20 febbraio 2021

VENTISEI-VENTUNO

Dr. Maurizio FUMO ex Presidente del 5^ Sezione
della Suprema Corte di
Cassazione e Vice Presidente ANS 
La rubrica dell’art. 2621 del codice civile reca “false comunicazioni sociali”, reato (pena prevista: da 1 a 5 anni di reclusione) che, nel linguaggio giornalistico, viene comunemente indicato con l’espressione “falso in bilancio”. Naturalmente si tratta di bilanci contabili, in cui vengono riportate appostazioni inventate, cifre e numeri che non hanno riscontro nella realtà, poste sotto o sovrastimate. Che dunque un bilancio espresso in numeri possa essere falso è un’ipotesi prevista dalla legge. Che un “bilancio” di altro tipo, un bilancio relativo alla attività svolta in un certo arco di tempo da un soggetto, da un ente, da una istituzione, possa essere non veritiero lo suggerisce il senso comune e lo conferma (purtroppo) l’esperienza.
È stato appena pubblicato il “Bilancio di Mandato Federale” per il quadriennio 2017-2020, documento nel quale la FIS elenca, ricorda ed esalta il suo operato nel predetto lasso temporale. Insomma una specie di index rerum a se gestarum, riferibile non a Cesare Ottaviano Augusto, ma ad un non meno autorevole monarca. Il tono è, ovviamente, autocelebrativo; i contenuti (almeno alcuni contenuti) ci sembrano rispecchiare in maniera distorta i fatti nella loro materialità.
Mi soffermerò su tre argomenti (o, se si preferisce, “poste” del bilancio): lo statuto di Riccione, la condizione giuridico-economica delle persone che la federazione si ostina a chiamare “tecnici”, il mancato “accordo” tra la FIS e l’Accademia Nazionale di Scherma in materia di diplomi e formazione.
Se non capisco male, si sostiene (o si lascia intendere) che lo “statuto di Riccione” sia stato approvato dalla giunta del CONI. A me sembra che non sia così, in quanto il CONI ha subordinato l’approvazione all’esaurimento dei vari giudizi (e dei vari gradi di giudizio) pendenti. Non si chiarisce poi (perché evidentemente non è possibile farlo) se tale statuto sia mai stato trasmesso alla Prefettura. En passant sarebbe stato il caso di dire che lo statuto di Riccione è poi stato “superato” da quello redatto da un commissario ad acta, nominato dopo il passaggio in giudicato dell’ormai arcinota sentenza del Consiglio di Stato. Neanche quest’ultimo statuto è un capolavoro di chiarezza, ma, insomma, esiste e – per ora – vige.
Quanto ai così detti tecnici (vale a dire gli istruttori e i maestri di scherma, come, da decenni, si sono sempre ufficialmente chiamati), nel documento che la federazione offre alla lettura del popolo della scherma, si legge che “la FIS ha avviato un dialogo istituzionale [….] per sostenere l’importanza del riconoscimento del ruolo del lavoratore sportivo, anche in termini di salvaguardia normativa e previdenziale”. A me invece risulta che la federazione, in tutte le memorie e in tutti gli atti diretti alle Autorità di giustizia (tanto statali, quanto sportive), ha sempre sostenuto che i “tecnici” sono in realtà dei dilettanti; con tutte le conseguenze del caso – è inevitabile aggiungere – sul piano retributivo, assicurativo e contributivo. Nessuno, mi sembra, si è accorto che nel quadriennio appena trascorso si sia posto fine all’ipocrisia in base alla quale sarebbe un dilettante (cioè un signore con tempo a disposizione e senza preoccupazioni economiche) colui che dedica dalle 8 alle 10 ore alla pratica della scherma, passando la maggior parte del suo tempo in sala, per dare lezione, per sovrintendere agli allenamenti, per preparare i candidati agli esami e inoltre, come se non bastasse, “sacrifica” i fine settimana per seguire i suoi atleti in gara. Insomma, secondo quello che la federazione ha sostenuto fino a ieri, staremmo parlando di una condotta tenuta en amateur, non professionalmente, non come principale (quando non unica) attività lavorativa.
Se la federazione ha cambiato idea (sarà stata la incisiva azione svolta dall’AIMS e dal suo presidente a tutela dei suoi iscritti?) non posso che rallegrarmene. Se poi addirittura ha orientato il legislatore (che avrebbe “recepito” i preziosi suggerimenti federali, come si legge nel “Bilancio”, e così “portato a compimento la recente riforma dello sport”) è un grande successo di immagine (la FIS ne aveva bisogno); ma ciò può valere per il futuro, non per il quadriennio appena trascorso, nel quale è documentalmente provato il contrario.
E veniamo alle dolenti note della formazione professionale e del suo riconoscimento.
A pag. 13 si attribuisce all’Accademia Nazionale di Scherma la responsabilità del mancato accordo che avrebbe potuto porre fine alla controversia scaturita dallo “scippo” degli esami per maestro e istruttore nazionale, consumato qualche anno fa. Con tono dolente, si ricorda che l’Accademia “ha ritenuto” di rivolgersi alla giustizia amministrativa. Chissà che cosa di diverso avrebbe potuto fare per reagire ad un arbitrario atto di imperio che ne avrebbe segnato la fine. Si dice ancora che l’Accademia non ha voluto riconoscere il compito primario della FIS nella formazione dei tecnici. In realtà quello che l’Accademia non ha riconosciuto (non potendolo fare) è l’esclusiva che la federazione pretendeva nella preparazione dei candidati. Con quale autorità avrebbe potuto farlo? Quale fonte normativa la autorizzava a stipulare questo pactum ad excludendum? Come si potrebbe impedire a un “privatista” o ad un soggetto che si è formato presso un’altra istituzione l’accesso agli esami, se dimostra di aver puntualmente seguito il programma di preparazione accettato e condiviso in ambito schermistico?
La verità è che, con una tenacia degna di miglior causa, la FIS non ha mai smesso di ricercare percorsi per eludere le pronunzie del giudice amministrativo, pronunzie che hanno chiarito – una volta per tutte – che solo l’Accademia Nazionale di Scherma può esaminare e diplomare gli aspiranti maestri e istruttori nazionali. Le prove di tale condotta obliqua sono più d’una. Si va dall’ammissione tra gli elettori nella categoria “tecnici” di persone che hanno il “diploma” rilasciato della FIS (e mai convertito/convalidato/sanato a seguito di un successivo esame sostenuto presso l’Accademia), alla tolleranza nei confronti di coloro che, privi di valido titolo, continuano ad insegnare, al conferimento del quarto livello professionale a chi non ha mai conseguito il terzo, vale a dire il titolo di maestro di scherma.
Di fronte ad una tale “pertinacia derogatoria”, che ha anche il sapore di un’aperta provocazione, non rimane che ricorrere allo strumento penale, denunziando comportamenti e situazioni inquadrabili in precise fattispecie di reato. Cosa che, ormai, l’Accademia è determinata a fare (anzi ha già iniziato a fare).
Il prossimo quadriennio, comunque vadano le elezioni (quelle valide), dovrà vedere ai vertici della federazione una compagine, almeno in parte, diversa e, si spera, più ragionevole e meno ossessionata dal perseguimento di un suo totalizzante disegno egemonico (così scoperto, da sfociare a tratti, addirittura, nel ridicolo). Riprenderanno, forse, i contatti e si troverà, si spera, una ragionevole composizione di una vicenda le cui conseguenze non hanno giovato a nessuno. Così il prossimo “Bilancio di Mandato” potrà correggere, su punti significativi, quello appena dato alle stampe.
Maurizio FUMO

18 febbraio 2021

RADIAZIONE: sviste o mancati controlli?

Dr. Gabriele ARU -
Presidente Commissione Arbitrale F.I.S.
In questi mesi di pandemia, chi può dire di non trascorrere diverse ore al computer navigando in internet? Direi quasi nessuno ed io non sono da meno. Così navigando, navigando, alla ricerca di notizie sportive e non, mi sono imbattuto nel sito
https://www.unvs.it/Documenti-vari.htm dell’Associazione benemerita UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT; e, quindi, un po’ per sana curiosità, un po’ per sapere come sia organizzata la giustizia sportiva di un ente diverso dalla FIS, ho approfondito la ricerca.
Questa mi ha portato ad un risultato sconvolgente: il reperimento di un provvedimento disciplinare assai pesante, consistito nella radiazione di un associato (qui, la pesantezza), che risponde al nome di Gabriele ARU (qui, lo sconvolgimento); sono saltato sulla sedia.
Mille tormentosi dubbi mi hanno subito assalito: E’ il dr. ARU, medico lombardo? E’ l’ARU che conosco io? E’ quello stesso ARU al quale sono legato da lunga conoscenza? E’ il medesimo ARU presidente della Commissione Arbitrale della FIS? E’ l’ARU che ricopre innumerevoli incarichi nell’ambito FIS? E’ sempre quell’ARU, soggetto vulcanico e onnipresente, Vice Presidente del C.R. Lombardia della FIS? E’ sempre l’ARU canditato nuovamente a quella carica?
Non volevo, né potevo crederci, ho voluto immaginare si trattasse di una tragica omonimia.
Invece, mi sono dovuto ricredere: fatti gli opportuni accertamenti - questo il link dove trovare la notizia: https://www.unvs.it/Documenti-vari.htm - , ho potuto verificare che si tratta proprio dello stesso, medesimo, identico, uguale soggetto: il dr. Gabriele ARU, Presidente di commissione GSA.
A questo punto, altri angoscianti e ben più pesanti dubbi mi sono venuti in mente, cerco di riassumerli:
1.   Se il provvedimento è stato assunto ad ottobre 2012, come è possibile che nessuno ne sia mai venuto a conoscenza?
2.   E’ mai possibile che la FIS fosse totalmente all’oscuro di tutta questa triste vicenda?
3.   E’ mai possibile che in FIS nessuno sapesse di tale accadimento, visto che è un atto pubblicato su siti ufficiali?
4.   Qualcuno aveva l’obbligo di controllare e non lo ha fatto?
5.   L’interessato, colpito da RADIAZIONE, aveva l’obbligo di comunicarlo alla FIS e non lo ha fatto?
6.  Visto che esistono precise normative CONI che negano la possibilità a chi è stato colpito da tale sanzione di ricoprire cariche elettive o nominative né tantomeno assumere incarichi federali, come è possibile che la FIS abbia potuto concedergli gli incarichi che a tutt’oggi egli riveste?
7.  Nessuno dei vertici federali ha mai sentito il bisogno di revocare al suddetto radiato gli incarichi assegnati?
8.   Poiché, al momento di presentare una candidatura a cariche elettive, vi è l’obbligo per il candidato di dimostrare di avere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative, sottoscrivendo dichiarazioni ovvero firmando un atto notorio, sono state rese delle dichiarazioni mendaci?
9.   E’ ragionevole pensare che tutto ciò sia stato frutto di un mero errore veniale?
10. Chi aveva l’obbligo di controllare ha poi, in effetti, controllato?
11.E se colui che aveva l’obbligo di controllare avesse, in effetti, controllato realmente, e quindi scoperto l’avvenuta inflitta sanzione, perché non lo ha comunicato a chi di dovere? E se lo ha comunicato a chi di competenza, perché costui non ha fatto nulla?
Di seguito, e per dovere di cronaca, pubblico il documento di che trattasi.
Ciò malgrado, voglio ancora augurarmi, nella mia ingenuità, che si tratti di un’omonimia - sebbene gli accertamenti fatti lascino pochi spazi a dubbi di sorta - giacchè, se così non fosse, cioè se non si trattase di omonimia, qualcuno, oltre l’attore principale, dovrà rispondere non solo agli interrogativi di cui sopra, ma anche a quelli, e ben più imbarazzanti, che verranno da diverse parti, fra tutti, il seguente: con quale credibilità, sia a livello locale che nazionale, i candidati facenti parte del gruppo Azzi/Scarso si potranno proporre nelle varie cariche elettive?
Mah, speriamo che Io me la cavo!
Ezio RINALDI


16 febbraio 2021

ALBERTO, STAI SERENO!


avv. Gaspare FARDELLA
Navigando su FB, mi sono per caso imbattuto nella pagina di Alberto Ancarani, avvocato, uomo pieno di interessi in vari versanti, da quello politico a quello sportivo, essendo consigliere sia del Comune di Ravenna che della FIS, con un lungo elenco di titoli, cariche ed incarichi di rilievo e di tutto rispetto che inducono fondatamente a ritenerlo, quale
uomo delle istituzioni, sempre pronto al confronto, strenuo difensore dei diritti civili, particolarmente attento ai bisogni della collettività e sensibile ai comuni valori di democrazia, equità e giustizia.
Proseguendo nella lettura della relativa pagina, ho però trovato una esternazione, pubblicata il 29/1/21, resa a proposito dei ricorsi presentati da alcuni iscritti FIS, per vicende afferenti le elezioni dei Rappresentanti di tecnici e atleti del mese scorso, che non mi sarei mai aspettato dal possessore di un tale biglietto da visita, che mi ha lasciato abbastanza perplesso e che riporto testualmente: “Prendiamo una federazione a caso. Questa federazione deve rinnovare i suoi vertici e per il rinnovo corrono due candidati con le rispettive squadre. Una di queste squadre [opposta a quella cui lui appartiene, ndr] contesta continuamente per vie legali l’esito di ogni fase elettorale o l’iter di ogni provvedimento che porta all’esito elettorale. Questa squadra [opposta, ndr] che non riconosce neppure la legittimità delle operazioni di voto nella vigilanza delle quali erano coinvolti addirittura propri esponenti su sua esplicita richiesta, pretende di fare un «democratico confronto fra candidati» e ha il coraggio di lamentarsi perché l’altro candidato, stufo dei ricorsi anche sul colore dei suoi lacci delle scarpe, non intende confrontarsi con chi va avanti a colpi di carte bollate. Per fortuna che entro il 15 marzo queste cose dovranno avere, per legge, una fine”.
Ora, tralasciando ogni considerazione sulle capacità divinatorie dellautore, espresse in chiusura del post (fra laltro, non si capisce a cosa egli si riferisca, se al risultato finale delle votazioni, che sarebbe cosa grave, o a quello dei giudizi de quibus, che sarebbe più grave, visto che mostrerebbe di conoscerne lesito, ancor prima della redazione e pubblicazione delle rispettive sentenze), non posso fare a meno di osservare come emerga chiaramente da tale affermazione - che non esito a definire suggestiva, parziale, inesatta, provocatoria ed in stridente contraddizione col superiore biglietto da visita - tutto il profondo suo fastidio e la elevata sensazione di disturbo, misti ad un insopportabile senso di disagio e netto disgusto, verso chi sta soltanto cercando CIVILMENTE di difendere i propri diritti, perché ritenuti lesi, unicamente attraverso il percorso fissato dalla LEGGE; nemmeno poi è condivisibile lassunto che il supposto malessere (però, mai da lui stranamente avvertito, quando si è trovato a percorrere, in veste di ricorrente, uguale strada) sia di tale veemenza da addirittura averlo indotto a rivolgere implicitamente al suo capo squadra (Azzi/Scarso) linvito a negare quel DEMOCRATICO confronto più volte invocato da unicona della scherma mondiale, Michele MAFFEI, soggetto notoriamente elegante, gentile, serio, equilibrato e pacato.
Consigliere FIS avv.Alberto ANCARANI
Non vorrei sembrare irriguardoso, ma sento il bisogno di chiarire talune inesattezze che mal si conciliano con latteggiamento gratuitamente attribuito a MAFFEI e ai componenti del suo schieramento, e che invece sono soltanto il frutto di una gran confusione che alberga nellanimo di qualcuno, tale da aver generato lerrore in cui è precipitato lAncarani.
A ben vedere, né Michele MAFFEI, singolarmente, né la sua squadra, collettivamente, nè i rispettivi componenti, individualmente, hanno presentato alcun ricorso; la tanto lamentata e sofferta iniziativa giudiziaria è stata, invece, promossa personalmente ed individualmente da alcuni iscritti FIS (affiliati e tesserati), i quali, in occasione delle ultime elezioni dei cc.dd. Grandi elettori, hanno inteso contestare la legittimità di certi altri tesserati ad esercitare lelettorato attivo e passivo, diritto che - come tutti sanno, tranne, a quanto pare, i vertici federali - è riservato unicamente ai Maestri in possesso di un valido titolo allinsegnamento, ed in considerazione del fatto che numerosi soggetti, benché privi di un siffatto titolo, sembrerebbero essere stati ugualmente ammessi allesercizio di entrambi i tipi di elettorato, a tutto dispetto ed in totale spregio delle ben note sentenze del TAR/Consiglio di Stato (cioè due organi giurisdizionali dello STATO), inopinatamente dimenticate - e, dunque, disattese - dai vertici della federscherma.
Ma largomento che sembra proposto in modo maggiormente travisato e distorto attiene al momento della sollevata contestazione, atteso che - a detta ancora del dolente Ancarani - le lagnanze sarebbero state sollevate dalla squadra di Maffei, asseritamente presente alle operazioni di voto, anche a supporto della apposita commissione Verifica Poteri, solo a giochi conclusi, allorquando cioè i rispettivi presunti vigilanti si avvidero dellesito per loro negativo delle elezioni.
Nulla di più lontano dalla verità, perché - contrariamente a quanto in modo capzioso e fuorviante è stato asserito - in tale contesto né gli esponenti della lista di Maffei, pur presenti alle fasi di voto e scrutinio, ma non in funzione di rappresentanti di lista, bensì solo quali semplici soggetti interessati, privi di qualsiasi potere di verifica (fra laltro, ad alcuni è stato anche impedito di visionare le schede durante lo spoglio o di verbalizzare loro osservazioni), né soprattutto i membri delle Commissioni scrutinio e/o verifica erano legittimati ad escludere candidati ed elettori inseriti nelle liste predisposte dalla FIS. Che, poi, la Federazione, e per essa la Segreteria, abbia errato nella compilazione e formazione di detti elenchi, stante lavvenuto inserimento di soggetti privi del titolo abilitante, è tutta unaltra storia, che sarà fatta valere nelle competenti sedi, come lavv. Ancarani, da esperto e competente uomo di legge, sa bene e non potrà negare: per questa ragione appare del tutto fuori luogo il disagio ed il fastidio mostrati nellarticolo in commento ed evocati a motivo del rifiuto al confronto.
E anche doveroso riferire che sono già pervenuti i primi risultati dalla giustizia sportiva - che non è quella dello STATO - la quale, come era facile immaginare, ha rigettato i ricorsi in questione, mal digeriti da Ancarani ed Azzi, mostrando tutta la sua inadeguatezza ed inidoneità a rispondere alle esigenze di giustizia (elementi questi, peraltro, già ben evidenziati da altri autorevoli giuristi).
Infatti, pur non entrando nel merito delle decisioni assunte il 18/1/21, dal Tribunale Federale, ed il 2-2/2/21, dalla Corte Federale di Appello - perché le sentenze, da qualunque parte provengano, vanno comunque e sempre rispettate - non posso fare a meno di notare e far notare che entrambe presentano una significativa particolare caratteristica: malgrado i collegi dei due rispettivi organi giudicati risultino regolarmente formati, stante la presenza in ciascun collegio dei tre componenti, in ambedue le statuizioni manca la sottoscrizione del relatore (avv. Luca DONZELLI, per la prima; avv. Ciro RENINO, per la seconda). Tale particolarità, in genere, accade quando il relatore, che è poi lestensore naturale della sentenza - come ha ben spiegato il dr. Fumo, nel suo articolo del 20/1/21: Discipuli iurant in verba Magistri - , è in netto dissenso con gli altri componenti del collegio e ne disapprova le conclusioni; conseguentemente, lestensore, non potendo redigere la sentenza per le divergenze giuridiche sorte nella camera di consiglio che non si sono potute dirimere e sono così rimaste irrisolte, non la può nemmeno sottoscrivere, sicché il ruolo di estensore viene svolto da un altro membro.
E, perciò, del tutto evidente che le suddette pronunce sono state oggetto di sofferti e per nulla condivisi scambi di opinioni tra i magistrati sportivi e che, quindi, non potrà affermarsi che le decisioni finali siano state rese in modo del tutto de plano e che siano assolutamente ineccepibili, tanto che più di un dubbio resta sulla loro inattaccabilità e inoppugnabilità.
Sperando così di aver chiarito il motivo del mio intervento sulla quanto mai inopportuna boutade del consigliere Ancarani, mi sia permesso di ricordare a tutti, ma in particolar modo al medesimo, che chiedere giustizia non integra affatto il reato di lesa maestà, non è un imbarazzante e pesante fastidio, anche se a volte può provocare spiacevoli mal di pancia, né un ingombrante fardello di cui ci si deve liberare prima possibile, ma è soltanto lesercizio di un diritto costituzionalmente garantito e, dunque, un ATTO DI GRANDE CIVILTA, il cui senso qualcuno sembrerebbe aver smarrito; come è parimenti ATTO DI GRANDE DEMOCRAZIA rispondere ad una richiesta di sereno e pacato confronto, mentre non lo è di certo sbattere la porta in faccia al competitor, adducendo inutili, risibili ed immotivate scuse.
Nel ringraziare per lattenzione mostrata, sperando di non avervi annoiato troppo, non posso che accomiatarmi porgendo il seguente invito: Alberto, stai sereno.
Cordialmente.
Gaspare Fardella

05 febbraio 2021

LA LUNGA DIATRIBA TRA IL C.S. TORINO E L’AMMINISTRAZIONE DEL CAPOLUOGO PIEMONTESE.

Alla fine si è pronunciato il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, quindi il Club di Scherma Torino deve lasciare Villa Glicini, storica struttura del parco del VALENTINO, in cui ha sede dal 1954.

Sul blog l'argomento è stato trattato con diverse pubblicazioni, quindi non starò a fare la storia degli ultimi due anni ne intendo entrare nel merito delle sentenze. Come ho sempre affermato, queste vanno rispettate.

Personalmente non sono sicuro che la FIS, la quale ha avuto degli incontri con il sindaco di Torino sull’argomento, abbia fatto quanto possibile, o quanto fosse nelle sue prerogative, per evitare la conclusione attuale. Ora la struttura sarà messa a bando, quindi potrà avere altri amministratori e fin qui altro non si fa che rispettare quanto deciso dal Consiglio di Stato, ma è innegabile che un pezzo di storia della scherma italiana verrà dissolto.

Come preannunciato da Vecchione il club parteciperà al bando per l’assegnazione della struttura. Intanto è stata inviata una lettera aperta al Presidente Federale, al Coni, ed ai candidati alla presidenza MAFFEI ed AZZI, che trovate pubblicata di seguito. La stampa ha dato molto risalto alla vicenda e mi auguro che le istituzioni, sportive ed amministrative, sappiano trovare una sintesi che possa tenere conto dei diversi aspetti culturali e storici di Villa Glicini.

Ezio RINALDI




 

03 febbraio 2021

IL PROGETTO KINDER JOY OF MOVING, AIUTA DAVVERO LA SCHERMA?

Allora facciamo il punto della situazione sul progetto “Kinder Joy of moving a Scuola di scherma”. Credo che alla fine del ventennio di Scarso alcune considerazioni si debbano fare, tenendo conto che Paolo Azzi prevede di non portare nessuna modifica a questo debole progetto di promozione sportiva.
Il “Kinder joy of moving – A scuola di scherma” non vorrei dirlo con una celebre massima del rag. Ugo Fantozzi, non credo possa aiutare la scherma.
Con tale iniziativa vengono messi a disposizione dei kit comprensivi di 10 maschere e fioretti di plastica, con una bella sacca per contenerli. I kit sono in numero ristretto e li possono avere solo quelli che lo chiedono per primi ogni anno, è questione di fortuna o di tempismo insomma. Ogni anno è sempre la stessa manfrina, un certo numero li ricevono e gli altri devono aspettare l’anno successivo per tentare la fortuna. Pare che siano oggetti comprati con i soldi della Kinder, Ferrero, che sponsorizza il progetto e va ricordato che:
1) I Kit servono solo per attività nelle scuole, (sempre che ti facciano entrare), va documentata l’attività sportiva tramite foto, e postate con regole precise sui social o siti web della società. Di seguito i kit rimangono in uso alle società sportive.
2) I maestri che vanno a fare promozione pare che non debbano essere retribuiti da nessuno, in quanto il progetto è promozionale e quindi fonda la sua base sulla gratuità. (Nella mente dell’esperto di marketing, evidentemente il maestro vive d’aria, nonostante rinunci alle sue attività primarie, magari in maniera non retribuita, e poichè è così bravo, di certo si rifarà con le rette dei futuri allievi che si affacceranno in palestra dopo la promozione scolastica).
Se questi sono i termini, conviene che una società sportiva investa risorse nell’acquisto di materiale analogo e vada a fare attività nelle scuole a pagamento e usi canali divulgativi appropriati per il proprio territorio, senza dover rendere conto a nessuno. Prenderà i soldi del corso e quelli degli atleti che si iscriveranno in palestra, e che vorranno diventare schermitori, lo trovo più conveniente.
Forse nella mente dell’esperto di marketing della FIS, probabilmente c’è l’idea (lasciatemi dire peregrina) che mettendo qualche foto, qualche hashtag, la pubblicità si faccia tutto da sé, e che l’algoritmo del social faccia fruttare atleti, iscrizioni, tesserati. Nulla di più peregrino, è bene che si sappia. Anzi, sarebbe ora che la FIS, e gli esperti di marketing si dessero una bella svegliatina e invece di agire in tal modo, cominciassero a guardare a queste risorse, quali: maestri, società sportive, social, commercio digitale (digital marketing), comunicazione visuale (visual comunication) e azioni correttive conseguenti a una analisi del marchio scherma, il tutto con l’obiettivo di far salire i numeri di questo sport. Ma forse la FIS di Scarso non era interessata a questi argomenti, perchè di fatto non è stato realizzato nessun progetto corale per svegliare questo filone, del tutto nuovo.
È di qualche giorno fa il post di Paolo Azzi che fa sapere implicitamente che semmai fosse eletto, la sua nuova (si fa per dire) Federazione non farà nessun cambiamento in tal settore:
“Dal lontano 2010 portiamo avanti, in collaborazione con Kinder Joy of Moving, il progetto “A scuola di scherma”. Un progetto che dà la possibilità alle società affiliate di ricevere il materiale promozionale ed andare preso le scuole primarie e secondarie a far promuovere il nostro splendido sport”, dimenticandosi (?) di dire che è tutto sulle spalle dei maestri.
Già i maestri, la categoria che negli ultimi 4 anni ha subito il peggior attacco frontale, della sua storia.
Sento un bisogno fisiologico di cambiamento.
Fabrizio ORSINI

26 gennaio 2021

GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE: il pensiero del Maestro Vito MANNO

M° Vito MANNO
Gli arbitri di scherma, una categoria complessa che potrebbe essere annoverata fra le più semplici e invece si trova fra quelle più ardue da raggiungere. Vediamo come.

Se provassimo ad andare in un liceo sportivo, vedremmo i bei manifesti della FIGC, che invita i giovani a diventare arbitri di calcio. Il costo è gratuito e i privilegi sono svariati, il primo fra tutti è quello di vedere le partite gratis. Niente male eh!?

Nella scherma la cosa è un po’ differente.

Se un giovane volesse diventare arbitro federale, dovrebbe iscriversi al corso relativo che si fa più o meno in ogni regione italiana, previo pagamento di 75€, cui seguirebbe il “Giudizio di idoneità” che lo trasforma in “aspirante arbitro”. A quel punto comincerebbero i primi arbitraggi nelle varie armi, durante le gare territoriali, per giungere, dopo una lecita gavetta, al celebre e anche temuto “Esame” che lo renderebbe finalmente “Arbitro”. Ah dimenticavo. Quando si diventa aspiranti arbitri, “si ricevono dei codici”, come se fosse un soggetto indipendente da qualsiasi società, il cui scopo é far tesserare alla FIS, né più né meno, il nuovo soggetto arbitrale ed essere così chiamato in gara.

Eppure mi giunge voce che alcune persone in Italia, dopo aver fatto il corso arbitrale e dopo che sia stato espresso il “Giudizio di idoneità”, non abbiano mai ricevuto i tanto sospirati “codici”, impedendogli così di poter cominciare il loro praticantato e quindi fare l’esame e ottenere il titolo di “arbitro”. Come mai? Forse manca un coordinamento nella formazione dei nuovi arbitri?

Dipende dall'impegno dei delegati regionali? Dipende da dinamiche legate alle convocazioni? È una scelta operata per esercitare "pressioni" su un'arma lasciando le altre agli altri? Le domande sono tante ed, in buona sostanza siamo in presenza di una carente visione complessiva di tutto il settore.

Chiacchierando con i vari componenti della Commissione Arbitrale che ho conosciuto nella oltre quarantennale vita schermistica in cui sono stato tesserato al GSA, ho posto quesiti riguardanti, per esempio, l’assegnazione degli arbitri a fasce di livello sulle quali tarare l’impegno di ciascuno. Variegate sono state le risposte ed alcuni tentativi sono stati fatti, anche se le fasce di ogni categoria non sono state adeguatamente diffuse e, quindi, rese pubbliche.

Si ha l’impressione che la carriera di un Arbitro, di un Computerista o di un Direttore di Torneo sia condizionata, oltre che dalla bravura, da una serie di concomitanze, il cui peso dipende dal livello di discrezionalità della commissione o di quei membri che la guidano, non sempre il presidente.

Evidentemente piace una federazione così. Povera di numeri, ricca di medaglie, controllabile, priva di aspirazioni alla base, e di vaga impronta feudale.

Cosa servirebbe per cambiare? Credo poco, basterebbe innovare, magari facendo diventare elettiva la Commissione, la quale sarebbe costretta a presentare un progetto al cui centro vi fosse la crescita dell’arbitro. Detta innovazione produrrebbe benefici per tutto il movimento. Ma di questo ve parlerò in un prossimo articolo.

Vito Manno

20 gennaio 2021

DISCIPULI IURANT IN VERBA MAGISTRI

Dr. Maurizio FUMO-ex Presidente V^ sezione
 della  Suprema Corte di Cassazione

Come molti si aspettavano (e come alcuni ardentemente desideravano), la giurisprudenza federale, dopo una lunga (e forse travagliata) gestazione, ha partorito una decisione “difensiva” che consente di non annullare (per ora) la tornata elettorale recentemente conclusasi.
Effettuato, in corsa, un rapido cambio di testimone tra relatore ed estensore (cosa che nei collegi giudicanti, in genere, accade quando il relatore, che è l’estensore naturale e “predestinato” della decisione, è stato messo in minoranza), il tribunale federale ha assunto una così detta decisione di urgenza. Ebbene si, così detta perché, in realtà, ci ha pensato non pochi giorni. Prima, per attendere la provvidenziale relazione del segretario generale Cannella; poi, per meditarla bene (tanto da riprodurne alla lettera i passi più illuminanti); infine, per emettere la sua decisione, corredata da una motivazione, con riferimento alla quale la mia opinione emergerà (mi auguro inequivocamente) sulla base delle considerazioni che mi accingo a formulare.
Mi hanno particolarmente colpito due punti, il primo e l’ultimo e su di essi mi soffermerò.
Cominciamo dalla fine. I reclamanti avevano fatto presente che in alcuni seggi i votanti non erano stati identificati o che, almeno, non esisteva traccia di tale identificazione. Traccia scritta intendo dire. Il tribunale, premesso che la federazione non ha mai dato tassative disposizioni sullo svolgimento delle operazioni di voto, “consentendo la adozione di autonome procedure per l’identificazione dei soggetti ammessi al voto”, afferma che tutto si è svolto in maniera  regolare e, in particolare, che è stata attestata la identità dei soggetti ammessi al voto. Come sia stata effettuata tale individuazione, però, la motivazione della decisione non lo chiarisce, pur essendo stata proprio questa la censura formulata dai reclamanti, i quali hanno osservato che non vi è traccia scritta (o altrimenti documentata) della identità delle persone il cui voto è stato ritenuto validamente espresso. Come dire: qualcuno è venuto a votare e noi altri, componenti del seggio, li abbiamo ammessi a votare, quindi è ovvio che sapevamo di chi si trattava. Insomma: fidatevi di noi, che sappiamo il fatto nostro e il tribunale, a quanto pare, si è fidato. Se fosse un ragionamento, non farebbe - come si dice - una piega, ma non lo è; è un atto d’imperio ed un paralogismo che giustifica una condotta perché quella condotta ha avuto luogo.
La seconda questione riguarda l’annosa controversia tra la federazione e l’Accademia Nazionale di Scherma. Gli interessati avevano fatto notare che erano stati ammessi al voto nella categoria dei cc. dd. “tecnici” non poche persone (oltre 20) che non avevano conseguito il diploma presso l’Accademia, ma presso la FIS. Ebbene tutti nel nostro mondo, ormai, sanno che esistono due sentenze del Giudice amministrativo (quello che pronuncia in nome del Popolo Italiano, non della federazione scherma), che hanno chiarito che i titoli di istruttore nazionale (secondo livello) e maestro (terzo livello) li può rilasciare solo l’Accademia. Tanto ciò è vero che il TAR ha annullato (e il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento) gli esami (e, ovviamente, i titoli) rilasciati dalla FIS ed ha condannato quest’ultima a risarcire i danni cagionati all’Accademia. Ma, si legge nella relazione Cannella (e quindi nella decisione del tribunale), che, non essendo stati impugnati gli esami (abusivi) successivamente svolti, i diplomati della FIS (quelli postumi) sono diplomati “veri”, con tanto di diritto di elettorato attivo. Insomma, secondo la Cannella-relazione (e la consonante  Marinello-motivazione), l’Accademia Nazionale di Scherma dovrebbe “inseguire” la federazione nei suoi percorsi contra legem, impugnando, di volta in volta, le singole sedute di esame. Tesi interessante, non c’è che dire! Interessante ed onerosa dal punto di vista economico, ma solo per l’Accademia, che paga di tasca propria (e dei propri soci, personalmente), molto meno (o niente affatto) per la federazione che attinge a “soldi pubblici”, generosamente messi a disposizione dal CONI,  per consentirle, a quanto pare, di eludere il giudicato.
Ma è davvero così? Non direi proprio, anche perché il Giudice amministrativo ha annullato, non solo gli esami, ma anche il regolamento generale SNaQ, in base al quale gli esami furono allora (e sono stati dopo) banditi ed espletati dalla FIS. Dunque è stata annullata, per così dire, “la matrice” di tutte le prove di esame che la FIS ha svolto e intende svolgere. Ma c’è di più: quel regolamento SNaQ non è mai stato approvato dal CONI, quindi tamquam non esset: è un pezzo di carta senza alcun valore, invalido nella sua genesi e, come se non bastasse, annullato dal TAR Lazio. Che si vuole di più?
Ammesso che si possa ipotizzare che il tribunale federale ignorasse tale seconda circostanza (ma pare difficile perché i reclamanti la avevano evidenziata), davvero non sembra possibile che ignorasse la prima, perché risulta dalle sentenze del Giudice amministrativo appena citate. Ma le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sono state lette, evidentemente, con un occhio solo perché il tribunale federale le utilizza …. per metà e ne trae, poi, conclusioni, a dir poco, sconcertanti. E infatti il TAR aveva chiarito che la legittimazione (e l’esclusiva) dell’Accademia al rilascio di titoli validi per l’insegnamento riposano su quattro pilastri: a) il RD del 1880 e i successivi “richiami”, b) la normativa europea recepita dall’ordinamento italiano, c) la consuetudine ultracentenaria, d) lo stesso statuto della FIS (cfr., sentenza TAR punti 2.2, 2.3. 2.4, Consiglio di Stato, punti 3.4 e 3.8 del “considerato in diritto”). Ed è allora evidente che i quattro “pilastri” non hanno tutti la stessa solidità e consistenza, in quanto basterebbero i primi due per reggere l’edificio. Ma il tribunale federale, con una lettura, appunto, strabica, vede solo i secondi due e su di essi realizza la sua costruzione, che, per rimanere nella metafora, non si può che definire abusiva. Per altro, da tale federalmente orientata ricostruzione delle “fonti”, il tribunale trae una conclusione davvero strabiliante, anche perché in contrasto frontale con quanto lo stesso collegio (intendo nella medesima composizione!) aveva deciso in data 18 luglio 2019 (decisione n. 3), che a pag. 5 reca : “… il tribunale considera che le censure formulate nei confronti di una parte degli articoli sono fondate, in quanto le modifiche apportate dall’assemblea si pongono in contrasto con disposizioni di legge, ovvero  non recepiscono  correttamente i Principi. E ciò con riferimento ai seguenti sette articoli ecc.….”. Ebbene i primi articoli citati, come si legge nella seguente pag. 6,  sono: art 1 comma 10 e art. 52, vale a dire quelli in cui la FIS, varando la c.d. scuola magistrale, aveva pensato di ignorare la competenza dell’Accademia. E appunto, per non esser da meno, il tribunale schermistico, ignorando se stesso, il TAR e il Consiglio di Stato, va ben oltre. E “qui viene il graziosissimo” (come avrebbe esclamato un fine dicitore da cafè chantant): argomentano infatti i giudicanti che, poiché la FIS, con il nuovo statuto, si è autoattribuita la facoltà di bandire gli esami e conferire i titoli (secondo e terzo livello), allora l’esclusiva dell’Accademia non esiste più. Insomma lo statuto di un soggetto privato può “scavalcare” la sentenza della massima istanza giurisdizionale amministrativa (il Consiglio di Stato). E quindi: per porre nel nulla il decisum (non più impugnabile, come nel nostro caso) di un giudice, basta che il soggetto soccombente in giudizio sia dia, dopo la sentenza sfavorevole, qualche nuova regola e … il gioco è fatto! Stiamo dunque attenti a quel che scriverà la prossima volta la federazione nei suoi corpora normativi, analizziamo con attenzione le interpretazione che ne fornirà il suo acuto segretario generale, esaminiamo diligentemente la conseguente esegesi che ne farà il corrispettivo tribunale, perché potremmo scoprire che la FIS, motu proprio, si è investita di chissà quali altre prerogative.  
Ora io non saprei dire se è più grave “l’omissione cognitiva” del tribunale federale, che legge solo per metà le sentenze del Giudice amministrativo, o è più fantasiosa la conclusione che lo stesso trae dalla lettura della metà che utilizzza. Cosa certa è che la decisione del predetto organo giudicante è gravemente deficitaria sul piano fattuale, ancor prima che su quello giuridico. La recentissima giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (in nome del Popolo Italiano ecc.) è approdata, dopo lunga elaborazione, alla definizione della categoria del “falso in sentenza” (cfr. sez. 5, sent. n 97 del 21.11.2019, dep. 3.1.2020 e n. 31271 del 21.9.2020, dep. 9.11.2020). Naturalmente, poiché nel nostro ordinamento i delitti contro la fede pubblica sono esclusivamente dolosi, la fattispecie resta integrata solo se il giudicante ha voluto rendere una decisione non conforme alla logica e al diritto. A ben vedere, il falso altro non è che un errore volontario (e ovviamente l’errore è un falso involontario e inconsapevole). Ebbene, non vi è ragione alcuna per ritenere che il tribunale federale abbia intenzionalmente motivato e deciso in modo errato, anche perché un anno fa - come si è detto - lo stesso collegio aveva deciso in senso diametralmente opposto e non è ipotizzabile che i tre giudicanti abbiano voluto intenzionalmente e consapevolmente contraddirsi. Molto più credibile che siano stati sedotti dallo scritto del segretario generale della federazione, che infatti, come si è anticipato, è rispecchiato in non poche parti della decisione che si commenta. Discipuli  iurant in verba magistri si sarebbe detto una volta.
Ma con ciò basta. Lasciamo riposare in pace una motivazione che davvero lo merita e pensiamo alle conseguenze.
Sul versante elettorale, immagino, gli interessati impugneranno in ogni sede in cui ciò sia possibile; i risultati delle elezioni, dunque, non sono affatto al sicuro.
Sul versante, per così dire, personale, i diplomati FIS dovranno prestare la massima attenzione alle loro future condotte, perché, con buona pace dei segretari generali, dei giudici federali e dei loro entusiastici follower, comportarsi come maestri (o istruttori nazionali) di scherma, senza aver conseguito un vero e regolare diploma, vale a dire quello inequivocamente indicato per tale dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, integra il delitto di cui all’art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo di una professione).
Il tempo della comprensione, della tolleranza, dell’appeasement ormai è spirato.   
Maurizio FUMO

19 gennaio 2021

SOGNO O REALTA'? La federazione che vorrei.


M°Alberto Coltorti

Vorrei una FEDERAZIONE SPORTIVA sempre più MERITOCRATICA.
Il concetto va ribadito nonostante sia banale, scontato, proprio perché oramai obsoleto. La realtà, infatti, ci riserva sorprese eclatanti a tutti i livelli. Dalla scelta dei ruoli apicali del settore tecnico, apparentemente condizionati dall’appartenenza ai gruppi militari o ai corpi dello stato, alle convocazioni nei settori giovanili, laddove il merito dovrebbe essere il criterio imprescindibile anche per le implicazioni educative e dove, invece, la discrezionalità è assoluta, alla formazione dove, indipendentemente dalle capacità, si perpetrano favoritismi probabilmente dettati dall’adesione ad un’associazione di tecnici.
Le posizioni di vertice nei vari settori - Ruoli Tecnici, Maestri, Atleti, Formazione, Commissioni Federali, Ruoli Politici nazionali e periferici e così via - dovrebbero essere prerogativa delle persone più preparate, più valide, più colte, con curriculum specifici importanti, equilibrate e, soprattutto nei ruoli governativi, votate a servire l’interesse comune più che il tornaconto personale, dotate quindi di un alto profilo morale.

Mi piacerebbe che le scelte abbandonassero sempre più la discrezionalità che pure, in alcune specifiche situazioni e quando accompagnata dal buon senso, aiuta a compensare le insidie degli imprevisti e del caso. Il problema è che sempre più spesso il potere decisionale soddisfa la voracità di chi lo gestisce, più che aiutare la crescita dell’ambiente, per cui, oggi, è necessario preferire il rigido dogmatismo del VALORE ASSOLUTO, almeno fintanto che il buon senso e l’etica non ristabiliscano la verità e il significato delle cose. 

Vorrei vedere REGOLE PRECISE, PRESTABILITE che sovraintendano le decisioni e che vengano rispettate, senza eccezioni, quindi INDEROGABILI.

Vorrei vedere COMPETIZIONI LEALI partendo alla pari, SULLA BASE di RISULTATI CONCRETI, di CURRICULA, di QUALITA’ OGGETTIVABILI, e non dell’appartenenza a una fazione, a un gruppo, a una famiglia. Quindi l’ABBANDONO DRASTICO DEI NEPOTISMI, siano essi REALI e/o FIGURATI.

Vorrei l’ABOLIZIONE, concreta e sincera, DEI CONFLITTI D’INTERESSE, perché la maggior parte dei nostri rappresentanti dimostra poca sensibilità a questo problema e poca attenzione nella gestione, vorrei vedere un CODICE ETICO APPLICATO E NON INTERPRETABILE.

Alberto COLTORTI

17 gennaio 2021

RIFORMA DELLO SPORT: i Gruppi sportivi in divisa

Da “Il Fatto Quotidiano” online riporto un passaggio dell’articolo “Riforma dello sport: parità di genere, questa utopia. Quante inutili passerelle” di Luisa RIZZITELLI, redatto in data 13.01.2021 e che potrete trovare in forma integrale al seguente indirizzo:
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/ 2021/01/13/iforma-dello-sport-parita-di-genere-questa-utopia-quante-inutili-passerelle/6064334/
“Un altro punto dolente, esposto da Assist in audizione, riguarda l’abuso che in Italia facciamo dei gruppi sportivi militari. Non c’è un solo Azzurro a Azzurra medagliata agli ultimi Giochi Olimpici invernali che non appartenga ai corpi militari. Una schiera ormai enorme di atleti e atlete degli sport individuali trova assunzioni, tutele, tredicesima e quattordicesima, tutela della maternità e pensione in un unico posto: lo sport in divisa. Un’anomalia tutta italiana che costa circa 36 milioni di euro di soldi pubblici e che ora, per parità doverosa, includerà anche gli atleti e le atlete paralimpici. In pratica lo Stato italiano ha scelto di istituzionalizzare un’eccezione: ha scelto la militarizzazione dello sport individuale italiano e forse, a breve, anche quello dello sport di squadra. Carabinieri, finanzieri, donne e uomini dell’Esercito, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato, tutti e tutte accolti nell’unico vero sistema di tutele che lo Sport italiano è capace di offrire ai suoi talenti. Per noi di Assist una “distorsione di comodo”, un escamotage che depaupera le associazioni sportive dilettantistiche e costringe a una gara fratricida i pochi fortunati a caccia di un contratto, una stabilità, un futuro tutelato."
Ho voluto estrapolare il tratto dell’articolo che maggiormente ci interessa, avendo trattato l’argomento in diverse occasioni a mia firma e a firma di altri autorevoli personaggi del mondo scherma dalle colonne della “Piazza”.
Devo necessariamente fare una premessa, ho servito lo Stato per 16 anni nell’ambito dello sport militare, quindi lungi da me ogni qualsivoglia idea demagogica sulla utilità, efficienza, organizzazione e socialità del settore. In tal senso sono fermamente convito che lo sport militare sia un bene irrinunciabile per poter competere a livello mondiale, quindi per me è difficile commentare. Però una riforma si rende necessaria e non tanto nella esistenza e finalità dei gruppi in divisa quanto nei rapporti con il CONI e conseguentemente con le federazioni. Rivedrei il quadro normativo per l’arruolamento degli atleti, la loro gestione, il loro impiego futuro, i rapporti con le società di provenienza e l’impiego delle risorse umane (tecniche) presso le federazioni.

Il Governo, per il tramite del Ministro Spadafora, sta provando ad apportare significative modiche alle attuali normative, soprattutto a correggere/integrare le riforme approvate con l’ex Ministro Giorgetti. Sembra però di trovarci di fronte ad un percorso ad ostacoli ed i nuovi correttivi appaiono come una perfetta “cattiva pratica”. Francamente la riforma Giorgetti per me è andata oltre i limiti di indipendenza dello sport dalla politica e volendone parlare ci vorrebbero giorni di discussioni. Quella del Ministro Spadafora, in un quadro generale, mi appare più equilibrata, ma rimangono i problemi di fondo e cioè gli arruolamenti, la gestione degli atleti, il loro futuro, i rapporti con i club e l’utilizzo dei tecnici in ambito federale.

Il tema è molto sentito ed una soluzione si rende necessaria trovarla. Troppo tempo si è perso e l’orizzonte è ancora molto lontano, soprattutto in contesti come quello attuale in cui viviamo un continuo stato d’ansia e di paura per gli effetti che la pandemia covid19 ha provocato, sta provocando e che provocherà in termini economici e di salute. Pertanto, al momento non mi aspetto una soluzione in tempi brevi, ben altri problemi dovranno essere risolti. Però da inguaribile ottimista sono certo che arriveremo alla meta.

Ezio RINALDI