03 febbraio 2017

HARAKIRI

Si dice che la contraddizione sia un cattivo segno del pensiero, e tuttavia ha un pregio: rivela da quale parte sta la verità!
Ritorno quindi con piacere sulla controversa questione della decadenza dei consiglieri Campofreda e Lauria e sul salvagente lanciato dal C.F.
Ricordo che il 22 gennaio u.s. il C.F. ha pronunciato “l’ardua sentenza” secondo cui sia l’AIMS che l’ANS, sebbene iscritte nel registro CONI, non sarebbero classificabili quali “organismi riconosciuti a fini sportivi dal CONI
Essendo questa la premessa procedo con l’analisi dell’ultimo comunicato ufficiale della FIS.
Con Delibera del 23 gennaio u.s. il Consiglio Federale ha stilato l’elenco esplicativo delle mansioni individuate in ambito schermistico rientranti nella disciplina dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, in aderenza a quanto esplicitato dalla circolare del 1 dicembre 2016 diramata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La questione affrontata dall’INL è incentrata sul regime fiscale cui sottoporre i compensi che, a vario titolo, vengono erogati dalle ASD e dalle SSD nell’ambito dei rapporti di collaborazione da esse intrattenuti.
La circolare INL, che la Federazione ha avuto cura di pubblicare sul   proprio sito, specifica che per l’applicazione del regime fiscale agevolato ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I”; organismi alla cui individuazione si perviene semplicemente per effetto dell’iscrizione nel registro delle società sportive.
Orbene, ancora una volta e per “bocca” di un Ente Istituzionale, autorevole ed indipendente, si ribadisce come la procedura di iscrizione nel registro CONI rilevi quale unico elemento atto a qualificare le ASD come organismi riconosciuti dal CONI.
Pertanto si può ben affermare che il suddetto principio, univocamente condiviso da settori eterogenei della Pubblica Amministrazione, sia stato contraddetto per la prima e unica volta dal C.F. FIS. il 22 gennaio, salvo poi essere sostanzialmente riaffermato il giorno dopo dallo stesso C.F., così come si evince dalla nota a firma del Segretario generale pubblicata il 31 gennaio.
Lapsus freudiano o refuso non sostanziale?
E mi meraviglio, salvo smentita, che la decisione del 22 gennaio possa essere stata condivisa anche dal consigliere On. Valentina Vezzali.
Considerata la delicatezza della questione sulla quale era chiamata a pronunciarsi, ed a prescindere dalla sue specifiche competenze professionali, forse sarebbe stato più utile, anche in ragione del ruolo istituzionale rivestito, consultare giuristi esperti per poter condividere e sostenere con maggiore consapevolezza la scelta che si apprestava a fare.
In chiosa una notizia che ho appena appreso.
Dal sito internet dell’ANS, nel pagina dedicata all’Organigramma, è stato rimosso il nome e la fotografia del Presidente pro tempore della FIS che, come è noto, è componente di diritto del  Consiglio dell’ANS. Nella medesima pagina è stato annotato che la rimozione è avvenuta su richiesta personale.
A questo punto si impongono alcuni interrogativi.
Per quale motivo il Presidente pro tempore della FIS ha richiesto all’ANS di rimuovere il proprio nome e la propria fotografia?
Dobbiamo interpretare tale richiesta come implicite dimissioni da quell’organo?
E se così fosse, il motivo risiederebbe nella condizione di incompatibilità in cui l’attuale Presidente pro tempore FIS si è venuto a trovare rispetto alle prerogative  e agli interessi perseguiti dall’ANS? Avrà forse provato sulla propria pelle che cosa vuol dire svolgere ruoli incompatibili che impongono quella famosa opzione richiesta dalle norme statutarie?
Non credo che il Presidente pro tempore della FIS ci darà mai una risposta sul punto; ma ciò non elimina il fatto che il problema è più vivo che mai!

 A. Fileccia

2 commenti:

  1. La richiesta di rimozione da parte del Presidente F.I.S. del proprio nome e della propria foto dal sito dell’Accademia nazionale di scherma, potrebbe essere valutata sotto un duplice profilo: il primo quale effetto di risentimento nei confronti dell’A.N.S., colpevole di non avere passivamente condiviso l'iniziativa unilaterale della FIS di volere indire il bando di esami di Istruttore nazionale e Maestro di scherma, arrogandosi anche la facoltà di rilasciare in proprio i relativi diplomi; il secondo profilo potrebbe essere quello dell'emergente incompatibilità tra le cariche di Presidente F.I.S. e di Consigliere dell’A.N.S.: in questo caso ci si poteva pensare prima.
    Non è dato conoscere le motivazioni della richiesta, però qualunque siano state ritengo che segni una caduta di stile poiché lo Statuto dell’Accademia prevede la presenza di diritto nel consiglio dell’A.N.S. del massimo rappresentante federale; pertanto, sia pure in presenza di una forte crisi istituzionale tra i due enti, la rimozione del proprio nome e foto non ha alcun senso. Avrebbe fatto meglio a chiedere l’abrogazione della presenza di diritto del Presidente F.I.S. dal consiglio A.N.S. e, nelle more della prevista variazione statutaria, notificare la propria assenza alle future riunioni dell’Organismo.
    In merito alla decadenza dei due consiglieri CAMPOFREDA e LAURIA, c’è poco da dire a parte il fatto che ancora una volta la F.I.S. non applica le regole che si è data. E tale condotta fa ritenere che il potere spesso è concepito non come mezzo bensì come fine. Nel frattempo anche il silenzio del CONI è abbastanza eloquente!

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  2. Segnalo questo link
    http://www.coni.it/images/registro/Il_Registro_in_pillole.pdf
    che contiene un piccolo schema riepilogativo redatto dall'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi del CONI.
    Magari i membri del Consiglio Federale FIS potrebbero trarre qualche spunto per rivedere le proprie idee sulla decadenza di Campofreda e Lauria!
    A. Fileccia

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