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Dott. Maurizio FUMO -
Presidente della V^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione
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Ma davvero la burocrazia federale pensa che,
modificando “sapientemente” lo statuto FIS, si possa risolvere la querelle con l’Accademia Nazionale si
Scherma?
È la questione che dovranno porsi i partecipanti alla
prossima assemblea straordinaria della federazione.
Poiché, evidentemente, i “refusi non sostanziali” non
bastano più, poiché l’opera di limatura del commissario ad acta non ha toccato i punti essenziali, poiché c’è di mezzo una
sentenza del TAR Lazio, non certo favorevole alla visione totalizzante del
presidente e del suo entourage, ecco
il colpo di genio! L’Accademia viene cancellata dal mondo della scherma e,
contemporaneamente, scompaiono le parole (e i titoli?) di maestro e istruttore.
D’ora in poi: tecnici di terzo e secondo livello. E però bisognerebbe
ricordarsi di quella che la dottrina tedesca ha chiamato Etikettenbetrug. Non è certo cambiando il nome di un prodotto, come
di una qualifica o di una professione, che se ne cambia la sostanza.
Ma procediamo con ordine.
L’art. 1 comma 12 dello statuto vigente recita: “L’Accademia Nazionale di Scherma, con sede a
Napoli, è membro d’onore della FIS: essa è riconosciuta dalla FIS al fine del
rilascio dei diplomi magistrali”. Ora, a parte il fatto che l’Accademia non
è riconosciuta dalla FIS, ma dallo Stato e che dallo Stato sono riconosciuti i
“diplomi magistrali” (si tratta, evidentemente, di refusi non sostanziali), sta
di fatto che (anche) per lo statuto FIS è l’Accademia che diploma gli aspiranti
maestri ed istruttori. Almeno fino ad oggi. Ma tale “riconoscimento”, come si
evince con chiarezza dalla sentenza del TAR (e come chi scrive ha sostenuto
sempre), è ad abundantiam. Infatti il
vero fondamento della legittimazione dell’Accademia Nazionale di Scherma è nel
R.D. del 1880 (e nelle successive fonti normative), nella
consuetudine ultracentenaria (fonte di diritto essa stessa) e, infine, nel
piano di riforma delle professioni, varato in applicazione di due direttive
comunitarie, recepite da decreti legislativi (così la sentenza TAR Lazio RG
1663/2017, pubblicata 18.2.2019). Per altro gli statuti FIS, antecedenti a
quello vigente, affermavano chiaramente che l’Accademia era autorizzata per
legge al rilascio del titolo. Poi è iniziata l’opera di erosione che è
sapientemente passata attraverso una manipolazione semantica, in base alla
quale sarebbe la FIS che “riconosce” l’Accademia. Ma così - oggettivamente - non è.
Orbene:
che qualcuno possa sostenere, come si è letto su qualche blog, che, cancellando l’Accademia dallo statuto, venga a cessare
la materia del contendere è, a seconda dei casi, una stupidaggine (se uno ci
crede), ovvero un inganno (se lo si vuol far credere ad altri). La “contesa”
infatti non è interna all’ordinamento sportivo, ma riguarda - evidentemente -
l’ordinamento statale, tanto che, appunto, si è pronunciato un tribunale dello
Stato italiano. Dunque, se pure il nuovo art. 10 del proponendo statuto recita:
“E’ istituita presso la FIS la scuola
magistrale, disciplinata da apposito regolamento, per la formazione e l’abilitazione
(sic!) dei tecnici di scherma
federali)”, non di meno resta il problema consistente nel fatto che i
“tecnici” diplomati nelle precedenti sessioni “abusive” sono essi stessi
abusivi (le sessioni sono state annullate dal TAR). Come potrebbero essere
“regolari” quelli che dovessero essere licenziati in futuro in base ad una
procedura bocciata dal giudice amministrativo? Né maggiore incidenza può avere
il “nuovo” art. 52 nel quale l’Accademia Nazionale di Scherma è sostituita da una
(per ora solo progettata) scuola magistrale. È uno strano concetto di legalità
quello in base al quale, se un giudice, interpretando e applicando una legge,
mi dà torto, io cambio la legge per aver ragione. Questo - è vero - è stato
fatto, in passato, da un legislatore piuttosto … disinvolto (poi smentito dalla
Corte costituzionale), ma il presidente di una federazione, per quanto alta
possa essere l’opinione che ha di sé, non è il legislatore e lo statuto di
un’associazione di diritto privato (questo sono le federazioni dopo la legge
Melandri) non può influire sugli effetti di una sentenza.
E
poi chiariamo bene un concetto. Se Tizio, per curare un paziente, deve avere la
qualifica (e il titolo) di medico, Caio non potrà compiere la medesima azione (eseguire
diagnosi, prescrivere farmaci ecc.) anche se si fa chiamare, non medico, ma
…..”guaritore di ammalati”. Si tratterebbe di esercizio abusivo di una
professione, cioè di un reato (art. 348 cod. pen.). Infatti ciò che conta, nel
diritto penale, è l’effettività della condotta, non l’etichetta che su quella
condotta qualcuno appiccica (appunto: Etikettenbetrug!).
Si tratta di un principio basilare dell’ordinamento penale, noto anche agli
studenti alle prime armi, e che, del resto, si deduce agevolmente da cass. pen.
S.U., 11545/2012, nonché dalla risalente cass. pen sez. VI, 8424/1989. D’altronde
è giunta notizia che una Procura della repubblica ha iniziato a indagare su
alcuni soggetti che, senza valido titolo, si erano autoproclamati maestri di
scherma storica ed in tale veste impartivano “lezione”.
Dunque,
se pure il nuovo statuto si preoccupa di sostituire puntigliosamente il termine
“maestro” con quello di “tecnico di terzo livello” (artt. 1 comma 10, art. 2
comma 2 lettera g, art. 52 comma 1, art. 59 comma 4), la sostanza non cambia.
Si tratta, a nostro parere, di “maestri abusivi” perché diplomati da chi non aveva
(e non ha) legittimazione a rilasciare il titolo. Non sembra azzardato
ipotizzare, a tal punto, una serie di denunzie e di processi (e - chissà - di
condanne).
E
tutto ciò perché mai? Forse la scherma italiana sta dando cattiva prova di sé?
Forse i maestri diplomati dall’Accademia non hanno conseguito ottimi risultati
attraverso i loro allievi? Sembrerebbe proprio di no! E allora è evidente che
il proposito di espropriare l’Accademia che, da 139 anni svolge egregiamente il
suo compito, risponde solo e semplicemente a un disegno egemonico: tutto il
potere alla FIS e, per essa, al suo presidente. D’altra parte non se ne fa
mistero; basta leggere il comma 5 dell’art. 1: “La FIS …. è la sola organizzazione qualificata a disciplinare
l’attività della scherma in Italia”. Il giudice amministrativo, però, ha scritto
il contrario.
È
ovvio che nel proprio statuto ognuno può scrivere quel che vuole; ma non tutto
ciò che un microscopico delirio di onnipotenza può indurre a proclamare
risponde (necessariamente) al vero, né ciò che si vuole, per ciò solo, si
realizza. La FIE non prevede affatto che le varie federazioni schermistiche nazionali
diplomino i loro istruttori. Dunque da dove pretende la FIS di trarre tale
legittimazione? Peraltro in presenza di una normativa (e di una tradizione
plurisecolare) che assegna ad altri tale compito.
E
poi, che fine fanno gli attuali maestri (tra cui lo stesso presidente FIS)? Chi
insegnerà, nei primi anni, nella fantomatica scuola magistrale? E ancora: i
“vecchi maestri” saranno eleggibili quali rappresentanti dei tecnici? La risposta
non può che essere positiva, ma allora dobbiamo ritenere che siano proprio loro
(i maestri) i famosi tecnici di terzo livello? E se così è, allora si dà
credito all’equazione: tecnici di terzo livello = maestri; dunque, ancora una
volta, al di là delle etichette, si sta tentando di aggirare una pronuncia
dell’autorità giudiziaria.
Nel
2018 l’art. 348 cod. pen. è stato significativamente modificato (dall’art. 12
della legge n. 3) con la previsione della punibilità, oltre che di colui che
esercita abusivamente una professione, anche del professionista (maestro, nel
nostro caso) che lo ha determinato a commettere il reato, nonché di chi ha
“diretto” (così testualmente la norma) l’attività delle persone che sono
concorse nel reato. Va da sé, poi, che sarà punibile, a titolo di concorso,
chiunque abbia, con la sua condotta, istigato … l’abusivista o gli abbia
consentito di operare.
Insomma,
pur di realizzare (nel suo piccolo mondo) il disegno del re sole (l’escrime c’est moi, potremmo dire che vorrebbe
poter dire), il presidente FIS, audito dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, dopo una dotta citazione
relativa alle gesta di Totò e Peppino (ben pochi avevano volato così alto
innanzi a quel Consesso), ha pensato bene di tacere sugli sviluppi giudiziari
cui si è fatto sopra abbondantemente cenno, ed ha chiesto “più certezze” per
gli istruttori sportivi, vale a dire la possibilità che essi siano “prodotti”
dalle relative federazioni (e dalla “sua” in particolare, come è ovvio). Chi lo
ascoltava, naturalmente, nulla poteva sapere del complesso quadro normativo che
regola la materia, della controversia in atto, della sentenza del TAR. Dunque:
una incompleta rappresentazione della realtà è stata fornita ad un Organo
parlamentare; su tali basi è stato chiesto un intervento “risanatore”, quasi
che “lo stato di incertezza” (e il danno per gli utenti) non fossero stati
cagionati dalla stessa FIS e dalla sua condotta giudiziariamente dichiarata contra legem.
Ognuno
giudichi come credere questo modo di procedere, ma forse, e al di là del caso
contingente, bisognerebbe cominciare a chiedersi se non sia opportuno, dopo
tanti anni, che si proceda, finalmente, al cambio della guardia. Se il potere
logora chi non lo ha, è il caso di riconoscere che siamo tutti abbastanza
logorati da questa gestione ultra verticistica che, se prorogata, si
estenderebbe per un lasso di tempo davvero abnorme; e sarà pure un caso, ma si
tratterebbe di un ventennio scarso.
Maurizio FUMO
Magistrato dal 1977. Pretore a Torino, Giudice a latere del
Tribunale Penale a Napoli, Giudice Istruttore a Napoli, Direttore
degli Uffici Lavoro Penitenziario e Beni e Servizi presso DAP del
Ministero della Giustizia (dal 1987 al 1990), Sostituto Procuratore
presso la Direzione Distrettuale Antimafia Procura di Napoli (e
negli ultimi 6 mesi coordinatore del settore), Magistrato di
Appello addetto all'Ufficio del Massimario e del ruolo della
Suprema Corte di Cassazione, Consigliere della Suprema Corte di
Cassazione (dal 2002) e componente delle Sezioni Unite Penali
(dal 2011).
Presidente della commissione giudicatrice del concorso per
l’accesso in magistrature nel 2008; Componente del Consiglio
direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali
presso Università LUISS Guido Carli - Roma (incarico in essere);
Docente per: il CSM; la Scuola Superiore della Magistratura;
l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del Ministero della
Giustizia; dell'Ordine degli Avvocati di Roma; la Facoltà di
giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli.
Ha collaborato con le riviste giuridiche: Archivio penale;
Rassegna Penitenziaria e Criminologica; Critica del diritto;
Rivista di Polizia; L'indice penale; Diritto & Giustizia; Rivista
Giuridica IPSOA; Diritto e Formazione; Golem Informazione;
"Critica Liberale".
Autore di diverse monografie giuridiche tra le quali: Delazione
collaborativa, pentimento e trattamento sanzionatorio, Napoli; La
diffamazione mediatica, Torino 2012; La condotta nei reati
informatici, nell'ambito della pubblicazione "Il sistema penale alla
prova del cyber- spazio" Archivio penale 2013; Il ricorso per
cassazione: procedimento e giudizio, in "Procedura penale- Teoria
e pratica del processo", Torino 2015.