Si dice che la
contraddizione sia un cattivo segno del pensiero, e tuttavia ha un pregio: rivela
da quale parte sta la verità!
Ritorno quindi
con piacere sulla controversa questione della decadenza dei consiglieri
Campofreda e Lauria e sul salvagente lanciato dal C.F.
Ricordo che il
22 gennaio u.s. il C.F. ha pronunciato “l’ardua sentenza” secondo cui sia
l’AIMS che l’ANS, sebbene iscritte nel registro CONI, non sarebbero
classificabili quali “organismi riconosciuti
a fini sportivi dal CONI”
Essendo questa la premessa
procedo con l’analisi dell’ultimo comunicato ufficiale della FIS.
Con Delibera
del 23 gennaio u.s. il Consiglio Federale ha stilato l’elenco esplicativo delle
mansioni individuate in ambito schermistico rientranti nella disciplina dell’art.
67 comma 1 lett. m) del TUIR, in aderenza a quanto esplicitato dalla circolare
del 1 dicembre 2016 diramata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La questione affrontata
dall’INL è incentrata sul regime fiscale cui sottoporre i compensi che, a vario
titolo, vengono erogati dalle ASD e dalle SSD nell’ambito dei rapporti di
collaborazione da esse intrattenuti.
La circolare
INL, che la Federazione ha avuto cura di pubblicare sul proprio sito, specifica che per l’applicazione
del regime fiscale agevolato ciò che conta è che le collaborazioni vengano
svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive
dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I”; organismi alla cui
individuazione si perviene semplicemente per effetto dell’iscrizione nel registro
delle società sportive.
Orbene, ancora
una volta e per “bocca” di un Ente Istituzionale, autorevole ed indipendente, si
ribadisce come la procedura di iscrizione nel registro CONI rilevi quale unico
elemento atto a qualificare le ASD come organismi riconosciuti dal CONI.
Pertanto si può
ben affermare che il suddetto principio, univocamente condiviso da settori
eterogenei della Pubblica Amministrazione, sia stato contraddetto per la prima
e unica volta dal C.F. FIS. il 22 gennaio, salvo poi essere sostanzialmente riaffermato
il giorno dopo dallo stesso C.F., così come si evince dalla nota a firma del
Segretario generale pubblicata il 31 gennaio.
Lapsus
freudiano o refuso non sostanziale?
E mi
meraviglio, salvo smentita, che la decisione del 22 gennaio possa essere stata
condivisa anche dal consigliere On. Valentina Vezzali.
Considerata la
delicatezza della questione sulla quale era chiamata a pronunciarsi, ed a
prescindere dalla sue specifiche competenze professionali, forse sarebbe stato
più utile, anche in ragione del ruolo istituzionale rivestito, consultare giuristi
esperti per poter condividere e sostenere con maggiore consapevolezza la scelta
che si apprestava a fare.
In chiosa una
notizia che ho appena appreso.
Dal sito
internet dell’ANS, nel pagina dedicata all’Organigramma, è stato rimosso il
nome e la fotografia del Presidente pro
tempore della FIS che, come è noto, è componente di diritto del Consiglio dell’ANS. Nella medesima pagina è
stato annotato che la rimozione è avvenuta su richiesta personale.
A questo punto si impongono alcuni
interrogativi.
Per quale
motivo il Presidente pro tempore
della FIS ha richiesto all’ANS di rimuovere il proprio nome e la propria
fotografia?
Dobbiamo
interpretare tale richiesta come implicite dimissioni da quell’organo?
E se così fosse,
il motivo risiederebbe nella condizione di incompatibilità in cui l’attuale Presidente
pro tempore FIS si è venuto a trovare
rispetto alle prerogative e agli
interessi perseguiti dall’ANS? Avrà forse provato sulla propria pelle che cosa
vuol dire svolgere ruoli incompatibili che impongono quella famosa opzione
richiesta dalle norme statutarie?
Non credo che
il Presidente pro tempore della FIS ci darà mai una risposta sul punto; ma ciò
non elimina il fatto che il problema è più vivo che mai!
A. Fileccia
La richiesta di rimozione da parte del Presidente F.I.S. del proprio nome e della propria foto dal sito dell’Accademia nazionale di scherma, potrebbe essere valutata sotto un duplice profilo: il primo quale effetto di risentimento nei confronti dell’A.N.S., colpevole di non avere passivamente condiviso l'iniziativa unilaterale della FIS di volere indire il bando di esami di Istruttore nazionale e Maestro di scherma, arrogandosi anche la facoltà di rilasciare in proprio i relativi diplomi; il secondo profilo potrebbe essere quello dell'emergente incompatibilità tra le cariche di Presidente F.I.S. e di Consigliere dell’A.N.S.: in questo caso ci si poteva pensare prima.
RispondiEliminaNon è dato conoscere le motivazioni della richiesta, però qualunque siano state ritengo che segni una caduta di stile poiché lo Statuto dell’Accademia prevede la presenza di diritto nel consiglio dell’A.N.S. del massimo rappresentante federale; pertanto, sia pure in presenza di una forte crisi istituzionale tra i due enti, la rimozione del proprio nome e foto non ha alcun senso. Avrebbe fatto meglio a chiedere l’abrogazione della presenza di diritto del Presidente F.I.S. dal consiglio A.N.S. e, nelle more della prevista variazione statutaria, notificare la propria assenza alle future riunioni dell’Organismo.
In merito alla decadenza dei due consiglieri CAMPOFREDA e LAURIA, c’è poco da dire a parte il fatto che ancora una volta la F.I.S. non applica le regole che si è data. E tale condotta fa ritenere che il potere spesso è concepito non come mezzo bensì come fine. Nel frattempo anche il silenzio del CONI è abbastanza eloquente!
Segnalo questo link
RispondiEliminahttp://www.coni.it/images/registro/Il_Registro_in_pillole.pdf
che contiene un piccolo schema riepilogativo redatto dall'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi del CONI.
Magari i membri del Consiglio Federale FIS potrebbero trarre qualche spunto per rivedere le proprie idee sulla decadenza di Campofreda e Lauria!
A. Fileccia