitazione, unitamente a requisiti
di residenza e/o cittadinanza, oltre a riservare le anzidette attività ai
soggetti iscritti in appositi elenchi federali, la cui iscrizione obbligatoria
è condizionata alla frequenza e al superamento dei predetti percorsi di
formazione, offerti in via esclusiva dalla FIGC.
L’Autorità, ad esito del procedimento,
ha rilevato l’assenza di giustificazioni oggettive sottese alle restrizioni
introdotte dalla FIGC relativamente all’accesso alle specifiche figure
professionali in esame, peraltro non imposte dalle federazioni internazionali
di riferimento (FIFA e UEFA), né contemplate in altri ordinamenti nazionali.
Pertanto, in assenza di qualsiasi copertura normativa e, anzi, in un contesto
normativo di liberalizzazione delle attività economiche, l’Autorità ha ritenuto
che le restrizioni accertate costituissero un’infrazione grave dell’art. 101 del
TFUE e ha ritenuto di irrogare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio una
sanzione di 3.330.659,69 euro, inferiore al massimo edittale di cui all’art.
15, comma 1, della L. n. 287/90.
Roma, 16 luglio 2018”
Dopo la diffusione di tale comunicato i frequentatori della “Piazza”
hanno scritto direttamente a me, chiedendomi informazioni su tutta la
questione, in particolar modo sulla vicenda FIS/ANS. Il compito della
"Piazza" è quello di informare i lettori e per rendere conseguenziale
l’intero discorso, riporto di seguito i vari commenti apparsi sul blog, secondo
l’ordine cronologico degli interventi:
Anonimo13 luglio 2018 07:16 - BREVE ANALISI DEL BLOG
Buongiorno Signor Rinaldi, allora è ufficiale, finalmente è finita l'epoca
Scarso! Da oggi cercasi candidato disperatamente. Non so se dover ringraziare
lei,il blog, i suoi amici PUGLISI, Fileccia e Seminara, ma certamente senza voi
e loro adesso non saremmo a questo punto.
Francamente non ho notizie nel senso da Lei indicato. A me risulta che
Scarso presenterà la propria candidatura per il 5° mandato. Potrei considerare
la Sua informazione una falsa notizia.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha stabilito che
l’obbligo di seguire i percorsi formativi definiti in via esclusiva da una
Federazione non è compatibile con le regole di concorrenza, in quanto
l’esclusiva nella formazione risulta andare ben oltre quanto strettamente
necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva,
come invece richiesto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea Meca Medina e Majcen del 2006, per sottrarre regole federali
restrittive al divieto di cui all’articolo 101 TFUE.
L’AGCM ha fatto propria la sentenza del TAR Lazio n. 37668/2010, nella
quale è stata riconosciuta la natura restrittiva del divieto imposto dalla
Federazione Italiana Tennis (FIT) ai circoli sportivi (nei quali si svolge
necessariamente attività addestrativa e competitiva) di utilizzare personale
tecnico non tesserato da tale Federazione, in quanto siffatto divieto impedisce
“l’accesso a un particolare settore del mondo del lavoro a professionisti "
di indiscussa capacità e "ai circoli di poter scegliere liberamente i
maestri di tennis da assumere in base non solo alle capacità tecniche ma anche
dei corrispettivi richiesti, con palese violazione delle leggi di mercato
perché una determinata categoria professionale (i tecnici affiliati) assume nel
mercato una posizione dominante e monopolistica non per condizioni obiettive e
naturali, ma solo perché chi li rappresenta ritiene di essere la sola a dettare
leggi sul mercato”.
La FIT e la FIS sono federazioni dilettantistiche.
Infine, occorre precisare che l’AGCOM ha contestato la regolarità di liste
tecniche del tutto simili a quella tenuta da Crisci e dall’Aims. Il Garante ha
condannato il calcio per elenchi nei quali “rimangono iscritti soggetti che non
potrebbero competere effettivamente sul mercato, per motivi anagrafici o perché
sospesi, né sembra potersi escludere che compaiano anche persone decedute,
atteso che, come visto, in alcuni casi gli iscritti risultano nati negli anni
’20”.
L’AGCOM conclude che i “sistemi di formazione del documento del CONI
“SNaQ”, nel quale alle Federazioni, e soprattutto al CONI, è attribuita la
supervisione e il controllo della formazione (e non l’esclusiva
dell’organizzazione e dello svolgimento di essa)”.
L’Accademia napoletana starà godendo, gli Enti di promozione brindano.
Ai solóni federali un bel saluto.
Ciao Ciao Ciao Crisci, Lauria, Scarso, Azzi e compagnia cantante.
Scarso neppure immagina di quali questioni dovrà rispondere nei prossimi
giorni
aahhahhahhahhhahhahhhahhhahhhahhhhahhhhhhaaahhhh the fencing's values with bullying and the darkness
aahhahhahhahhhahhahhhahhhahhhahhhhahhhhhhaaahhhh the fencing's values with bullying and the darkness
Ci illumini, ci dia qualche indizio.
Buongiorno Signor Rinaldi, ripeto allora è ufficiale, finalmente è finita
l'epoca Scarso!
http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/I812_ch.%20istr.%20%20sanz.pdf/download.html
L'Antirust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha sanzionato la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per oltre tre milioni di euro, con provvedimento del 27 giugno 2018, per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
L'Antirust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha sanzionato la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per oltre tre milioni di euro, con provvedimento del 27 giugno 2018, per la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Scarso trema perché l'Antitrust ha stabilito che "non vi possono
essere autonome scelte delle Federazioni sportive nazionali, che si
autoattribuiscono un potere regolatorio, introducendo restrizioni quantitative
all’accesso e altri vincoli ingiustificati (obbligo di frequentare i corsi
federali, iscrizione a Liste federali) per l’esercizio di talune attività. Ciò
a beneficio di operatori economici rappresentati nei propri organi decisionali ".Con
la sentenza dell’Antitrust si è sfasciato anche il connubio FISAIMS sulla
gestione della formazione e certificazione dei quadri tecnici e con esso è
finito il potere di condizionamento elettorale nelle Assemblee federali.
Inoltre va cancellato da Statuto e Regolamento Organico l’obbligo del tecnico
abilitato per le affiliazioni. Le società di scherma si affiliano, l’importante
è che ci sia prova della presenza di un tecnico idoneo all’insegnamento della
scherma.
Da oggi, ripeto, cercasi candidato Presidente FIS disperatamente.
Devo ringraziare lei, il blog, i suoi amici Fileccia e Seminara, ma
certamente PUGLISI, che potrà divertirsi con l'Antitrust sull’applicabilità del
diritto antitrust al settore dello sport (scherma, FIS/AIMS).
Al pari della FIGC, la FIS "nella sua veste di ente rappresentativo di
imprese che operano sul mercato in modo indipendente e stabile, costituisce ai
fini antitrust un’associazione di imprese. Per giurisprudenza costante, la
nozione di associazione di impresa è ampia e prescinde dalla natura lucrativa o
meno dell’attività perseguita, nonché dalla qualifica giuridica detenuta
nell’ambito dell’ordinamento nazionale di appartenenza. Al riguardo, si
ricordano anche i precedenti europei nel settore dello sport che qualificano le
federazioni sportive (nazionali o internazionali) come associazioni di imprese,
se non addirittura come esse stesse imprese”.
Sulla base di quanto precede, i regolamenti della FIS e i bandi conseguentemente adottati possono essere oggetto di istruttoria dell’Antitrust e sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come decisioni di associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Sulla base di quanto precede, i regolamenti della FIS e i bandi conseguentemente adottati possono essere oggetto di istruttoria dell’Antitrust e sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come decisioni di associazione di imprese, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
L’Antitrust ha sentenziato che non può rilevare quanto sostenuto da FIGC in
riferimento al ruolo pubblicistico attribuito alle federazioni sportive
dall’articolo 23 dello statuto del CONI, che, coerentemente all’articolo 15 del
Decreto Legislativo. n. 242/1999, enumera le specifiche attività aventi tale
connotazione.
Nel caso di specie, l’Antitrust ha ricordato che i Regolamenti e i bandi di cui trattasi intervengono a disciplinare in maniera ingiustificatamente restrittiva un’attività economica di prestazione di servizi e non assumono pertanto la valenza pubblicistica delle discipline puramente sportive invece tese, come tali, a garantire la regolarità delle competizioni.
Nel caso di specie, l’Antitrust ha ricordato che i Regolamenti e i bandi di cui trattasi intervengono a disciplinare in maniera ingiustificatamente restrittiva un’attività economica di prestazione di servizi e non assumono pertanto la valenza pubblicistica delle discipline puramente sportive invece tese, come tali, a garantire la regolarità delle competizioni.
Forse le sfugge che noi facciamo scherma e non calcio.
Anonimo18 luglio 2018 09:34
Buongiorno Signor Cuccu
l’AGCM ha sanzionato la FIGC per pratiche scorrette. Il tema non è affatto
nuovo e, richiamando precedenti decisioni emesse in tale senso dall'AGCM
(provvedimento n. 18285 contro la Federazione Italiana Sport Equestri - FISE),
investe in pieno il comportamento adottato da tutte le FSN in materia di
formazione, regolamenti, corsi, bandi e rilascio di qualifiche per tecnici
sportivi.
Tra i principi cardine di uno Stato di Diritto vi è la “certezza” del suo
ordinamento giuridico. Certezza che, in concreto, pur essendo la meta, non
sempre è raggiungibile perché la norma, anche quella apparentemente più chiara
e più semplice, è suscettibile di interpretazioni molteplici.
La “certezza”, quindi, è affidata anche all’opera dell’AGCM, oltre che a
quella del Legislatore attraverso la produzione normativa.
L’AGCOM basa la sua ratio decidendi nell’interpretazione che di simili
questioni la stessa AGCOM ha dato in precedenza con riferimento ai fatti di
causa.
Questo recente provvedimento dell’AGCM rileva principalmente per tre
ragioni. L’AGCM ha poteri ispettivi invasivi attraverso i quali può recuperare
informazioni e documenti rilevanti, altrimenti non ottenibili da un privato
(tesserato FIS). Il provvedimento di condanna antitrust costituisce prova della
condotta illecita nel procedimento di risarcimento del danno esperito dai
soggetti danneggiati (tesserati FSN). Ancora più rilevante, l’AGCM ha stabilito
che tutte le FSN (FIS) non possono comportarsi come si è comportata la FIGC.
Il beneficio che l’utente (tesserato FIS) trae dall’intervento antitrust, non è quindi nella sanzione irrogata, che rimane nelle casse dell’AGCM, bensì nell’opportunità’ di utilizzare il provvedimento AGCM come prova della condotta illecita tenuta dalla FIGC ma anche da altre FSN (FIS) se le FSN hanno fatto ricorso a medesime irregolarità.
Il beneficio che l’utente (tesserato FIS) trae dall’intervento antitrust, non è quindi nella sanzione irrogata, che rimane nelle casse dell’AGCM, bensì nell’opportunità’ di utilizzare il provvedimento AGCM come prova della condotta illecita tenuta dalla FIGC ma anche da altre FSN (FIS) se le FSN hanno fatto ricorso a medesime irregolarità.
Lo chiarisce una sentenza della Cassazione prima, e il d.lgs n. 3/2017 di
recepimento della direttiva n. 2014/104/CE, poi.
La questione FIS-ANS assume ora
una diversa posizione giuridica per tre ragioni. Il provvedimento dell’AGCOM
può essere portato all’attenzione del TAR, nella causa FIS-ANS. Il
provvedimento dell’AGCOM può essere portato all’attenzione del CONI per il suo
esercizio di vigilanza. Ancora più rilevante, l’AGCOM può essere attivata
dall’ANS e da tutti i tesserati FIS che ritengono irregolari regolamento scuola
magistrale, bandi e diplomi magistrali FIS.
Credo, e vorrei che
qualcuno confutasse le tesi su riportate, la questione sia molto, ma molto,
seria e che la FIS si sia infilata in un cul-de-sac. D’altra parte quando si
crede di poter fare tutto in nome del potere gestito, si incorre in
disavventure di questo genere. Il futuro ci darà l’esito di quanto segnalato,
però mi faccio una domanda:” Ma qui il Procuratore federale può prendere
l’iniziativa di aprire un fascicolo ed accertare internamente come stanno le
cose? Oppure sarà necessario proseguire nelle sedi appropriate?”
Ezio
RINALDI















